Art. 1.
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532 .
E' prorogato, senza limite di tempo, l' articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136 .
E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532 .
E' prorogato, senza limite di tempo, l' articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136 .