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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4798/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Nastri;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da due malattie CP_1
professionali denunziate il 26.2.2021 e il 15.10.2021, previo cumulo con quello già riconosciuto in capitale in misura del 10% per infortunio sul lavoro del 6.10.2020, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
1 veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che le due denunziate malattie (ernie discali lombari e tendinosi bilaterale della spalla) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un danno biologico permanente del 13% che, cumulato con quello del 10%
già riconosciuto per i postumi dell'infortunio occorso in data 6.10.2020, dà
luogo a un danno biologico complessivo del 22%: tanto, a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali
2 e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del
22% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con CP_1
decorrenza dall'ultima domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 43,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Nastri.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4798/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Nastri;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.5.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da due malattie CP_1
professionali denunziate il 26.2.2021 e il 15.10.2021, previo cumulo con quello già riconosciuto in capitale in misura del 10% per infortunio sul lavoro del 6.10.2020, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
1 veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito altresì di acclarare che le due denunziate malattie (ernie discali lombari e tendinosi bilaterale della spalla) hanno natura professionale e determinano nel loro insieme un danno biologico permanente del 13% che, cumulato con quello del 10%
già riconosciuto per i postumi dell'infortunio occorso in data 6.10.2020, dà
luogo a un danno biologico complessivo del 22%: tanto, a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, nella detta misura e con la detta decorrenza.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei – previa CP_1
decurtazione, ex art. 13 co. 4 periodo 2 d.l.vo 23.2.2000 n. 38,
dell'indennizzo in capitale già corrisposto – con aggravio di interessi legali
2 e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121°
giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del
22% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei con CP_1
decorrenza dall'ultima domanda amministrativa (decurtato l'indennizzo in capitale già corrisposto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412; condanna l a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in CP_1
euro 43,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Nastri.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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