Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 10851/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 10851/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONELLI ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1
CIRO CARLO elettivamente domiciliato in VIA BENVENUTO CELLINI, 21 MILANO presso il difensore avv. TONELLI ALESSANDRO CIRO CARLO
29 (C.F. ), IN CONTUMACIA Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. GIANFRANCO CECI Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2 presso il difensore avv.
GIANFRANCO CECI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZIGNI Controparte_4 P.IVA_4
SILVIO MARIA elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA 15 MELZO presso il difensore avv. ZIGNI SILVIO MARIA
TERZI CHIAMATI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19/9/24, ha convenuto in Parte_1 giudizio 29 ed per ottenere l'accoglimento Controparte_2 Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato che il ricorrente, del corso del rapporto di lavoro in oggetto, è stato sottoposto ad un orario “ordinario” inferiore a quello previsto dal contratto individuale di lavoro, condannare la nonché , tutte in P_ CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 2.120,19, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, accertato e dichiarato che la retribuzione erogata al ricorrente a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività è stata calcolata senza tenere conto degli importi dovuti a titolo di “scatti di anzianità”, condannare, la nonché P_
, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, CP_1
parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di € 778,71, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, accertato e dichiarato che le somme corrisposte al ricorrente a titolo di lavoro straordinario comportano la necessità di rideterminare quanto dovuto a titolo tredicesima, quattordicesima
e TFR, condannare, la nonché , tutte in persona del legale P_ CP_1
rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di
€ 5.008,09 (di cui € 4.462,78 per tredicesima e quattordicesima ed € 545,31 per TFR), o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, accertato e dichiarato che la retribuzione corrisposta al ricorrente, nei periodi di godimento delle ferie e/o per la relativa indennità, non hanno tenuto conto di quanto dovuto a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, condannare, la nonché , tutte in persona del legale P_ CP_1
rappresentante pro tempore, in via solidale, parziale o alternativa, al pagamento – eventualmente anche a titolo risarcitorio - in favore del ricorrente del complessivo importo di
€ 974,16, o la somma superiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con condanna delle convenute, in via solidale, parziaria o alternativa al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
La parte ricorrente ha riferito:
di essere stato dipendente della 29 servizi srl, società, oggi in liquidazione, avente come oggetto sociale “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”;
di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full- time, per 39 ore settimanali, con decorrenza 1/02/2020, inquadramento nel 5° livello Ccnl logistica, trasporto merci e spedizioni e mansioni di magazziniere;
che la retribuzione mensile veniva stabilita contrattualmente in € 1.544,97 (come da Ccnl
Logistica) oltre ad € 109,20 mensili a titolo di scatti di anzianità;
che la sede di lavoro è stata stabilita presso il magazzino in Limito di Pioltello, CP_1
via Giambologna n. 1;
che il contratto di lavoro è stato sottoscritto in Limito di Pioltello, ove il ricorrente risultava già assegnato in ragione dei vari appalti sottoscritti con dalle società CP_1
di movimentazione merci, via via succedutesi;
che il rapporto si è interrotto il 3 maggio 2022;
che, sin dall'inizio del rapporto lavorativo e per l'intera sua durata, presso il magazzino del supermercato , ha svolto mansioni di magazziniere, con conduzione di Controparte_1
carrello elettrico e papalino;
di essere stato adibito, esclusivamente e costantemente, a turni di lavoro notturni, per un orario prestabilito dalle 22.00 alle 7.00, per sei giorni la settimana, registrati attraverso le timbrature e riportati in busta paga;
che, nonostante il contratto individuale di lavoro fosse articolato su 39 ore settimanali,
168 ore mensili (full-time), ha prestato un rilevante numero di ore di lavoro straordinario;
che tredicesima e la quattordicesima mensilità sono state, invece, retribuite attraverso la corresponsione di una quota mensile (1/12 della mensilità aggiuntiva, corrisposto ogni mese) calcolata sulla sola retribuzione oraria base (€ 9,19), senza considerare l'effettivo orario di lavoro, anche straordinario;
che lo straordinario non è stato considerato neppure quale base imponibile per il calcolo del TFR erogato al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro;
che lo scatto di anzianità maturato, pari ad € 0,65 orari, non è stato considerato nella determinazione del quantum dovuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità;
che in ragione della sua adibizione ad un orario di lavoro notturno, ha percepito regolarmente e mensilmente una maggiorazione legata al turno notturno, pari al 25% della retribuzione oraria (ex art. 9, Ccnl logistica, doc. n. 4);
che, la retribuzione delle ferie, però, non teneva conto di quanto dovuto per il predetto titolo (indennità per turni notturni);
che, nonostante il rapporto di lavoro fosse a tempo pieno e nonostante l'orario di lavoro effettuato dal ricorrente comprendesse numerose ore di straordinario, la retribuzione corrisposta per lavoro “ordinario” (“importo ordinario”) veniva calcolata dalla convenuta su un numero di ore inferiori rispetto alle 168 contrattualmente stabilite.
2. non si è costituita nonostante la regolarità della notifica ed è PA
stata dichiarata contumace.
