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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Francesca Mammone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 1982/2024 promossa
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(PV) – Via Roma 218 ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Venti Settembre 27 presso lo studio dell'Avv. Cristina Calegari (C.F. ) del Foro di Milano dalla quale è C.F._2
rappresentata, assistita e difesa.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(PV) – Via Risorgimento n.10 e difeso dall'Avv. Mara Calembo ( del Foro di C.F._4
Milano con studio in 20079 Basiglio (MI) Palazzo dei Cigni snc.
APPELLATO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis IN VIA Parte_1
PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 894/2024 del Tribunale di Pavia emessa dalla terza sezione civile Giudice dott. Andrea Francesco Forcina nell'ambito del procedimento R.G. 1766/2023 pubblicata il
23/05/2024 e notificata il 27/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le istanze ed eccezioni sollevate dalla odierna appellata dinanzi al Tribunale. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis Nel merito: rigettare, in CP_1
quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 894/2024 del Tribunale di Pavia emessa dal dott. Francesco Andrea Forcina
a conclusione del procedimento recante R.G. n. 1766/2023. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, nonché con richiesta di pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c. anche per il presente grado di giudizio, nonché di condanna al versamento del doppio del contributo unificato versato da parte appellante, stante la palese infondatezza dell'appello promosso da parte avversa.
In via istruttoria: - ex art. 210 c.p.c. ordinare l'esibizione delle dichiarazioni IRAP e IVA presentate per l'anno fiscale 2016”.
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado citava in giudizio al fine far accertare la vessatorietà della clausola n. 15 di Parte_1 CP_1
cui alla scrittura transattiva stipulata in data 15.02.2018, nella parte in cui veniva disposto in capo Co all'attrice l'accollo di tutti i debiti di natura fiscale e tributaria facenti capo alla società di Zanini e
Tarozzo s.s. e, di conseguenza, al fine di far dichiarare la nullità della sola predetta clausola, in quanto priva della doppia sottoscrizione come previsto dall'art. 1341 c.c.; in subordine, chiedeva la dichiarazione di nullità parziale della transazione in quanto, prima della sua stipula, il aveva CP_1
assunto un comportamento doloso nella misura in cui aveva omesso di informarla sull'esistenza di irregolarità di natura contabile e fiscale della società; chiedeva, quindi, in ogni caso la condanna dello stesso al risarcimento dei danni quantificati in complessivi €33.327,22 pari alla somma richiesta dalla pagina 2 di 9 Agenzia delle Entrate che in sede di accertamento tributario aveva rilevato la omessa dichiarazione irpef, irap e i.v.a. per l'anno 2015 e la infedele dichiarazione per l'anno 2016.
Si costituiva il che contestava in fatto ed in diritto le argomentazioni dell'attrice e chiedeva il CP_1 rigetto di ogni domanda, con condanna della anche ai sensi dell'art. 96 primo o terzo comma Pt_1
c.p.c.
La negoziazione assistita dava esito negativo ed il giudice del Tribunale di Pavia, all'udienza di prima comparizione, proponeva a titolo conciliativo il versamento a favore di parte attrice della somma di euro 8.000,00. Entrambi i difensori chiedevano un termine per poterne discutere con gli assistiti.
Seguiva la fissazione dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30/10/2023 e, nelle more la difesa della dava atto che il non aveva espresso la volontà di aderire alla proposta transattiva, Pt_1 CP_1
le parti si riportavano alle memorie depositate ex art. 171-ter c.p.c. ed insistevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate. Il Giudice, ritenendo la causa documentale, non ammetteva alcuna prova testimoniale e con la sentenza n. 894/2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.05.2024 non accoglieva le domande della e la condannava a rimborsare al le spese di lite liquidate in Pt_1 CP_1
€ 937,44 per spese ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al5% iva e c.p.a., nonché, al pagamento della ulteriore somma di €1.523,20 ai sensi dell'art.96 terzo comma c.p.c.
Come si legge nella motivazione della pronuncia, il Tribunale riteneva non applicabile la previsione di cui all'art. 1341 c.c. per non avere la sufficientemente dimostrato che l'accordo transattivo fosse Pt_1
stato predisposto in via unilaterale dal . Rilevava, al contrario, che dai documenti prodotti, in CP_1
particolare dallo scambio di comunicazioni di posta elettronica ordinaria intervenuto tra il legale di parte attrice e quello del convenuto si evinceva che le trattative avevano avuto ad oggetto le singole clausole (doc. 8 e 9 fascicolo parte convenuta). Quanto alla domanda di nullità, dopo aver precisato che il dolo contrattuale, quale vizio del consenso, avrebbe potuto comportare, casomai, una pronuncia di annullamento del contratto e non alla declaratoria di nullità riteneva, parimenti, non dimostrato il predetto dolo, sia perché la in qualità di legale rappresentante e socia aveva a disposizione e Pt_1
poteva prendere visione della contabilità della società, tant'è che con comunicazione inviata in data
19/09/2016 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado di parte appellata) aveva chiesto allo
[...]
(moglie del )- che teneva la contabilità della società di non chiudere Controparte_3 CP_1
il bilancio del 2015, ritendo opportuno che la contabilità fosse seguita da un altro commercialista alla luce dei contrasti sorti tra i soci, sia perché gli accertamenti fiscali erano intervenuti in epoca successiva alla stipula del contratto transattivo, di modo che l'esistenza del debito fiscale poi liquidato, non era nemmeno astrattamente conoscibile dal convenuto.
pagina 3 di 9 Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la sentenza n. 894/2024 resa dal Tribunale di Pt_1
Pavia sulla base dei tre motivi di appello che saranno di seguito esaminati, chiedendo, in riforma,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva ritualmente in giudizio il , il CP_1
quale, viceversa, chiedeva la conferma integrale della pronuncia oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione del 07.11.2024, il Consigliere istruttore dava atto di come non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite, visto l'art. 350 bis c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni che venivano precisate come in atti, e fissava l'udienza per la discussione orale davanti al collegio per il giorno 06.02.2025 con termine sino al 15.01.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza i difensori discutevano e, all'esito, la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, la censura il capo n. 2 della motivazione della sentenza di Pt_1
primo grado, laddove, il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata la negoziazione tra le parti dell'accordo transattivo e di conseguenza ha ritenuto non applicabile l'art. 1341 c.c. rispetto alla clausola n. 15. Rileva, al contrario, che i documenti 8 e 9 prodotti dall'appellato non dimostrano che vi sia stata una trattativa tra le parti perché provano soltanto uno scambio di corrispondenza tra il CP_1
ed il suo legale. Inoltre, dalla lettura delle e-mail stesse risulta in modo inequivocabile come al momento della sottoscrizione dell'accordo del 15.02.2018 tutta la contabilità (dal 2009 al 2015) fosse nelle mani del attraverso lo studio circostanza questa confermata anche dallo stessa CP_1 CP_3
Liquidatrice nominata dal Tribunale (dott.ssa ) nel procedimento avviato dal per lo Per_1 CP_1
scioglimento della società (conclusosi con la transazione di cui si discute) la quale dava atto che: “.. non ha potuto portare a termine il proprio incarico… per… la mancanza di qualsivoglia informazione ovvero documentazione amministrativa e/o contabile in merito alla società”. La quindi, Pt_1
quando ha firmato la transazione ed in particolare il contenuto dell'art. 15 non era a conoscenza di eventuali errori e/o omissione della contabilità societaria. La clausola è vessatoria perché a posto l'appellante in una condizione a lei sfavorevole (prevedendo a suo carico l'accollo di tutti i debiti di natura fiscale e tributaria facenti capo alla società CZ di Zanini e Tarozzo s.s.) e, e come tale doveva essere firmata specificamente per iscritto.
Con il secondo motivo di appello si censura il capo n.
2.1 della motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata una condotta dolosa del in relazione alla domanda CP_1 svolta in via subordinata di declaratoria di nullità della transazione, perché la usando l'ordinaria Pt_1
diligenza ben avrebbe potuto conoscere la reale situazione contabile/fiscale della CZ essendo socia e pagina 4 di 9 legale rappresentante. Al contrario, sottolinea che proprio perché la documentazione era a disposizione dell'appellato, la non si sarebbe mai potuta accorgere che le dichiarazioni dei tre anni precedenti Pt_1
non erano state fatte. Il dolo contrattuale è, altresì, integrato da omissioni e reticenze ed è del tutto evidente la mancanza di buona fede sul punto del per non averla informata sulla reale CP_1
situazione, pur avendo a disposizione tutta la documentazione societaria. La transazione è, comunque, nulla ai sensi dell'art. 1229 c.c. poiché è nullo qualsiasi patto che esclude la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (e il per l'Agenzia delle Entrate era ed è debitore). CP_1
Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale l'abbia condannata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (per responsabilità aggravata). Infatti, nonostante, sia stato il colui che CP_1
ha rifiutato la proposta conciliativa, il giudice ha voluto ingiustamente sanzionare non chi ha rifiutato la proposta e non ha tenuto uno spirito conciliativo, ma la a favore della quale era stata fatta la Pt_1
proposta.
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Con riferimento al primo motivo, occorre premettere che l'art.1341 c.c. disciplina le “condizioni generali di contratto”, ovvero quelle clausole che un soggetto, denominato predisponente, utilizza per regolare uniformemente i propri rapporti contrattuali. La norma, quindi, trova applicazione con riferimento ai contratti di adesione, cioè a quella fattispecie contrattuale in cui le singole clausole vengono predisposte unilateralmente da uno dei contraenti in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per regolamentare una serie indefinita di rapporti, si da escludere da tale categoria quei negozi conclusi mediante trattative intercorse tra le parti o quelle previsioni negoziali consistenti in ben definiti contratti (Cass. Civ., Sez. I, n. 7605/2015). Inoltre, l'art. 1341 c.c. (ma altresì l'art. 1342 c.c.) non trova applicazione in quelle situazioni in cui le parti godono del medesimo potere negoziale (Cass.
Civ., Sez. III, n. 6886/1987).
A sua volta il contratto di transazione, per definizione, non è uno schema negoziale destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti, e nel caso di specie, come giustamente ritenuto dal
Tribunale non può trovare applicazione l'art. 1341 c.c. rispetto alla clausola n. 15 con la quale la Pt_1 si impegnava ad accollarsi i debiti della società medesima: “Con la sottoscrizione del presente atto la Co signora si impegna a saldare tutti i debiti della società con particolare riferimento a quelli Pt_1
di natura fiscale e tributaria essendo stato ampiamente dimostrato che la transazione e la predetta clausola è stata oggetto di negoziazione tra i legali delle parti, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per l'invocazione di un suo carattere vessatorio.
pagina 5 di 9 A tal proposito il primo giudice ha giustamente richiamato il doc. 6 prodotto dal (relazione CP_1
della liquidatrice) con il quale la dott.ssa ha dato atto che: “…con provvedimento depositato Per_1
in data 4/12/2017, la S.V. Ill.ma nominava la sottoscritta liquidatore della società C.Z. di Zanini e
Tarozzo, con sede in Vidigulfo, Via Roma n. 81, - con e-mail PEC dell'11/12/2017 (All. 1), la sottoscritta prendeva contatti con i soci della predetta società, Sigg.ri e in CP_1 Parte_1 persona dei loro legali, al fine di procedere all'audizione delle Parti;
- tuttavia le Parti comunicavano che erano in corso trattative per la definizione della controversia tra i soci, e pertanto chiedevano di voler posticipare l'incontro per poter addivenire ad un accordo… la sottoscritta ha sollecitato un riscontro da parte del legali, che, come da e-mail inviata dall'Avv. Davide Sarina in pari data, hanno comunicato quanto segue: << (…) Le trattative nel frattempo sono andate avanti fino al raggiungimento dell'accordo che, condiviso tra noi legali, deve ora solo essere formalizzato. Io e la
Collega difensore della sig.ra provvederemo entro la prossima settimana a predisporre Pt_2 Pt_1
l'atto transattivo recuperando quindi le necessarie sottoscrizioni. Definita la posizione provvederemo a depositare relativa rinuncia all'azione pendente presso il Tribunale di Pavia” ed ha, quindi, precisato che non avendo più avuto alcun riscontro dalle parti, rinunciava all'incarico anche perché:” non aveva
(ha) potuto portare a termine il proprio incarico… per… la mancanza di qualsivoglia informazione ovvero documentazione amministrativa e/o contabile in merito alla società”.
Questo documento, il cui contenuto non è mai stato contestato dall'appellante, sarebbe già di per sé idoneo a provare in modo incontrovertibile l'esistenza di trattative tra le parti tali da escludere l'applicabilità dell'art. 1341 c.c.
A ciò si aggiungono le comunicazioni intercorse tra il ed il suo difensore, e non tra gli CP_1
avvocati come invece si legge nella sentenza (cfr. docc. n.
8-9 appellato, fascicolo di primo grado) dalle quali si evince chiaramente non solo la sussistenza di una contrattazione tra le parti ai fini della stipula dell'accordo transattivo, ma anche il fatto che nelle versioni precedenti dell'accordo poi sottoscritto la clausola di cui si discute, seppure con un diverso numero, era già presente e veniva accettata senza riserve dalla medesima. Pt_1
Inoltre, anche laddove dovesse ricorrere l'applicabilità dell'art. 1341 c.c. qualificando tale accordo quale contratto di adesione (e, lo si ribadisce, non ricorre perché la transazione in oggetto non è un contratto di adesione), in ogni caso, la clausola n. 15 dell'accordo transattivo non può essere qualificata come “vessatoria” perché le clausole vessatorie, che richiedono la c.d. “doppia sottoscrizione”, sono solo quelle contenute nell'elenco di cui all'art. 1341 co. 2 c.c. (norma che pone un'elencazione tassativa) e la clausola n. 15 come si preciserà con riferimento al motivo che segue non rientra in tale categoria, non prevedendo alcuna limitazione di responsabilità.
pagina 6 di 9 Anche il secondo motivo è infondato ed è affetto da manifesta illogicità.
L'appellante, infatti, ritiene che ci sia stata una condotta dell'appellato tale da integrare un dolo contrattuale (tramite reticenze ed omissioni) ed ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità del contratto, tuttavia, come giustamente sottolineato dal Tribunale il dolo consiste in un vizio del consenso che ex art. 1439 c.c., può portare alla annullabilità del contratto (domanda questa non proposta) e non alla nullità, Inoltre, con riferimento al dolo omissivo invocato dalla consistente Pt_1
in un silenzio intenzionalmente ingannevole, o in una reticenza tale da configurare un comportamento malizievole o un inganno da parte del , la giurisprudenza è costante nel ritenere che: “pur CP_1
potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (Cass.
