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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3737/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Marilena Riggirello, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosangela Lupo, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 16/4/2025 per l'udienza del 23/4/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 16/3/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con l'1/9/2016 a Cefalù (PA) e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (il 19/2/2019), ha dedotto: che, già durante i quattro Per_1
1 anni di convivenza prematrimoniale, la relazione sentimentale aveva attraversato momenti critici, legati al carattere particolarmente geloso e aspro della resistente, che lo aveva perfino indotto ad allontanarsi dalla propria famiglia di origine;
che la situazione non era migliorata dopo il matrimonio e che il continuo alternarsi di momenti sereni a crisi, sempre dipendenti dalla morbosità della moglie nei propri confronti, aveva portato la coppia a forti difficoltà comunicative, liti ed incomprensioni;
che la moglie, poco incline al lavoro e all'impegno, aveva concentrato tutte le sue attenzioni sulla vita del coniuge, reiterando condotte controllanti ed esasperando il rapporto nella quotidianità; che tale situazione aveva portato i coniugi a separarsi di fatto già a fine ottobre del 2021; che era stata la stessa a CP_1
chiedergli espressamente di allontanarsi dalla casa coniugale, rilasciando di sua spontanea volontà una dichiarazione olografa in tal senso;
che, da quel momento, si era trasferito presso l'abitazione dei propri genitori, continuando però a recarsi presso la casa coniugale quasi tutti i giorni, in modo da potere trascorrere del tempo con il figlio minore, organizzandosi a tal fine con la moglie;
che tale forma di collaborazione era durata sino a quando, consapevole che il rapporto non era più recuperabile, aveva invitato la moglie a cercare un accordo consensuale per la separazione;
che, da quel momento, la resistente aveva iniziato a porre in essere una serie di condotte diffamanti nella cerchia sociale e familiare, ostacolando la regolare frequentazione del ricorrente con il figlio minore;
che le parti, sin dal matrimonio, avevano abitato l'immobile sito in Palermo, via del Vespro 121, piano II, giusto contratto di locazione intestato alla moglie, con un canone mensile di €
470,00; che, da quando aveva avviato la separazione, la resistente aveva trascorso poco tempo nella casa coniugale, essendosi di fatto spostata a vivere prevalentemente presso la casa dei genitori a Cefalù; di avere versato, sino al mese di dicembre 2021, pur non abitandovi dal 7/11/2021, sia il canone mensile relativo all'affitto della casa coniugale, sia le relative utenze;
che, a far data dal mese di gennaio 2022, aveva iniziato a versare un rateo alimentare mensile di contribuzione al mantenimento del figlio di € 800,00 e alle relative spese, quali quelle scolastiche, non provvedendo più direttamente al pagamento dei costi della casa coniugale;
che godeva di un migliore status economico- Controparte_1
sociale, stanti le notevoli possidenze immobiliari e finanziarie dei genitori;
che la resistente, sebbene laureata in Architettura, agente assicurativo, regolarmente iscritto al RUIR e titolare di numerosi mandati assicurativi quale Broker e nonostante tutto l'impegno profuso dall'odierno ricorrente per inserirla lavorativamente, sia in seno alla società GIVA s.r.l. sia
2 nell'ambito della libera professione assicurativa, si era sempre sottratta, adagiandosi sull'impegno del coniuge e riducendo al minimo l'attività lavorativa;
di essere un libero professionista Broker assicurativo Manager presso VITA NUOVA Previdenza e Protezione
s.p.a. e di lavorare 18 ore al giorno, viaggiando continuamente e prodigandosi per la propria crescita professionale ed economica;
di avere una propria sede operativa in Palermo, con uffici siti in via Pipitone Federico n. 59, in passato condotti in locazione dalla Giva s.r.l.
(società di cui la era legale rappresentante) e successivamente ceduti al medesimo;
CP_1
di essere anche responsabile di altre agenzie nella provincia di Palermo;
di avere un guadagno mensile medio di circa € 3.500,00, che, talvolta, con la maturazione di provvigioni e bonus aggiuntivi, lievita fino ad € 4.500,00 mensili;
di avere spese mensili per un totale di
€ 2.000,00, tra cui l'affitto e il condominio dell'ufficio (€ 900,00 + € 150,00), le relative utenze e i costi fissi (€ 250,00/300,00), le spese per carburante, pedaggi e parcheggio (€ 350,00), nonché le spese per l'auto acquistata nel 2021 con un finanziamento di € 335,00 mensili per
9 anni;
di sostenere per intero le rate mensili di € 201,37 relative ad un prestito concesso da
Intesa San Paolo per € 10.000,00, con scadenza novembre 2024.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione;
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre e adeguata regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere ad un assegno € Controparte_1
650,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando il ricorso quanto al resto. Ha dedotto, in particolare: che dopo due anni dal matrimonio, già prima della nascita del figlio minore i coniugi avevano accusato Per_1 diversi problemi legati ai continui contrasti sulle prospettive future e sulla gestione familiare, dovuti anche alla totale assenza da parte del marito;
che quest'ultimo aveva adottato nei propri confronti un atteggiamento autoritario ed a volte anche violento, sia verbalmente che fisicamente, costringendola subito dopo la nascita del figlio ad accudire Con casa e famiglia e a ritirarsi dal lavoro e dalla società costituita anche con il suo CP_3
apporto e di cui era amministratrice;
di avere scoperto che il intratteneva Parte_1 una relazione stabile extraconiugale con;
che tali accesi litigi avevano Persona_2
causato una separazione di fatto dei coniugi, culminata nell'abbandono della casa coniugale
3 da parte del a fine ottobre 2021, accompagnata dalla firma di una dichiarazione Pt_1
con cui la stessa aveva accettato che il marito si allontanasse da casa, firma alla quale era stata costretta anche per il bene e la serenità del figlio minore, di appena tre anni;
che, da quel momento, il ricorrente non aveva fatto più rientro, disinteressandosi completamente della famiglia e delle spese inerenti la casa coniugale, tra cui il pagamento del canone di locazione mensile di € 470,00; che le morosità ammontavano attualmente ad € 3.760,00, oltre le utenze;
di avere dovuto chiedere aiuto ai propri genitori;
che il resistente percepiva un reddito mensile di circa € 10.000,00; che il non rispettava gli orari concordati per Pt_1 gli incontri con il figlio minore;
che, inoltre, nei giorni del 29/6/2022, 2/7/2022, 4/7/2022 e
9/7/2022, a causa dello stato di malessere con febbre alta del bambino, si era recata, accompagnata dal proprio padre, al P.S. dell'Ospedale dei Bambini, dove era stato riscontrato il Covid 19 ad entrambi;
che il ricorrente, sebbene numerose volte chiamato telefonicamente, non si era presentato in ospedale;
che, dopo un periodo a casa dei genitori, il ricorrente era andato a vivere in un appartamento proprio e si era rifiutato di fornire informazioni in merito;
che in relazione agli atteggiamenti violenti del marito era stata costretta a sporgere delle denunce alle Autorità.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico di Parte_1 di corrisponderle un assegno mensile di € 1.500,00 a titolo di mantenimento
[...]
personale per sé, comprensivo del canone di locazione per la casa coniugale, nonché di €
1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 12/9/2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso la causa dinanzi al Giudice
Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori con ordinanza del
26/9/2022:
- autorizzazione a vivere separati;
- affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- assegnazione della casa coniugale ad;
Controparte_1
4 - obbligo a carico di di versare a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese la complessiva somma di € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il mantenimento della moglie ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Il reclamo proposto da avverso la suddetta ordinanza è stato Controparte_1
rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo con provvedimento del 16-19/12/2022.
Con atto di intervento del 15/2/2023 il Pubblico Ministero ha rappresentato che, dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, era emersa un'accesa conflittualità tra le parti ed ha chiesto pertanto l'affidamento del minore Per_1
al Servizio Sociale, al fine di effettuare una valutazione sulle competenze genitoriali delle parti.
Quindi, il Giudice Istruttore, con ordinanza istruttoria del 13/9/2023, ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare del minore Per_1 nominando a tal fine la dott.ssa Persona_3
La causa – istruita con le produzioni documentali, la consulenza tecnica d'ufficio e l'escussione delle prove orali – è stata infine trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, innanzitutto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione
è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Domanda di addebito della separazione.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di separazione, e, in particolare, della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre
5 parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, ha Controparte_1 dedotto la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del coniuge, nonché le condotte aggressive e violente poste in essere da quest'ultimo nei suoi confronti.
Occorre, pertanto, esaminare quanto emerso in sede istruttoria, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale all'udienza del 7/3/2024.
In particolare, la teste , madre del ricorrente, ha riferito: che nel mese di Testimone_1 settembre 2021 si era verificato l'ennesimo litigio tra i coniugi a causa della pubblicazione, da parte di di una foto sui social che lo ritraeva insieme ad una collega Parte_1
durante un viaggio di lavoro;
che, a seguito di tale episodio, avrebbe Controparte_1 deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi con il figlio minore presso l'abitazione dei propri genitori;
che, nei giorni successivi, la aveva fatto rientro nella CP_1 casa coniugale, con l'intento di riconciliarsi con il marito, e che aveva tentato ulteriori riavvicinamenti anche nei mesi successivi, in particolare dopo il mese di novembre 2022, quando aveva chiesto al coniuge di allontanarsi dall'abitazione.
Inoltre, la teste ha confermato di intrattenere una relazione Persona_2
sentimentale con precisando che detta relazione aveva avuto inizio a Parte_1
partire dalla fine di febbraio 2022, e, quindi, dopo la separazione di fatto tra le parti in causa;
ha, inoltre, dichiarato di convivere stabilmente con il ricorrente dal mese di gennaio 2023, presso l'abitazione sita in Villabate, Via Gibilmanna n. 33, aggiungendo che dalla loro
6 relazione è nata in data [...] la figlia . Per_4
D'altra parte, il teste ha confermato di intrattenere una relazione Testimone_2
sentimentale da circa un anno con , ma ha negato di pernottare presso Controparte_1 la casa della resistente.
Quanto, invece, alle condotte asseritamente violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della moglie, si rileva che il procedimento penale per i presunti maltrattamenti — originato dalle querele presentate dalla resistente e iscritto al n. 7822/2022 R.G.N.R. — è stato archiviato su richiesta del Pubblico Ministero con decreto del 19-29/7/2023 (cfr. all. 1 al deposito telematico del 6/3/2024).
A ciò deve aggiungersi che, dalle ricostruzioni offerte dalle parti, è emerso che il rapporto coniugale era sempre stato caratterizzato da un'accesa conflittualità che aveva causato il continuo alternarsi di periodi più sereni a periodi di crisi.
Di conseguenza, l'intollerabilità della convivenza non può considerarsi conseguenza diretta di alcuno specifico comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ed ascrivibile al ricorrente.
La domanda di addebito proposta dalla resistente deve, pertanto, essere rigettata.
3. Affidamento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale.
Con riferimento al figlio minore di 6 anni, deve preliminarmente osservarsi Per_1 che, dalla relazione peritale della dott.ssa depositata in data 23/9/2024, emerge Per_3
che il minore – affetto da disturbo dello spettro autistico di primo livello – appare sereno sia nel contesto familiare paterno sia nel contesto familiare materno e che entrambe le parti
“mostrano adeguate competenze genitoriali che si dispiegano nei vari ambiti dell'accudimento, dell'educazione, della cura della persona da un punto di vista fisico e psichico, della sintonizzazione emotiva, della capacità di stimolare l'interesse del figlio e costruirgli un ambiente di vita consono, nella presentazione dell'immagine dell'altro genitore al figlio in modo funzionale”.
La CTU ha concluso, pertanto, ritenendo consono all'interesse del minore Per_1
prevedere l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e, per entrambi i genitori, un percorso di psicoterapia a sostegno della genitorialità e dell'elaborazione dei vissuti relativi alla fine del loro rapporto matrimoniale presso il Consultorio Familiare competente per territorio o presso professionisti privati.
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, pertanto, sussistono i presupposti
7 per confermare il regime di affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Deve, conseguentemente, confermarsi l'assegnazione della casa coniugale – condotta in locazione e sita in Palermo, Via Del Vespro n. 121 – alla resistente, per continuare ad abitarla insieme al figlio minore.
Quanto al diritto di visita paterno deve disporsi che, compatibilmente con gli impegni scolastici e con le terapie seguite dal minore nonché in mancanza di diversi accordi liberamente stretti tra le parti, potrà incontrare e tenere con sé il figlio Parte_1 minore secondo il seguente schema: Per_1
- due pomeriggi a settimana, in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola alle ore 21:30 ovvero, nei periodi non scolastici dalle ore
10:00 alle ore 21:30;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- durante le vacanze natalizie, per almeno 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, e dopo il compimento del settimo anno di età per 7 giorni consecutivi;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, ivi comprese quelle Pasquali, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, con l'onere comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di farlo comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Inoltre, alla luce della conflittualità riscontrata nel rapporto tra le parti e raccogliendo la sollecitazione formulata dal CTU, deve darsi incarico al Consultorio Familiare territorialmente competente, affinché avvii un percorso della durata di un anno, finalizzato al sostegno alla genitorialità e all'elaborazione dei vissuti relativi alla fine dell'unione coniugale, con onere di trasmettere relazione con cadenza trimestrale al Giudice Tutelare.
4. Domande di contenuto economico.
Relativamente alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione,
8 sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin
9 quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che ha dichiarato: di essere un agente assicurativo e di avere Parte_1
dichiarato nell'ultimo Modello 730 circa € 60.000,00 annui lordi;
di essere gravato del pagamento di quattro prestiti, per un ammontare complessivo di circa € 800,00 mensili, contratti per l'acquisto dell'autovettura, dell'elettrodomestico BI e delle altre esigenze della famiglia;
di non essere proprietario di beni immobili ma di avere ricevuto l'approvazione per un mutuo, ancora non erogato in attesa di formalizzare l'acquisto della nuova casa;
di avere versato alla resistente la somma mensile di € 800,00, oltre le spese extra per il figlio minore tra cui quelle scolastiche;
che la resistente era agente Per_1 assicurativo per RC Auto.
Dalla documentazione reddituale in atti risulta: per l'anno di imposta 2018, un reddito di € 46.760,00; per l'anno di imposta 2019, un reddito di € 36.016,00; per l'anno di imposta
2021, un reddito complessivo di € 48.982,00.
Dal canto suo, nel confermare che il ricorrente, già dopo la Controparte_1
separazione di fatto, le versava la somma di € 800,00 mensili, oltre le spese scolastiche per il figlio ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, nonostante risultasse Per_1
amministratore di una società nella quale i coniugi avevano investito durante il matrimonio.
Dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate depositate in atti risulta: per l'anno di imposta 2019, un reddito annuo di € 746,98; per l'anno di imposta 2020, un reddito annuo di € 1.457,19; per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo di € 1.848,56; per l'anno di imposta 2022, un reddito di € 107,95.
Da ultimo, la resistente ha dedotto di soffrire di una grave patologia cardiaca, patologia che, tuttavia, non risulta renderla inabile al lavoro, anche tenuto conto della sua giovane età
e dei relativi titoli di studio e professionali.
Deve, inoltre, rilevarsi che il procedimento penale a carico del ricorrente per violazione
10 degli obblighi di mantenimento, che ha tratto origine dalle querele della resistente, è stato archiviato su richiesta del Pubblico Ministero con decreto del GIP del 31/5/2024.
Ebbene, alla luce, per un verso, della situazione economica delle parti e della relativa notevole sperequazione reddituale, quale risulta dagli elementi fin qui illustrati, ma tenuto conto, per altro verso, che grava sul richiedente l'assegno di mantenimento l'onere – nella specie rimasto inadempiuto – della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali (Cass. n. 20866/2021; Cass. n. 14367/2024), deve confermarsi a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese, un assegno di complessivi € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il mantenimento personale della stessa ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019.
Inoltre, stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, deve riconoscersi l'integrale percezione dell'Assegno Unico in favore di (cfr. Cass. Controparte_1
ordinanza n. 4672/2025).
Ogni altra domanda va dichiarata inammissibile.
5. Spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
13/6/1985, e nata a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1
concordatario contratto a Cefalù (PA) l'1/9/2016, trascritto negli atti dello Stato civile del
Comune di Palermo al n. 9, parte II, serie B, anno 2016;
• rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno secondo quanto
11 indicato in parte motiva;
• conferisce al Consultorio Familiare territorialmente competente l'incarico di cui in parte motiva della durata di un anno e con onere di trasmettere relazione al Giudice Tutelare con cadenza trimestrale;
• assegna la casa coniugale ad;
Controparte_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il mantenimento personale della stessa ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione integrale dell'intero ammontare dell'Assegno Unico in favore di;
Controparte_1
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
• manda alla Cancelleria per la comunicazione al Consultorio familiare territorialmente competente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3737/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Marilena Riggirello, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosangela Lupo, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 16/4/2025 per l'udienza del 23/4/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e richieste delle parti.
Con ricorso depositato il 16/3/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con l'1/9/2016 a Cefalù (PA) e che Controparte_1 dall'unione è nato il figlio (il 19/2/2019), ha dedotto: che, già durante i quattro Per_1
1 anni di convivenza prematrimoniale, la relazione sentimentale aveva attraversato momenti critici, legati al carattere particolarmente geloso e aspro della resistente, che lo aveva perfino indotto ad allontanarsi dalla propria famiglia di origine;
che la situazione non era migliorata dopo il matrimonio e che il continuo alternarsi di momenti sereni a crisi, sempre dipendenti dalla morbosità della moglie nei propri confronti, aveva portato la coppia a forti difficoltà comunicative, liti ed incomprensioni;
che la moglie, poco incline al lavoro e all'impegno, aveva concentrato tutte le sue attenzioni sulla vita del coniuge, reiterando condotte controllanti ed esasperando il rapporto nella quotidianità; che tale situazione aveva portato i coniugi a separarsi di fatto già a fine ottobre del 2021; che era stata la stessa a CP_1
chiedergli espressamente di allontanarsi dalla casa coniugale, rilasciando di sua spontanea volontà una dichiarazione olografa in tal senso;
che, da quel momento, si era trasferito presso l'abitazione dei propri genitori, continuando però a recarsi presso la casa coniugale quasi tutti i giorni, in modo da potere trascorrere del tempo con il figlio minore, organizzandosi a tal fine con la moglie;
che tale forma di collaborazione era durata sino a quando, consapevole che il rapporto non era più recuperabile, aveva invitato la moglie a cercare un accordo consensuale per la separazione;
che, da quel momento, la resistente aveva iniziato a porre in essere una serie di condotte diffamanti nella cerchia sociale e familiare, ostacolando la regolare frequentazione del ricorrente con il figlio minore;
che le parti, sin dal matrimonio, avevano abitato l'immobile sito in Palermo, via del Vespro 121, piano II, giusto contratto di locazione intestato alla moglie, con un canone mensile di €
470,00; che, da quando aveva avviato la separazione, la resistente aveva trascorso poco tempo nella casa coniugale, essendosi di fatto spostata a vivere prevalentemente presso la casa dei genitori a Cefalù; di avere versato, sino al mese di dicembre 2021, pur non abitandovi dal 7/11/2021, sia il canone mensile relativo all'affitto della casa coniugale, sia le relative utenze;
che, a far data dal mese di gennaio 2022, aveva iniziato a versare un rateo alimentare mensile di contribuzione al mantenimento del figlio di € 800,00 e alle relative spese, quali quelle scolastiche, non provvedendo più direttamente al pagamento dei costi della casa coniugale;
che godeva di un migliore status economico- Controparte_1
sociale, stanti le notevoli possidenze immobiliari e finanziarie dei genitori;
che la resistente, sebbene laureata in Architettura, agente assicurativo, regolarmente iscritto al RUIR e titolare di numerosi mandati assicurativi quale Broker e nonostante tutto l'impegno profuso dall'odierno ricorrente per inserirla lavorativamente, sia in seno alla società GIVA s.r.l. sia
2 nell'ambito della libera professione assicurativa, si era sempre sottratta, adagiandosi sull'impegno del coniuge e riducendo al minimo l'attività lavorativa;
di essere un libero professionista Broker assicurativo Manager presso VITA NUOVA Previdenza e Protezione
s.p.a. e di lavorare 18 ore al giorno, viaggiando continuamente e prodigandosi per la propria crescita professionale ed economica;
di avere una propria sede operativa in Palermo, con uffici siti in via Pipitone Federico n. 59, in passato condotti in locazione dalla Giva s.r.l.
(società di cui la era legale rappresentante) e successivamente ceduti al medesimo;
CP_1
di essere anche responsabile di altre agenzie nella provincia di Palermo;
di avere un guadagno mensile medio di circa € 3.500,00, che, talvolta, con la maturazione di provvigioni e bonus aggiuntivi, lievita fino ad € 4.500,00 mensili;
di avere spese mensili per un totale di
€ 2.000,00, tra cui l'affitto e il condominio dell'ufficio (€ 900,00 + € 150,00), le relative utenze e i costi fissi (€ 250,00/300,00), le spese per carburante, pedaggi e parcheggio (€ 350,00), nonché le spese per l'auto acquistata nel 2021 con un finanziamento di € 335,00 mensili per
9 anni;
di sostenere per intero le rate mensili di € 201,37 relative ad un prestito concesso da
Intesa San Paolo per € 10.000,00, con scadenza novembre 2024.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la pronuncia della separazione;
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre e adeguata regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
l'obbligo a suo carico di corrispondere ad un assegno € Controparte_1
650,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando il ricorso quanto al resto. Ha dedotto, in particolare: che dopo due anni dal matrimonio, già prima della nascita del figlio minore i coniugi avevano accusato Per_1 diversi problemi legati ai continui contrasti sulle prospettive future e sulla gestione familiare, dovuti anche alla totale assenza da parte del marito;
che quest'ultimo aveva adottato nei propri confronti un atteggiamento autoritario ed a volte anche violento, sia verbalmente che fisicamente, costringendola subito dopo la nascita del figlio ad accudire Con casa e famiglia e a ritirarsi dal lavoro e dalla società costituita anche con il suo CP_3
apporto e di cui era amministratrice;
di avere scoperto che il intratteneva Parte_1 una relazione stabile extraconiugale con;
che tali accesi litigi avevano Persona_2
causato una separazione di fatto dei coniugi, culminata nell'abbandono della casa coniugale
3 da parte del a fine ottobre 2021, accompagnata dalla firma di una dichiarazione Pt_1
con cui la stessa aveva accettato che il marito si allontanasse da casa, firma alla quale era stata costretta anche per il bene e la serenità del figlio minore, di appena tre anni;
che, da quel momento, il ricorrente non aveva fatto più rientro, disinteressandosi completamente della famiglia e delle spese inerenti la casa coniugale, tra cui il pagamento del canone di locazione mensile di € 470,00; che le morosità ammontavano attualmente ad € 3.760,00, oltre le utenze;
di avere dovuto chiedere aiuto ai propri genitori;
che il resistente percepiva un reddito mensile di circa € 10.000,00; che il non rispettava gli orari concordati per Pt_1 gli incontri con il figlio minore;
che, inoltre, nei giorni del 29/6/2022, 2/7/2022, 4/7/2022 e
9/7/2022, a causa dello stato di malessere con febbre alta del bambino, si era recata, accompagnata dal proprio padre, al P.S. dell'Ospedale dei Bambini, dove era stato riscontrato il Covid 19 ad entrambi;
che il ricorrente, sebbene numerose volte chiamato telefonicamente, non si era presentato in ospedale;
che, dopo un periodo a casa dei genitori, il ricorrente era andato a vivere in un appartamento proprio e si era rifiutato di fornire informazioni in merito;
che in relazione agli atteggiamenti violenti del marito era stata costretta a sporgere delle denunce alle Autorità.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo a carico di Parte_1 di corrisponderle un assegno mensile di € 1.500,00 a titolo di mantenimento
[...]
personale per sé, comprensivo del canone di locazione per la casa coniugale, nonché di €
1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 12/9/2022 e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha rimesso la causa dinanzi al Giudice
Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori con ordinanza del
26/9/2022:
- autorizzazione a vivere separati;
- affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- assegnazione della casa coniugale ad;
Controparte_1
4 - obbligo a carico di di versare a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese la complessiva somma di € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il mantenimento della moglie ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso.
Il reclamo proposto da avverso la suddetta ordinanza è stato Controparte_1
rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo con provvedimento del 16-19/12/2022.
Con atto di intervento del 15/2/2023 il Pubblico Ministero ha rappresentato che, dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, era emersa un'accesa conflittualità tra le parti ed ha chiesto pertanto l'affidamento del minore Per_1
al Servizio Sociale, al fine di effettuare una valutazione sulle competenze genitoriali delle parti.
Quindi, il Giudice Istruttore, con ordinanza istruttoria del 13/9/2023, ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio sul nucleo familiare del minore Per_1 nominando a tal fine la dott.ssa Persona_3
La causa – istruita con le produzioni documentali, la consulenza tecnica d'ufficio e l'escussione delle prove orali – è stata infine trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Ebbene, innanzitutto, va osservato che il presupposto imprescindibile della separazione
è il verificarsi di fatti tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i necessari presupposti normativi e fattuali, deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
3. Domanda di addebito della separazione.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di separazione, e, in particolare, della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre
5 parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, a fondamento della propria domanda, ha Controparte_1 dedotto la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del coniuge, nonché le condotte aggressive e violente poste in essere da quest'ultimo nei suoi confronti.
Occorre, pertanto, esaminare quanto emerso in sede istruttoria, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale all'udienza del 7/3/2024.
In particolare, la teste , madre del ricorrente, ha riferito: che nel mese di Testimone_1 settembre 2021 si era verificato l'ennesimo litigio tra i coniugi a causa della pubblicazione, da parte di di una foto sui social che lo ritraeva insieme ad una collega Parte_1
durante un viaggio di lavoro;
che, a seguito di tale episodio, avrebbe Controparte_1 deciso di allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi con il figlio minore presso l'abitazione dei propri genitori;
che, nei giorni successivi, la aveva fatto rientro nella CP_1 casa coniugale, con l'intento di riconciliarsi con il marito, e che aveva tentato ulteriori riavvicinamenti anche nei mesi successivi, in particolare dopo il mese di novembre 2022, quando aveva chiesto al coniuge di allontanarsi dall'abitazione.
Inoltre, la teste ha confermato di intrattenere una relazione Persona_2
sentimentale con precisando che detta relazione aveva avuto inizio a Parte_1
partire dalla fine di febbraio 2022, e, quindi, dopo la separazione di fatto tra le parti in causa;
ha, inoltre, dichiarato di convivere stabilmente con il ricorrente dal mese di gennaio 2023, presso l'abitazione sita in Villabate, Via Gibilmanna n. 33, aggiungendo che dalla loro
6 relazione è nata in data [...] la figlia . Per_4
D'altra parte, il teste ha confermato di intrattenere una relazione Testimone_2
sentimentale da circa un anno con , ma ha negato di pernottare presso Controparte_1 la casa della resistente.
Quanto, invece, alle condotte asseritamente violente poste in essere dal ricorrente nei confronti della moglie, si rileva che il procedimento penale per i presunti maltrattamenti — originato dalle querele presentate dalla resistente e iscritto al n. 7822/2022 R.G.N.R. — è stato archiviato su richiesta del Pubblico Ministero con decreto del 19-29/7/2023 (cfr. all. 1 al deposito telematico del 6/3/2024).
A ciò deve aggiungersi che, dalle ricostruzioni offerte dalle parti, è emerso che il rapporto coniugale era sempre stato caratterizzato da un'accesa conflittualità che aveva causato il continuo alternarsi di periodi più sereni a periodi di crisi.
Di conseguenza, l'intollerabilità della convivenza non può considerarsi conseguenza diretta di alcuno specifico comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ed ascrivibile al ricorrente.
La domanda di addebito proposta dalla resistente deve, pertanto, essere rigettata.
3. Affidamento della prole minorenne e assegnazione della casa coniugale.
Con riferimento al figlio minore di 6 anni, deve preliminarmente osservarsi Per_1 che, dalla relazione peritale della dott.ssa depositata in data 23/9/2024, emerge Per_3
che il minore – affetto da disturbo dello spettro autistico di primo livello – appare sereno sia nel contesto familiare paterno sia nel contesto familiare materno e che entrambe le parti
“mostrano adeguate competenze genitoriali che si dispiegano nei vari ambiti dell'accudimento, dell'educazione, della cura della persona da un punto di vista fisico e psichico, della sintonizzazione emotiva, della capacità di stimolare l'interesse del figlio e costruirgli un ambiente di vita consono, nella presentazione dell'immagine dell'altro genitore al figlio in modo funzionale”.
La CTU ha concluso, pertanto, ritenendo consono all'interesse del minore Per_1
prevedere l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e, per entrambi i genitori, un percorso di psicoterapia a sostegno della genitorialità e dell'elaborazione dei vissuti relativi alla fine del loro rapporto matrimoniale presso il Consultorio Familiare competente per territorio o presso professionisti privati.
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, pertanto, sussistono i presupposti
7 per confermare il regime di affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Deve, conseguentemente, confermarsi l'assegnazione della casa coniugale – condotta in locazione e sita in Palermo, Via Del Vespro n. 121 – alla resistente, per continuare ad abitarla insieme al figlio minore.
Quanto al diritto di visita paterno deve disporsi che, compatibilmente con gli impegni scolastici e con le terapie seguite dal minore nonché in mancanza di diversi accordi liberamente stretti tra le parti, potrà incontrare e tenere con sé il figlio Parte_1 minore secondo il seguente schema: Per_1
- due pomeriggi a settimana, in mancanza di accordo il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola alle ore 21:30 ovvero, nei periodi non scolastici dalle ore
10:00 alle ore 21:30;
- a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
- durante le vacanze natalizie, per almeno 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio, e dopo il compimento del settimo anno di età per 7 giorni consecutivi;
- durante tutte le restanti festività civili e religiose, ivi comprese quelle Pasquali, a turno con l'altro genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo, per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, con l'onere comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di farlo comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono.
Inoltre, alla luce della conflittualità riscontrata nel rapporto tra le parti e raccogliendo la sollecitazione formulata dal CTU, deve darsi incarico al Consultorio Familiare territorialmente competente, affinché avvii un percorso della durata di un anno, finalizzato al sostegno alla genitorialità e all'elaborazione dei vissuti relativi alla fine dell'unione coniugale, con onere di trasmettere relazione con cadenza trimestrale al Giudice Tutelare.
4. Domande di contenuto economico.
Relativamente alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione,
8 sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin
9 quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che ha dichiarato: di essere un agente assicurativo e di avere Parte_1
dichiarato nell'ultimo Modello 730 circa € 60.000,00 annui lordi;
di essere gravato del pagamento di quattro prestiti, per un ammontare complessivo di circa € 800,00 mensili, contratti per l'acquisto dell'autovettura, dell'elettrodomestico BI e delle altre esigenze della famiglia;
di non essere proprietario di beni immobili ma di avere ricevuto l'approvazione per un mutuo, ancora non erogato in attesa di formalizzare l'acquisto della nuova casa;
di avere versato alla resistente la somma mensile di € 800,00, oltre le spese extra per il figlio minore tra cui quelle scolastiche;
che la resistente era agente Per_1 assicurativo per RC Auto.
Dalla documentazione reddituale in atti risulta: per l'anno di imposta 2018, un reddito di € 46.760,00; per l'anno di imposta 2019, un reddito di € 36.016,00; per l'anno di imposta
2021, un reddito complessivo di € 48.982,00.
Dal canto suo, nel confermare che il ricorrente, già dopo la Controparte_1
separazione di fatto, le versava la somma di € 800,00 mensili, oltre le spese scolastiche per il figlio ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, nonostante risultasse Per_1
amministratore di una società nella quale i coniugi avevano investito durante il matrimonio.
Dalle certificazioni dell'Agenzia delle Entrate depositate in atti risulta: per l'anno di imposta 2019, un reddito annuo di € 746,98; per l'anno di imposta 2020, un reddito annuo di € 1.457,19; per l'anno di imposta 2021, un reddito annuo di € 1.848,56; per l'anno di imposta 2022, un reddito di € 107,95.
Da ultimo, la resistente ha dedotto di soffrire di una grave patologia cardiaca, patologia che, tuttavia, non risulta renderla inabile al lavoro, anche tenuto conto della sua giovane età
e dei relativi titoli di studio e professionali.
Deve, inoltre, rilevarsi che il procedimento penale a carico del ricorrente per violazione
10 degli obblighi di mantenimento, che ha tratto origine dalle querele della resistente, è stato archiviato su richiesta del Pubblico Ministero con decreto del GIP del 31/5/2024.
Ebbene, alla luce, per un verso, della situazione economica delle parti e della relativa notevole sperequazione reddituale, quale risulta dagli elementi fin qui illustrati, ma tenuto conto, per altro verso, che grava sul richiedente l'assegno di mantenimento l'onere – nella specie rimasto inadempiuto – della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali (Cass. n. 20866/2021; Cass. n. 14367/2024), deve confermarsi a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese, un assegno di complessivi € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il mantenimento personale della stessa ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019.
Inoltre, stante la collocazione prevalente del minore presso la madre, deve riconoscersi l'integrale percezione dell'Assegno Unico in favore di (cfr. Cass. Controparte_1
ordinanza n. 4672/2025).
Ogni altra domanda va dichiarata inammissibile.
5. Spese di lite.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento di reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
13/6/1985, e nata a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1
concordatario contratto a Cefalù (PA) l'1/9/2016, trascritto negli atti dello Stato civile del
Comune di Palermo al n. 9, parte II, serie B, anno 2016;
• rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno secondo quanto
11 indicato in parte motiva;
• conferisce al Consultorio Familiare territorialmente competente l'incarico di cui in parte motiva della durata di un anno e con onere di trasmettere relazione al Giudice Tutelare con cadenza trimestrale;
• assegna la casa coniugale ad;
Controparte_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 800,00 mensili, di cui € 200,00 per il mantenimento personale della stessa ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie relative allo stesso, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• dispone la percezione integrale dell'intero ammontare dell'Assegno Unico in favore di;
Controparte_1
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
• manda alla Cancelleria per la comunicazione al Consultorio familiare territorialmente competente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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