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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6634/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13.11.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunica- re alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
1
S E N T E N Z A
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Contro Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Controparte_2
(IN SIGLA MA. ) conveniva in giudizio il
[...] CP_2 CP_3
al fine di sentirlo condannare al pagamento delle due fatture meglio spec-
[...]
ficate in atti emesse per le opere da essa realizzate in occasione degli eventi allu-
vionali del 2014 e su commissione del dott n.q. comandante Parte_1
della polizia locale.
Si è costituiva il deducendo la natura di estrema Controparte_4
urgenza degli interventi di cui sopra ed evidenziando il mancato completamento della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, trattandosi di presta-
zioni non rese in favore dell'Ente.
Appare fin da subito chiarire che nei rapporti con gli Enti pubblici "la vi-
genza della forma pubblica imposta per la stipulazione dei contratti della
pubblica amministrazione non ammetta equipollenti, sicché, avendo essa fun-
zione costitutiva in quanto prescritta ad substantiam" (cfr. Cass. cvi., Sez. 1, Or-
dinanza n. 23492 del 2021 in motivazione).
Sui principi informatori della materia, occorre ancora premettere che,
quando, in presenza di una somma urgenza non è possibile procedere alla
2
stipula dei relativi contratti il legislatore si preoccupa di chiarire l'iter da
seguire, che prevede la regolarizzazione entro i successivi 30 giorni, termine
prentorio previsto a pena di invalidità del contratto.
Sul punto, non appare fuori luogo una breve digressione che consente di ricostruire il sistema. Al riguardo, giova ricordare che il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione sorta in assenza dell'assolvimento dell'iter all'uopo normativamente previsto e, segnatamente, senza che sia stato adottato l'adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191,
commi 1-3, del D.Lgs.267/2000.
Nel ripercorrere l'evoluzione normativa della materia, deve ricordarsi che la disciplina derivata dall'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e for-
malizzata nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come successi-
vamente modificato, prevedeva alla lettera e) del comma 1 dell'art. 37 (oggi 191
comma 4 TUEL) che erano permanentemente sanabili i debiti derivanti da ac-
quisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme con-
tabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale. In sostanza nel caso in cui vi era stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rap-porto ob-
bligatorio intercorreva tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che avesse consentito la fornitura, ma solo "per la parte non ricono-
scibile ai sensi dell'art. 37 cit., oggi art. 194, comma 1, lettera e); mentre il 4°
comma art. 191 legge cit. letteralmente dispone che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2
e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la par-
3
te non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e).
Mentre, quindi, fino al 1997 il debito era riconoscibile solo se non deri-
vante in alcun modo da comportamenti di amministratori o dipendenti dell'ente,
in conformità alla funzione autorizzatoria del bilancio e alla disciplina dell'impe-
gno di spesa e pertanto il fornitore doveva solitamente agire personalmente nei con-fronti di tali soggetti, con la nuova formulazione dell'art. 37 del DLgs n.
77/1995 (ora art. 194 Tuel), introdotta nel 1997, si ritiene sanabile la spesa assun-
ta in violazione delle norme giuscontabili nei limiti della utilitas e dell'arricchi-
mento dell'ente.
Appare doveroso evidenziare, però, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è esclusivo appannaggio della pubblica amministrazione e segnatamente,
dell'organo consiliare, deputato non solo a sanare una o più spese assunte senza impegno, ma anche e soprattutto a verificare che ciò non pregiudichi gli equili-
bri di bilancio. Pertanto, esso deve essere approvato mediante la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, Tuel (art. 36, comma 2, DLgs n. 77/1995),
da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con la diversa periodicità sta-
bilita dal regolamento di contabilità.
Con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale, poi, se è vero poi che,
come costantemente affermato dalle pronunzie di legittimità, il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, i più recenti arresti hanno chiarito che “la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilan-
cio, il destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera ese- CP_3
guita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può
configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il
4
detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 14/01/2021)
Pertanto, l'intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio può solo fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non ricono-
scibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura
(cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2008, n. 7966; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio
2007, n. 1163; Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2005, n. 11021).
Nelle ipotesi in cui, invece, l'atto subordinato all'osservanza della prescrit-
ta procedura contabile (individuazione del soggetto scelto anche in convenzione,
previsione della spesa, impegno della stessa e comunicazione al terzo), venga po-
sto in essere (oltre che in difetto di adempimento di dette prescrizioni) in as-
senza di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rap-
porto obbligatorio intercorre con il funzionario o l'amministratore che ha consen-
tito la spesa (Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. del 13/01/2021).
Con specifico riferimento ai lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali, deve ricordarsi che la norma dell'art.23,
comma 3 D.L. n.66/1989, conv., con modificazioni, nella L. 144/1989 - succes-
sivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 77/1995, e nell'art. 191, com-
ma 3, D.Lgs. 267/2000 applicabile ratione temporis ed il cui ambito si estende anche ai contratti di appalto di lavori pubblici- prevede che l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni. A tale
5
specifico riguardo, la Giurisprudenza della Suprema Corte, ha chiarito:
- da un lato, che in presenza dei requisiti sostanziali richiesti per pro-
cedere ai lavori medesimi in via d'urgenza, la regolarizzazione non è una mera facoltà dell'amministrazione, ma risponde ad un suo preciso obbligo, la cui even-
tuale violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, in via di re-
sponsabilità precontrattuale (ma tale domanda non risulta proposta dalla società
istante), ma anche, se del caso, dall'amministratore o dal funzionario che vi ab-
bia interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20763);
- dall'altro che in mancanza di tempestiva regolarizzazione con co-
pertura di spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 3 settembre
2010, n. 19037 e Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20763).
In altri termini, in caso di lavori di somma urgenza, pur non essendo ri-
chiesta la previa adozione di una delibera autorizzativa, affinché si instauri un rapporto contrattuale tra il privato e l'ente pubblico, è pur sempre necessario che l'ordinazione sia stata regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e co-
munque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza e con atto da ritenersi dovuto, in presenza dei presupposti di legge.
In proposito, la Corte Costituzionale (cfr., ord. 6 febbraio 2001, n. 26) ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 23 D.L. n.66/1989 (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei con-
fronti della P.A., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponde il funzionario che ha consentito la fornitura, previsione richiamata, come sopra indicato, anche dal ci-tato art. 191) non prevede una sanzione a carico dell'amministratore o fun-
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ziona-rio che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una nova-
zione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del con-
tratto nei confronti della P.A., in coerenza con il principio tradizionale se-condo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti dell'amministrazione contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923,
art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura (cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 5 ottobre 2000, n. 13296,
secondo cui tale principio non è derogabile nel caso di acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" non regola-
rizzati successivamente nei termini prescritti).
In tali casi, sorgono obbligazioni a carico non dell'ente, bensì - in virtù di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa – dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio (Cass. Civ., Sez. I, 22
maggio 2007, n. 11852).
Chiarito quanto innanzi con riferimento ai principi informatori della mate-
ria, appare ora possibile procedere a calare i medesimi nella fattispecie concreta sottoposti all'attenzione di questo giudicante.
Innanzitutto, la domanda formulata appare talmente generica, sia pur all'esito delle memorie istruttorie da presentare vulnus talmente gravi da non po-
ter essere neppure successivamente integrati in via probatoria. Pur a voler diver-
samente argomentare, ipotizzando la sussunzione della domanda avanzata dal ri-
7
corrente nei confronti del (prima facie, domanda di pagamento su fattu- CP_3
ra essendo meramente ventilata l'urgenza nel richiamo agli eventi alluvionali del
2014) qualificandola come domanda diretta all'accertamento del debito fuori bi-
lancio ovvero ex art. 2041 nei limiti dell'arricchimento risulta di palmare eviden-
za la omessa deduzione degli elementi essenziali innanzi richiamati, prima anco-
ra che l'assoluta infondatezza della medesima.
Non sussistono i presupposti per la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata dal CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 ss. modifiche ed integra-
zioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapporta-
ta anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la società attrice al pagamento delle spese del presente giudi-
zio in favore del che si liquidano €.4.200,00 per compensi ol- Controparte_4
tre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13.11.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunica- re alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
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S E N T E N Z A
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Contro Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Controparte_2
(IN SIGLA MA. ) conveniva in giudizio il
[...] CP_2 CP_3
al fine di sentirlo condannare al pagamento delle due fatture meglio spec-
[...]
ficate in atti emesse per le opere da essa realizzate in occasione degli eventi allu-
vionali del 2014 e su commissione del dott n.q. comandante Parte_1
della polizia locale.
Si è costituiva il deducendo la natura di estrema Controparte_4
urgenza degli interventi di cui sopra ed evidenziando il mancato completamento della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, trattandosi di presta-
zioni non rese in favore dell'Ente.
Appare fin da subito chiarire che nei rapporti con gli Enti pubblici "la vi-
genza della forma pubblica imposta per la stipulazione dei contratti della
pubblica amministrazione non ammetta equipollenti, sicché, avendo essa fun-
zione costitutiva in quanto prescritta ad substantiam" (cfr. Cass. cvi., Sez. 1, Or-
dinanza n. 23492 del 2021 in motivazione).
Sui principi informatori della materia, occorre ancora premettere che,
quando, in presenza di una somma urgenza non è possibile procedere alla
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stipula dei relativi contratti il legislatore si preoccupa di chiarire l'iter da
seguire, che prevede la regolarizzazione entro i successivi 30 giorni, termine
prentorio previsto a pena di invalidità del contratto.
Sul punto, non appare fuori luogo una breve digressione che consente di ricostruire il sistema. Al riguardo, giova ricordare che il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione sorta in assenza dell'assolvimento dell'iter all'uopo normativamente previsto e, segnatamente, senza che sia stato adottato l'adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art.191,
commi 1-3, del D.Lgs.267/2000.
Nel ripercorrere l'evoluzione normativa della materia, deve ricordarsi che la disciplina derivata dall'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio
1991, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e for-
malizzata nell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come successi-
vamente modificato, prevedeva alla lettera e) del comma 1 dell'art. 37 (oggi 191
comma 4 TUEL) che erano permanentemente sanabili i debiti derivanti da ac-
quisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme con-
tabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale. In sostanza nel caso in cui vi era stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rap-porto ob-
bligatorio intercorreva tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che avesse consentito la fornitura, ma solo "per la parte non ricono-
scibile ai sensi dell'art. 37 cit., oggi art. 194, comma 1, lettera e); mentre il 4°
comma art. 191 legge cit. letteralmente dispone che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2
e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la par-
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te non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e).
Mentre, quindi, fino al 1997 il debito era riconoscibile solo se non deri-
vante in alcun modo da comportamenti di amministratori o dipendenti dell'ente,
in conformità alla funzione autorizzatoria del bilancio e alla disciplina dell'impe-
gno di spesa e pertanto il fornitore doveva solitamente agire personalmente nei con-fronti di tali soggetti, con la nuova formulazione dell'art. 37 del DLgs n.
77/1995 (ora art. 194 Tuel), introdotta nel 1997, si ritiene sanabile la spesa assun-
ta in violazione delle norme giuscontabili nei limiti della utilitas e dell'arricchi-
mento dell'ente.
Appare doveroso evidenziare, però, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è esclusivo appannaggio della pubblica amministrazione e segnatamente,
dell'organo consiliare, deputato non solo a sanare una o più spese assunte senza impegno, ma anche e soprattutto a verificare che ciò non pregiudichi gli equili-
bri di bilancio. Pertanto, esso deve essere approvato mediante la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, Tuel (art. 36, comma 2, DLgs n. 77/1995),
da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con la diversa periodicità sta-
bilita dal regolamento di contabilità.
Con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale, poi, se è vero poi che,
come costantemente affermato dalle pronunzie di legittimità, il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce fattispecie idonea a produrre i medesimi effetti negoziali della fattispecie legale, i più recenti arresti hanno chiarito che “la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilan-
cio, il destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera ese- CP_3
guita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può
configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il
4
detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. del 14/01/2021)
Pertanto, l'intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio può solo fondare un'azione di indebito arricchimento, in precedenza non consentita, nei limiti del riconoscimento dell'utilità della prestazione e dell'arricchimento per l'ente che, quindi, non resta obbligato per la parte di compenso non ricono-
scibile, dovendo di questa rispondere direttamente chi ha consentito la fornitura
(cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2008, n. 7966; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio
2007, n. 1163; Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2005, n. 11021).
Nelle ipotesi in cui, invece, l'atto subordinato all'osservanza della prescrit-
ta procedura contabile (individuazione del soggetto scelto anche in convenzione,
previsione della spesa, impegno della stessa e comunicazione al terzo), venga po-
sto in essere (oltre che in difetto di adempimento di dette prescrizioni) in as-
senza di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rap-
porto obbligatorio intercorre con il funzionario o l'amministratore che ha consen-
tito la spesa (Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. del 13/01/2021).
Con specifico riferimento ai lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali, deve ricordarsi che la norma dell'art.23,
comma 3 D.L. n.66/1989, conv., con modificazioni, nella L. 144/1989 - succes-
sivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 77/1995, e nell'art. 191, com-
ma 3, D.Lgs. 267/2000 applicabile ratione temporis ed il cui ambito si estende anche ai contratti di appalto di lavori pubblici- prevede che l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni. A tale
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specifico riguardo, la Giurisprudenza della Suprema Corte, ha chiarito:
- da un lato, che in presenza dei requisiti sostanziali richiesti per pro-
cedere ai lavori medesimi in via d'urgenza, la regolarizzazione non è una mera facoltà dell'amministrazione, ma risponde ad un suo preciso obbligo, la cui even-
tuale violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, in via di re-
sponsabilità precontrattuale (ma tale domanda non risulta proposta dalla società
istante), ma anche, se del caso, dall'amministratore o dal funzionario che vi ab-
bia interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20763);
- dall'altro che in mancanza di tempestiva regolarizzazione con co-
pertura di spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 3 settembre
2010, n. 19037 e Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20763).
In altri termini, in caso di lavori di somma urgenza, pur non essendo ri-
chiesta la previa adozione di una delibera autorizzativa, affinché si instauri un rapporto contrattuale tra il privato e l'ente pubblico, è pur sempre necessario che l'ordinazione sia stata regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e co-
munque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza e con atto da ritenersi dovuto, in presenza dei presupposti di legge.
In proposito, la Corte Costituzionale (cfr., ord. 6 febbraio 2001, n. 26) ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 23 D.L. n.66/1989 (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei con-
fronti della P.A., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponde il funzionario che ha consentito la fornitura, previsione richiamata, come sopra indicato, anche dal ci-tato art. 191) non prevede una sanzione a carico dell'amministratore o fun-
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ziona-rio che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una nova-
zione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del con-
tratto nei confronti della P.A., in coerenza con il principio tradizionale se-condo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti dell'amministrazione contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923,
art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura (cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 5 ottobre 2000, n. 13296,
secondo cui tale principio non è derogabile nel caso di acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi per effetto di lavori di "somma urgenza" non regola-
rizzati successivamente nei termini prescritti).
In tali casi, sorgono obbligazioni a carico non dell'ente, bensì - in virtù di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa – dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondono con il proprio patrimonio (Cass. Civ., Sez. I, 22
maggio 2007, n. 11852).
Chiarito quanto innanzi con riferimento ai principi informatori della mate-
ria, appare ora possibile procedere a calare i medesimi nella fattispecie concreta sottoposti all'attenzione di questo giudicante.
Innanzitutto, la domanda formulata appare talmente generica, sia pur all'esito delle memorie istruttorie da presentare vulnus talmente gravi da non po-
ter essere neppure successivamente integrati in via probatoria. Pur a voler diver-
samente argomentare, ipotizzando la sussunzione della domanda avanzata dal ri-
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corrente nei confronti del (prima facie, domanda di pagamento su fattu- CP_3
ra essendo meramente ventilata l'urgenza nel richiamo agli eventi alluvionali del
2014) qualificandola come domanda diretta all'accertamento del debito fuori bi-
lancio ovvero ex art. 2041 nei limiti dell'arricchimento risulta di palmare eviden-
za la omessa deduzione degli elementi essenziali innanzi richiamati, prima anco-
ra che l'assoluta infondatezza della medesima.
Non sussistono i presupposti per la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata dal CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 ss. modifiche ed integra-
zioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapporta-
ta anche al tenore delle difese svolte, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la società attrice al pagamento delle spese del presente giudi-
zio in favore del che si liquidano €.4.200,00 per compensi ol- Controparte_4
tre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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