Civ., Sez. II, Ord. N. 11605/2022). Ebbene, l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un “complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare
l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus”” che sia imputabile all'appellato ed in ogni caso, vi sono plurimi elementi di segno contrario:
• in primo luogo, come giustamente messo in rilievo anche dal Tribunale, gli accertamenti fiscali sono intervenuti in epoca successiva alla stipula del contratto transattivo (datato 15.02.2018), di modo che è impossibile che l'appellato abbia potuto dolosamente omettere informazioni che non era in grado di conoscere;
• in secondo luogo, la stessa con comunicazione inviata in data 19/09/2016 (cfr. doc. 5 Pt_1
fascicolo primo grado appellato), ha chiesto alla moglie del di non chiudere il bilancio CP_1
del 2015 ritendo opportuno che la contabilità della società fosse seguita da un altro commercialista alla luce dei contrasti sorti tra i soci. ciò significa che alla moglie del CP_1 non può essere imputata né l'omessa dichiarazione del 2015, né la dichiarazione errata del
2016; pertanto, non può dirsi sufficientemente dimostrato che lo studio contabile si sia CP_3
occupato delle dichiarazioni oggetto degli accertamenti fiscali.
• in ultima istanza, è poi doveroso sottolineare come la fosse socia e rappresentante legale Pt_1
della società e come tale ben poteva e/ avrebbe potuto conoscere tutti gli aspetti di natura fiscale/tributaria della società medesima, prendendo visione della contabilità, a nulla rilevando il fatto che fosse depositata presso lo studio di . CP_3 CP_3
pagina 7 di 9 L'appellante ha poi chiesto la declaratoria di nullità dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1229 c.c. in quanto “è nullo qualsiasi patto che esclude la responsabilità del debitore (e che fosse un CP_1
debitore lo dice anche la Agenzia delle Entrate!) per dolo o colpa grave. Lo scopo di questo esonero prevede una conseguenza grave e cioè la nullità (ex art. 1418 ss. C.c.) della clausola e ciò per tutelare il contraente debole” (cfr. atto di citazione in appello, p. 7). Ritiene la Corte che non si tratti di domanda nuova, poiché, già in primo grado l'appellante aveva sostenuto che l'art. 15 della transazione fosse una clausola di esonero di responsabilità, ed in ogni caso il vizio di nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, purché, i documenti e le circostanze su cui esso si fonda siano già stati dedotti, allegati ed acquisiti nel giudizio (Cass. Civ., Sez. III, ord. N.
4867/2024).
Rileva, tuttavia, la Corte che il richiamo a suddetta disposizione è del tutto inconferente perché, appunto, la norma prende in considerazione, le clausole di esonero della responsabilità stabilendo che sono nulle quelle che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave e che sono, altresì, nulli quei patti diretti a escludere o limitare la responsabilità in caso di violazioni di norme di ordine pubblico.
Nel caso di specie la clausola n. 15 non è una clausola limitativa della responsabilità, ma consiste in una mera previsione negoziale interna di accollo, con la quale una parte (la si è impegnata a Pt_1
saldare, nell'ambito dell'operazione di cessione da parte del Tarozzo delle quote della società, tutti i debiti di natura fiscale e tributaria della società stessa, ferma restando ovviamente la responsabilità del verso l'erario. CP_1
Infine, risulta infondato anche il terzo motivo con il quale si censura la condanna ex art.96 terzo comma c.p.c. perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla l'applicabilità dell'art. 96 co. 3 Pt_1
c.p.c. prescinde dal fatto che la parte abbia tenuto o meno un comportamento conciliativo nel corso del giudizio (come sottointeso, invece, dall'appellante); la norma, infatti, “configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (vedi Cass. Civ., Sez. VI, n. 20018/2020); e ancora, in ogni caso “va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. […] la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con
pagina 8 di 9 criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 18057/2016).
Nel caso di specie, era ed è del tutto manifesta l' infondatezza delle pretese della (sia perché Pt_1
dagli atti risulta palese come la sapesse di aver intrapreso una trattativa ai fini della stipula della Pt_1
transazione, sia perché è stata socia e rappresentante legale della CZ unitamente al , di modo CP_1
che avrebbe potuto ben conoscere la posizione della società medesima in ordine alle questioni di natura fiscale) e l'erroneità delle ricostruzioni giuridiche prospettate (il richiamo all'art. 1341 c.c. nell'ambito di un contratto transattivo o la domanda di nullità del contratto per dolo) per cui sussistevano senz'altro i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma. c.p.c. Tali presupposti ricorrono per le stesse ragioni anche in questo grado, e l'entità della condanna può essere parametrata come ha fatto il
Tribunale nella misura del 20% delle spese legali.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., tenendo conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 26.001,00 e € 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 894/2024 resa dal Tribunale di Pavia, Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite del grado a favore di , che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e c.p.a.;
3. Condanna al pagamento, a favore di , della somma di €1.162,00 ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. ed al pagamento a favore della della somma Controparte_4 di €1000,00 ai sensi del co. 4 dell'art. 96 c.p.c.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il consigliere est. il presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Margherita Monte Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Francesca Mammone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 1982/2024 promossa
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(PV) – Via Roma 218 ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Venti Settembre 27 presso lo studio dell'Avv. Cristina Calegari (C.F. ) del Foro di Milano dalla quale è C.F._2
rappresentata, assistita e difesa.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(PV) – Via Risorgimento n.10 e difeso dall'Avv. Mara Calembo ( del Foro di C.F._4
Milano con studio in 20079 Basiglio (MI) Palazzo dei Cigni snc.
