Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 232
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica atti preliminari

    La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della Legge Regionale n.12/2011, le sanzioni per omissione o ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione tramite avviso di accertamento. Inoltre, l'Agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle e prescrizione

    La Corte osserva che l'Agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento. La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti e legittima l'emissione dell'intimazione di pagamento. Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle, compresa l'eccezione di prescrizione, è tardiva e non può formare oggetto della cognizione dell'intimazione di pagamento, la quale non costituisce un nuovo atto impositivo ma una propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle non impugnate.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti preliminari

    La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della Legge Regionale n.12/2011, le sanzioni per omissione o ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione tramite avviso di accertamento. Inoltre, l'Agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.

  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle e prescrizione

    La Corte osserva che l'Agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento. La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti e legittima l'emissione dell'intimazione di pagamento. Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle, compresa l'eccezione di prescrizione, è tardiva e non può formare oggetto della cognizione dell'intimazione di pagamento, la quale non costituisce un nuovo atto impositivo ma una propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle non impugnate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 232
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 232
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo