Articolo 36 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 35
Versione
1 gennaio 1987
Art. 36. Disposizione finale 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987