APPELLATO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis IN VIA Parte_1
PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 894/2024 del Tribunale di Pavia emessa dalla terza sezione civile Giudice dott. Andrea Francesco Forcina nell'ambito del procedimento R.G. 1766/2023 pubblicata il
23/05/2024 e notificata il 27/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le istanze ed eccezioni sollevate dalla odierna appellata dinanzi al Tribunale. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis Nel merito: rigettare, in CP_1
quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 894/2024 del Tribunale di Pavia emessa dal dott. Francesco Andrea Forcina
a conclusione del procedimento recante R.G. n. 1766/2023. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, nonché con richiesta di pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c. anche per il presente grado di giudizio, nonché di condanna al versamento del doppio del contributo unificato versato da parte appellante, stante la palese infondatezza dell'appello promosso da parte avversa.
In via istruttoria: - ex art. 210 c.p.c. ordinare l'esibizione delle dichiarazioni IRAP e IVA presentate per l'anno fiscale 2016”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado citava in giudizio al fine far accertare la vessatorietà della clausola n. 15 di Parte_1 CP_1
cui alla scrittura transattiva stipulata in data 15.02.2018, nella parte in cui veniva disposto in capo Co all'attrice l'accollo di tutti i debiti di natura fiscale e tributaria facenti capo alla società di Zanini e
Tarozzo s.s. e, di conseguenza, al fine di far dichiarare la nullità della sola predetta clausola, in quanto priva della doppia sottoscrizione come previsto dall'art. 1341 c.c.; in subordine, chiedeva la dichiarazione di nullità parziale della transazione in quanto, prima della sua stipula, il aveva CP_1
assunto un comportamento doloso nella misura in cui aveva omesso di informarla sull'esistenza di irregolarità di natura contabile e fiscale della società; chiedeva, quindi, in ogni caso la condanna dello stesso al risarcimento dei danni quantificati in complessivi €33.327,22 pari alla somma richiesta dalla pagina 2 di 9 Agenzia delle Entrate che in sede di accertamento tributario aveva rilevato la omessa dichiarazione irpef, irap e i.v.a. per l'anno 2015 e la infedele dichiarazione per l'anno 2016.
Si costituiva il che contestava in fatto ed in diritto le argomentazioni dell'attrice e chiedeva il CP_1 rigetto di ogni domanda, con condanna della anche ai sensi dell'art. 96 primo o terzo comma Pt_1
c.p.c.
La negoziazione assistita dava esito negativo ed il giudice del Tribunale di Pavia, all'udienza di prima comparizione, proponeva a titolo conciliativo il versamento a favore di parte attrice della somma di euro 8.000,00. Entrambi i difensori chiedevano un termine per poterne discutere con gli assistiti.
Seguiva la fissazione dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30/10/2023 e, nelle more la difesa della dava atto che il non aveva espresso la volontà di aderire alla proposta transattiva, Pt_1 CP_1
le parti si riportavano alle memorie depositate ex art. 171-ter c.p.c. ed insistevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate. Il Giudice, ritenendo la causa documentale, non ammetteva alcuna prova testimoniale e con la sentenza n. 894/2024 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il 23.05.2024 non accoglieva le domande della e la condannava a rimborsare al le spese di lite liquidate in Pt_1 CP_1
€ 937,44 per spese ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al5% iva e c.p.a., nonché, al pagamento della ulteriore somma di €1.523,20 ai sensi dell'art.96 terzo comma c.p.c.
Come si legge nella motivazione della pronuncia, il Tribunale riteneva non applicabile la previsione di cui all'art. 1341 c.c. per non avere la sufficientemente dimostrato che l'accordo transattivo fosse Pt_1
stato predisposto in via unilaterale dal . Rilevava, al contrario, che dai documenti prodotti, in CP_1
particolare dallo scambio di comunicazioni di posta elettronica ordinaria intervenuto tra il legale di parte attrice e quello del convenuto si evinceva che le trattative avevano avuto ad oggetto le singole clausole (doc. 8 e 9 fascicolo parte convenuta). Quanto alla domanda di nullità, dopo aver precisato che il dolo contrattuale, quale vizio del consenso, avrebbe potuto comportare, casomai, una pronuncia di annullamento del contratto e non alla declaratoria di nullità riteneva, parimenti, non dimostrato il predetto dolo, sia perché la in qualità di legale rappresentante e socia aveva a disposizione e Pt_1
poteva prendere visione della contabilità della società, tant'è che con comunicazione inviata in data
19/09/2016 (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado di parte appellata) aveva chiesto allo
[...]
