Art. 2.
Il n. 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio".
Il n. 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio".