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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1253/2023 promossa da:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (Pec:
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima, in Bologna Email_1
(BO – 40123), alla via Alfredo Testoni n. 6
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nato in [...] il [...] CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE, il quale non ha rassegnato conclusioni
INTERVENTORE EX LEGE
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in seno al procedimento
R.G. n. 6840/2020 in data 28 giugno 2023, dal Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE.
CONCLUSIONI
Per il , come da atto di citazione in appello: Controparte_1 pagina 1 di 8 “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Bologna -
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, ha accolto il ricorso proposto da avverso il provvedimento di CP_2 diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Reggio
Emilia in data 04/04/2019, nonché avverso il provvedimento CAT emesso in data C.F._2
23/10/2019 dal Questore di Reggio Emilia e notificato il 19/11/2019.
A sostegno della propria decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fossero elementi per esprimere un giudizio di pericolosità attuale e concreto del richiedente, a fronte del lasso di tempo trascorso dalla commissione dei reati, per i quali ha peraltro scontato la sua pena. CP_2
In particolare, la Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna ha valorizzato il dato secondo cui l'ultima condotta delittuosa posta in essere da è risalente nel tempo e, negli CP_2 ultimi anni, anche grazie a una ritrovata stabilità economica e lavorativa, l'allora richiedente, odierno appellato, si è astenuto dal violare precetti penali o da tenere comportamenti non conformi al vivere civile.
Oltre a quanto sopra, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8 CEDU, che impedisce alla Pubblica
Amministrazione di nuocere ingiustificatamente all'unità familiare e di violare il diritto alla vita privata e familiare dei soggetti amministrati, quando non ricorrano prevalenti interessi pubblici, all'esito del bilanciamento con i diritti fondamentali dei singoli, il Giudice di primo grado ha ritenuto che, in un giudizio complessivo, la situazione di fosse da tutelare, posto che un suo CP_2 allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato un grave pregiudizio al rispetto della sua vita privata e familiare.
Sul punto, il Tribunale ha valorizzato le seguenti circostanze:
- la permanenza di sul territorio italiano (lo straniero si trova in Italia dal 2005 e, CP_2 quantomeno fino all'anno 2014, è sempre stato in posizione regolare, senza che i precedenti penali fossero mai stati ostativi per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari);
- l'esistenza di legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato, ove si collocano tutti gli affetti e il centro degli interessi di vita di quest'ultimo. In particolare, in Italia vivono i genitori, anche loro cittadini italiani, il fratello, la sorella, la moglie e il figlio (nato i 21/11/2019 a Reggio Persona_1
pagina 2 di 8 Emilia). Di converso, in Albania il richiedente non ha familiari ed ha contatti sporadici con il paese di origine, collocandosi sul nostro territorio tutti gli affetti e il centro dei suoi interessi di vita;
- lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio dello Stato (è emerso, nel corso del giudizio di primo grado, che lo straniero sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Telelite s.r.l., con contratto decorrente dal 10/03/202, percependo uno stipendio mensile di circa
1.600 euro).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la salvaguardia degli interessi pubblici non potesse che essere recessiva rispetto alla necessità di rispetto della vita privata e familiare dello straniero, oramai radicato sul territorio nazionale.
Pertanto, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di e, per l'effetto, ha CP_2 accertato il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, compensando le spese di lite tra le parti.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione il , Controparte_1 affidando il gravame ad un unico e articolato motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis d. lgs. 286/1998 – travisamento ed erronea ricostruzione dei fatti di causa e delle emergenze fattuali dell'istruttoria”.
In particolare, l'appellante ha contestato l'ordinanza del Tribunale di Bologna nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto non più attuale il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di considerandolo comunque sub-valente rispetto ai legami familiari instaurati e al CP_2 livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio nazionale da parte dell'odierno appellato.
Segnatamente, il giudizio di bilanciamento effettuato dal Giudice di prime cure non risulterebbe condivisibile, in quanto avrebbe riportato due gravissime condanne penali, per CP_2 fatti obiettivamente destanti un forte allarme sociale e offensivi di beni giuridici di rango elevato, quando già risiedeva in Italia e aveva un lavoro.
L'appellante sostiene, inoltre, che l'intera sequenza criminale di cui il si è CP_2 macchiato, risulterebbe sviluppatasi in costanza dei pure dedotti legami familiari, a dimostrazione di come essi non abbiano spiegato alcun effetto deterrente dal crimine sullo straniero.
In altri termini, il giudizio di pericolosità sociale, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall'appellante, non potrebbe essere ritenuto superato in virtù dei legami familiari instaurati dal richiedente: la formazione di una famiglia sul territorio italiano non potrebbe costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo.
Oltre a quanto sopra, osserva l'appellante che non avrebbe neppure documentato CP_2 lo svolgimento attuale di attività lavorativa, né la titolarità, attuale o pregressa, di fonti lecite di reddito. pagina 3 di 8 Infine, ancora circa la convivenza con il familiare, posta a presupposto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, l'appellante ne deduce la assoluta strumentalità e pretestuosità. Secondo quanto rappresentato, convivrebbe con il fratello non già perché di aiuto o di sostegno, CP_2 quanto perché non disporrebbe di un autonomo alloggio e non avrebbe mezzi di sostentamento né per sé né per il proprio nuovo nucleo familiare.
Per i motivi esposti, l'appellante ha chiesto di riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di
Bologna, ritenendo congruo e adeguato il giudizio di pericolosità sociale cui è pervenuta l'Autorità di
Pubblica Sicurezza, rappresentando una minaccia per l'ordine e la sicurezza CP_2 collettiva.
3. All'udienza celebrata in data 7 gennaio 2025, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di impugnazione, la Corte ha dichiarato la contumacia di CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Posto quanto sopra e passando al merito del gravame, ritiene questa Corte che l'appello debba essere integralmente rigettato, in quanto infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente osservare come tema della controversia sia la valutazione della sussistenza, allo stato attuale, di motivi di ordine e di sicurezza pubblica ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di da valutare alla stregua della disciplina di cui CP_2 agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 bis del D.Lgs. n. 286/1998, invocata dall'appellante, nonché delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla più recente giurisprudenza in materia.
Vero è che le citate disposizioni prevedono che non debba essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per una serie di reati c.d. “ostativi”, considerati di notevole gravità e di sicuro allarme sociale, tra i quali rientrano anche quelli in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, per i quali l'odierno appellato risulta essere stato condannato, come si dirà infra.
Tuttavia, ancora in via preliminare, è utile specificare che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno nei confronti del richiedente.
Per quanto qui di interesse, infatti, esiste un'eccezione all'operatività della disciplina richiamata, costituita dalla sussistenza di eventuali legami familiari nel territorio dello Stato da parte del richiedente-condannato: in tale ipotesi, pur in presenza di condanne penali, si impone una valutazione comparativa dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, da valutare unitamente ad ulteriori elementi, quali la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo dell'istante (ex multis: Cons. St. sez. III, 13 novembre 2020, n. 7028). pagina 4 di 8 In altri termini, occorre sempre operare un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza dello straniero nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona all'interno dello stesso Stato, tenendo in considerazione che:
- il richiamato pregiudizio deve avere il requisito dell'attualità;
- l'eventuale comportamento delittuoso tenuto in passato dal richiedente può essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio attuale di pericolosità soltanto se vi è probabilità di recidiva;
- per il rilascio del permesso di soggiorno occorre che si dimostri, al di là del dato formale parentale,
l'effettività dei legami, la convivenza in un domicilio idoneo e la sussistenza di requisiti morali ed economici, in modo che lo straniero abbia la sicurezza di avere le risorse necessarie per permanere sul territorio nazionale.
Alla luce delle considerazioni esposte, occorre, ai fini del diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso).
Sul punto, la più recente giurisprudenza ha efficacemente chiarito che “In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del
2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n.
286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari
e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso” (così, da ultimo, Cass. Civ. n.
32677/2022; in senso adesivo: Cass. n. 30342 del 27/10/2021; Cass. n. 17289 del 27/06/2019).
* pagina 5 di 8 Orbene, posto quanto sopra, rispetto alla vicenda oggetto di procedimento, risulta agli atti, quanto alla posizione di che costui: CP_2
- si trova in Italia dall'anno 2005;
- ha riportato le seguenti condanne:
i) sentenza datata 09/04/2015 n. 98/2015 N. 3426/21014 R.G.N.R. di applicazione della pena su richiesta delle parti;
irrevocabile il 05/04/2016, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990), fatto commesso in Reggio Emilia il 16/12/2013;
ii) sentenza datata 12/12/2014 n. 591/2014 Reg. Gen. N. 5562/2013 di applicazione della pena su richieta delle parti;
irrevocabile il 19/02/2019, per rapina aggravata in concorso, fatto commesso in
Reggio Emilia il 16/12/2013;
- successivamente e fino ad oggi, non ha più posto in essere comportamenti penalmente rilevanti;
- si collocano sul territorio nazionale tutti i suoi affetti e il centro dei suoi interessi di vita (in Albania egli non ha familiari e ha contatti sporadici con il paese di origine;
di converso, in Italia vivono i suoi genitori – cittadini italiani – il fratello e la sorella, la moglie, il figlio nato il [...] (al quale ne è seguito un secondo, nato nelle more della definizione del procedimento di primo grado);
- svolge attività lavorativa, essendo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la società “Telelite s.r.l.”, con contratto decorrente dal 10/03/2023 e con uno stipendio mensile di circa
1.600,00 euro;
- sembra aver compreso i suoi errori, commessi in giovane età, e si dichiara una persona responsabile, attenta ai bisogni della propria famiglia. A sostegno di ciò va richiamato il provvedimento di affidamento in prova al Servizio sociale emesso dal Tribunale di Sorveglianza il 25 ottobre 2022, dopo aver valutato la condotta tenuta da CP_2
ha, dunque, adeguatamente dimostrato, al di là del dato formale parentale, CP_2
l'effettività dei legami, la convivenza in un domicilio idoneo, la sussistenza di requisiti morali ed economici, nonché di avere le risorse necessarie per permanere sul territorio nazionale.
Non vi sono elementi, in considerazione della condotta tenuta dall'odierno appellato successivamente alla commissione dei delitti di cui si è detto, per ritenere fondato il rischio di recidiva.
Alla luce del quadro probatorio emerso e della ricostruzione ermeneutica effettuata, risulta inconfutabile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure: non è infatti possibile sostenere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 289/1998. pagina 6 di 8 Il Tribunale di Bologna, infatti, ha correttamente compiuto tale bilanciamento, pervenendo alla logica conclusione della prevalenza della condizione familiare dello straniero sui reati commessi, avuto riguardo alla gravità e alla contiguità temporale, rispetto alla domanda di rinnovo, dei fatti commessi dallo stesso, nonché alla loro reiterazione.
L'appello non merita, dunque, accoglimento e va rigettato.
Ad ogni buon conto, vale la pena precisare che risulta infondata, per i motivi esposti, l'eccezione dell'appellante secondo cui l'intera sequenza criminale di cui si è macchiato, CP_2 sarebbe un chiaro indice di una pervicace tendenza di quest'ultimo a non abbandonare il suo illecito e irregolare stile di vita, rendendo più che corretto il giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Al contrario, in base alle risultanze processuali di cui si è detto sopra, tenuto conto in particolare del fatto che le condanne penali riportate dall'odierno appellato, per fatti comunque gravi, sono ormai risalenti nel tempo, l'attualità della pericolosità sociale di cui al provvedimento emesso dal Questore, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, risulta non sussistere o comunque la residua esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici, non può che essere recessiva rispetto alla necessità di garantire il rispetto della vita privata e familiare dell'appellato, ormai radicato in Italia con i suoi figli e sua moglie.