(moglie del )- che teneva la contabilità della società di non chiudere Controparte_3 CP_1
il bilancio del 2015, ritendo opportuno che la contabilità fosse seguita da un altro commercialista alla luce dei contrasti sorti tra i soci, sia perché gli accertamenti fiscali erano intervenuti in epoca successiva alla stipula del contratto transattivo, di modo che l'esistenza del debito fiscale poi liquidato, non era nemmeno astrattamente conoscibile dal convenuto.
pagina 3 di 9 Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la sentenza n. 894/2024 resa dal Tribunale di Pt_1
Pavia sulla base dei tre motivi di appello che saranno di seguito esaminati, chiedendo, in riforma,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituiva ritualmente in giudizio il , il CP_1
quale, viceversa, chiedeva la conferma integrale della pronuncia oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione del 07.11.2024, il Consigliere istruttore dava atto di come non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite, visto l'art. 350 bis c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni che venivano precisate come in atti, e fissava l'udienza per la discussione orale davanti al collegio per il giorno 06.02.2025 con termine sino al 15.01.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza i difensori discutevano e, all'esito, la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello, la censura il capo n. 2 della motivazione della sentenza di Pt_1
primo grado, laddove, il Tribunale ha erroneamente ritenuto provata la negoziazione tra le parti dell'accordo transattivo e di conseguenza ha ritenuto non applicabile l'art. 1341 c.c. rispetto alla clausola n. 15. Rileva, al contrario, che i documenti 8 e 9 prodotti dall'appellato non dimostrano che vi sia stata una trattativa tra le parti perché provano soltanto uno scambio di corrispondenza tra il CP_1
ed il suo legale. Inoltre, dalla lettura delle e-mail stesse risulta in modo inequivocabile come al momento della sottoscrizione dell'accordo del 15.02.2018 tutta la contabilità (dal 2009 al 2015) fosse nelle mani del attraverso lo studio circostanza questa confermata anche dallo stessa CP_1 CP_3
Liquidatrice nominata dal Tribunale (dott.ssa ) nel procedimento avviato dal per lo Per_1 CP_1
scioglimento della società (conclusosi con la transazione di cui si discute) la quale dava atto che: “.. non ha potuto portare a termine il proprio incarico… per… la mancanza di qualsivoglia informazione ovvero documentazione amministrativa e/o contabile in merito alla società”. La quindi, Pt_1
quando ha firmato la transazione ed in particolare il contenuto dell'art. 15 non era a conoscenza di eventuali errori e/o omissione della contabilità societaria. La clausola è vessatoria perché a posto l'appellante in una condizione a lei sfavorevole (prevedendo a suo carico l'accollo di tutti i debiti di natura fiscale e tributaria facenti capo alla società CZ di Zanini e Tarozzo s.s.) e, e come tale doveva essere firmata specificamente per iscritto.
Con il secondo motivo di appello si censura il capo n.
2.1 della motivazione della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata una condotta dolosa del in relazione alla domanda CP_1 svolta in via subordinata di declaratoria di nullità della transazione, perché la usando l'ordinaria Pt_1
diligenza ben avrebbe potuto conoscere la reale situazione contabile/fiscale della CZ essendo socia e pagina 4 di 9 legale rappresentante. Al contrario, sottolinea che proprio perché la documentazione era a disposizione dell'appellato, la non si sarebbe mai potuta accorgere che le dichiarazioni dei tre anni precedenti Pt_1
non erano state fatte. Il dolo contrattuale è, altresì, integrato da omissioni e reticenze ed è del tutto evidente la mancanza di buona fede sul punto del per non averla informata sulla reale CP_1
situazione, pur avendo a disposizione tutta la documentazione societaria. La transazione è, comunque, nulla ai sensi dell'art. 1229 c.c. poiché è nullo qualsiasi patto che esclude la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (e il per l'Agenzia delle Entrate era ed è debitore). CP_1
Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale l'abbia condannata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (per responsabilità aggravata). Infatti, nonostante, sia stato il colui che CP_1
ha rifiutato la proposta conciliativa, il giudice ha voluto ingiustamente sanzionare non chi ha rifiutato la proposta e non ha tenuto uno spirito conciliativo, ma la a favore della quale era stata fatta la Pt_1
proposta.
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Con riferimento al primo motivo, occorre premettere che l'art.1341 c.c. disciplina le “condizioni generali di contratto”, ovvero quelle clausole che un soggetto, denominato predisponente, utilizza per regolare uniformemente i propri rapporti contrattuali. La norma, quindi, trova applicazione con riferimento ai contratti di adesione, cioè a quella fattispecie contrattuale in cui le singole clausole vengono predisposte unilateralmente da uno dei contraenti in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per regolamentare una serie indefinita di rapporti, si da escludere da tale categoria quei negozi conclusi mediante trattative intercorse tra le parti o quelle previsioni negoziali consistenti in ben definiti contratti (Cass. Civ., Sez. I, n. 7605/2015). Inoltre, l'art. 1341 c.c. (ma altresì l'art. 1342 c.c.) non trova applicazione in quelle situazioni in cui le parti godono del medesimo potere negoziale (Cass.
Civ., Sez. III, n. 6886/1987).
