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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 420/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 420/2024 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA Elisa, domiciliato presso lo studio professionale dei difensori in Vicenza ricorrente contro
CP_1 entato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti DONAZZAN ODETTA e ROLANDO DALLA RIVA e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 03/06/2025. Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. Motivazione
- Con ricorso depositato in data 20/03/2024, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione degli indennizzi previsti dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1 il ricorrente di avere svolto attività lavorativa presso la
[...]
dal 2011 al 2022, svolgendo mansioni di Controparte_2
pagina 1 di 5 operaio conduttore di impianto, che lo avevano esposto ai rischi tipici di movimentazione manuale di carichi e assunzione di posture incongrue a carico del rachide, provocando spondilodiscopatia del tratto lombare ed ernia discale L4-L5. Aveva quindi chiesto ad il riconoscimento della CP_1 malattia professionale, ottenendo tuttavia il rigetto dell'istanza per mancanza di idoneità del rischio lavorativo, cui era stato esposto, a provocare la malattia denunciata;
- l , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la mancanza del nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta, eccependo preliminarmente la prescrizione triennale del diritto fatto valere dal ricorrente, ai sensi dell'art. 112 DPR 1124/65;
- in considerazione dell'eccezione preliminare formulata dall , veniva CP_1 fissata udienza di discussione e concesso quindi alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
Ritenuto che:
- l'eccezione di prescrizione formulata dall deve ritenersi fondata ed il CP_1 ricorso deve pertanto essere rigettato.
- Risulta dalla storia clinica rappresentata dallo stesso ricorrente che egli, già portatore di patologia alle vertebre L5-S1 ben prima di iniziare a prestare attività lavorativa presso la (la RM eseguita 8 mesi prima CP_2 diagnosticava una protrusione tra le due vertebre), sviluppava successivamente un'ernia localizzata esattamente tra i medesimi segmenti ossei, diagnosticata già a maggio 2014. Il 17/06/2014 il lavoratore si recava al pronto soccorso lamentando lombosciatalgia da sforzo, per un episodio qualificato come infortunio sul lavoro, con relativa comunicazione all , CP_1
e dal medesimo ricorrente ricondotto ad uno sforzo eseguito mentre svolgeva uno dei compiti usuali a cui era addetto (v. doc. 7 ric. e dichiarazioni rese dal ricorrente in interrogatorio libero). Tali circostanze appaiono idonee, ove considerate nel loro complesso, ed in mancanza di elementi di segno contrario, a costituire indici presuntivi della conoscenza, o quanto meno conoscibilità, in capo al ricorrente, dell'origine professionale della malattia riscontrata strumentalmente, elemento sufficiente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, a determinare il decorso del termine prescrizionale pagina 2 di 5 previsto dall'art. 112 DPR 1124/65 per l'esercizio del diritto ad ottenere i benefici erogabili dall . Risulta infatti del tutto inverosimile che un CP_1 soggetto - già portatore di patologia al rachide lombare (protrusione discale), di cui ha piena conoscenza avendone ricevuto diagnosi a seguito di risonanza magnetica - che riscontri strumentalmente un ulteriore sviluppo della malattia (ernia) dopo alcuni anni di sforzi ripetuti quotidianamente in ambito professionale, anche con sintomatologia (come riferito in interrogatorio libero), in assenza di altre possibili attività nocive (non dichiarate in alcuna sede), non attribuisca causalmente tale ultima patologia alle attività lavorative svolte, in occasione di un episodio acuto che lo porta, in seguito all'ennesima ripetizione dello sforzo, a ricorrere alle cure del pronto soccorso.
- Secondo la Cassazione, “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere, già prima della domanda, dalla diagnosi della malattia prevista dalla tabella allegata al d.m. 14 gennaio 2018 come patologia con elevata probabilità di origine lavorativa nel caso di esposizione ad agenti, quali le ammine aromatiche, cui era stato esposto il ricorrente)” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020). Successive pronunce, richiamate anche da parte ricorrente in note conclusionali e in sede di discussione (13806/23 e 12203/24), hanno evidenziato, rispetto a questo “filone giurisprudenziale c.d. oggettivista - che ammetteva cioè la decorrenza della prescrizione in base all'oggettiva possibilità di conoscibilità scientifica dell'eziologia professionale sulla scorta della mera manifestazione della malattia in quanto tale - … che in materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (come dell'indennizzo ) senza la possibilità di conoscenza dell'origine professionale della CP_1 malattia in base a presunzioni riferite alla stessa vittima (o al suo erede); non essendo allo scopo sufficiente la diagnosi dell'esistenza della malattia ed essendo invece necessaria la conoscenza o la conoscibilità ragionevole, probabile, della sua eziologia professionale desumibile da presunzioni ovvero da fatti esterni al soggetto ma certi, che secondo il modello
pagina 3 di 5 delle presunzioni possano fungere da dati gravi, precisi e concordanti dello stesso presupposto, in quanto riferibili alla stessa vittima”. La Suprema Corte dunque, anche con queste più recenti pronunce, ancora il dies a quo al concetto di conoscibilità (e non di effettiva conoscenza), richiedendo però che essa, intesa quale possibilità di conoscenza, venga valutata non con esclusivo riferimento alle conoscenze scientifiche del momento, ma anche alla situazione soggettiva della vittima. Gli indizi richiesti al fine di ritenere sussistente tale presupposto dunque non devono essere riferiti alla conoscenza effettiva (come appaiono invero gli esempi menzionati nelle citate pronunce: diagnosi di eziologia professionale e domanda di prestazione assicurativa, che appaiono piuttosto come prove piene dell'effettiva conoscenza della eziologia professionale), ma alla mera conoscibilità, seppur riferita, in concreto, al lavoratore malato. Ebbene le circostanze del caso in esame, sopra descritte, rispondono senz'altro a questo criterio, essendo riferite alla persona dello stesso ricorrente, sulla base delle informazioni certe di cui disponeva e delle ragionevoli, probabili conclusioni che poteva trarre dalla successione degli eventi (diagnosi ingravescenti con il cumularsi delle continue sollecitazioni nel corso degli anni) e delle manifestazioni degli stati dolorosi in occasione degli sforzi ripetuti.
- A nulla rileva, in ordine alla conoscibilità, il fatto che l neghi la natura CP_1 professionale della patologia, circostanza che nulla ha a che fare con la conoscibilità oggettiva, potendo l'Istituto errare nell'applicazione delle conoscenze scientifiche, né tantomeno con quella soggettiva, che attiene come detto alla sfera dell'interessato, non necessariamente accessibile e condivisibile dall . D'altro canto, se si condividesse la posizione del CP_1 ricorrente secondo cui il rigetto della domanda amministrativa è necessariamente indicativo dell'inconoscibilità della malattia professionale in capo al lavoratore, si dovrebbe concludere che tale conoscibilità ricorre unicamente quando il diritto viene riconosciuto, asserzione all'evidenza insostenibile.
- Parimenti alcun rilievo può avere la mancata segnalazione all della CP_1 patologia riscontrata da parte del medico competente, posto che l'omissione può ben derivare da un inadempimento del professionista e non necessariamente da una erronea valutazione dell'eziologia della malattia.
pagina 4 di 5 - Il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 112 del DPR 1124/65 risulta pertanto, nel caso di specie, ampiamente compiuto alla data della proposizione della domanda amministrativa all nell'anno 2021, in CP_1 quanto la conoscibilità dei presupposti del diritto azionato deve essere individuata, come detto, all'epoca dell'infortunio del 2014.
- Il ricorso deve dunque essere rigettato.
- Le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 03/06/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 420/2024 RG Lav. promossa da: Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti CARETTA ADRIANO, CARETTA FABIO e CARETTA Elisa, domiciliato presso lo studio professionale dei difensori in Vicenza ricorrente contro
CP_1 entato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti DONAZZAN ODETTA e ROLANDO DALLA RIVA e domiciliato presso la sede di CP_1
Vicenza resistente
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 03/06/2025. Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi. Motivazione
- Con ricorso depositato in data 20/03/2024, il ricorrente chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla percezione degli indennizzi previsti dalla legge in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro, con conseguente condanna dell ad erogare le relative prestazioni. Allegava CP_1 il ricorrente di avere svolto attività lavorativa presso la
[...]
dal 2011 al 2022, svolgendo mansioni di Controparte_2
pagina 1 di 5 operaio conduttore di impianto, che lo avevano esposto ai rischi tipici di movimentazione manuale di carichi e assunzione di posture incongrue a carico del rachide, provocando spondilodiscopatia del tratto lombare ed ernia discale L4-L5. Aveva quindi chiesto ad il riconoscimento della CP_1 malattia professionale, ottenendo tuttavia il rigetto dell'istanza per mancanza di idoneità del rischio lavorativo, cui era stato esposto, a provocare la malattia denunciata;
- l , tempestivamente costituitosi, chiedeva il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la mancanza del nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta, eccependo preliminarmente la prescrizione triennale del diritto fatto valere dal ricorrente, ai sensi dell'art. 112 DPR 1124/65;
- in considerazione dell'eccezione preliminare formulata dall , veniva CP_1 fissata udienza di discussione e concesso quindi alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
Ritenuto che:
- l'eccezione di prescrizione formulata dall deve ritenersi fondata ed il CP_1 ricorso deve pertanto essere rigettato.
- Risulta dalla storia clinica rappresentata dallo stesso ricorrente che egli, già portatore di patologia alle vertebre L5-S1 ben prima di iniziare a prestare attività lavorativa presso la (la RM eseguita 8 mesi prima CP_2 diagnosticava una protrusione tra le due vertebre), sviluppava successivamente un'ernia localizzata esattamente tra i medesimi segmenti ossei, diagnosticata già a maggio 2014. Il 17/06/2014 il lavoratore si recava al pronto soccorso lamentando lombosciatalgia da sforzo, per un episodio qualificato come infortunio sul lavoro, con relativa comunicazione all , CP_1
e dal medesimo ricorrente ricondotto ad uno sforzo eseguito mentre svolgeva uno dei compiti usuali a cui era addetto (v. doc. 7 ric. e dichiarazioni rese dal ricorrente in interrogatorio libero). Tali circostanze appaiono idonee, ove considerate nel loro complesso, ed in mancanza di elementi di segno contrario, a costituire indici presuntivi della conoscenza, o quanto meno conoscibilità, in capo al ricorrente, dell'origine professionale della malattia riscontrata strumentalmente, elemento sufficiente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, a determinare il decorso del termine prescrizionale pagina 2 di 5 previsto dall'art. 112 DPR 1124/65 per l'esercizio del diritto ad ottenere i benefici erogabili dall . Risulta infatti del tutto inverosimile che un CP_1 soggetto - già portatore di patologia al rachide lombare (protrusione discale), di cui ha piena conoscenza avendone ricevuto diagnosi a seguito di risonanza magnetica - che riscontri strumentalmente un ulteriore sviluppo della malattia (ernia) dopo alcuni anni di sforzi ripetuti quotidianamente in ambito professionale, anche con sintomatologia (come riferito in interrogatorio libero), in assenza di altre possibili attività nocive (non dichiarate in alcuna sede), non attribuisca causalmente tale ultima patologia alle attività lavorative svolte, in occasione di un episodio acuto che lo porta, in seguito all'ennesima ripetizione dello sforzo, a ricorrere alle cure del pronto soccorso.
- Secondo la Cassazione, “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere, già prima della domanda, dalla diagnosi della malattia prevista dalla tabella allegata al d.m. 14 gennaio 2018 come patologia con elevata probabilità di origine lavorativa nel caso di esposizione ad agenti, quali le ammine aromatiche, cui era stato esposto il ricorrente)” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1661 del 24/01/2020). Successive pronunce, richiamate anche da parte ricorrente in note conclusionali e in sede di discussione (13806/23 e 12203/24), hanno evidenziato, rispetto a questo “filone giurisprudenziale c.d. oggettivista - che ammetteva cioè la decorrenza della prescrizione in base all'oggettiva possibilità di conoscibilità scientifica dell'eziologia professionale sulla scorta della mera manifestazione della malattia in quanto tale - … che in materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (come dell'indennizzo ) senza la possibilità di conoscenza dell'origine professionale della CP_1 malattia in base a presunzioni riferite alla stessa vittima (o al suo erede); non essendo allo scopo sufficiente la diagnosi dell'esistenza della malattia ed essendo invece necessaria la conoscenza o la conoscibilità ragionevole, probabile, della sua eziologia professionale desumibile da presunzioni ovvero da fatti esterni al soggetto ma certi, che secondo il modello
pagina 3 di 5 delle presunzioni possano fungere da dati gravi, precisi e concordanti dello stesso presupposto, in quanto riferibili alla stessa vittima”. La Suprema Corte dunque, anche con queste più recenti pronunce, ancora il dies a quo al concetto di conoscibilità (e non di effettiva conoscenza), richiedendo però che essa, intesa quale possibilità di conoscenza, venga valutata non con esclusivo riferimento alle conoscenze scientifiche del momento, ma anche alla situazione soggettiva della vittima. Gli indizi richiesti al fine di ritenere sussistente tale presupposto dunque non devono essere riferiti alla conoscenza effettiva (come appaiono invero gli esempi menzionati nelle citate pronunce: diagnosi di eziologia professionale e domanda di prestazione assicurativa, che appaiono piuttosto come prove piene dell'effettiva conoscenza della eziologia professionale), ma alla mera conoscibilità, seppur riferita, in concreto, al lavoratore malato. Ebbene le circostanze del caso in esame, sopra descritte, rispondono senz'altro a questo criterio, essendo riferite alla persona dello stesso ricorrente, sulla base delle informazioni certe di cui disponeva e delle ragionevoli, probabili conclusioni che poteva trarre dalla successione degli eventi (diagnosi ingravescenti con il cumularsi delle continue sollecitazioni nel corso degli anni) e delle manifestazioni degli stati dolorosi in occasione degli sforzi ripetuti.
- A nulla rileva, in ordine alla conoscibilità, il fatto che l neghi la natura CP_1 professionale della patologia, circostanza che nulla ha a che fare con la conoscibilità oggettiva, potendo l'Istituto errare nell'applicazione delle conoscenze scientifiche, né tantomeno con quella soggettiva, che attiene come detto alla sfera dell'interessato, non necessariamente accessibile e condivisibile dall . D'altro canto, se si condividesse la posizione del CP_1 ricorrente secondo cui il rigetto della domanda amministrativa è necessariamente indicativo dell'inconoscibilità della malattia professionale in capo al lavoratore, si dovrebbe concludere che tale conoscibilità ricorre unicamente quando il diritto viene riconosciuto, asserzione all'evidenza insostenibile.
- Parimenti alcun rilievo può avere la mancata segnalazione all della CP_1 patologia riscontrata da parte del medico competente, posto che l'omissione può ben derivare da un inadempimento del professionista e non necessariamente da una erronea valutazione dell'eziologia della malattia.
pagina 4 di 5 - Il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 112 del DPR 1124/65 risulta pertanto, nel caso di specie, ampiamente compiuto alla data della proposizione della domanda amministrativa all nell'anno 2021, in CP_1 quanto la conoscibilità dei presupposti del diritto azionato deve essere individuata, come detto, all'epoca dell'infortunio del 2014.
- Il ricorso deve dunque essere rigettato.
- Le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 03/06/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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