Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4184 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Usucapione", decisa all'udienza del 3.06.2025 e vertente
TRA
'rapp.to e difeso, giusta mandato allegato alla Parte 1 (c.f.: C.F. 1
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10.03.2023, dall'avv. Camillo Federico ed elettivamente domiciliato in Caserta, alla piazza Aldo Moro, n. 36
(attore)
E
(p.iva: P.IVA 1 in persona dell'amministratore p.t., e Controparte_1
CP_2 (p.iva: P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.te e difese, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione con chiamata in causa del terzo e con domanda riconvenzionale, dall'avv. Maria Beatrice D'Arrigo ed elettivamente domiciliate in
Napoli, Centro Direzionale, isola B/7
(convenute in riconvenzionale)
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione depositato in data
3.05.2017, premettendo di possedere, sin dal 1980, in via esclusiva e animo Parte 1 -
domini, tre box auto (meglio identificati in atti) facenti parte del Palazzo Aurora, sito in
Mondragone, alla via Alemanno - ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la e la CP 2 al fine di sentir accogliere le seguentiControparte_1 conclusioni: "Accertata la legittimità e pacificità del possesso ultraventennale esercitato dal sig. sui tre box descritti in narrativa, dichiarare che gli stessi Parte 1
sono di proprietà dell'attore Parte 1 ex art. 1158 c.c.".
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto che: dal 1980 (anno di acquisto della propria abitazione all'interno del complesso condominiale in cui ricadono le unità immobiliari oggetto del presente giudizio), possiede in modo pacifico, ininterrotto e uti dominus le anzidette tre unità immobiliari;
- con due distinti atti di citazione notificati in data 5.10.2010, la
Controparte 1 affermandosi proprietaria dei tre box auto e ritenendo
,ha chiesto la condanna di esso istante e del germano l'occupazione dell' Parte 2 Parte 3 (detentore di uno dei tre garage in virtù di contratto di comodato gratuito stipulato con esso attore) al rilascio immediato degli stessi;
- infine, con atto per Notaio Per 1 del ha trasferito, alla CP 2 la proprietà dei 20.10.2013, la Controparte 1
tre box auto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.11.2017, si sono costituite volontariamente e la CP_2 le quali preliminarmente eccependo la Controparte 1
-
l'omessa notifica nei propri confronti dell'atto introduttivo del presente giudizio - hanno contestato in fatto e in diritto l'avversa domanda, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, previa richiesta di autorizzazione della chiamata in causa del terzo ( Parte_3 1), esse convenute hanno chiesto dichiararsi l'illegittimità del possesso, da parte dei signori Parte 1 e
وdei tre locali autorimessa e, per l'effetto, ne hanno richiesto il rilascio, con Parte_3
condanna al pagamento di una indennità di occupazione.
- ritenuto di poterA scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.12.2017, l'allora G.I. decidere le questioni preliminari sollevate dalle convenute unitamente al merito - ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Ammessa ed espletata la prova orale articolata dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10.03.2023, si è costituito l'avv.
Camillo Federico per parte attrice.
Indi, dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del magistrato, la presente controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 12.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, l'ha riservata in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di scritti conclusionali e di eventuali repliche.
Con ordinanza resa il 20.05.25 la causa è stata rimessa sul ruolo ed è stata fissata l'udienza del
27.05.25 al fine di acquisire chiarimenti dai procuratori delle parti;
epperò, alla suddetta fissata udienza la difesa dell'istante, non avendo ricevuta la comunicazione di rito da parte della cancelleria, non è comparsa e la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 3.06.25 per consentire l'adempimento a cura della cancelleria.
Nuovamente assente la difesa attorea, seppur ritualmente edotta della fissazione dell'udienza - oggi il procuratore della parte convenuta, insiste nelle proprie conclusioni e chiede decidersi la causa.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata da Parte 1 va dichiarata inammissibile per difetto assoluto di procura alle liti e per omessa notifica dell'atto di citazione alle due società convenute.
Nel fascicolo processuale non è stata, invero, rinvenuta alcuna procura rilasciata dall'attore in favore del primo procuratore (avv. Pecoraro), né vi è prova che l'atto di citazione sia mai stato notificato alle controparti.
