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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6243 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 475/2020
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Antonio Principato (C.F. n.
[...]
), con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio legale NN in C.F._2
Napoli, alla Via S. Biscardi, n. 13;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Civitanova Marche (MC), alla CP_1 P.IVA_1
Contrada S. Domenico, 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'avv. Dario De Leandro (C.F. n. ), C.F._3 presso lo studio del quale in Napoli, al Corso Umberto I, 259 elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile,
1 n. 1919/2019, depositata in data 1.7.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 28.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
con atto di citazione notificato in data 23.4.2015, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la per proporre opposizione avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2928/2014 del 29.12.2014, con cui le era ingiunto, quale titolare della ditta individuale, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.12.2011, il pagamento, in CP_ favore della , della somma di € 6.076,80, oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002, a titolo di corrispettivo per la vendita delle merci di cui alla fattura n. 2670 del 13.1.2006, allegata al ricorso monitorio, ed oltre spese processuali.
L'opponente, ai fini che ancora interessano, in via preliminare, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta perché, pur deducendo di aver intrattenuto in anni risalenti un rapporto commerciale con la società opposta, negava di aver mai acquistato e ricevuto la merce di cui alla fattura allegata al ricorso monitorio.
Concludeva per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso;
in via gradata, per la revoca del decreto ingiuntivo, per mancanza di prova della pretesa creditoria dell'opposta; con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che ammetteva che la CP_1 notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta oltre il termine di 60 giorni, con conseguente inefficacia dello stesso, evidenziando che il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso, esaminare la fondatezza della sua pretesa creditoria;
contestava la fondatezza dell'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della prova testimoniale), decideva la causa con sentenza n. 1919/2019, pubblicata in data 1.7.2019, con cui così statuiva:
“- dichiara inefficace ex art. 644 c.p.c. e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2928/2014, del 29.12.2014 RGN 8833/2014 perché notificato oltre il termine di giorni sessanta;
2 - condanna l'opponente al pagamento per la merce ricevuta della Parte_1 somma di €. 6.076,80, in favore della oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002; CP_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_1 liquida in €. 2.738,00 per compensi, nulla per esborsi in quanto non allegati né dimostrati, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario..”.
Il giudice di primo grado, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., procedeva all'esame del merito della pretesa creditoria della ricorrente in via monitoria, odierna appellata, e la riteneva fondata sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
-l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti era stata pacificamente ammessa dall'opponente nell'atto di opposizione;
Parte_1
- inoltre, la fornitura di merce alla nei termini di cui alla fattura allegata al ricorso Pt_1 monitorio, era stata provata dalle dichiarazioni del teste escusso , da ritenere del Tes_1 tutto attendibile, data la sua qualifica di agente di vendita sul territorio a diretto contatto con l'acquirente; il teste, infatti, aveva confermato l'ordine di acquisto e la consegna della merce, da parte della opposta all'opponente, e la circostanza che la titolare della ditta individuale
“Bollicine” fosse la risultava dalla visura camerale in atti prodotta dall'opposta; Pt_1
- in merito alle eccezioni sollevate dall'opponente relative alla difformità del Pt_1 numero di partita IVA indicato sulla fattura con quello della ditta individuale di cui la sarebbe stata titolare, occorreva osservare che l'opponente aveva confermato Pt_1
CP_ l'esistenza di rapporti commerciali con la , deducendo di avere sempre saldato le fatture, ma non aveva prodotto la documentazione relativa al pagamento della merce preteso dalla opposta;
a conferma di tanto, andava evidenziato che l'opposta aveva prodotto una visura relativa al numero di partita IVA indicato nella fattura, dalla quale emergeva che al predetto numero di partita IVA non corrispondeva nessuna ditta.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza di primo grado n. 1919/2019, pubblicata in data 1.7.2019, Parte_1 ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in
[...] data 1.2.2020 alla al fine di chiedere, in riforma della sentenza di primo grado e CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di:
-accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che
3 non doveva nessuna somma, a nessun titolo, in favore della con condanna di CP_1 quest'ultima società al pagamento di una somma, da liquidarsi d'ufficio, a titolo di azione temeraria ex art. 96 c.p.c.; in ogni caso:
-revocare la statuizione di condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese legali e, di contro, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
transitata la causa, in data 20.1.2025, dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, essa è stata assunta in decisione all'udienza del 28.5.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
L'atto di appello è strutturato in unico, articolato, motivo di impugnazione, trattato nel paragrafo denominato “Nullità della sentenza di primo grado per manifesta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost-Errata interpretazione dei mezzi istruttori”, con cui l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per manifesta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
111 Cost., in quanto il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sulla circostanza che la medesima appellante, opponente in primo grado, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo CP_ aveva ammesso l'esistenza di pregressi rapporti commerciali con la , e, quindi, aveva ammesso l'acquisto e la consegna delle merci di cui alla fattura posta a fondamento del ricorso monitoria, nonché sulle dichiarazioni del teste, che, essendo rappresentante di zona CP_ della , asserita creditrice, era in evidente conflitto di interessi;
tuttavia – ha dedotto l'appellante - la motivazione della impugnata sentenza non era coerente con quanto emergeva dagli elementi di prova raccolti nel giudizio di primo grado.
A seguire l'appellante ha denunziato tutti gli specifici errori di valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado compiuti dal giudice di primo grado, e che riguardano essenzialmente la valutazione: a) delle dichiarazioni della medesima appellante,
4 opponente in primo grado;
b) della fattura azionata in sede monitoria;
c) delle dichiarazioni del teste escusso, . Testimone_2
In particolare, le censure con cui l'appellante ha criticato l'iter argomentativo del primo giudice sono le seguenti.
C.1.1. L'appellante sin dall'atto di citazione, aveva espressamente negato di aver Pt_1 acquistato e ricevuto la merce indicata nella fattura posta alla base del ricorso monitorio, CP_ asserendo semplicemente di aver intrattenuto rapporti commerciali risalenti con la , rapporti che non erano affatto collegati alla fattura oggetto di causa.
C.1.2. Se il primo giudice avesse letto attentamente la fattura posta a fondamento della pretesa CP_ creditoria della , si sarebbe accorto che: 1) essa era intestata ad un soggetto giuridico completamente diverso dall'appellante, ossia ad un negozio di abbigliamento “Bollicine C abbigliamento e Calz. ”, con sede in Frignano (CE), corso Europa n. 18, e non in Parete
(CE), via G.B. Basile, n. 30, dove aveva sede il negozio dell'appellante, la quale non era stata mai titolare di un negozio di abbigliamento e calzature con sede in Frignano (C), al Corso
Europa, n. 18; 2) anche il numero di partita IVA indicato nella fattura non era quello dell'impresa dell'appellante.
C.1.3. Infine, anche le dichiarazioni del teste escusso, , non provavano nulla Testimone_2
CP_ in merito alla pretesa creditoria della , opposta in primo grado, sia perché il teste era in palese conflitto di interessi, in quanto era legato da un rapporto di agenzia/rappresentanza con la società asseritamente creditrice ed era la stessa persona che avrebbe fatto l'asserito ordine della merce (sicuramente ad altra ditta/società, e non alla , sicché, nel rendere la Pt_1 testimonianza, aveva cercato di coprire errori di ordinativi e/o di mancato incasso della somma pretesa;
sia perché il teste aveva dichiarato che la fornitura al negozio “Bollicine” aveva riguardato calzature da bambini e che il suddetto negozio all'epoca dei fatti vendeva calzature e pelletterie, mentre il negozio dell'appellante, avente l'insegna “Bollicine”, sito a
Parete (CE), aveva ad oggetto la vendita al dettaglio di detersivi, profumi, accessori per la casa…e non calzature e pelletterie.
L'appellante ha concluso che non vi era alcuna relazione tra la ditta individuale “Bollicine”, di cui ella era stata titolare fino al 7.12.2011, con sede in Parete (CE), e la ditta/società, di cui alla fattura allegata al ricorso monitorio, denominata “Bollicine Abbigliamento e Calzature”, con sede in Frignano (CE), ed era quindi chiaro che l'appellata aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto diverso da quello a cui era intestata la fattura
5 posta alla base del ricorso monitorio;
l'equivoco in cui era incorso il primo giudice si spiegava con un caso di “omonimia dell'insegna” o, meglio, della parte iniziale dell'insegna di due diversi esercizi commerciali.
C.2.Va da subito rilevato che non sussiste la denunciata nullità della sentenza impugnata per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, in quanto la motivazione della sentenza consente di cogliere compiutamente le ragioni che il primo giudice ha posto a fondamento della sua decisione (ragioni che valorizzano le dichiarazioni dell'opponente, odierna appellante, e le dichiarazioni del teste), né dette ragioni risultano in contrasto tra loro.
Il fatto, poi, che le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione siano il frutto di una erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti in giudizio è una questione diversa da quella della nullità della sentenza per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, perché, in tal caso, vengono in rilievo errori di valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice, errori che l'appellante non ha mancato specificamente di censurare con argomentazioni di motivato dissenso, che sostanziano l'atto di appello e lo connotano della specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione - anteriore al D.
Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) - applicabile ratione temporis.
Tutte le censure in cui si struttura l'atto di appello sono fondate.
C.3. La poneva a fondamento della sua richiesta monitoria la fattura n. 2670 del CP_1
31.1.2006, dell'importo di € 6.076,80, emessa nei confronti di “Bollicine Abbigliamento e C Calz ”, con sede legale in Frignano (CE), in Corso Europa n.18, P.IVA . P.IVA_2
Dalla visura camerale dell'impresa individuale dell'odierna appellante, prodotta nel giudizio CP_ di primo grado dalla odierna appellata , risulta che: l'impresa – cessata in data 12.10.2011
- aveva la denominazione “ ; la sede era in Parete (CE), via G. Basile Parte_1
n. 1; il numero di partita IVA era l'insegna era ”; P.IVA_3 Controparte_4
l'attività prevalente dell'impresa aveva ad oggetto il commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico (cod. ISTAT 52445).
