Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2025, proposto dall’Impresa Costruzioni Edili Stradali di Di Verniere Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andretta, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio Stabile Opera s.c.p.a., 2p Costruzioni Generali s.r.l., Punto Luce s.r.l., Asmel Consortile s.c.ar.l., non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 349/2024 emessa dal TAR Campania - NO, Sez. I.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso notificato il 20 marzo 2025 e depositato il 27 marzo 2025, la società ricorrente chiede l'esecuzione della sentenza n. 349 del 2024 di questo Tribunale, passata in giudicato, come attestato dalla certificazione depositata;
- la predetta sentenza, per quanto di interesse, condannava l'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione del contributo unificato relativo al ricorso principale nella misura di 1/3;
- l’azionata sentenza è stata notificata all’Amministrazione, presso la sua sede reale, il 4 novembre 2024;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno, alla luce delle evidenze documentali depositate e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione, non costituitasi seppur regolarmente intimata;
Valutato che la ricorrente chiede:
- che sia ottemperato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla citata sentenza, con l'integrale rimborso da parte dell’Amministrazione comunale anche del contributo unificato versato in relazione ai motivi aggiunti;
- che sia contestualmente nominato un commissario ad acta ;
- che l’Amministrazione sia condannata al pagamento delle spese di lite;
Ritenuta la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente;
Ritenuto altresì che:
- il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Andretta di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) in favore della ricorrente delle somme sopra indicate ovvero delle spese di lite nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, del contributo unificato relativo al ricorso principale nella misura di 1/3 nonché del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti, parimenti nella misura di 1/3, quale obbligo di legge in considerazione della soccombenza dell’Amministrazione comunale.
- per il caso di ulteriore inottemperanza, deve essere nominato sin d’ora quale Commissario ad acta , il Prefetto di NO, con facoltà di delega. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
- all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, liquidate tenendo conto del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Andretta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO