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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 109 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato MAZZARISI Parte_1
MARIANTONIETTA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI VINCENZO GIOVANNI CP_1
BATTISTA e CACIOPPO SALVATORE
- Appellato - E subentrata alla Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. TRAPANI
[...]
FRANCESCO
- Appellato/terzo chiamato - All'udienza del 6/02/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 562/2022 del 21.10.2022 il Tribunale di Trapani ha accolto l'azione di regresso ex art. 10 e 11 del DPR n. 1124/1965 promossa dall' nei confronti di per l'indennizzo in rendita corrisposto CP_1 Parte_1 agli eredi di in relazione all'infortunio sul lavoro occorso a Parte_2 quest'ultimo il 27 marzo 2017, a seguito del quale lo stesso aveva perduto la vita, rigettando, al contempo, la domanda di manlneva avanzata dal nei Pt_1 confronti della società assicuratrice del mezzo agricolo dallo stesso condotto all'atto del sinistro;
per l'effetto, condannava il datore di lavoro a corrispondere all' CP_1
1 la somma di € 338.121,31, risultante dall'attestazione di costo a firma del Direttore dell' di Trapani, prodotta dall'Istituto. CP_1
In particolare, premesso che, a seguito dell'infortunio predetto, era stato incardinato un procedimento penale a carico del (proc. pen. n. 1815/17 Pt_1
R. G.I.P.) conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 221/2017, divenuta irrevocabile il 22.12.2017, il Tribunale osservava che “la decisione di patteggiare la pena, in assenza di allegazioni del convenuto in ordine alle motivazioni che lo hanno indotto a effettuare tale scelta, può nel presente giudizio essere considerato un indizio a favore della responsabilità dello stesso n.d.e.) nella determinazione dell'evento”. Pt_1
Soggiungeva che, sempre con riferimento al medesimo sinistro, era stato promosso un altro giudizio civile (iscritto al n. 735/2018 R.G. del Tribunale di Trapani) da parte degli eredi di nei confronti del Parte_2 Pt_1 per il risarcimento del danno loro derivato dal decesso del congiunto, nel quale il convenuto aveva chiamato in causa la compagnia assicuratrice del mezzo agricolo coinvolto nell'infortunio, odierna appellata;
tale processo si era concluso con sentenza n. 401/2022 del 27.04.2022, passata in giudicato, le cui conclusioni in tema di accertamento della responsabilità esclusiva del nella provocazione Pt_1 dell'evento venivano dal Tribunale condivise, anche alla luce del compendio probatorio acquisito (identico a quello utilizzato nel precedente giudizio); anche quanto alla domanda di manleva il primo giudice richiamava le condivise argomentazioni contenute nella sentenza n. 401/2022, dichiarando il difetto di operatività della polizza assicurativa per r.c.a. stipulata a copertura dei rischi da circolazione stradale del trattore condotto dal nell'occorso, atteso che Pt_1
l'evento era stato provocato da una trivella “esterna ed estranea rispetto al trattore, la quale era stata agganciata alla parte posteriore dell'indicato mezzo, sì da poter ricevere dallo stesso, per il tramite di un apposito asse cardanico, la necessaria forza motrice atta a consentirne il funzionamento”; attrezzo, questo, che peraltro, secondo le condizioni generali di contratto, non poteva ritenersi compreso nella copertura assicurativa che espressamente escludeva gli accessori optional, se non espressamente assicurati, circostanza non ricorrente nel caso di specie. Avverso questa sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 9.02.2023. L' e la nel frattempo subentrata alla CP_1 Controparte_2 hanno resistito al Controparte_3 gravame. All'udienza del 6/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
2 MOTIVI L'appellante affida il gravame ai seguenti motivi:
1. Il Tribunale aveva errato nel ritenere provato l'an della responsabilità dell'appellante “sulla sola circostanza che il convenuto in sede penale avesse Pt_1 scelto il rito del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.”; rileva che, al contrario, la sentenza pronunciata secondo il menzionato rito alternativo, ex art. 445 c.p.p. non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili instaurati per il risarcimento del danno derivante da reato, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto accertare in via autonoma i fatti posti a fondamento della invocata responsabilità datoriale, necessaria a legittimare l'azione di regresso dell' ; CP_1
2. Il Tribunale aveva errato nel rigettare l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in relazione alla pendenza del parallelo giudizio iscritto al n. 735/18 R.G., promosso dagli eredi del nei suoi confronti, al quale Pt_2 era connesso per pregiudizialità, in quanto concernente accertamenti riguardanti la responsabilità nella provocazione del medesimo evento;
tale opzione processuale aveva condotto alla conseguente inutilizzabilità, quale
“prova atipica”, della sentenza n. 401/2022, pronunciata all'esito di quel giudizio, prodotta dalla compagnia assicuratrice solo con le note conclusionali, oltre i termini di preclusione di cui all'art. 416 c.p.c.; per di più, anche a volere ammettere l'ammissibilità di tale produzione ex art. 421 c.p.c., il Tribunale aveva errato nel non concedere al ricorrente i termini per controdeduzioni, di cui all'art. 420, comma 7 c.p.c.; 3. Aveva, ancora, errato il Tribunale nel ritenere inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la contestazione sollevata dal sul quantum Pt_1 che, invece, quale eccezione in senso lato, era sottratta ai termini di preclusione;
eccezione che l'appellante reitera in questa sede, deducendo che l' aveva errato nell'assumere, quale parametro per la liquidazione della CP_1 rendita ai superstiti, il reddito annuo di € 30.408,30, dipendente dal trattamento pensionistico di cui il già godeva, e non invece i Pt_2
“parametri indicati per i lavoratori occasionali di tipo accessorio in agricoltura”, evidenziando, ad ogni modo, che nessun reddito da lavoro agricolo era stato prodotto dal nell'anno antecedente al sinistro;
Pt_2
4. Priva di adeguata motivazione era, infine, la statuizione di rigetto dell'azione di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione del mezzo agricolo coinvolto nel sinistro, che aveva fatto mero richiamo, per relationem, alla sentenza n. 401/2022, nonostante l'asserita inammissibilità
3 della sua produzione in giudizio;
in ogni caso, ribadisce, la copertura assicurativa del mezzo doveva, nella specie, ritenersi operativa avendo efficacia anche in ipotesi di circolazione in aree private, qual era quella ove era accaduto il sinistro. L'appello non può essere accolto. Il primo motivo è inammissibile non confrontandosi in modo pertinente con il contenuto della statuizione impugnata;
non corrisponde, infatti, al vero che il Tribunale abbia fondato la propria decisione riguardo all'an della responsabilità risarcitoria “sulla sola circostanza che il convenuto in sede penale avesse scelto il rito Pt_1 del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.”, avendo, invece, attribuito alla menzionata scelta processuale dell'imputato il valore di mero “indizio a favore della responsabilità dello stesso nella determinazione dell'evento”, come tale, dunque, non ritenendolo di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità del ma assumendolo come un Pt_1 fatto da valorizzare nell'ambito di un apprezzamento complessivo degli indizi acquisiti al processo;
in tal senso la valutazione effettuata dal primo giudice appare senz'altro corretta, ben potendo tale elemento indiziario – benché, singolarmente considerato, sfornito di valenza probatoria - valere a rafforzare altre emergenze probatorie (magari anch'esse indiziarie) in un rapporto di vicendevole completamento. Nell'economia della decisione adottata, del resto, il Tribunale ha mostrato di aver tratto ben più significativi e pregnanti elementi di convincimento dagli accertamenti compiuti nel processo iscritto al n. 735/2018 R.G. dello stesso Tribunale e dalle conclusioni cui era già pervenuta la sentenza n. 401/2022, che aveva definito quel processo e che non è stata impugnata. L'azione risarcitoria sulla quale essa si era pronunciata, accogliendola, è scaturita dalla medesima vicenda di cui si controverte in questo processo, essendo stata promossa dagli eredi di , sia in proprio che iure hereditatis, per Parte_2 ottenere dal datore di lavoro del proprio congiunto, il risarcimento del Pt_1 danno derivato dal suo decesso conseguente all'infortunio del 27 marzo 2017. Tale decisione ha avuto, in particolare, ad oggetto anzitutto l'an della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. gravante in capo al datore di lavoro (essendosi il sinistro verificato pacificamente nell'ambito di una prestazione lavorativa svolta dal per il , della quale ha affermato Pt_2 Pt_1
l'esclusività dell'efficacia causale nella provocazione dell'evento, escludendo il rilievo di alcuna responsabilità concorrente del lavoratore;
essa ha, inoltre, pronunciato, escludendola, anche in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa invocata in manleva dal Pt_1
4 L'efficacia del giudicato in merito a tali questioni ridonda senz'altro nel presente giudizio che lo stesso appellante ha riconosciuto in rapporto di connessione per pregiudizialità rispetto a quel processo. Val la pena di aggiungere che, l'accertamento incidentale del fatto che costituisce reato, rimesso al giudice civile, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (qui azionata dall' ), va condotto secondo le regole comuni della CP_1 responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso (v. Cass. n. 12041 del 19/06/2020); ne consegue che l'accertamento nel nostro caso già compiuto dal giudice della causa n. 735/2018 ai fini della liquidazione del risarcimento del danno c.d. differenziale è destinato a riverberare i suoi effetti di cosa giudicata in questo giudizio, la cui decisione – coinvolgente parzialmente le stesse parti processuali - si fonda sui medesimi presupposti di fatto e di diritto. Assume, poi, decisivo rilievo, ai fini qui in discorso, la circostanza che, nell'affermare la responsabilità ex art. 2087 cc. del datore di lavoro, il giudice della sentenza n. 401/2022 abbia anche delineato i contorni delle condotte che ne hanno costituito il fondamento, consentendo, in questa sede, ai fini dell'azione di regresso, di apprezzarne anche la rilevanza penale.
Risulta, in particolare, affermato nella predetta sentenza che “debba ritenersi provato che il convenuto abbia posto in essere una condotta oggettivamente delittuosa nei confronti del defunto .A ciò si aggiunga che il convenuto non ha dato prova, come Parte_3 era suo onere, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.. Nel caso in esame non v'è dubbio che sul gravassero, oltre al generale obbligo di cui all'articolo 2087.c.c altresì Pt_1 gli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, la cui violazione è stata acclarata dal rapporto del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro redatto dai dottori e Per_1
Segnatamente al convenuto venivano contestate seguenti violazioni: a) non aver valutato Per_2 il rischio a cui era esposto il lavoratore relativamente al pericolo di impigliamento e trascinamento nell'utilizzo della trivella, non essendo stato esibito il documento valutazioni rischi in violazione dell'articolo 20 comma 1 in riferimento all'articolo 17 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 81/2008; b) per provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non essendo stata esibita alcuna designazione in violazione dell'articolo 17 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 81/2008; c) non aver provveduto a nominare il medico competente, non essendo stata esibita alcuna nomina in violazione dell'articolo 18 comma 1 lett. a9 D. Lgs. n. 81/2008; d) non aver provveduto ad informare il lavoratore, non essendo stata esibita alcuna informazione in violazione dell'articolo 36 D. Lgs. n. 81/2008; e) non aver provveduto a formare il lavoratore, non essendo
5 stata esibita alcuna formazione e violazione dell'articolo 37 D. Lgs. n. 81/2008; f) aver utilizzato un trattore gommato Fiat 80 90 non conforme alle disposizioni di cui al titolo III D. Lgs. n. 81/2008”. La sentenza n. 401/2022 ha altresì accertato la ricorrenza del nesso causale tra la condotta del e l'evento dannoso e l'assenza di prova liberatoria Pt_1 fornita dal danneggiante: “il sinistro si verificava infatti, per incontrollata presenza della rete metallica sul terreno agricolo nel quale insistevano le operazioni di scavo (come chiarito dalla relazione degli ispettori recatisi sul luogo dell'incidente, da quella dei vigili del fuoco che CP_1 liberavano il che attanagliava il danneggiato causandogli le lesioni all'arto inferiore Pt_2 sinistro”. Ha, ancora, escluso la sussistenza di una responsabilità concausale del danneggiato, correttamente evidenziando che in presenza dell'accertamento della violazione di norme antinfortunistiche, il concorso di colpa del danneggiato si sarebbe rivelato del tutto ininfluente, non essendo nella specie integrato alcun
“contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute” ossia l'assunzione di un rischio elettivo in grado di spezzare il nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro - e dunque la colpa del datore - e l'evento lesivo. L'efficacia di giudicato di detta sentenza quanto gli accertamenti compiuti sopra menzionati non può essere affatto esclusa dalla circostanza che la medesima sentenza sia stata prodotta tardivamente in giudizio, in occasione del deposito delle note conclusive da parte della compagnia assicuratrice;
l'eccezione di giudicato esterno, infatti, non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (v. Cass. n. 48 del 07/01/2021). Va peraltro disattesa, in quanto inammissibile, l'eccezione per cui il primo giudice avrebbe dovuto concedere il termine di cui all'art. 420 c.p.c. 6° co. c.p.c.; devolvendo la questione al giudice di appello, avrebbe potuto (e dovuto), infatti, l'appellante esporre in questa sede ogni controdeduzione avverso il rilievo di tale giudicato esterno, cosa che non ha fatto, dolendosi esclusivamente della sua tardiva produzione (giustificata, peraltro, dall'essersi il giudicato formato solo in corso di causa). Inammissibile è, inoltre, la censura concernente il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.. Va, a tal proposito, rammentato che l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito, avverso una pronuncia che abbia deciso in senso
