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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.51/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Paolo Casadei;
appellante
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_2
procuratrice speciale (c.f. ), quest'ultima rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Sollazzo;
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_2 P.IVA_4
procuratrice speciale (c.f. ), quest'ultima rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Sollazzo;
appellate avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di leasing;
1 conclusioni: parte appellante ha concluso come da memoria depositata in data 1.7.2024; le appellate hanno concluso come da memoria depositata in data 24.1.2025:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 1.7.2024, per il tramite del suo difensore già Parte_1
munito di procura speciale anche a rinunciare agli atti del giudizio, ha rappresentato di rinunciare agli atti del giudizio in ragione dell'avvenuta transazione stragiudiziale della lite e che tra le parti vi è accordo circa l'integrale compensazione delle spese del grado.
Con memoria depositata in data 24.1.2025, le appellate, per il tramite del proprio difensore già munito della necessaria procura speciale, hanno riferito l'avvenuta accettazione all'altrui rinuncia, adesiva, pertanto, anche alla prospettazione dell'integrale compensazione delle spese del grado.
Tanto premesso, e dunque prese atto della sopravvenienza della rinuncia agli atti e della correlata accettazione, occorre dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
Ancona, 15.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.51/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Paolo Casadei;
appellante
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_2
procuratrice speciale (c.f. ), quest'ultima rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Sollazzo;
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della Controparte_2 P.IVA_4
procuratrice speciale (c.f. ), quest'ultima rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Sollazzo;
appellate avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di leasing;
1 conclusioni: parte appellante ha concluso come da memoria depositata in data 1.7.2024; le appellate hanno concluso come da memoria depositata in data 24.1.2025:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 1.7.2024, per il tramite del suo difensore già Parte_1
munito di procura speciale anche a rinunciare agli atti del giudizio, ha rappresentato di rinunciare agli atti del giudizio in ragione dell'avvenuta transazione stragiudiziale della lite e che tra le parti vi è accordo circa l'integrale compensazione delle spese del grado.
Con memoria depositata in data 24.1.2025, le appellate, per il tramite del proprio difensore già munito della necessaria procura speciale, hanno riferito l'avvenuta accettazione all'altrui rinuncia, adesiva, pertanto, anche alla prospettazione dell'integrale compensazione delle spese del grado.
Tanto premesso, e dunque prese atto della sopravvenienza della rinuncia agli atti e della correlata accettazione, occorre dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del presente giudizio.
La sussistenza di accordo anche sulla compensazione integrale delle spese solleva il Collegio dallo statuire in merito.
L'esito dell'appello evidenza di per sé l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio;
Ancona, 15.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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