A sua volta il contratto di transazione, per definizione, non è uno schema negoziale destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti, e nel caso di specie, come giustamente ritenuto dal
Tribunale non può trovare applicazione l'art. 1341 c.c. rispetto alla clausola n. 15 con la quale la Pt_1 si impegnava ad accollarsi i debiti della società medesima: “Con la sottoscrizione del presente atto la Co signora si impegna a saldare tutti i debiti della società con particolare riferimento a quelli Pt_1
di natura fiscale e tributaria essendo stato ampiamente dimostrato che la transazione e la predetta clausola è stata oggetto di negoziazione tra i legali delle parti, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per l'invocazione di un suo carattere vessatorio.
pagina 5 di 9 A tal proposito il primo giudice ha giustamente richiamato il doc. 6 prodotto dal (relazione CP_1
della liquidatrice) con il quale la dott.ssa ha dato atto che: “…con provvedimento depositato Per_1
in data 4/12/2017, la S.V. Ill.ma nominava la sottoscritta liquidatore della società C.Z. di Zanini e
Tarozzo, con sede in Vidigulfo, Via Roma n. 81, - con e-mail PEC dell'11/12/2017 (All. 1), la sottoscritta prendeva contatti con i soci della predetta società, Sigg.ri e in CP_1 Parte_1 persona dei loro legali, al fine di procedere all'audizione delle Parti;
- tuttavia le Parti comunicavano che erano in corso trattative per la definizione della controversia tra i soci, e pertanto chiedevano di voler posticipare l'incontro per poter addivenire ad un accordo… la sottoscritta ha sollecitato un riscontro da parte del legali, che, come da e-mail inviata dall'Avv. Davide Sarina in pari data, hanno comunicato quanto segue: << (…) Le trattative nel frattempo sono andate avanti fino al raggiungimento dell'accordo che, condiviso tra noi legali, deve ora solo essere formalizzato. Io e la
Collega difensore della sig.ra provvederemo entro la prossima settimana a predisporre Pt_2 Pt_1
l'atto transattivo recuperando quindi le necessarie sottoscrizioni. Definita la posizione provvederemo a depositare relativa rinuncia all'azione pendente presso il Tribunale di Pavia” ed ha, quindi, precisato che non avendo più avuto alcun riscontro dalle parti, rinunciava all'incarico anche perché:” non aveva
(ha) potuto portare a termine il proprio incarico… per… la mancanza di qualsivoglia informazione ovvero documentazione amministrativa e/o contabile in merito alla società”.
Questo documento, il cui contenuto non è mai stato contestato dall'appellante, sarebbe già di per sé idoneo a provare in modo incontrovertibile l'esistenza di trattative tra le parti tali da escludere l'applicabilità dell'art. 1341 c.c.
A ciò si aggiungono le comunicazioni intercorse tra il ed il suo difensore, e non tra gli CP_1
avvocati come invece si legge nella sentenza (cfr. docc. n.
8-9 appellato, fascicolo di primo grado) dalle quali si evince chiaramente non solo la sussistenza di una contrattazione tra le parti ai fini della stipula dell'accordo transattivo, ma anche il fatto che nelle versioni precedenti dell'accordo poi sottoscritto la clausola di cui si discute, seppure con un diverso numero, era già presente e veniva accettata senza riserve dalla medesima. Pt_1
Inoltre, anche laddove dovesse ricorrere l'applicabilità dell'art. 1341 c.c. qualificando tale accordo quale contratto di adesione (e, lo si ribadisce, non ricorre perché la transazione in oggetto non è un contratto di adesione), in ogni caso, la clausola n. 15 dell'accordo transattivo non può essere qualificata come “vessatoria” perché le clausole vessatorie, che richiedono la c.d. “doppia sottoscrizione”, sono solo quelle contenute nell'elenco di cui all'art. 1341 co. 2 c.c. (norma che pone un'elencazione tassativa) e la clausola n. 15 come si preciserà con riferimento al motivo che segue non rientra in tale categoria, non prevedendo alcuna limitazione di responsabilità.
pagina 6 di 9 Anche il secondo motivo è infondato ed è affetto da manifesta illogicità.
L'appellante, infatti, ritiene che ci sia stata una condotta dell'appellato tale da integrare un dolo contrattuale (tramite reticenze ed omissioni) ed ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità del contratto, tuttavia, come giustamente sottolineato dal Tribunale il dolo consiste in un vizio del consenso che ex art. 1439 c.c., può portare alla annullabilità del contratto (domanda questa non proposta) e non alla nullità, Inoltre, con riferimento al dolo omissivo invocato dalla consistente Pt_1
in un silenzio intenzionalmente ingannevole, o in una reticenza tale da configurare un comportamento malizievole o un inganno da parte del , la giurisprudenza è costante nel ritenere che: “pur CP_1
potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (Cass.
Civ., Sez. II, Ord. N. 11605/2022). Ebbene, l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un “complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare
l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus”” che sia imputabile all'appellato ed in ogni caso, vi sono plurimi elementi di segno contrario:
• in primo luogo, come giustamente messo in rilievo anche dal Tribunale, gli accertamenti fiscali sono intervenuti in epoca successiva alla stipula del contratto transattivo (datato 15.02.2018), di modo che è impossibile che l'appellato abbia potuto dolosamente omettere informazioni che non era in grado di conoscere;
• in secondo luogo, la stessa con comunicazione inviata in data 19/09/2016 (cfr. doc. 5 Pt_1
fascicolo primo grado appellato), ha chiesto alla moglie del di non chiudere il bilancio CP_1
del 2015 ritendo opportuno che la contabilità della società fosse seguita da un altro commercialista alla luce dei contrasti sorti tra i soci. ciò significa che alla moglie del CP_1 non può essere imputata né l'omessa dichiarazione del 2015, né la dichiarazione errata del
2016; pertanto, non può dirsi sufficientemente dimostrato che lo studio contabile si sia CP_3
occupato delle dichiarazioni oggetto degli accertamenti fiscali.
• in ultima istanza, è poi doveroso sottolineare come la fosse socia e rappresentante legale Pt_1
della società e come tale ben poteva e/ avrebbe potuto conoscere tutti gli aspetti di natura fiscale/tributaria della società medesima, prendendo visione della contabilità, a nulla rilevando il fatto che fosse depositata presso lo studio di . CP_3 CP_3
pagina 7 di 9 L'appellante ha poi chiesto la declaratoria di nullità dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1229 c.c. in quanto “è nullo qualsiasi patto che esclude la responsabilità del debitore (e che fosse un CP_1
debitore lo dice anche la Agenzia delle Entrate!) per dolo o colpa grave. Lo scopo di questo esonero prevede una conseguenza grave e cioè la nullità (ex art. 1418 ss. C.c.) della clausola e ciò per tutelare il contraente debole” (cfr. atto di citazione in appello, p. 7). Ritiene la Corte che non si tratti di domanda nuova, poiché, già in primo grado l'appellante aveva sostenuto che l'art. 15 della transazione fosse una clausola di esonero di responsabilità, ed in ogni caso il vizio di nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, purché, i documenti e le circostanze su cui esso si fonda siano già stati dedotti, allegati ed acquisiti nel giudizio (Cass. Civ., Sez. III, ord. N.
4867/2024).
Rileva, tuttavia, la Corte che il richiamo a suddetta disposizione è del tutto inconferente perché, appunto, la norma prende in considerazione, le clausole di esonero della responsabilità stabilendo che sono nulle quelle che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave e che sono, altresì, nulli quei patti diretti a escludere o limitare la responsabilità in caso di violazioni di norme di ordine pubblico.
Nel caso di specie la clausola n. 15 non è una clausola limitativa della responsabilità, ma consiste in una mera previsione negoziale interna di accollo, con la quale una parte (la si è impegnata a Pt_1
saldare, nell'ambito dell'operazione di cessione da parte del Tarozzo delle quote della società, tutti i debiti di natura fiscale e tributaria della società stessa, ferma restando ovviamente la responsabilità del verso l'erario. CP_1
Infine, risulta infondato anche il terzo motivo con il quale si censura la condanna ex art.96 terzo comma c.p.c. perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla l'applicabilità dell'art. 96 co. 3 Pt_1
c.p.c. prescinde dal fatto che la parte abbia tenuto o meno un comportamento conciliativo nel corso del giudizio (come sottointeso, invece, dall'appellante); la norma, infatti, “configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (vedi Cass. Civ., Sez. VI, n. 20018/2020); e ancora, in ogni caso “va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. […] la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con
pagina 8 di 9 criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 18057/2016).
Nel caso di specie, era ed è del tutto manifesta l' infondatezza delle pretese della (sia perché Pt_1
dagli atti risulta palese come la sapesse di aver intrapreso una trattativa ai fini della stipula della Pt_1
transazione, sia perché è stata socia e rappresentante legale della CZ unitamente al , di modo CP_1
che avrebbe potuto ben conoscere la posizione della società medesima in ordine alle questioni di natura fiscale) e l'erroneità delle ricostruzioni giuridiche prospettate (il richiamo all'art. 1341 c.c. nell'ambito di un contratto transattivo o la domanda di nullità del contratto per dolo) per cui sussistevano senz'altro i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma. c.p.c. Tali presupposti ricorrono per le stesse ragioni anche in questo grado, e l'entità della condanna può essere parametrata come ha fatto il
Tribunale nella misura del 20% delle spese legali.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., tenendo conto degli importi medi previsti per le cause di valore tra € 26.001,00 e € 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso la sentenza n. 894/2024 resa dal Tribunale di Pavia, Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite del grado a favore di , che si Parte_1 CP_1 liquidano in complessivi € 5.810,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e c.p.a.;
3. Condanna al pagamento, a favore di , della somma di €1.162,00 ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. ed al pagamento a favore della della somma Controparte_4 di €1000,00 ai sensi del co. 4 dell'art. 96 c.p.c.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di per il versamento Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il consigliere est. il presidente
Maria Teresa Brena Margherita Monte
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