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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 985/2025 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. SERPA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ATTORE contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo plurimi precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine, ha intimato a conduttore del suo immobile in Parte_1 Controparte_1
Civitavecchia, Via Principe Umberto 13, piano secondo, locato ad uso abitativo al canone mensile di pagina 1 di 3 Euro 530,00 oltre Euro 42,00 per oneri condominiali, lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali fino a dicembre 2024 e lo citava per la convalida chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo per il corrispondente importo oltre alle mensilità maturande con interessi dalle singole scadenze.
rimaneva contumace;
all'udienza del 14.4.2025 veniva mutato il rito, non si Controparte_1 provvedeva ad emettere ordinanza di rilascio in quanto l'intimazione, pur validamente notificata ai sensi dell'art. 143 cpc, non risultava idonea alla trattazione del procedimento nella fase speciale di convalida (Cass. 17453/2006).
Con il mutamento del rito Mutato il rito l'originaria domanda di sfratto si convertiva in quella di risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento del conduttore e di sua condanna al pagamento dei canoni sino al rilascio dell'immobile.
L'utilizzabilità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 cpc è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito nella fase sommaria locatizia, in quanto, in tale ipotesi, viene ritenuto in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed in proposito la Corte
Costituzionale, con ordinanza 15.1.2000 n.15, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 cpc nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nell'ipotesi in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con il mutamento del rito il ricorrente ha proceduto ad ulteriore notifica al convenuto contumace degli atti di causa unitamente al verbale dell'udienza del 14.4.2025.
Il mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore per varie mensilità a fronte della protratta utilizzazione dell'immobile, costituisce fatto arbitrario idoneo a provocare alterazione del sinallagma contrattuale e determinare la risoluzione del contratto che va dichiarata seguendo il criterio predeterminato previsto dell'art. 5 L. 392/78, trattandosi di immobile ad uso abitativo. Il convenuto contumace va altresì condannato al pagamento dei canoni ed oneri condominiali inevasi e di quelli maturandi sino al rilascio dell'immobile.
Da ultimo l'Ordinanza n. 24819 del 18.8.2023 del Supremo Collegio .ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere fino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1 c.p.c” si estende anche alla fase successiva a seguito del mutamento del rito, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'Ordinamento tutela l'interesse de creditore
pagina 2 di 3 all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento”.
va infine condannato, anche in ragione del lungo tempo occorso al ricorrente per Controparte_1 radicare validamente il contraddittorio, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Civitavecchia, Via
Principe Umberto 13, piano secondo in favore dell'attore.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono presente il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento del conduttore;
-condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in sito in Santa Marinella, Controparte_1
Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1, sito in Civitavecchia, Via Principe Umberto 13, piano secondo, libero da persone e cose di sua proprietà, in favore di;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore di dell'importo di Euro Controparte_1 Parte_1
4.860,00 di cui euro 3.180,00 ed Euro 1680,00 per oneri condominiali scaduti sino a dicembre 2024 compreso, oltre i canoni ed oneri condominiali successivamente scaduti e scadenti sino al rilascio dell'immobile pari ad Euro 530,00 mensili per canoni ed Euro 42,00 mensili per oneri accessori oltre al rimborso delle spese di causa che liquida in complessive Euro 1.421,00 di cui Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, ed Euro 121,00 per spese vive.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 985/2025 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. SERPA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ATTORE contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo plurimi precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine, ha intimato a conduttore del suo immobile in Parte_1 Controparte_1
Civitavecchia, Via Principe Umberto 13, piano secondo, locato ad uso abitativo al canone mensile di pagina 1 di 3 Euro 530,00 oltre Euro 42,00 per oneri condominiali, lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali fino a dicembre 2024 e lo citava per la convalida chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo per il corrispondente importo oltre alle mensilità maturande con interessi dalle singole scadenze.
rimaneva contumace;
all'udienza del 14.4.2025 veniva mutato il rito, non si Controparte_1 provvedeva ad emettere ordinanza di rilascio in quanto l'intimazione, pur validamente notificata ai sensi dell'art. 143 cpc, non risultava idonea alla trattazione del procedimento nella fase speciale di convalida (Cass. 17453/2006).
Con il mutamento del rito Mutato il rito l'originaria domanda di sfratto si convertiva in quella di risoluzione del contratto di locazione per l'inadempimento del conduttore e di sua condanna al pagamento dei canoni sino al rilascio dell'immobile.
L'utilizzabilità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 cpc è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito nella fase sommaria locatizia, in quanto, in tale ipotesi, viene ritenuto in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed in proposito la Corte
Costituzionale, con ordinanza 15.1.2000 n.15, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 cpc nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nell'ipotesi in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con il mutamento del rito il ricorrente ha proceduto ad ulteriore notifica al convenuto contumace degli atti di causa unitamente al verbale dell'udienza del 14.4.2025.
Il mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore per varie mensilità a fronte della protratta utilizzazione dell'immobile, costituisce fatto arbitrario idoneo a provocare alterazione del sinallagma contrattuale e determinare la risoluzione del contratto che va dichiarata seguendo il criterio predeterminato previsto dell'art. 5 L. 392/78, trattandosi di immobile ad uso abitativo. Il convenuto contumace va altresì condannato al pagamento dei canoni ed oneri condominiali inevasi e di quelli maturandi sino al rilascio dell'immobile.
Da ultimo l'Ordinanza n. 24819 del 18.8.2023 del Supremo Collegio .ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere fino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1 c.p.c” si estende anche alla fase successiva a seguito del mutamento del rito, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'Ordinamento tutela l'interesse de creditore
pagina 2 di 3 all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento”.
va infine condannato, anche in ragione del lungo tempo occorso al ricorrente per Controparte_1 radicare validamente il contraddittorio, all'immediato rilascio dell'immobile sito in Civitavecchia, Via
Principe Umberto 13, piano secondo in favore dell'attore.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono presente il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento del conduttore;
-condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in sito in Santa Marinella, Controparte_1
Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1, sito in Civitavecchia, Via Principe Umberto 13, piano secondo, libero da persone e cose di sua proprietà, in favore di;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore di dell'importo di Euro Controparte_1 Parte_1
4.860,00 di cui euro 3.180,00 ed Euro 1680,00 per oneri condominiali scaduti sino a dicembre 2024 compreso, oltre i canoni ed oneri condominiali successivamente scaduti e scadenti sino al rilascio dell'immobile pari ad Euro 530,00 mensili per canoni ed Euro 42,00 mensili per oneri accessori oltre al rimborso delle spese di causa che liquida in complessive Euro 1.421,00 di cui Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, ed Euro 121,00 per spese vive.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
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