Sentenza breve 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 08/05/2026, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14856 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NI IC , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al
silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. BE IA IO ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Ritenuto che
- nelle more dell’esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cpa , il resistente MAECI ha comunicato che la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato il ricorrente il 3/12/2026 per formalizzarne l’ istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato .
Né parte ricorrente ha eccepito alcunchè.
Considerato come
-il Collegio ravvisi: a) i presupposti per dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, poiché l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto fa venir meno l’interesse del ricorrente ad ottenere la prospettata pronuncia a carico del MAECI;
b) che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerato il fatto notorio del flusso massiccio di richieste di visto d’ingresso in Italia che grava sulla Rappresentanza Diplomatica in Pakistan nonché per la particolare complessità del relativo iter procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa - tra le parti - le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LL, Presidente
BE IA IO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| BE IA IO | Francesco LL |
IL SEGRETARIO