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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/09/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 495/2024 R.G., rimesso in decisione all'udienza del 10.7.2024 e vertente
TRA on sede legale in Spoltore (PE), in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Felaco, unitamente e disgiuntamente con l'avv.
[...]
Francesco Felaco, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pescara, Piazza Ettore Troilo n°
5, in forza di procura da intendersi in calce all'atto di reclamo
RECLAMANTE
E con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, CP_1 [...]
con sede legale in via Caldera 21, 20153 Milano, rappresentata e difesa, Controparte_2 dall'avv. Antonio Labate del Foro di Roma, in forza di procura speciale da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo avvocato con studio in Roma (RM) – Viale Giuseppe Mazzini n. 11
RECLAMATA
NONCHE'
GIUDIZIALE roc. r.g. n. 16-1/2024 del Tribunale di Pescara, in CP_3 Parte_1
persona del curatore dott. Persona_1
RECLAMATA – NON COSTITUITA
[...]
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 30/2024 pubblicata il 30.4.2024
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
<< … 01. Accertare e dichiarare l'omessa notifica alla del ricorso per dichiarazione di Parte_1
liquidazione giudiziale e del decreto di nomina giudice relatore;
02. Per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Pescara n° 30/2024 depositata il 30.04.2024 dichiarativa della Liquidazione Giudiziale della resa nel procedimento n. Parte_1
16/2024 P.U., n° 21/2024 R.L.G.311/2019 R.I.F.;
03. In ogni caso accertare e dichiarare l'inesistenza dei limiti dimensionali, negli ultimi tre esercizi
(2021-2023), ex art. 2, comma 1, lett. d), D. Lgs. 14/2019, per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
04.Con vittoria di spese e competenze di causa. >>
Reclamata
<< … in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza di quanto dedotto dalla e, per l'effetto, rigettare lo Parte_1
spiegato reclamo per tutti i motivi in atti esposti;
in via subordinata
Nella non creduta ipotesi in cui si ravvisi un vizio di cui all'art. 40 C.C.I.I., accertare e dichiarare nel merito che la non sia in grado di far fronte ai propri impegni economici con i propri Parte_1 flussi di cassa e, per l'effetto, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della reclamata;
in via ulteriormente subordinata
Nella non creduta ipotesi in cui si ravvisi un vizio di cui all'art. 40 C.C.I.I., compensare le spese di lite alla luce della totale estraneità della reclamata. circa il procedimento notificatorio degli atti quivi contestati.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza impugnata il Tribunale di Pescara, su ricorso depositato in data
9.2.2024 da per essa da la quale aveva esposto CP_1 Controparte_2 di essere creditrice della della somma complessiva di € 132.862,90, in forza di decreto Parte_1
ingiuntivo n. 20681/2014, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma il 23.12.2014 e pedissequo atto di precetto notificato alla debitrice in data 03.06.2015 –, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
2. Avverso tale decisione, la non costituitasi nella precedente fase processuale, ha Parte_1 proposto reclamo lamentando l'omessa notifica del ricorso del predetto creditore istante e, comunque,
2 il non superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., e, pertanto, ha invocato l'accoglimento delle conclusioni innanzi trascritte.
3. Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha resistito agli avversi assunti chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_2
4. All'udienza del 10.7.2024 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie
(non prescritta come necessaria dall'art. 51 C.C.I.I.).
5. Il motivo di reclamo relativo alla nullità della sentenza per omessa notificazione del ricorso introduttivo del procedimento è fondato.
Invero, esaminando gli atti relativi alle comunicazioni disposte dal giudice designato ed eseguite dalla cancelleria del Tribunale di Pescara (stato delle notifiche – ricevute in formato “.eml”), si evince che, effettivamente, malgrado quanto diversamente riportato nella relazione di notificazione, alla è stato trasmesso solo il decreto datato 10.2.2024 di convocazione delle parti e non Parte_1 anche il ricorso della per l'apertura della liquidazione giudiziale né il Controparte_2
provvedimento di designazione del giudice.
Risulta, pertanto, omessa la notificazione del ricorso in violazione dell'art. 40, comma 6,
C.C.I.I. e del principio del contraddittorio ex artt. 111, comma 2, Cost. e 101 c.p.c.. Si tratta di notificazione inesistente in mancanza dell'oggetto a cui essa avrebbe dovuto accedere – oggetto che non è costituito dal decreto di convocazione delle parti che ha diversa natura e funzione – e, dunque, insuscettibile di essere sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c..
In conclusione, non può che essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata con rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., affinché provveda agli atti necessari al corretto svolgimento del procedimento.
6. Quanto alle spese, poiché la nullità non è ascrivibile alla parte creditrice istante, odierna reclamata, sussistono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza n. 77/2018
Corte Costituzionale relativa all'art. 92 c.p.c. per la loro integrale compensazione.
7. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento del reclamo dichiara la nullità della sentenza reclamata e rimette il procedimento innanzi al Tribunale di Pescara.
2) spese integralmente compensate.
3 Sentenza da pubblicare sul registro delle imprese.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 10.7.2024.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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