Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026REG.PROV.COLL.
N. 00046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2024, proposto da Alcantara Asfalti s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Filippo Brianni e Alfredo Paparo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Piedimonte Etneo (CT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 1663 del 2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Etneo;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. IU la RE;
Udito nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 l’avv. G. Parisi per il Comune di Piedimonte Etneo; nessuno presente per la parte appellante;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa possono essere così ricostruiti.
1.1.- La società originaria ricorrente impugnava, con richiesta di annullamento, la determinazione n. 173/2018 datata 3 luglio 2018 con cui il Comune di Piedimonte Etneo aveva respinto la richiesta di concessione edilizia avanzata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione ad un intervento di ristrutturazione di un immobile ad una elevazione fuori terra sito in Piedimonte Etneo, via Bellini/S.S.120, all’altezza del Km 212 + 955, censito in catasto al foglio 35 particella 297. Il provvedimento disponeva la contestuale demolizione delle opere realizzate.
1.2.- Il diniego, al quale il Comune giungeva dopo un articolato iter procedimentale e contenzioso, muoveva dalla asserita sussistenza di ragioni ostative al rilascio del titolo, in quanto la proposta progettuale non avrebbe contenuto precise indicazioni sull’altezza dell’immobile. Nella relazione tecnica sarebbe stato fatto riferimento alla demolizione dell’intero manufatto e ad una ricostruzione con delocalizzazione, il tutto senza il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente.
1.3.- La ricorrente impugnava tale atto di diniego dinanzi al T.a.r. deducendo plurimi vizi di legittimità. Il Comune di Piedimonte Etneo si opponeva all’accoglimento del ricorso.
1.4.- Con sentenza n. 1663 del 2023, il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione II, rigettava il ricorso sul rilievo che: « a) la ristrutturazione di un edificio preesistente presuppone che si possa desumere con ragionevole certezza la volumetria dell’immobile originario; b) nel caso di specie viene in rilievo un edificio che neppure può qualificarsi diruto, posto che residuavano soltanto assai scarne tracce di esigue parti delle mura; c) quanto indicato rende obiettivamente impossibile l’esatta individuazione della volumetria originaria; d) allorquando la ristrutturazione avvenga mediante demolizione e allocazione dell’edificio ricostruito in altra area di sedime della medesima proprietà, devono essere rispettate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie relative a tale nuova allocazione, con particolare riferimento, per quanto in questa sede interessa, alla distanza dalle strade; e) nel caso di specie il nulla-osta dell’ANAS si fonda, evidentemente, sull’erroneo presupposto che la ricostruzione sia avvenuta nella medesima area di sedime, con conseguente consolidamento della posizione giuridica della parte interessata; f) ad ogni buon conto, pur prescindendo da tale profilo della questione, residua l’impossibilità di assentire l’intervento in sanatoria non essendo nota la volumetria dell’immobile illo tempore esistente; g) il provvedimento impugnato è, invero, plurimotivato e risulta, comunque, efficacemente sostenuto sulla base di tale rilievo ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Erroneità della sentenza appellata per non aver rilevato la violazione dell’art. 3 lett. d) e dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.
Sostiene l’appellante che l’affermazione circa l’impossibilità di determinare la volumetria dell’immobile all’epoca esistente sarebbe inesatta, sussistendo, in tesi, tutti gli elementi per giungere a siffatto accertamento. Lo spostamento della sagoma, ammesso dalla legislazione regionale, non sarebbe idoneo a trasformare la ristrutturazione in un intervento di « nuova costruzione »: l’epoca costruttiva del fabbricato in oggetto sarebbe quantomeno antecedente al 1967 e, pertanto, non si tratterebbe di intervento di « nuova costruzione » bensì di una ristrutturazione, nei termini previsti e consentiti (in tesi) sia dall’art. 3 del d.P.R. 380 del 2001, sia dalla l.r. n. 6 del 2010.
D’altronde, con nota n. 9783 del 9 luglio 2015 lo stesso Ufficio tecnico comunale avrebbe rilevato che « il fabbricato rurale riportato in catasto al foglio 35 part.lla 297 della superficie catastale di mq. 57,00, piano terra cat. C/2 classe 6, dalle visure catastali, mappe e certificati allegati alla pratica edilizia risulta essere preesistente prima ancora della data del 1967 ». La volumetria originaria dell’immobile di proprietà della Alcantara asfalti s.r.l. avrebbe potuto (e potrebbe) essere determinata con certezza in base alla superficie catastale (mq. 57,00) della particella n.297 (foglio di mappa n.35), ed in relazione alla circostanza che si tratterebbe di fabbricato a piano terra, come specificato nei grafici progettuali e nella relazione tecnica allegata
all’istanza di sanatoria, di altezza pari a mt.2,70 (come, l’altezza degli edifici coevi e similari esistenti in zona).
A ciò andrebbe aggiunto che la richiesta di sanatoria avrebbe da tempo ottenuto apposito nulla-osta n. CPA-0032784-P del 25 giugno 2011, rilasciato dall’Anas.
Il Comune non avrebbe neppure spiegato – incorrendo, in tesi, nel difetto di motivazione e modificando le ragioni ostative contenute nel preavviso di rigetto – per quali ragioni non avrebbe ritenuto né di valutare adeguatamente relazione ed elaborati tecnici allegati alla richiesta di sanatoria edilizia, né di analizzare la planimetria catastale storica del fabbricato dalla quale poter agevolmente desumere l’originaria consistenza della superficie occupata (mq. 57,00), della sagoma e dei relativi muri perimetrali. Parimenti, il Comune non avrebbe verificato che l’altezza del fabbricato ristrutturato dall’odierna società appellante sarebbe conforme all’altezza di altri edifici similari presenti in zona e risalenti alla medesima epoca costruttiva (ante 1967);
2) Erroneità della sentenza appellata per non aver pronunciato sulla eccepita violazione dell’art. 12, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (oggi art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001). Il Comune avrebbe illegittimamente omesso di valutare in via preventiva se la demolizione delle opere ritenute abusive (perché ritenute di « nuova costruzione ») possa avvenire senza pregiudizio della restante parte del fabbricato rurale realizzato ante 1967, epoca in cui non era necessario alcun titolo edilizio.
3.- La società appellante ha, altresì, riproposto la domanda di risarcimento del danno, non esaminata in primo grado.
4.- Si è costituito in giudizio il Comune di Piedimonte Etneo il quale ha evidenziato che la « scomparsa » da tempo immemorabile del rudere non poteva che condurre alla giuridica conseguenza per cui qualsiasi edificazione successiva sul sito avrebbe necessitato dei titoli abilitativi propri delle « nuove costruzioni » e nel rispetto dei parametri regolatori vigenti nel contesto in cui la stessa avrebbe dovuto essere inserita. Il Comune ha, quindi, concluso per la complessiva infondatezza dell’appello.
5.- La parte privata, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria e documenti dei quali il Comune ha contestato la tempestività.
6.- All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026, presente il procuratore di parte appellata il quale si è riportato alle già rassegnate conclusioni, l’appello, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
7.- In limine litis , deve essere dichiarata la tardività – e, pertanto, la non utilizzabilità – della memoria e documenti dell’appellante ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1, c.p.a e 4, comma 4, disp. att. c.p.a.: detta memoria risulta, infatti, depositata in data 22 dicembre 2025 alle ore 22:25, ossia dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
8.- L’appello è fondato nei sensi – e limiti – appresso specificati.
9.1.- Il testo dell’art. 3 d. P.R. n. 380 del 2001 vigente al momento del diniego di sanatoria impugnato (e oggetto di rinvio dinamico in ambito regionale ai sensi della l.r. n. 16 del 2016) era, per quanto qui di interesse, così articolato: « 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: […] “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria [e sagoma] di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente ». La disposizione è stata poi modificata nel senso di prevedere che « Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana ».
9.2.- Premesso che la disposizione, nel testo risultante dall’art. 30, comma 1, lett. a) d.l. n. 69 del 2013, nasce con lo scopo di creare uno iato nel requisito della c.d. continuità anche consentendo di realizzare, come « ristrutturazione edilizia » gli interventi « volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza », ossia gli interventi in cui la ricostruzione/ripristino non è necessariamente già programmata al momento in cui l’edificio preesistente viene demolito o crolla, potendo sussistere una soluzione di continuità tra i due eventi (Cons. Stato, sez. VI, n. 616 del 2023).
9.3.- Nel caso di specie, l’accertata (dal Comune nella nota n. 9783 del 9 luglio 2015) esistenza dell’immobile in data anteriore al 1967 e la presenza di elementi cartografico/catastali potenzialmente idonei a ricostruire la volumetria del rudere non solo non elidevano la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia – a differenza di quanto erroneamente argomentato dal Comune in memoria – trattandosi di fattispecie di ristrutturazione da demolizione e ricostruzione direttamente stabilita e definita dalla legge, ma imponevano, con una più accurata istruttoria, di rilevare la consistenza originaria del rudere sulla base degli atti a disposizione, alla luce dei quali valutare i presupposti per assentire in tutto o in parte la richiesta di sanatoria. D’altronde, proprio le fonti documentali (affermazione del Comune circa la preesistenza) oggi ammesse espressamente come mezzo di prova, portano a concludere nel senso del sussistente vizio – quantomeno – di difetto di istruttoria.
9.4.- Il provvedimento, così come motivato, si mostra difettoso nella individuazione dei presupposti del rigetto.
10.- Infondato è invece il secondo motivo di appello con cui la parte privata deduce la mancata verifica dell’assenza di effetti pregiudizievoli, discendenti dalla demolizione, per la parte dell’immobile legittimamente assentita.
Anteriormente all’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia del 2001, la giurisprudenza aveva ritenuto che la valutazione tecnica sull’impossibilità di eseguire il ripristino disposto dall’amministrazione rientrasse nella sfera degli obblighi della parte pubblica del rapporto.
Si riteneva, infatti, illegittimo il provvedimento che disponeva direttamente la demolizione dell’opera abusiva, anticipando così la scelta tra la misura demolitoria e la sanzione pecuniaria sostitutiva, senza previamente accertare se la demolizione delle opere potesse compromettere la stabilità o l’integrità della restante struttura.
La giurisprudenza sosteneva, dunque, che anche la sanzione demolitoria presupponesse – nei casi di difformità parziale – una valutazione preliminare circa la possibilità di scorporare le parti non conformi rispetto alla concessione edilizia rilasciata.
Tale impostazione è stata superata dalla giurisprudenza successiva, la quale ha chiarito che la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione non rappresenta l’esito ordinario, né automatico, del procedimento repressivo-sanzionatorio. Essa può essere valutata dall’amministrazione solo nella fase esecutiva e su istanza dell’interessato, configurandosi quale misura « eccezionale e derogatoria, qualora risulti l’oggettiva impossibilità di procedere alla riduzione in pristino delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio » (Cons. Stato, sez. II, 25 novembre 2024, n. 9447).
L’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio, il che nella specie non risulta comprovato (Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2018, n. 6658; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 22 novembre 2017, n. 512).
11.- In relazione, da ultimo, alla domanda di risarcimento del danno, la stessa non può che essere disattesa in ragione della sua genericità involgente sia i singoli elementi costitutivi dell’illecito, sia il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico del danneggiato, proprio della natura aquiliana della pretesa.
12.- Conclusivamente l’appello va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo e, in riforma dell’impugnata sentenza, va, in parte qua , accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento dell’impugnato diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune. L’appello va, per il resto, rigettato.
13.- Il complessivo esito del giudizio consente la compensazione delle spese del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte qua il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune; rigetta, per il resto, l’appello.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
IU La RE, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU La RE | TO IO |
IL SEGRETARIO