Parimenti priva di fondamento l'eccezione secondo cui la dedotta convivenza sarebbe solo pretestuosa e non vi sarebbe prova del fatto che sia attualmente capace di sostentare la CP_2 propria famiglia.
Non può, infatti, alla luce del quadro probatorio emerso, disconoscersi l'esistenza e la persistenza della situazione di convivenza con il fratello, che, anche in ragione della sua perduranza nel tempo, è idonea a integrare il requisito de quibus, posto che “affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva […] ricavabile in via presuntiva dalla coabitazione (così Cass. Civ. Sez. 1, ord. n.
7427/2020).
Quanto alla rilevata incapacità dell'odierno appellato di provvedere al sostentamento del nucleo familiare formato, si evidenzia che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dal
[...]
, come già precisato, risulta agli atti che svolga attività CP_1 CP_3 lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile pari a circa 1.600,00 euro.
pagina 7 di 8 Per tutto quanto esposto, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, sussistono idonei e sufficienti elementi onde ritenere soddisfatti i presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Stante la contumacia dell'appellato nulla va disposto in punto di spese di lite del presente grado di giudizio.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, trattandosi di causa esente dal pagamento del contributo e in ogni caso trattandosi di Amministrazione dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso l'ordinanza ex art. 702 Controparte_1 bis e ss. c.p.c. emessa nel procedimento R.G. n. 6840/2020 in data 28 giugno 2023, dal
Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE;
2) nulla sulle spese .
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1253/2023 promossa da:
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (Pec:
, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima, in Bologna Email_1
(BO – 40123), alla via Alfredo Testoni n. 6
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nato in [...] il [...] CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE, il quale non ha rassegnato conclusioni
INTERVENTORE EX LEGE
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. emessa in seno al procedimento
R.G. n. 6840/2020 in data 28 giugno 2023, dal Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE.
CONCLUSIONI
Per il , come da atto di citazione in appello: Controparte_1 pagina 1 di 8 “Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna meglio indicata in epigrafe, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Bologna -
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE, ha accolto il ricorso proposto da avverso il provvedimento di CP_2 diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Reggio
Emilia in data 04/04/2019, nonché avverso il provvedimento CAT emesso in data C.F._2
23/10/2019 dal Questore di Reggio Emilia e notificato il 19/11/2019.
A sostegno della propria decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fossero elementi per esprimere un giudizio di pericolosità attuale e concreto del richiedente, a fronte del lasso di tempo trascorso dalla commissione dei reati, per i quali ha peraltro scontato la sua pena. CP_2
In particolare, la Sezione Specializzata del Tribunale di Bologna ha valorizzato il dato secondo cui l'ultima condotta delittuosa posta in essere da è risalente nel tempo e, negli CP_2 ultimi anni, anche grazie a una ritrovata stabilità economica e lavorativa, l'allora richiedente, odierno appellato, si è astenuto dal violare precetti penali o da tenere comportamenti non conformi al vivere civile.
Oltre a quanto sopra, tenuto conto del disposto di cui all'art. 8 CEDU, che impedisce alla Pubblica
Amministrazione di nuocere ingiustificatamente all'unità familiare e di violare il diritto alla vita privata e familiare dei soggetti amministrati, quando non ricorrano prevalenti interessi pubblici, all'esito del bilanciamento con i diritti fondamentali dei singoli, il Giudice di primo grado ha ritenuto che, in un giudizio complessivo, la situazione di fosse da tutelare, posto che un suo CP_2 allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato un grave pregiudizio al rispetto della sua vita privata e familiare.
Sul punto, il Tribunale ha valorizzato le seguenti circostanze:
- la permanenza di sul territorio italiano (lo straniero si trova in Italia dal 2005 e, CP_2 quantomeno fino all'anno 2014, è sempre stato in posizione regolare, senza che i precedenti penali fossero mai stati ostativi per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari);
- l'esistenza di legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato, ove si collocano tutti gli affetti e il centro degli interessi di vita di quest'ultimo. In particolare, in Italia vivono i genitori, anche loro cittadini italiani, il fratello, la sorella, la moglie e il figlio (nato i 21/11/2019 a Reggio Persona_1
pagina 2 di 8 Emilia). Di converso, in Albania il richiedente non ha familiari ed ha contatti sporadici con il paese di origine, collocandosi sul nostro territorio tutti gli affetti e il centro dei suoi interessi di vita;
- lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio dello Stato (è emerso, nel corso del giudizio di primo grado, che lo straniero sia stato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Telelite s.r.l., con contratto decorrente dal 10/03/202, percependo uno stipendio mensile di circa
1.600 euro).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la salvaguardia degli interessi pubblici non potesse che essere recessiva rispetto alla necessità di rispetto della vita privata e familiare dello straniero, oramai radicato sul territorio nazionale.
Pertanto, il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di e, per l'effetto, ha CP_2 accertato il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, compensando le spese di lite tra le parti.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione il , Controparte_1 affidando il gravame ad un unico e articolato motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis d. lgs. 286/1998 – travisamento ed erronea ricostruzione dei fatti di causa e delle emergenze fattuali dell'istruttoria”.
In particolare, l'appellante ha contestato l'ordinanza del Tribunale di Bologna nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto non più attuale il giudizio di pericolosità sociale formulato a carico di considerandolo comunque sub-valente rispetto ai legami familiari instaurati e al CP_2 livello di integrazione socio-lavorativa raggiunta sul territorio nazionale da parte dell'odierno appellato.
Segnatamente, il giudizio di bilanciamento effettuato dal Giudice di prime cure non risulterebbe condivisibile, in quanto avrebbe riportato due gravissime condanne penali, per CP_2 fatti obiettivamente destanti un forte allarme sociale e offensivi di beni giuridici di rango elevato, quando già risiedeva in Italia e aveva un lavoro.
L'appellante sostiene, inoltre, che l'intera sequenza criminale di cui il si è CP_2 macchiato, risulterebbe sviluppatasi in costanza dei pure dedotti legami familiari, a dimostrazione di come essi non abbiano spiegato alcun effetto deterrente dal crimine sullo straniero.
In altri termini, il giudizio di pericolosità sociale, nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall'appellante, non potrebbe essere ritenuto superato in virtù dei legami familiari instaurati dal richiedente: la formazione di una famiglia sul territorio italiano non potrebbe costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo.
Oltre a quanto sopra, osserva l'appellante che non avrebbe neppure documentato CP_2 lo svolgimento attuale di attività lavorativa, né la titolarità, attuale o pregressa, di fonti lecite di reddito. pagina 3 di 8 Infine, ancora circa la convivenza con il familiare, posta a presupposto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, l'appellante ne deduce la assoluta strumentalità e pretestuosità. Secondo quanto rappresentato, convivrebbe con il fratello non già perché di aiuto o di sostegno, CP_2 quanto perché non disporrebbe di un autonomo alloggio e non avrebbe mezzi di sostentamento né per sé né per il proprio nuovo nucleo familiare.
Per i motivi esposti, l'appellante ha chiesto di riformare l'impugnata ordinanza del Tribunale di
Bologna, ritenendo congruo e adeguato il giudizio di pericolosità sociale cui è pervenuta l'Autorità di
Pubblica Sicurezza, rappresentando una minaccia per l'ordine e la sicurezza CP_2 collettiva.
3. All'udienza celebrata in data 7 gennaio 2025, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di impugnazione, la Corte ha dichiarato la contumacia di CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Posto quanto sopra e passando al merito del gravame, ritiene questa Corte che l'appello debba essere integralmente rigettato, in quanto infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente osservare come tema della controversia sia la valutazione della sussistenza, allo stato attuale, di motivi di ordine e di sicurezza pubblica ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di da valutare alla stregua della disciplina di cui CP_2 agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 bis del D.Lgs. n. 286/1998, invocata dall'appellante, nonché delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla più recente giurisprudenza in materia.
Vero è che le citate disposizioni prevedono che non debba essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o che risulti condannato per una serie di reati c.d. “ostativi”, considerati di notevole gravità e di sicuro allarme sociale, tra i quali rientrano anche quelli in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, per i quali l'odierno appellato risulta essere stato condannato, come si dirà infra.
Tuttavia, ancora in via preliminare, è utile specificare che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno nei confronti del richiedente.
Per quanto qui di interesse, infatti, esiste un'eccezione all'operatività della disciplina richiamata, costituita dalla sussistenza di eventuali legami familiari nel territorio dello Stato da parte del richiedente-condannato: in tale ipotesi, pur in presenza di condanne penali, si impone una valutazione comparativa dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, da valutare unitamente ad ulteriori elementi, quali la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo dell'istante (ex multis: Cons. St. sez. III, 13 novembre 2020, n. 7028). pagina 4 di 8 In altri termini, occorre sempre operare un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza dello straniero nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona all'interno dello stesso Stato, tenendo in considerazione che:
- il richiamato pregiudizio deve avere il requisito dell'attualità;
- l'eventuale comportamento delittuoso tenuto in passato dal richiedente può essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio attuale di pericolosità soltanto se vi è probabilità di recidiva;
- per il rilascio del permesso di soggiorno occorre che si dimostri, al di là del dato formale parentale,
l'effettività dei legami, la convivenza in un domicilio idoneo e la sussistenza di requisiti morali ed economici, in modo che lo straniero abbia la sicurezza di avere le risorse necessarie per permanere sul territorio nazionale.
Alla luce delle considerazioni esposte, occorre, ai fini del diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, T.U.I. (natura, effettività e durata dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, durata del soggiorno pregresso).
Sul punto, la più recente giurisprudenza ha efficacemente chiarito che “In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del
2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n.
286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari
e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso” (così, da ultimo, Cass. Civ. n.
32677/2022; in senso adesivo: Cass. n. 30342 del 27/10/2021; Cass. n. 17289 del 27/06/2019).
* pagina 5 di 8 Orbene, posto quanto sopra, rispetto alla vicenda oggetto di procedimento, risulta agli atti, quanto alla posizione di che costui: CP_2
- si trova in Italia dall'anno 2005;
- ha riportato le seguenti condanne:
i) sentenza datata 09/04/2015 n. 98/2015 N. 3426/21014 R.G.N.R. di applicazione della pena su richiesta delle parti;
irrevocabile il 05/04/2016, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990), fatto commesso in Reggio Emilia il 16/12/2013;
ii) sentenza datata 12/12/2014 n. 591/2014 Reg. Gen. N. 5562/2013 di applicazione della pena su richieta delle parti;
irrevocabile il 19/02/2019, per rapina aggravata in concorso, fatto commesso in
Reggio Emilia il 16/12/2013;
- successivamente e fino ad oggi, non ha più posto in essere comportamenti penalmente rilevanti;
- si collocano sul territorio nazionale tutti i suoi affetti e il centro dei suoi interessi di vita (in Albania egli non ha familiari e ha contatti sporadici con il paese di origine;
di converso, in Italia vivono i suoi genitori – cittadini italiani – il fratello e la sorella, la moglie, il figlio nato il [...] (al quale ne è seguito un secondo, nato nelle more della definizione del procedimento di primo grado);
- svolge attività lavorativa, essendo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la società “Telelite s.r.l.”, con contratto decorrente dal 10/03/2023 e con uno stipendio mensile di circa
1.600,00 euro;
- sembra aver compreso i suoi errori, commessi in giovane età, e si dichiara una persona responsabile, attenta ai bisogni della propria famiglia. A sostegno di ciò va richiamato il provvedimento di affidamento in prova al Servizio sociale emesso dal Tribunale di Sorveglianza il 25 ottobre 2022, dopo aver valutato la condotta tenuta da CP_2
ha, dunque, adeguatamente dimostrato, al di là del dato formale parentale, CP_2
l'effettività dei legami, la convivenza in un domicilio idoneo, la sussistenza di requisiti morali ed economici, nonché di avere le risorse necessarie per permanere sul territorio nazionale.
Non vi sono elementi, in considerazione della condotta tenuta dall'odierno appellato successivamente alla commissione dei delitti di cui si è detto, per ritenere fondato il rischio di recidiva.
Alla luce del quadro probatorio emerso e della ricostruzione ermeneutica effettuata, risulta inconfutabile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure: non è infatti possibile sostenere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 289/1998. pagina 6 di 8 Il Tribunale di Bologna, infatti, ha correttamente compiuto tale bilanciamento, pervenendo alla logica conclusione della prevalenza della condizione familiare dello straniero sui reati commessi, avuto riguardo alla gravità e alla contiguità temporale, rispetto alla domanda di rinnovo, dei fatti commessi dallo stesso, nonché alla loro reiterazione.
L'appello non merita, dunque, accoglimento e va rigettato.
Ad ogni buon conto, vale la pena precisare che risulta infondata, per i motivi esposti, l'eccezione dell'appellante secondo cui l'intera sequenza criminale di cui si è macchiato, CP_2 sarebbe un chiaro indice di una pervicace tendenza di quest'ultimo a non abbandonare il suo illecito e irregolare stile di vita, rendendo più che corretto il giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Al contrario, in base alle risultanze processuali di cui si è detto sopra, tenuto conto in particolare del fatto che le condanne penali riportate dall'odierno appellato, per fatti comunque gravi, sono ormai risalenti nel tempo, l'attualità della pericolosità sociale di cui al provvedimento emesso dal Questore, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, risulta non sussistere o comunque la residua esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici, non può che essere recessiva rispetto alla necessità di garantire il rispetto della vita privata e familiare dell'appellato, ormai radicato in Italia con i suoi figli e sua moglie.
Parimenti priva di fondamento l'eccezione secondo cui la dedotta convivenza sarebbe solo pretestuosa e non vi sarebbe prova del fatto che sia attualmente capace di sostentare la CP_2 propria famiglia.
Non può, infatti, alla luce del quadro probatorio emerso, disconoscersi l'esistenza e la persistenza della situazione di convivenza con il fratello, che, anche in ragione della sua perduranza nel tempo, è idonea a integrare il requisito de quibus, posto che “affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva […] ricavabile in via presuntiva dalla coabitazione (così Cass. Civ. Sez. 1, ord. n.
7427/2020).
Quanto alla rilevata incapacità dell'odierno appellato di provvedere al sostentamento del nucleo familiare formato, si evidenzia che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dal
[...]
, come già precisato, risulta agli atti che svolga attività CP_1 CP_3 lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile pari a circa 1.600,00 euro.
pagina 7 di 8 Per tutto quanto esposto, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, sussistono idonei e sufficienti elementi onde ritenere soddisfatti i presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Stante la contumacia dell'appellato nulla va disposto in punto di spese di lite del presente grado di giudizio.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, trattandosi di causa esente dal pagamento del contributo e in ogni caso trattandosi di Amministrazione dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso l'ordinanza ex art. 702 Controparte_1 bis e ss. c.p.c. emessa nel procedimento R.G. n. 6840/2020 in data 28 giugno 2023, dal
Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE;
2) nulla sulle spese .
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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