Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 822/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 822/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. RUZZENENTI CLAUDIO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. RUZZENENTI CLAUDIO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1) i figli minori, e , vengono affidati ad entrambi i genitori, in Persona_1 Persona_2
maniera condivisa, con collocamento prevalente dei figli presso la residenza della madre in Parma,
Via Sidoli, 98.
2) Il padre potrà visitare i figli quando lo desideri compatibilmente con i propri Parte_1
impegni di lavoro e con gli impegni anche scolastici dei figli e potrà tenerli con sé nel corso della settimana il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:30 e, a settimane alternate con la madre, dalle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. Nella settimana in cui i figli
1
21,30 del venerdì.
Il signor potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, Parte_1
durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori, nonché per una settimana durante le vacanze natalizie comprendendo, ad anni alterni con la madre, il Natale e il giorno di
Santo Stefano e per tre giorni, durante le vacanze pasquali, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternanza che varrà anche per le altre festività.
I genitori concorderanno tra loro ogni altro momento di esercizio del diritto/dovere di visita, tenendo conto degli impegni anche di natura scolastica e delle esigenze dei figli.
3) La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I signori e si impegnano, nel prioritario Parte_1 CP_1
interesse dei figli, a collaborare tra loro nello svolgimento della funzione educativa e nella cura dei figli, garantendo la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto dei figli con entrambi i genitori, nonché di rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore, in conformità al disposto dell'art. 337 sexies c.c., si impegna a comunicare all'altro genitore, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. I genitori potranno tenere normali rapporti telefonici con i figli quando questi si trovano presso l'altro genitore.
4) Il signor verserà alla IG a titolo di contributo nel Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli minori e , la somma di euro 250,00 Persona_1 Persona_2
mensili per ciascun figlio, pari ad euro 500,00 mensili complessivi, somma da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dall'anno successivo alla separazione.
5) I genitori e si impegnano a concorrere, nella misura del 50% Parte_1 CP_1
ciascuno, nel pagamento delle seguenti spese straordinarie per i figli e Persona_1 Per_2
:
[...]
a) senza necessità di previo accordo tra i genitori e debitamente documentate: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ad euro 300,00 per ciascun figlio, lezioni private di sostegno ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
2 corso di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria con importo annuale complessivo non superiore a 600,00 euro per ciascun figlio;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore collocatario, in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non collocatario o parenti disponibili); centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o presso enti privati-;
b) previo accordo tra i genitori e parimenti documentate: imposte, tasse, costi di frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del
Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che avrà prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali l'acquisto e il rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importano una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi d'istruzione e/o diporto;
vacanze estive e/o invernali;
6) l'assegno unico universale per i figli e , su accordo dei Persona_1 Persona_2 genitori, verrà erogato per l'intero importo in favore della IG . CP_1
La IG in ragione dell'attribuzione esclusiva alla stessa dell'intero importo CP_1 dell'assegno unico universale si impegna a sostenere in modo esclusivo ed integrale l'importo delle spese scolastiche dei figli e specificamente tasse, imposte, spese scolastiche (quali iscrizione, trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio rette e mensa, gite scolastiche).
7) I signori e rinunciano reciprocamente a chiedere il versamento di Parte_1 CP_1
assegni di mantenimento per sé, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti.
8) I ricorrenti e si concedono reciprocamente consenso all'espatrio, Parte_1 CP_1 autorizzando ciascun coniuge il rilascio all'altro della carta d'identità valida per l'espatrio e il passaporto;
entrambi i coniugi autorizzano inoltre il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e il passaporto per i figli minori e . Persona_1 Persona_2
9) I signori e dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto Parte_1 CP_1 economico e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'atro ad alcun titolo, fatti salvi gli impegni assunti nel presente procedimento;
3 - di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PARMA (atto n. 109 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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