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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6926/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
LO Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259018272366000 BOLLO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140233743164000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12297/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 097 2025 90182723 66/000, notificata il 04.03.25, con la quale l'agente della riscossione sollecita il pagamento di € 449,86 contestando il mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 09720120027733747000 notificata il 28/02/2012 a titolo di tassa auto anno 2006, n.
09720140233743164000, notificata il 02/03/2015 a titolo di tassa auto anno 2008 e n.
09720160109871473000, notificata il 04/07/2016.
Come primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti di accertamento preliminari e prodromici alla emissione delle cartelle.
Il ricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica delle cartelle con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle oggetto di intimazione unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente in quanto esclusivamente riferibili all'operato dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 85, della Legge Regionale n.12/2011 “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”.
Premesso ciò la Corte osserva che, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Giudice monocratico
ND CE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6926/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
LO Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259018272366000 BOLLO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140233743164000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12297/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 097 2025 90182723 66/000, notificata il 04.03.25, con la quale l'agente della riscossione sollecita il pagamento di € 449,86 contestando il mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 09720120027733747000 notificata il 28/02/2012 a titolo di tassa auto anno 2006, n.
09720140233743164000, notificata il 02/03/2015 a titolo di tassa auto anno 2008 e n.
09720160109871473000, notificata il 04/07/2016.
Come primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti di accertamento preliminari e prodromici alla emissione delle cartelle.
Il ricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica delle cartelle con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle oggetto di intimazione unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente in quanto esclusivamente riferibili all'operato dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 85, della Legge Regionale n.12/2011 “le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento”.
Premesso ciò la Corte osserva che, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate Riscossione liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 02.12.2025
Il Giudice monocratico
ND CE