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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 32 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2025, promossa da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
C.F. nato a [...], il [...] e ivi
[...] C.F._2 residente nella via G. Garibaldi, elettivamente domiciliati in Jerzu (Nu), nella Via Josto
Miglior n. 64, presso lo Studio dell'avv. Gianni Carrus, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto d'appello appellanti contro
, C.F.: nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Sidney
Sonnino, n. 152, presso lo studio dell'avv. Nicola Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
e in contraddittorio con
(c.f. ), per sé e quale procuratore speciale di CP_2 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), (c.f. ), C.F._6 Parte_5 C.F._7
1 (c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._8 Parte_7
), (c.f. ), C.F._9 Parte_8 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._11 Parte_10
) e (c.f. , C.F._12 Parte_11 C.F._13 rappresentati e difesi, nel primo grado di giudizio, dagli avv.ti Mario Zizi e Monica Mele
Zizi appellati contumaci
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: (come da note conclusionali depositate il 10.10.2025) “Si chiede che questa Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia:
- in accoglimento dell'interposta impugnazione disporre la modifica della sentenza n.
194/2024 del Tribunale di Lanusei, RG 334/2014, del 21 giugno 2024, pubblicata il successivo 25 giugno 2024, mai notificata, nella parte in cui, nel porre le spese legali della terza chiamata a carico dei convenuti così dispone (pagina 10): <<per pt_1 detta ragione le spese della terza chiamata devono essere poste a carico di parte convenuta sono liquidate secondo i parametri del dm 147 2022 considerando cause valore indeterminato (complessità bassa) …>> e conseguentemente, nel dispositivo <<condanna parte convenuta a pagare in favore della terza chiamata pt_1< i>
le spese di giudizio, che liquida in euro 5.260,00 per compensi professionali oltre CP_1 spese generali e accessori di legge>>, applicando il corretto scaglione di valore fino ad
€. 26.000,00, confermando invece l'applicazione dei <<valori del tariffario medi per le fasi di studio ed introduttiva giudizio, minimi quella istruttoria e decisionale attesa la posizione marginale della>> e dunque ridurre la condanna ad €. CP_1
3.387,00, oltre spese generali e cassa forense come per legge, ed iva se dovuta, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta equa e di giustizi;
- per l'effetto disporre per le conseguenti restituzioni;
- in considerazione del contegno processuale serbato dall'appellata , Controparte_1 condannare la stessa ex art. 96 cpc nella somma ritenuta equa e di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, come da notula che si deposita, con la maggiorazione prevista dal secondo comma dell'art. 4 d.m.
55/2014 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale”.
Nell'interesse dell'appellata: (come da udienza del 17.10.2025) “Piaccia all' Ecc.ma
Corte d' Appello di Cagliari, contrariis rejectis, così giudicare: Nel Merito.
1. Rigettare
2 l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2. Condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali 15%,
I.v.a. e C.p.a.
Si chiede l'applicazione dell'articolo 96, in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto tempestivo appello avverso Pt_1 Parte_2 la sentenza n. 194/2024 del Tribunale di Lanusei, resa in data 21 giugno 2024 e pubblicata il successivo 25 giugno 2024, nella parte in cui, nel regolamentare le spese processuali all'esito del giudizio di divisione incardinato da in proprio e in CP_2 rappresentanza dei comunisti indicati in epigrafe, aveva posto a loro carico quelle sostenute dalla terza chiamata , liquidandole in € 5.260,00 ai sensi del Controparte_1
D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore indeterminato della causa, di bassa complessità.
2. Per quanto qui rileva, premesso che era stata chiamata in causa a fronte Controparte_1 delle contestazioni sollevate dalla difesa dei convenuti circa la validità/efficacia Pt_1 dell'atto pubblico del 21 aprile 2011 - avente ad oggetto la cessione, da parte della CP_1
e in favore degli attori, della quota di comproprietà pari a 28/252, che i convenuti ritenevano, invece, di loro competenza per effetto di altro testamento olografo di Per_1
(sorella germana del de cuius – e che all'esito dell'istruttoria la
[...] Parte_2 quota in contesa era stata riconosciuta di spettanza degli attori, il Tribunale aveva disciplinato le spese della terza chiamata in ragione del principio di causalità, indipendentemente dal fatto che i convenuti non avessero proposto formale domanda di accertamento della invalidità dell'atto di cessione. Ritenuta, dunque, la causa di valore indeterminato e di bassa complessità, il giudice aveva liquidato le spese secondo valori medi del tariffario per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quelle successive, stante la posizione marginale rivestita dalla . CP_1
3. Gli appellanti hanno dedotto, al riguardo, l'erronea applicazione dell'art. 5 D.M. n.
55/2014 con riferimento al valore effettivo della controversia, atteso che il giudice, nell'ambito del rapporto con la terza chiamata, avrebbe dovuto utilizzare lo scaglione fino a € 26.000,00, corrispondente al valore dichiarato dagli attori nell'atto di citazione per chiamata in causa del 3 aprile 2015 e determinato sulla base del criterio del “disputatum”, essendo la posizione processuale della limitata alla garanzia per evizione in forza CP_1
3 della domanda formulata nei suoi confronti e considerato il prezzo determinato nell'atto pubblico di compravendita, pari a € 20.000,00.
Sulla scorta di quanto esposto, gli appellanti hanno chiesto la riforma della impugnata sentenza con la riduzione della somma posta a loro carico nella misura € 3.387,00 (oltre spese generali e accessori di legge) e la conseguente restituzione di quanto pagato in eccesso.
4. , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo, Controparte_1 da un lato, che la dichiarazione effettuata ai fini del calcolo del contributo unificato non aveva alcuna portata vincolante sul piano della liquidazione delle spese di lite e, dall'altro, che il valore della causa doveva essere individuato sulla scorta dell'atto introduttivo del giudizio (citazione del 12 giugno 2014) e della domanda principale ivi formulata, recante l'indicazione di un valore indeterminato in ragione della mancata conoscenza, prima della valutazione peritale, del valore della massa e dell'entità delle quote, di cui occorreva tenere conto secondo quanto previsto espressamente, in materia di divisione, dagli artt.
10 e ss. c.p.c. e dall'art. 5 D.M. n. 55/2014.
5. All'udienza del 17 ottobre 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, previa concessione di un termine antecedente per il deposito di note conclusive, stante la mancata accettazione da parte della della proposta conciliativa CP_1 formulata dal Consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione.
6. L'appello, nel suo unico motivo, merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
6.1. Ferme le valutazioni operate dal giudice di prime cure in ordine alla soccombenza e alla individuazione dei parametri applicabili per le singole fasi processuali, che non formano oggetto di censura, deve anzitutto osservarsi che è priva di pregio l'argomentazione spesa dagli appellanti in ordine alla dichiarazione effettuata dagli attori, nell'atto di citazione per chiamata in causa, ai fini del versamento del contributo unificato
(nel citato atto si legge testualmente, infatti, che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma v, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni si dichiara che la domanda di garanzia per evizione di cui al presente atto di chiamata in causa, di valore inferiore ad € 26.000, sconta il contributo unificato nella misura di € 237,00”).
Come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente il valore della causa deve essere determinato in base all'oggetto effettivo della domanda, sicché il criterio che deve guidare il giudice nel primo grado di giudizio è, alternativamente, quello del “decisum”, in relazione alla somma attribuita alla parte vincitrice (principio di ordine generale sancito anche dall'art. 4 5 del D.M. n. 55/2014) o quello del “disputatum” e, cioè, della somma chiesta con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata (cfr. Cass. n. 27871/2017 e Cass. n.
35195/2022, richiamate dalla recente Cass. n. 13145/2025). La dichiarazione del difensore ai fini del calcolo del contributo unificato non influisce, al contrario, sul valore della controversia, “in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui allude il primo comma dell'art. 10 c.p.c.” (così, ancora, Cass. n. 13145/2025 cit., che ha affermato che, eventualmente, l'errore commesso dal difensore in detta dichiarazione, se ha indotto a sua volta in errore il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese, può costituire, a determinate condizioni, una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.).
6.2. È, invece, fondata la prospettazione sostanziale degli appellanti con riguardo al valore effettivo della domanda.
6.3. Nella statuizione adottata dal Tribunale, ai fini della ripartizione dell'onere delle spese processuali, la causa della chiamata della è stata individuata nella CP_1 contestazione mossa dai circa la validità dell'atto di cessione del 21 aprile 2011, Pt_1 che ha determinato, di riflesso, la questione relativa alla consistenza delle quote di comproprietà nei soli rapporti tra i convenuti e gli attori. Se, dunque, è stata fatta corretta applicazione del principio di causalità nel porre le spese sostenute dalla terza chiamata a carico della parte che ne ha provocato la chiamata in causa, pur senza aver formulato alcuna domanda nei suoi confronti, è stato tuttavia trascurato, nel successivo e distinto momento della liquidazione delle stesse, il valore dell'unica domanda formulata nei confronti di , limitata alla garanzia per “evizione”. Controparte_1
6.4. Dalla lettura delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del 3 aprile 2015 (“5) solo per la denegata ipotesi in cui il tribunale adito abbia ad accertare e/o dichiarare la validità e l'opponibilità nei confronti degli attori del testamento olografo recante sottoscrizione dicente , datato 18.05.2005, prodotto dai convenuti Persona_1
e , ferma ogni altra conclusione, Parte_1 Parte_2 dichiarare la signora tenuta a rendere garanzia per l'evizione ex art. Controparte_1
1483 e seguenti c.c. in relazione alla cessione delle quote di cui all'atto pubblico in data
21.04.2011 rep. 97572 rog. notaio in Cagliari, e per l'effetto condannare la signora Per_2
5 alla restituzione del prezzo corrisposto, delle spese di registrazione e di Controparte_1 ogni altra occorsa e sostenuta dagli attori in ragione della compravendita, secondo importi che risulteranno all'esito dell'espletanda istruttoria con gli interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento al saldo. Espressamente riservata altra azione per i danni ulteriori a separato giudizio”) e, al contempo, dalle argomentazioni difensive svolte dalla terza chiamata nella propria comparsa di costituzione e risposta emerge, infatti, che l'intervento di quest'ultima era giustificato dall'introduzione della questione sulla efficacia/opponibilità dell'atto di compravendita intercorso nel 2011 tra la stessa e gli attori, con i risvolti sulla salvezza o meno dei diritti da questi acquistati, anche in forza delle norme sull'acquisto dall'erede apparente ex art. 534 c.c., e dalla conseguente attivazione della garanzia, tanto che i avevano chiesto che, nell'ipotesi in cui fosse CP_2 stata accertata la situazione prospettata dai la venditrice fosse condannata nei Pt_1 loro confronti alla restituzione del prezzo, delle spese notarili e degli interessi legali dalla data del pagamento.
In altri termini, nei confronti della non era stata chiesta l'estensione CP_1 dell'accertamento oggetto del rapporto principale (né la medesima era stata coinvolta in eventuali domande di accertamento in ordine al testamento prevalente o in una espressa domanda tesa a statuire con efficacia di giudicato tra tutte le parti sulla validità/efficacia dell'atto di cessione del 2011) e la stessa terza chiamata, nel costituirsi in giudizio, non aveva contestato la fondatezza della domanda principale di scioglimento della comunione secondo determinate quote (o, ancora, la questione relativa al titolo in forza del quale ella aveva ceduto le quote agli attori), svolgendo un intervento (anche) ad adiuvandum, ma si era limitata a contestare la sussistenza della propria legittimazione passiva e l'operatività della garanzia per evizione.
Non può affermarsi, dunque, che si fosse verificato un intreccio tra la posizione degli attori, quella dei convenuti e quella della terza chiamata, che solo avrebbe determinato l'unicità dell'accertamento richiesto al giudice nei confronti di tutte le parti, l'unicità della decisione e la natura “necessariamente” litisconsortile del giudizio.
6.5. Il logico corollario sul piano della regolazione delle spese è che il valore della causa affrontato da non era pari a quello dell'oggetto del contendere tra le parti Controparte_1 originarie, nella quale ella non si era ingerita, ma quello della specifica ed autonoma pretesa vantata nei suoi riguardi. In una simile fattispecie trova, dunque, applicazione la soluzione rispondente al generale principio per cui la domanda di garanzia posta a fondamento della chiamata del terzo ha natura autonoma e distinta rispetto alla causa
6 principale e la sua proposizione nell'ambito dello stesso giudizio, rispondendo all'ottica di economia processuale propria del simultaneus processus, dà origine ad una mera ipotesi di litisconsorzio facoltativo, cui occorre fare riferimento anche per la determinazione del valore della domanda ai fini della liquidazione delle spese processuali.
La riprova della correttezza di tale conclusione nel caso di specie è data dal fatto che, a ragionare diversamente, pur a fronte dello svolgimento della medesima attività difensiva, nell'ipotesi di assorbimento della domanda di garanzia la terza chiamata avrebbe ingiustificatamente conseguito (come di fatto ha conseguito per effetto dell'erronea statuizione) un importo maggiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere (o essere condannata a rifondere) laddove la domanda formulata dagli attori nei suoi riguardi fosse stata trattata e rigettata (o accolta), che sarebbe stato senz'altro determinato sulla scorta del valore della sola causa di garanzia instaurata contro la stessa.
