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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GI IO, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300602/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300602/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300602/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TDY01T300602/2024 per l'anno 2020 notificato al ricorrente in data 27.12.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiede al contribuente - per quanto oggetto del presente giudizio - il pagamento della somma di € 14.111,00 per maggiore Irpef, addizionale regionale ed addizionale comunale, oltre sanzioni e interessi, derivanti dal maggior reddito accertato sinteticamente ai sensi dell'art.38 co.4 dpr 600/73, chiedendone l'annullamento.
Deduceva la mancata notifica dello schema d'atto; l' Errata applicazione dell'art 38 del dpr 600/73.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Catanzaro contestando nel merito il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Parte ricorrente deduce di non aver mai ricevuto lo schema d'atto TDYQ1T300602 disposto dall'art 6 bis della L. 212/2000.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte resistente emerge che l'atto è stato correttamente notificato per compiuta giacenza, a causa dell'assenza temporanea del destinatario, con relativa immissione del prescritto avviso di deposito nella cassetta postale (cfr Cassazione, n. 31845/2022).
A tanto consegue il rigetto del motivo di impugnazione.
Deduce, poi, parte ricorrente che, in base all'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, non preclude al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto od in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Tuttavia, parte ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto od in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte.
Ed invero, il ricorrente non ha mai presentato all'Ufficio la documentazione relativa alla provenienza dell'orologio venduto;
inoltre, risulta socio di varie società, tra cui anche società che svolgono attività di commercio di orologi e che dai riscontri effettuati, anche presso la camera di commercio inglese, lo stesso risulta responsabile vendite della Società_1 LTD, la società che ha effettuato il bonifico per la vendita dell'orologio.
Per quanto precede il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.063,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GI IO, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300602/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300602/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T300602/2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TDY01T300602/2024 per l'anno 2020 notificato al ricorrente in data 27.12.2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiede al contribuente - per quanto oggetto del presente giudizio - il pagamento della somma di € 14.111,00 per maggiore Irpef, addizionale regionale ed addizionale comunale, oltre sanzioni e interessi, derivanti dal maggior reddito accertato sinteticamente ai sensi dell'art.38 co.4 dpr 600/73, chiedendone l'annullamento.
Deduceva la mancata notifica dello schema d'atto; l' Errata applicazione dell'art 38 del dpr 600/73.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Catanzaro contestando nel merito il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Parte ricorrente deduce di non aver mai ricevuto lo schema d'atto TDYQ1T300602 disposto dall'art 6 bis della L. 212/2000.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta da parte resistente emerge che l'atto è stato correttamente notificato per compiuta giacenza, a causa dell'assenza temporanea del destinatario, con relativa immissione del prescritto avviso di deposito nella cassetta postale (cfr Cassazione, n. 31845/2022).
A tanto consegue il rigetto del motivo di impugnazione.
Deduce, poi, parte ricorrente che, in base all'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, non preclude al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto od in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Tuttavia, parte ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto od in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte.
Ed invero, il ricorrente non ha mai presentato all'Ufficio la documentazione relativa alla provenienza dell'orologio venduto;
inoltre, risulta socio di varie società, tra cui anche società che svolgono attività di commercio di orologi e che dai riscontri effettuati, anche presso la camera di commercio inglese, lo stesso risulta responsabile vendite della Società_1 LTD, la società che ha effettuato il bonifico per la vendita dell'orologio.
Per quanto precede il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.063,00, oltre accessori come per legge.