È evidente, quindi, che il soggetto nei confronti del quale era emessa la fattura posta dalla CP_
a fondamento della sua pretesa monitoria è diverso dal soggetto nei confronti del quale la CP_
proponeva la sua domanda monitoria: è diversa la sede dell'attività di impresa;
è diversa la partita IVA ed è diversa la denominazione, in quanto la fattura era emessa nei confronti di C un soggetto denominato “Bollicine Abbigliamento e Calz. ”, mentre l'impresa individuale dell'appellante era denominata e ” (e non Parte_1 Controparte_4
6 “Bollicine Abbigliamento Calz.re”, come indicato in fattura) era solo il nome dell'insegna.
Il primo giudice prendeva in esame l'eccezione dell'opponente relativa solo alla difformità del numero di partita IVA indicato sulla fattura rispetto a quello della ditta di Pt_1
e si limitava ad osservare che l' aveva confermato l'esistenza di Parte_1 Pt_1
CP_ rapporti commerciali con la , deducendo di aver sempre saldato le fatture, ma non aveva prodotto la documentazione relativa la pagamento della merce preteso dall'opposta, e concludeva, quindi, che poteva ritenersi sufficientemente provato che la avesse Pt_1 acquistato la merce prodotta dall'opposta.
Le considerazioni del primo giudice, in ordine alle presunta non contestazione, da parte dell'opponente, odierna appellante, dell'acquisto delle merci di cui alla fattura azionata in via monitoria, si fonda su una erronea interpretazione delle allegazioni difensive dell'appellante, come rilevato da quest'ultima nell'atto di appello, e tanto perché l'appellante, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, negava chiaramente di aver acquistato e, quindi, ricevuto la merce riportata nella fattura in questione, aggiungendo: “tra le parti vi è stato un rapporto commerciale in anni risalenti, ma tutta la merce ricevuta è stata regolarmente saldata”.
Tuttavia, il fatto che l'appellante abbia dedotto di aver intrattenuto in anni precedenti un CP_ rapporto commerciale con la ed abbia sempre pagato la merce acquistata in quegli anni non è in contrasto con l'ulteriore allegazione della medesima appellante, che deduceva di non aver mai acquistato né ricevuto la merce di cui alla specifica fattura azionata in via monitoria CP_ CP_ dalla , perché i rapporti commerciali con la , ammessi dall'appellante, ben possono essere diversi da quelli riconducibili alla fattura allegata al ricorso monitorio.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'odierna appellante non ha mai ammesso di aver acquistato la merce di cui alla fattura posta alla base del ricorso monitoria, ma, anzi, ha sempre chiaramente contestato tale circostanza, sicché, era onere della CP_
, presunta creditrice, ricorrente in via monitoria, provare la fonte del suo diritto di credito,
e, quindi, provare che l' aveva acquistato e ricevuto la merce di cui alla fattura Pt_1 azionata in via monitoria, ma tale prova non è stata offerta (cass, civ., sez. un., 30.10.2001, n.
13533).
Nella comparsa di risposta e costituzione in appello, l'appellata ha eccepito che l' Pt_1 solo nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, aveva dedotto che la fattura allegata al ricorso monitorio era stata emessa nei confronti di un soggetto diverso da lei, con un indirizzo diverso (Frignano, in provincia di Caserta) da quello in cui aveva sede la sua
7 impresa (Parete, in provincia di Caserta), per cui la deduzione era inammissibile, perché tardiva, e si sostanziava nella contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato.
La difesa non coglie nel segno, perché l'appellante, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, aveva sempre affermato di non aver né ordinato, né tantomeno ricevuto la merce indicata nella fattura n. 2670/2006, per cui è evidente come l'appellante abbia sempre negato il fatto principale – ossia quello di non aver acquistato la merce di cui CP_ alla fattura posta dalla a fondamento della sua pretesa monitoria – evidenziando, poi, a riprova della propria contestazione, in sede di comparsa conclusionale, la palese difformità tra gli elementi identificativi della ditta individuale a lei intestata – codice fiscale e partiva IVA, sede legale, attività prevalentemente esercitata – e l'impresa “Bollicine Abbigliamento e CP_ Calz.re” nei confronti della quale era emessa la fattura su cui la fondava la sua pretesa creditoria. Peraltro, la predetta difformità emergeva da sola, da un esame attento della fattura e della visura camerale dell'impresa dell'appellante, depositata in primo grado dalla stessa appellata.
In più, lo stesso giudice di primo grado prendeva in considerazione l'eccezione dell'opponente, odierna appellante, anche se solo con riferimento alla diversità del numero di partita IVA, per escluderne ogni consistenza alla luce delle dichiarazioni dell'opponente, ritenute, erroneamente, ammissive della fondatezza del credito dell'opposta, ma che tali non sono.