6 a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile, di regola, solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (tra le tante: Cass. 10 gennaio 2019, n. 402; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2566; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24612): ciò in quanto, ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., l'appello cumula in sè iudicium rescindens e iudicium rescissorium, e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito;
sicché, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, l'appello è inammissibile per difetto d'interesse in quanto l'eventuale fondatezza della censura relativa al vizio di attività del giudice di primo grado non comporta, in difetto di rituale e tempestiva deduzione delle questioni di merito, il potere del giudice di appello di pronunciare sul merito della controversia, con l'ulteriore conseguenza che la sentenza non impugnata per il merito resta intangibile (Cass. Sez. U. 14 dicembre 1998, n. 12541). Tuttavia, ove – come nel caso di specie – “si faccia questione della mancata sospensione del giudizio, il vizio denunciato assume una particolare dimensione, dal momento che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite. In tale prospettiva, l'appellante può limitarsi a invocare la sospensione spiegando, nel proprio atto di impugnazione, che l'esito favorevole della causa pregiudicante determinerà l'accoglimento della pretesa fatta valere nella causa pregiudicata, che andrebbe proprio per tale ragione sospesa”. (v. Cass. n. 891/2023). L'appello del non soddisfa tale condizione, atteso che, com'è Pt_1 pacifico, il giudizio connesso al presente per ragioni di pregiudizialità è stato già definito prima della sentenza qui impugnata, la quale, peraltro, ne ha tenuto conto uniformandosi a quel giudicato;
è, pertanto, venuta meno, nell'arco dello stesso processo di primo grado, la ragione della chiesta sospensione e la possibilità stessa del verificarsi del paventato vulnus al diritto di difesa. L'efficacia del predetto giudicato nel presente contenzioso si riverbera altresì sulla questione relativa all'esclusione della copertura assicurativa da parte della
(già già Controparte_4 Controparte_5
7 definitivamente risolta dalla sentenza n. 401/2022 con statuizione, dunque, qui non più contestabile. Conclusivamente, la sentenza gravata merita conferma sia con riferimento all'accoglimento della domanda di rivalsa esperita dall' che al rigetto della CP_1 domanda di manleva del nei confronti della predetta compagnia di Pt_1 assicurazione. Con il terzo motivo di appello, concernente il quantum della pretesa creditoria dell' (già contestato con le note conclusive depositate dal nel CP_1 Pt_1 processo di primo grado in vista dell'udienza di discussione), l'appellante deduce che, poiché l'indennizzo che l' riconosce ai superstiti deve essere CP_1 parametrato alla perdita economica che essi ricevono per il venir meno del reddito da lavoro che la vittima produceva in vita, solo nei limiti di questo importo sarebbe ammissibile l'azione di rivalsa;
a tale criterio non si sarebbe invece conformato l' , atteso che nessun collegamento sarebbe rinvenibile tra la perdita di CP_6 reddito lavorativo del de cuius – praticamente insussistente, avendo il Pt_2 svolto solo pochi lavori occasionali in agricoltura -, e la rendita e ciò in quanto CP_1 il reddito annuo di cui l' avrebbe erroneamente tenuto conto quale CP_1 parametro di riferimento per la determinazione della rendita (pari a € 30.408,30) sarebbe stato essenzialmente rappresentato dalla pensione di cui il fruiva Pt_2 all'epoca dell'incidente (v. dichiarazione fiscale in atti). Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale questione deve ritenersi ammissibile, rappresentando una mera difesa e non un'eccezione, né in senso stretto né in senso lato, in quanto non appare diretta ad allegare o rilevare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., mediante la deduzione di nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa;
al contrario, contestando la correttezza della individuazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'indennità erogata ai superstiti, l'appellante si è limitato ad evidenziare un fatto in nuce idoneo a contrastare (almeno in parte) la fondatezza della pretesa avversaria, nei suoi elementi costitutivi. Come noto, tali difese sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al regime delle preclusioni come pure al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (ex multis v. Cass. n. 8525/2020).
8 L'assunto prospettato dall'appellante è tuttavia infondato nel merito. L'esame dei documenti prodotti dall' consente, infatti, di escludere CP_1 che il reddito di riferimento utilizzato per la liquidazione della rendita ai superstiti fosse quello percepito dal a titolo di pensione (pari a € 30.521,00, come Pt_2 da dichiarazione dei redditi per l'anno 2016: doc. 15 produzione ); nel CP_1 provvedimento di costituzione della rendita (datato 23.05.2017) l' ha, infatti, CP_6 evidenziato che “La retribuzione annua, riferita alla data di decorrenza della rendita e presa a base per il calcolo è pari a: 30.076,80 E CORRISPONDE AL MASSIMALE DI LEGGE AL QUALE E' STATA RICONDOTTA QUELLA ORIGINARIA RIVALUTATA SECONDO LE NORME VIGENTI”. Appare dunque utile ricordare che l'art. 116 del Dpr n. 1124/1965 stabilisce:
“Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera…”.
A sua volta l'art. 118 dispone: “Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto dei terzo comma dell'art. 116. Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento;
in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.” Ebbene, con riferimento al 2017, anno in cui ebbe a verificarsi l'infortunio e venne adottato il provvedimento di costituzione della rendita (datato 23.05.2017), il reddito annuo di riferimento era quello fissato dal decreto del Ministero del Lavoro del 29.07.2016, i cui parametri sono stati recepiti dalla circolare n. 38 del CP_1
27.09.2017, che indicava il massimale del reddito di riferimento in € 30.076,80,
9 importo che risulta essere stato adottato quale retribuzione presa a base per il calcolo della rendita de qua. Tale parametro è stato poi modificato in ossequio al disposto di cui all'art. 118, 2° co. TU, che prevede l'obbligo di riliquidare le rendite in corso di erogazione sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate dai decreti ministeriali via via vigenti;
pertanto, a decorrere dal 2019, è stato adottato quale reddito di riferimento quello di € 30.408,30, corrispondente al nuovo massimale previsto dalle predette fonti secondarie (d.m. 19.07.2018 e circolare n. 40/2018). CP_1
A ciò si aggiunga che le menzionate fonti di riferimento, in vigore all'epoca della costituzione della rendita per cui è causa, non prevedevano criteri specifici per la determinazione di un reddito convenzionale di riferimento per i “lavoratori occasionali di tipo accessorio in agricoltura”, quale sarebbe stato il secondo Pt_2
l'assunto dell'appellante; dal che consegue l'incensurabilità del calcolo della rendita effettuato dall' . CP_1
Deve, infine, accogliersi la domanda di adeguamento dell'importo chiesto in rivalsa, avanzata dall' , nella misura del maggior costo dell'infortunio, di cui CP_6 all'attestazione di costo a firma del Dirigente della Sede competente, datata CP_1
17.01.2025, in atti: le variazioni di ammontare del credito dell'ente, conseguenti a quelle della rendita, non costituiscono infatti domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario, sicché il suddetto credito, in quanto di valore, dev'essere determinato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita, può essere richiesto senza necessità di proposizione di appello incidentale e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio (v. Cass. n. 4089 del 02/03/2016; n. 9005 del 21/03/2022). Avuto riguardo, dunque, alla menzionata attestazione di costo, il credito per rivalsa dell' va oggi riconosciuto nella misura di complessivi € 460.958,93, al CP_1 cui pagamento il va pertanto condannato in favore dell' , con Pt_1 CP_1
l'aggiunta degli accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 562/2022 resa il 21.10.2022 dal Tribunale di Trapani, condanna al pagamento in favore dell' dell'importo complessivo di € Parte_1 CP_1
460.958,93, oltre accessori sino al saldo. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
10 Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese processuali di questo grado che liquida per compensi in favore di ciascuna in € 7.120,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 6/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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