6.6. In conseguenza delle considerazioni suesposte e fermi i parametri già utilizzati per le singole fasi, l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado poste a carico dei convenuti deve essere rideterminato in € 3.387,00 per compensi professionali (oltre spese generali al 15% e accessori di legge), sulla base dello scaglione inferiore a quello impiegato dal primo giudice e relativo alle cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, in cui la domanda di garanzia oggetto di disamina deve ricondursi, anche in virtù del principio di non contestazione, in ragione delle rispettive allegazioni di parte (il suddetto valore, a dispetto della mancata esplicita indicazione nell'atto di citazione per chiamata in causa, doveva ritenersi determinato sulla scorta del prezzo pattuito, pacificamente pari a € 20.000,00, con l'aggiunta delle spese e degli accessori, da calcolarsi a questi fini nei limiti di quelli maturati sino alla data della domanda e, quindi, entro la somma di € 26.000,00).
7. L'accoglimento dell'appello comporta che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese di lite al cui pagamento e sono Pt_1 Parte_2 stati condannati nei rapporti con la terza chiamata devono essere Controparte_1 rideterminate in euro € 3.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.
8. Al venir meno della causa giustificativa dell'attribuzione effettuata in base alla pronuncia riformata consegue, inoltre, l'accoglimento della domanda restitutoria formulata dagli appellanti, essendo documentalmente provato il versamento dell'importo di € 7.674,97 in forza della decisione riformata (v. doc. 8 in fasc. appellanti).
7 deve essere pertanto condannata alla restituzione, in favore di e Controparte_1 Pt_1
dell'importo ricevuto in eccedenza rispetto a quello Parte_2 dovuto, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data dell'avvenuto pagamento
(30.07.2024), cui essi hanno diritto onde vedere ripristinata la situazione patrimoniale anteriore alla decisione. È, infatti, ormai consolidato il principio in forza del quale “in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., spettando all'interessato il diritto ad essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, a prescindere dal suo stato soggettivo di buona o mala fede”, sicché l'accoglimento della domanda restitutoria che trae le mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è ingiustamente eseguito il pagamento, togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione del titolo medesimo, comporta che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche senza bisogno di una specifica domanda in tal senso, gli interessi legali sulla somma che ha corrisposto, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. n. 30658/2017 e, altresì, Cass. n. 34011/2021, che richiama a sua volta Cass. n. 9480/2010 e Cass. n. 21699/2011).
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata costituita, che ha resistito al gravame, non essendo l'errore del giudice imputabile all'indicazione di un valore più elevato ad opera della parte interessata a dolersene.
La liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia - da comprendersi, contrariamente a quanto prospettato nella nota spese, all'interno dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, sulla base del valore corrispondente alla sola somma oggetto di contestazione in sede di impugnazione (cfr., ancora, Cass. n. 13145/2025), pari alla differenza tra l'importo di € 5.260,00 e quello di
€ 3.387,00, ritenuto dovuto e riconosciuto in applicazione del “decisum” -, secondo parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruzione, liquidata secondo parametri minimi per l'attività difensiva svolta in conseguenza della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.. Non si fa luogo, invece, all'applicazione della maggiorazione prevista dal secondo comma dell'art. 4 del D.M.
55/2014 “per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale”, come espressamente richiesto, giacché l'applicazione di tale criterio richiederebbe anche la preventiva riduzione del 30% del compenso in ragione della trattazione di identiche
8 questioni per entrambi i soggetti assistiti e, quindi, la concreta determinazione di un compenso inferiore a quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.
10. Da ultimo, non si ravvisano gli estremi della responsabilità processuale aggravata dell'appellata, in accoglimento all'istanza formulata in tal senso dagli appellanti, volta a sollecitare il potere attribuito d'ufficio al giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., non essendo configurabile un'ipotesi di resistenza connotata da mala fede o colpa grave nella concreta applicazione, alla vicenda in esame, dei principi di diritto sopra enucleati e rilevanti ai fini della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, la somma dovuta da e in Parte_1 Parte_2 favore di a titolo di spese processuali relative al primo grado di Controparte_1 giudizio;
2) per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
e della somma ricevuta in eccesso per il titolo di cui Parte_2 sopra, oltre interessi nella misura legale dalla data del pagamento (30.07.2024) fino al saldo;
3) condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Parte_2 in € 382,50 per spese vive e in € 2.419,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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