3. si è costituita con memoria con cui ha eccepito la decadenza biennale ex art. Controparte_1
29, d. lgs. N. 276/2003, contestato la domanda nel merito e chiesto la chiamata del terzo nei cui confronti ha azionato la manleva contrattuale. ha Controparte_3 CP_1
altresì formulato domanda di manleva nei confronti di 29 in liquidazione, cui ha CP_2
poi – stante la contumacia di quest'ultima – notificato la memoria.
4. Autorizzata la chiamata, i è costituita con memoria con cui ha eccepito Controparte_3
la decadenza biennale ex art. 29, d. lgs. N. 276/2003, contestato la domanda nel merito e chiesto la chiamata del terzo ei cui confronti ha azionato Controparte_4
la manleva contrattuale. Anche ha altresì formulato domanda di manleva nei P_
confronti di liquidazione, cui ha poi – stante la contumacia di quest'ultima – PA notificato la memoria. Per il resto, le parti costituite hanno accettato il contraddittorio sulle domande di manleva.
5. Autorizzata la chiamata, si è costituita la quale ha Controparte_4
contestato le domande formulate nei suoi confronti ritenendosi, in via principale, priva di legittimazione passiva.
6. La causa, fallita la conciliazione, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
7. La vigenza del rapporto di lavoro nel periodo azionato e l'adibizione all'appalto CP_1
presso la sede di Pioltello risultano dalla documentazione in atti (v. contratto e buste paga.
Doc.ti 2, 5, 6 e 7 ric.).
8. L'eccezione di decadenza biennale sollevata dalla convenuta e da è infondata P_
essendovi in atti (v. doc.ti 8 e 9 ric.) diffida stragiudiziale inviata nei termini e idonea a impedire la decadenza (v. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n. 30602). L'impugnativa è inoltre da ritenersi valida pur se reca solo la sottoscrizione del difensore che dichiara di agire in nome e per conto del lavoratore (v. per analogia, sulla impugnazione del licenziamento,
Tribunale Parma sez. lav., 10/07/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 10/07/2019), n.88 e la giurisprudenza ivi richiamata).
9. Come affermato da sentenza di questo Tribunale n. 3595/24 (rel. Dott. Atanasio) e confermata in appello (v. dispositivo n. 291/25 del 27/3/25 depositato dal ricorrente il
20/5/25) emessa in caso analogo e che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.: “Le domande sono tutte fondate.
Il datore ha in dicato i n busta paga un orario lavorato inferiore a quello pieno previsto dal
CCNL, senza che ricorressero le condizioni previste dal contratto per la limitazione dell'orario e senza darne comunicazione al lavoratore.
Grava sempre sul datore di lavoro l'onere di dedurre e provare l'impossibilità assoluta di ricevere la prestazione per una parte dell'orario di lavoro del dipendente;
in assenza di quella, non può che essere condannato a pagare le relative differenze La datrice di lavoro ha poi ha calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima, permessi, rol ed ex festività senza computare gli “scatti di che invece fanno parte della retribuzione globale mensile secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL di settore. Poi le società vanno condannate altresì a pagare le differenze retributive per TFR 13ma e
14ma calcolate senza tenere conto delle maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Quanto al TFR, la maggiorazione per lo straordinario è stata corrisposta in maniera tutt'altro che occasionale;
deve quindi essere compresa nella base per il calcolo del TFR
(art. 2120 c.c.),tenuto conto che la giurisprudenza consolidata ritiene che vada computata nel TFR qualsiasi somma corrisposta a titolo retributivo, in connessione con il rapporto di lavoro tenuto conto che il CCNL richiama integralmente l'art. 2120 c.c. senza prevedere deroghe al principio da quella norma affermate;
altrettanto è a dirsi per le maggiorazioni del lavoro straordinario ai fini del calcolo delle maggiorazioni 13ma e 14ma inquanto lo straordinario rientra nella nozione di cui all'art. 61 CCNL.
Infine, il datore di lavoro 29 servizi non ha tenuto conto, ai fini del calcolo della retribuzione corrisposta nei periodi di godimento delle ferie, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e della quota di tredicesima e quattordicesima, nonostante quanto oramai ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in materia
Durante il periodo delle ferie, il lavoratore percepiva lo stipendio senza la maggiorazione per il lavoro notturno
La tesi del ricorrente trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della
Cassazione poi.
Più in generale occorre ricordare che la Corte di Giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di
Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1,
TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, (punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali Persona_1 retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione, vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) nel senso che Persona_2
durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro ordinario.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte Per_3 di Giustizia ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , CP_7
ha precisato che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione, recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
«retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre Per_3
tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema
Corte n. 22401 del 15.10.2020 e n. 20216 del 23.6.2022).
La società poi contesta la sua debenza del credito al ricorrente in quanto CP_1
ritiene una parte di quelle domande hanno natura risarcitoria(come tale non estensibili al committente)e non retributiva tenuto conto che il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione lavorativa, costituisce inadempimento contrattuale ex art. 1218e quindi la domanda del lavoratore avrebbe natura di risarcimento del danno)in quanto chiede il risarcimento per una prestazione non resa, quindi non c'è responsabilità solidale del committente.