C.5. Le censure dell'appellante sono fondate anche nella parte in cui escludono la valenza probatoria delle dichiarazioni del teste , censurando la sentenza nella parte in cui il Tes_1 primo giudice affermava che il teste escusso aveva confermato l'ordine di acquisto e la consegna della merce di cui alla fattura dedotta in giudizio, da parte dell'opposta all'opponente.
Le dichiarazioni del teste riportate nella sentenza impugnata, e sulle quali il primo giudice fondava il suo convincimento, sono le seguenti: “All'epoca, ovvero 2006-2007 il cliente
“Bollicine” ha acquistato da noi calzature da bambino;
non ricordo di preciso l'ammontare ma ricordo che erano circa 6.000,00/7.000,00 euro di merce;
è il saldo che risultava dalla scheda agente e che non è stato pagato;
più volte abbiamo sollecitato il pagamento del saldo senza esito alcuno;
la merce fu vista da me in magazzino e regolarmente consegnata;
il negozio “Bollicine” all'epoca vendeva accessori, ovvero calzature e pelletteria” .
8 L'appellante, al fine di escludere valore probatorio alle dichiarazioni del teste , ha Tes_1 dedotto che il negozio da lei gestito si occupava della vendita al dettaglio di detersivi, profumi ed accessori per la casa, non di calzature ed articoli in pelle, ed aveva una insegna denominata
“Bollicine” e non “Bollicine Abbigliamento e Calz.re” ed, effettivamente, dalla visura camerale dell'impresa dell'appellante non risulta che essa avesse ad oggetto il commercio di calzature e pelletteria, ma di articoli per uso domestico.
Inoltre, il primo giudice affermava che la circostanza che la titolare della ditta “Bollicine”, di cui parlava il teste , era risultava dalla visura camerale in Tes_1 Parte_1 atti, ma dall'esame della visura camerale non può trarsi questa circostanza, perché dalla visura camerale risulta che la denominazione dell'impresa individuale dell'appellante era “
[...]
, mentre il termine “Bollicine” riguardava solo l'insegna, che, peraltro, era Parte_1 precisamente ” e non, invece, “Bollicine Abbigliamento e Calzature”, Controparte_4 come indicato nella fattura, in relazione al soggetto nei confronti del quale essa era emessa;
in più, dalla visura camerale non risulta che l'impresa dell'appellante vendesse scarpe e pelletteria.
Pertanto, non vi è alcuna certezza che le dichiarazioni del teste si riferissero proprio Tes_1 alla odierna appellante, e tanto in disparte ogni valutazione sulla questione, sollevata dall'appellante, del conflitto di interessi in cui il teste si sarebbe trovato per essere l'agente di CP_ commercio della .
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che l'appellata, opposta in primo grado, pur essendone onerata, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, odierna appellante, non ha fornito la prova della sua pretesa creditoria, per cui la domanda monitoria deve essere rigettata.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico dell'opponente, odierna appellante.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., da valutarsi all'esito del presente giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della odierna appellata.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della
9 causa € 6.076,80, pari al petitum (scaglione di riferimento: € 5.200,01-€ 26.000,00), ed applicando valori intermedi tra minimi e massimi per tutte le fasi, considerato che il valore della causa è di poco superiore al limite minimo dello scaglione di riferimento.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa € 6.076,80, pari alla somma che l'appellante è condannato a pagare dalla sentenza impugnata e di cui ha chiesto ed ottenuto la riforma (scaglione di riferimento: € 5.200,01-€
26.000,00), applicando valori tariffari minimi per la fase “di trattazione/istruttoria”, non essendo stata espletata attività istruttoria, e valori tariffari intermedi tra minimi e medi per tutte le altre tre fasi, tenuto conto che il valore della causa è prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
L'appellante ha, inoltre, richiesto la condanna della società appellata al pagamento di una somma, da liquidarsi d'ufficio, a titolo di azione temeraria ex. art. 96 c.p.c., ma la richiesta non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, non ricorrono i presupposti oggettivi (danni) per la condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080); nè ricorrono nei confronti dell'appellata soccombente i presupposti della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n. 9912) per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma
3, c.p.c., non configurando la proposizione della domanda di pagamento un abuso dello strumento processuale.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, n. CP_1
1919/2019, depositata in data 1.7.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Rigetta
10 integralmente la domanda di pagamento proposta in via monitoria da CP_1 appellata, nei confronti di appellante;
Parte_1
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 118,50 per esborsi e € 3.808,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 383,00 per esborsi e € 3.897,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Rigetta la domanda dell'appellante di condanna dell'appellata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Napoli, 19.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 475/2020
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Antonio Principato (C.F. n.
[...]
), con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio legale NN in C.F._2
Napoli, alla Via S. Biscardi, n. 13;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Civitanova Marche (MC), alla CP_1 P.IVA_1
Contrada S. Domenico, 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'avv. Dario De Leandro (C.F. n. ), C.F._3 presso lo studio del quale in Napoli, al Corso Umberto I, 259 elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile,
1 n. 1919/2019, depositata in data 1.7.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 28.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
con atto di citazione notificato in data 23.4.2015, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la per proporre opposizione avverso CP_1 il decreto ingiuntivo n. 2928/2014 del 29.12.2014, con cui le era ingiunto, quale titolare della ditta individuale, cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.12.2011, il pagamento, in CP_ favore della , della somma di € 6.076,80, oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002, a titolo di corrispettivo per la vendita delle merci di cui alla fattura n. 2670 del 13.1.2006, allegata al ricorso monitorio, ed oltre spese processuali.
L'opponente, ai fini che ancora interessano, in via preliminare, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta perché, pur deducendo di aver intrattenuto in anni risalenti un rapporto commerciale con la società opposta, negava di aver mai acquistato e ricevuto la merce di cui alla fattura allegata al ricorso monitorio.
Concludeva per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso;
in via gradata, per la revoca del decreto ingiuntivo, per mancanza di prova della pretesa creditoria dell'opposta; con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che ammetteva che la CP_1 notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta oltre il termine di 60 giorni, con conseguente inefficacia dello stesso, evidenziando che il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso, esaminare la fondatezza della sua pretesa creditoria;
contestava la fondatezza dell'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della prova testimoniale), decideva la causa con sentenza n. 1919/2019, pubblicata in data 1.7.2019, con cui così statuiva:
“- dichiara inefficace ex art. 644 c.p.c. e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2928/2014, del 29.12.2014 RGN 8833/2014 perché notificato oltre il termine di giorni sessanta;
2 - condanna l'opponente al pagamento per la merce ricevuta della Parte_1 somma di €. 6.076,80, in favore della oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002; CP_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_1 liquida in €. 2.738,00 per compensi, nulla per esborsi in quanto non allegati né dimostrati, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario..”.
Il giudice di primo grado, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., procedeva all'esame del merito della pretesa creditoria della ricorrente in via monitoria, odierna appellata, e la riteneva fondata sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
-l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti era stata pacificamente ammessa dall'opponente nell'atto di opposizione;
Parte_1
- inoltre, la fornitura di merce alla nei termini di cui alla fattura allegata al ricorso Pt_1 monitorio, era stata provata dalle dichiarazioni del teste escusso , da ritenere del Tes_1 tutto attendibile, data la sua qualifica di agente di vendita sul territorio a diretto contatto con l'acquirente; il teste, infatti, aveva confermato l'ordine di acquisto e la consegna della merce, da parte della opposta all'opponente, e la circostanza che la titolare della ditta individuale
“Bollicine” fosse la risultava dalla visura camerale in atti prodotta dall'opposta; Pt_1
- in merito alle eccezioni sollevate dall'opponente relative alla difformità del Pt_1 numero di partita IVA indicato sulla fattura con quello della ditta individuale di cui la sarebbe stata titolare, occorreva osservare che l'opponente aveva confermato Pt_1
CP_ l'esistenza di rapporti commerciali con la , deducendo di avere sempre saldato le fatture, ma non aveva prodotto la documentazione relativa al pagamento della merce preteso dalla opposta;
a conferma di tanto, andava evidenziato che l'opposta aveva prodotto una visura relativa al numero di partita IVA indicato nella fattura, dalla quale emergeva che al predetto numero di partita IVA non corrispondeva nessuna ditta.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza di primo grado n. 1919/2019, pubblicata in data 1.7.2019, Parte_1 ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in
[...] data 1.2.2020 alla al fine di chiedere, in riforma della sentenza di primo grado e CP_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, di:
-accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare che
3 non doveva nessuna somma, a nessun titolo, in favore della con condanna di CP_1 quest'ultima società al pagamento di una somma, da liquidarsi d'ufficio, a titolo di azione temeraria ex art. 96 c.p.c.; in ogni caso:
-revocare la statuizione di condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese legali e, di contro, condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
transitata la causa, in data 20.1.2025, dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte d'Appello di Napoli di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, essa è stata assunta in decisione all'udienza del 28.5.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
L'atto di appello è strutturato in unico, articolato, motivo di impugnazione, trattato nel paragrafo denominato “Nullità della sentenza di primo grado per manifesta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost-Errata interpretazione dei mezzi istruttori”, con cui l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per manifesta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
111 Cost., in quanto il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sulla circostanza che la medesima appellante, opponente in primo grado, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo CP_ aveva ammesso l'esistenza di pregressi rapporti commerciali con la , e, quindi, aveva ammesso l'acquisto e la consegna delle merci di cui alla fattura posta a fondamento del ricorso monitoria, nonché sulle dichiarazioni del teste, che, essendo rappresentante di zona CP_ della , asserita creditrice, era in evidente conflitto di interessi;
tuttavia – ha dedotto l'appellante - la motivazione della impugnata sentenza non era coerente con quanto emergeva dagli elementi di prova raccolti nel giudizio di primo grado.
A seguire l'appellante ha denunziato tutti gli specifici errori di valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado compiuti dal giudice di primo grado, e che riguardano essenzialmente la valutazione: a) delle dichiarazioni della medesima appellante,
4 opponente in primo grado;
b) della fattura azionata in sede monitoria;
c) delle dichiarazioni del teste escusso, . Testimone_2
In particolare, le censure con cui l'appellante ha criticato l'iter argomentativo del primo giudice sono le seguenti.
C.1.1. L'appellante sin dall'atto di citazione, aveva espressamente negato di aver Pt_1 acquistato e ricevuto la merce indicata nella fattura posta alla base del ricorso monitorio, CP_ asserendo semplicemente di aver intrattenuto rapporti commerciali risalenti con la , rapporti che non erano affatto collegati alla fattura oggetto di causa.
C.1.2. Se il primo giudice avesse letto attentamente la fattura posta a fondamento della pretesa CP_ creditoria della , si sarebbe accorto che: 1) essa era intestata ad un soggetto giuridico completamente diverso dall'appellante, ossia ad un negozio di abbigliamento “Bollicine C abbigliamento e Calz. ”, con sede in Frignano (CE), corso Europa n. 18, e non in Parete
(CE), via G.B. Basile, n. 30, dove aveva sede il negozio dell'appellante, la quale non era stata mai titolare di un negozio di abbigliamento e calzature con sede in Frignano (C), al Corso
Europa, n. 18; 2) anche il numero di partita IVA indicato nella fattura non era quello dell'impresa dell'appellante.
C.1.3. Infine, anche le dichiarazioni del teste escusso, , non provavano nulla Testimone_2
CP_ in merito alla pretesa creditoria della , opposta in primo grado, sia perché il teste era in palese conflitto di interessi, in quanto era legato da un rapporto di agenzia/rappresentanza con la società asseritamente creditrice ed era la stessa persona che avrebbe fatto l'asserito ordine della merce (sicuramente ad altra ditta/società, e non alla , sicché, nel rendere la Pt_1 testimonianza, aveva cercato di coprire errori di ordinativi e/o di mancato incasso della somma pretesa;
sia perché il teste aveva dichiarato che la fornitura al negozio “Bollicine” aveva riguardato calzature da bambini e che il suddetto negozio all'epoca dei fatti vendeva calzature e pelletterie, mentre il negozio dell'appellante, avente l'insegna “Bollicine”, sito a
Parete (CE), aveva ad oggetto la vendita al dettaglio di detersivi, profumi, accessori per la casa…e non calzature e pelletterie.
L'appellante ha concluso che non vi era alcuna relazione tra la ditta individuale “Bollicine”, di cui ella era stata titolare fino al 7.12.2011, con sede in Parete (CE), e la ditta/società, di cui alla fattura allegata al ricorso monitorio, denominata “Bollicine Abbigliamento e Calzature”, con sede in Frignano (CE), ed era quindi chiaro che l'appellata aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto diverso da quello a cui era intestata la fattura
5 posta alla base del ricorso monitorio;
l'equivoco in cui era incorso il primo giudice si spiegava con un caso di “omonimia dell'insegna” o, meglio, della parte iniziale dell'insegna di due diversi esercizi commerciali.
C.2.Va da subito rilevato che non sussiste la denunciata nullità della sentenza impugnata per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, in quanto la motivazione della sentenza consente di cogliere compiutamente le ragioni che il primo giudice ha posto a fondamento della sua decisione (ragioni che valorizzano le dichiarazioni dell'opponente, odierna appellante, e le dichiarazioni del teste), né dette ragioni risultano in contrasto tra loro.
Il fatto, poi, che le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione siano il frutto di una erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti in giudizio è una questione diversa da quella della nullità della sentenza per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, perché, in tal caso, vengono in rilievo errori di valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice, errori che l'appellante non ha mancato specificamente di censurare con argomentazioni di motivato dissenso, che sostanziano l'atto di appello e lo connotano della specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione - anteriore al D.
Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) - applicabile ratione temporis.
Tutte le censure in cui si struttura l'atto di appello sono fondate.
C.3. La poneva a fondamento della sua richiesta monitoria la fattura n. 2670 del CP_1
31.1.2006, dell'importo di € 6.076,80, emessa nei confronti di “Bollicine Abbigliamento e C Calz ”, con sede legale in Frignano (CE), in Corso Europa n.18, P.IVA . P.IVA_2
Dalla visura camerale dell'impresa individuale dell'odierna appellante, prodotta nel giudizio CP_ di primo grado dalla odierna appellata , risulta che: l'impresa – cessata in data 12.10.2011
- aveva la denominazione “ ; la sede era in Parete (CE), via G. Basile Parte_1
n. 1; il numero di partita IVA era l'insegna era ”; P.IVA_3 Controparte_4
l'attività prevalente dell'impresa aveva ad oggetto il commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico (cod. ISTAT 52445).
È evidente, quindi, che il soggetto nei confronti del quale era emessa la fattura posta dalla CP_
a fondamento della sua pretesa monitoria è diverso dal soggetto nei confronti del quale la CP_
proponeva la sua domanda monitoria: è diversa la sede dell'attività di impresa;
è diversa la partita IVA ed è diversa la denominazione, in quanto la fattura era emessa nei confronti di C un soggetto denominato “Bollicine Abbigliamento e Calz. ”, mentre l'impresa individuale dell'appellante era denominata e ” (e non Parte_1 Controparte_4
6 “Bollicine Abbigliamento Calz.re”, come indicato in fattura) era solo il nome dell'insegna.
Il primo giudice prendeva in esame l'eccezione dell'opponente relativa solo alla difformità del numero di partita IVA indicato sulla fattura rispetto a quello della ditta di Pt_1
e si limitava ad osservare che l' aveva confermato l'esistenza di Parte_1 Pt_1
CP_ rapporti commerciali con la , deducendo di aver sempre saldato le fatture, ma non aveva prodotto la documentazione relativa la pagamento della merce preteso dall'opposta, e concludeva, quindi, che poteva ritenersi sufficientemente provato che la avesse Pt_1 acquistato la merce prodotta dall'opposta.
Le considerazioni del primo giudice, in ordine alle presunta non contestazione, da parte dell'opponente, odierna appellante, dell'acquisto delle merci di cui alla fattura azionata in via monitoria, si fonda su una erronea interpretazione delle allegazioni difensive dell'appellante, come rilevato da quest'ultima nell'atto di appello, e tanto perché l'appellante, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, negava chiaramente di aver acquistato e, quindi, ricevuto la merce riportata nella fattura in questione, aggiungendo: “tra le parti vi è stato un rapporto commerciale in anni risalenti, ma tutta la merce ricevuta è stata regolarmente saldata”.
Tuttavia, il fatto che l'appellante abbia dedotto di aver intrattenuto in anni precedenti un CP_ rapporto commerciale con la ed abbia sempre pagato la merce acquistata in quegli anni non è in contrasto con l'ulteriore allegazione della medesima appellante, che deduceva di non aver mai acquistato né ricevuto la merce di cui alla specifica fattura azionata in via monitoria CP_ CP_ dalla , perché i rapporti commerciali con la , ammessi dall'appellante, ben possono essere diversi da quelli riconducibili alla fattura allegata al ricorso monitorio.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'odierna appellante non ha mai ammesso di aver acquistato la merce di cui alla fattura posta alla base del ricorso monitoria, ma, anzi, ha sempre chiaramente contestato tale circostanza, sicché, era onere della CP_
, presunta creditrice, ricorrente in via monitoria, provare la fonte del suo diritto di credito,
e, quindi, provare che l' aveva acquistato e ricevuto la merce di cui alla fattura Pt_1 azionata in via monitoria, ma tale prova non è stata offerta (cass, civ., sez. un., 30.10.2001, n.
13533).
Nella comparsa di risposta e costituzione in appello, l'appellata ha eccepito che l' Pt_1 solo nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, aveva dedotto che la fattura allegata al ricorso monitorio era stata emessa nei confronti di un soggetto diverso da lei, con un indirizzo diverso (Frignano, in provincia di Caserta) da quello in cui aveva sede la sua
7 impresa (Parete, in provincia di Caserta), per cui la deduzione era inammissibile, perché tardiva, e si sostanziava nella contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato.
La difesa non coglie nel segno, perché l'appellante, sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, aveva sempre affermato di non aver né ordinato, né tantomeno ricevuto la merce indicata nella fattura n. 2670/2006, per cui è evidente come l'appellante abbia sempre negato il fatto principale – ossia quello di non aver acquistato la merce di cui CP_ alla fattura posta dalla a fondamento della sua pretesa monitoria – evidenziando, poi, a riprova della propria contestazione, in sede di comparsa conclusionale, la palese difformità tra gli elementi identificativi della ditta individuale a lei intestata – codice fiscale e partiva IVA, sede legale, attività prevalentemente esercitata – e l'impresa “Bollicine Abbigliamento e CP_ Calz.re” nei confronti della quale era emessa la fattura su cui la fondava la sua pretesa creditoria. Peraltro, la predetta difformità emergeva da sola, da un esame attento della fattura e della visura camerale dell'impresa dell'appellante, depositata in primo grado dalla stessa appellata.
In più, lo stesso giudice di primo grado prendeva in considerazione l'eccezione dell'opponente, odierna appellante, anche se solo con riferimento alla diversità del numero di partita IVA, per escluderne ogni consistenza alla luce delle dichiarazioni dell'opponente, ritenute, erroneamente, ammissive della fondatezza del credito dell'opposta, ma che tali non sono.
C.5. Le censure dell'appellante sono fondate anche nella parte in cui escludono la valenza probatoria delle dichiarazioni del teste , censurando la sentenza nella parte in cui il Tes_1 primo giudice affermava che il teste escusso aveva confermato l'ordine di acquisto e la consegna della merce di cui alla fattura dedotta in giudizio, da parte dell'opposta all'opponente.
Le dichiarazioni del teste riportate nella sentenza impugnata, e sulle quali il primo giudice fondava il suo convincimento, sono le seguenti: “All'epoca, ovvero 2006-2007 il cliente
“Bollicine” ha acquistato da noi calzature da bambino;
non ricordo di preciso l'ammontare ma ricordo che erano circa 6.000,00/7.000,00 euro di merce;
è il saldo che risultava dalla scheda agente e che non è stato pagato;
più volte abbiamo sollecitato il pagamento del saldo senza esito alcuno;
la merce fu vista da me in magazzino e regolarmente consegnata;
il negozio “Bollicine” all'epoca vendeva accessori, ovvero calzature e pelletteria” .
8 L'appellante, al fine di escludere valore probatorio alle dichiarazioni del teste , ha Tes_1 dedotto che il negozio da lei gestito si occupava della vendita al dettaglio di detersivi, profumi ed accessori per la casa, non di calzature ed articoli in pelle, ed aveva una insegna denominata
“Bollicine” e non “Bollicine Abbigliamento e Calz.re” ed, effettivamente, dalla visura camerale dell'impresa dell'appellante non risulta che essa avesse ad oggetto il commercio di calzature e pelletteria, ma di articoli per uso domestico.
Inoltre, il primo giudice affermava che la circostanza che la titolare della ditta “Bollicine”, di cui parlava il teste , era risultava dalla visura camerale in Tes_1 Parte_1 atti, ma dall'esame della visura camerale non può trarsi questa circostanza, perché dalla visura camerale risulta che la denominazione dell'impresa individuale dell'appellante era “
[...]
, mentre il termine “Bollicine” riguardava solo l'insegna, che, peraltro, era Parte_1 precisamente ” e non, invece, “Bollicine Abbigliamento e Calzature”, Controparte_4 come indicato nella fattura, in relazione al soggetto nei confronti del quale essa era emessa;
in più, dalla visura camerale non risulta che l'impresa dell'appellante vendesse scarpe e pelletteria.
Pertanto, non vi è alcuna certezza che le dichiarazioni del teste si riferissero proprio Tes_1 alla odierna appellante, e tanto in disparte ogni valutazione sulla questione, sollevata dall'appellante, del conflitto di interessi in cui il teste si sarebbe trovato per essere l'agente di CP_ commercio della .
Alla luce di quanto precede deve ritenersi che l'appellata, opposta in primo grado, pur essendone onerata, a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente, odierna appellante, non ha fornito la prova della sua pretesa creditoria, per cui la domanda monitoria deve essere rigettata.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico dell'opponente, odierna appellante.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., da valutarsi all'esito del presente giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della odierna appellata.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della
9 causa € 6.076,80, pari al petitum (scaglione di riferimento: € 5.200,01-€ 26.000,00), ed applicando valori intermedi tra minimi e massimi per tutte le fasi, considerato che il valore della causa è di poco superiore al limite minimo dello scaglione di riferimento.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa € 6.076,80, pari alla somma che l'appellante è condannato a pagare dalla sentenza impugnata e di cui ha chiesto ed ottenuto la riforma (scaglione di riferimento: € 5.200,01-€
26.000,00), applicando valori tariffari minimi per la fase “di trattazione/istruttoria”, non essendo stata espletata attività istruttoria, e valori tariffari intermedi tra minimi e medi per tutte le altre tre fasi, tenuto conto che il valore della causa è prossimo al limite minimo dello scaglione di riferimento.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
L'appellante ha, inoltre, richiesto la condanna della società appellata al pagamento di una somma, da liquidarsi d'ufficio, a titolo di azione temeraria ex. art. 96 c.p.c., ma la richiesta non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, non ricorrono i presupposti oggettivi (danni) per la condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. (cass. civ., 15.4.2013, n. 9080); nè ricorrono nei confronti dell'appellata soccombente i presupposti della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
cfr., cass. civ., sez. un., 20.4.2018, n. 9912) per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, comma
3, c.p.c., non configurando la proposizione della domanda di pagamento un abuso dello strumento processuale.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, n. CP_1
1919/2019, depositata in data 1.7.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Rigetta
10 integralmente la domanda di pagamento proposta in via monitoria da CP_1 appellata, nei confronti di appellante;
Parte_1
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 118,50 per esborsi e € 3.808,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 383,00 per esborsi e € 3.897,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Rigetta la domanda dell'appellante di condanna dell'appellata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Napoli, 19.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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