Nello specifico, l'atto di citazione redatto e sottoscritto dall'avv. Danilo Pecoraro, pur riportando nell'intestazione la consueta dicitura “giusta mandato a margine", risulta sprovvisto di qualsivoglia procura (la relativa parte risulta, difatti, completamente bianca), né tale procura è rinvenibile all'interno dell'intero incarto processuale, cartaceo e telematico.
Orbene, atteso che il difetto di procura è rilevabile d'ufficio in quanto la procura alle liti attribuisce lo ius postulandi, ex art. 83 c.p.c., e che, inoltre, tale riscontrata inesistenza rende l'attività processuale tamquam non esset (Cass. 14674/14), impedendo il sorgere del rapporto processuale
(Cass. 13431/14), la domanda attorea non può che essere dichiarata inammissibile. Deve rilevarsi che l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma
Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti, giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.
Sul punto, è finanche intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 37434/2022), la quale ha definitivamente escluso la sanabilità della procura alla lite laddove la stessa, anziché essere affetta da nullità, risulti inesistente o mancante in atti del giudizio (come nel caso in esame).
Gli CP 3 aderendo all'orientamento più restrittivo formatosi in dottrina e in giurisprudenza, hanno precisato che l'art. 182, comma 2, c.p.c. non contempla l'istituto della ratifica dell'operato del falsus procurator;
a ben vedere, difatti, il testo della norma prevede unicamente l'ipotesi della nullità, emendabile attraverso la rinnovazione della procura, ovvero, attraverso il rilascio di una nuova procura.
Si vuole così evitare l'insorgenza di un insanabile contrasto con il principio di cui agli artt. 82 e 83
c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di stare in giudizio personalmente;
principio che sarebbe frustrato se alla parte priva di patrocinio legale si riconoscesse il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, con effetto sanante ex tunc degli atti fino a quel momento compiuti.
Rapportando tali principi alla fattispecie che ci occupa, deve ritenersi che la nomina del nuovo difensore (avv. Camillo Federico), giusta memoria di costituzione depositata il 10.03.2023, non è in grado di produrre alcun effetto sanante rispetto alla precedente attività difensiva svolta dall'iniziale procuratore (avv. Pecoraro) in assenza di qualsivoglia procura.
Infine, come supra rilevato, oltre alla inesistenza della procura, non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo alle controparti.
A ben vedere, parte attrice, con note scritte depositate il 15.10.2018, ha dichiarato, relativamente alla notifica effettuata a mezzo posta, che “i plichi restituiti al mittente sono già agli atti"; quanto ai tentativi effettuati tramite posta elettronica certificata, che gli indirizzi di casella delle due società convenute non erano attivi al momento della notifica.
Ebbene, tali affermazioni sono rimaste prive di riscontro probatorio: nel fascicolo processuale, non sono stati rivenuti i plichi relativi al tentativo di notifica posto in essere per il tramite del servizio postale;
del pari, alcuna prova documentale è stata fornita in merito al fallito tentativo di notifica a mezzo pec (dal fascicolo attoreo confezionato dall'originario procuratore, avv. Pecoraro, è invero presente unicamente "copia atto di citazione (con riserva di esibire l'originale)"; nulla è presente nel fascicolo d'ufficio)
Alla luce di quanto rilevato, il procedimento di notifica non può dirsi perfezionato, conseguentemente entrambe le notifiche devono considerarsi inesistenti.
Orbene, tenuto conto che, nel caso di inesistenza della notificazione, la costituzione della parte, nei cui confronti è stata omessa la notificazione, non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale (a differenza di quanto accade nel diverso caso di nullità della notificazione in cui si ritiene possa operare la sanatoria di cui all'art. 164, comma 3, c.p.c.), tenuto conto che l'attore non ne ha chiesto la rinnovazione, né l'ha eseguita spontaneamente, alcun rilievo può essere attribuito alla costituzione volontaria delle convenute società (Corte di
Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 12 settembre - 12 ottobre 2017, n. 23986).
Da ultimo, le domande riconvenzionali da queste ultime proposte restano assorbite dalla dichiarata inammissibilità della domanda principale, non potendo ritenersi validamente instaurato il presente rapporto processuale.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della natura della pronuncia si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei
Controparte 1 in persona dell'amministratore p.t. e della CP 2 in confronti della persona del legale rappresentante p.t., disattesa e assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara assorbite le domande riconvenzionali spiegate dalle convenute;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 3.06.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)