Ed invece si deve rilevare che sia le differenze per la mancata prestazione lavorativa integrale sia per il calcolo delle ferie ha natura retributiva(come comprovato dalla
Suprema Corte e dalla Corte Costituzionale in materia di doppia retribuzione per il caso di mancata esecuzione delle sentenze di accertamento della insussistenza del trasferimento di ramo di azienda (cfr per tutte sentenza della Corte di Cassazione n.
17786 del 3.7.2019che richiama le Sezioni unite civili della Corte Suprema, sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990)”.
10. I conteggi del ricorrente appaiono correttamente redatti sulla base delle risultanze delle buste paga e del CCNL in atti, né sono stati specificatamente contestati. In tale contesto la
CTU, richiesta dalle resistenti nel corso della discussione, appare superflua. Né pare che la domanda del ricorrente sia contraddittoria nella misura in cui, nelle buste paga, pur essendo riconosciute ore di lavoro straordinario, la retribuzione base è comunque inferiore a quella prevista nel contratto (euro 1654,17 per 39 ore mensili su 6 giorni alla settimana,
v. contratto e buste paga, doc. 2 e da 5 a 7 ric.). Evidentemente, in alcuni giorni, il numero delle ore prestato è stato inferiore a quello concordato e, in altri, è stato reso lo straordinario. 11. Al ricorrente spetta quindi la corresponsione dei seguenti importi, da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo:
€ 2.120,19 a titolo di retribuzione mancata per la perdita delle ore di lavoro per l'orario di lavoro inferiore e ingiustificato,
€ 778,71 a titolo di incidenza degli scatti di anzianità su tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività;
€ 4.462,78 a titolo di incidenza del lavoro straordinario su tredicesima e quattordicesima mensilità ed euro 545,31 a titolo di incidenza del lavoro straordinario sul t.fr
€ 974,16 euro a titolo di incidenza del lavoro notturno nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità sulle ferie.
12. Come stabilito anche nel precedente appena richiamato, va condannata a CP_1
pagare i predetti importi in via solidale con la committente e con P_
. Ciò in virtù, peraltro, di apposite clausole di manleva Controparte_4
inserite nei contratti conclusi tra le parti (v. doc. 1 e 2 e 3 ). CP_1 P_
13. Né appare fondata la tesi di di estraneità del contratto alla vicenda di cui è CP_4 causa. Il contratto si riferisce, infatti, espressamente, all'appalto di Pioltello.
Appare, dall'altro lato, convincente la tesi di , secondo cui la discrepanza tra le P_
date di sottoscrizione del contratto di appalto tra ed P_ Controparte_4
CP_ (30.01.2020) e la richiesta di nei confronti di di Controparte_4 P_
autorizzazione al sub appalto in favore della affiliata PA
(30.01.2020) rispetto alla corrispondenza del 28.01.2020 intercorsa tra ed CP_1
con la quale la prima autorizza il sub appalto in favore di P_ PA
, altro non significa che ha prima correttamente chiesto ed
[...] P_
ottenuto una positiva manifestazione di assenso prima di stipulare i successivi contratti.
14. In definitiva, la condanna va pronunciata nei confronti di e delle terze chiamate CP_1
in solido cui la difesa del ricorrente ha esteso le proprie domande (v. verbale del 18/3/25).
15. Il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del patrimonio del coobbligato, eccepito da non può essere accertato non essendovi crediti anteriori al 17/3/17 CP_1
(App. Venezia, sez. lav., 23 gennaio 2017; App. L'Aquila, sez. lav., 10 gennaio 2014;
Trib. Milano, sez. lav., 14 giugno 2013 e, da ultimo, App. Venezia n. 810/2017). 16. va poi condannata a tenere indenne di quanto questa dovesse essere P_ CP_1
condannata a pagare in favore di parte ricorrente e, stessa cosa, nei Controparte_4
confronti di . P_
17. In quanto soccombenti le tre società vanno condannate in solido tra loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio,
Condanna 29 Servizi a r.l. in liquidazione, ed in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 solido a corrispondere al ricorrente i seguenti importi da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo:
€ 2.120,19 a titolo di retribuzione mancata per la perdita delle ore di lavoro per l'orario di lavoro inferiore e ingiustificato,
€ 778,71 a titolo di incidenza degli scatti di anzianità su tredicesima, quattordicesima, permessi, rol ed ex festività;
€ 4.462,78 a titolo di incidenza del lavoro straordinario su tredicesima e quattordicesima mensilità ed euro 545,31 a titolo di incidenza del lavoro straordinario sul t.f.r.;
€ 974,16 euro a titolo di incidenza del lavoro notturno nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità sulle ferie;
condanna le società resistenti e terze chiamate in solido a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si quantificano in euro 2.500,00 oltre 15% spese gen., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse essere Controparte_3 Controparte_1 condannata a pagare in favore di parte ricorrente;
condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse essere Controparte_4 Controparte_3 condannata a pagare in favore di parte ricorrente.
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli