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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott.ssa AL Amelia MA Balbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1649/2024 R.G., avente per oggetto: “prestazione d'opera intellettuale”, promossa
DA vv. , nato il [...] a [...] (C.F.= ), elettivamente Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1 domiciliato, ai fini del presente giudizio, alla via Tor Pisana, n. 128, in Brindisi, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Quarta ( ), che lo rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2 mandato su foglio separato da intendersi unito in calce all'atto introduttivo del giudizio;
con dichiarazione che gli avvisi al proprio difensore devono essere inviati al fax. 0831 588465 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f.: ), residente in [...] CodiceFiscale_3
9;
(c.f.: ), residente in San Gregorio Magno (Sa) alla Controparte_2 CodiceFiscale_4 via Giuseppe Garibaldi, 10 – Erede deceduta in Eboli in data 11.02.2021; Persona_1
, (c.f.: ), residente in San Gregorio Magno (Sa), alla Controparte_3 CodiceFiscale_5 via Traversa 3 Antonio Leonardo, 1 – Erede Persona_1
(c.f.: ), residente in Padenghe sul Garda (Bs), alla Parte_3 CodiceFiscale_6 via Galletti, 46 – Erede Persona_1 tutti, elettivamente domiciliati in RR S. AN (Br) alla via Tito Schipa, 3, presso e nello studio dell'Avv. Cosimo Lodeserto (c.f.: ) che li rappresenta e difende, CodiceFiscale_7 congiuntamente e disgiuntamente, unitamente all'Avv. Cosimo Bianco (c.f.: C.F._8
) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., fax:
[...]
0831747995 ed indirizzi pec: – Email_2 ove ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al Email_3 presente giudizio nato a [...] S. AN (Br) il 03/04/1953 codice fiscale Controparte_4
ed ivi residente a[...], C.F._9
nata a [...] S. AN (Br) il 02/01/1959 codice fiscale Controparte_5 C.F._10 ed ivi residente a[...],
nato a [...] S. AN (Br) il 06/12/1960 residente in [...]
MA s.n.c.,
nata ad [...] il [...] residente in [...]S. AN (Br) alla CP_7
Contrada S. MA n. 7, quale erede di (deceduto il 9/07/2024) Persona_2 tutti elettivamente domiciliati in HI (Br) presso la persona e nello studio dell'avv. Giovanna
LE ( ) in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 C.F._11
III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione anche ai sensi dell'art. 18, co.
5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013; i quali hanno dichiarato insieme al loro difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax/Tel. 0831767286, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_4
RESISTENTI
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_8
; C.F._12
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “Accertare e dichiarare che l'Avv. IO Sanasi ha espletato attività professionale in favore dei sigg.ri Persona_1 Controparte_1 Persona_2
e nel Controparte_8 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Francavilla FO e successivamente innanzi al
Tribunale di Brindisi iscritto al n. 700178/2007 R.G. contro i sigg.ri , , CP_9 CP_10
e conclusosi con sentenza parziale e costituzione di nuovo Persona_2 CP_11 difensore in sostituzione dell'Avv. IO Sanasi;
accertare e dichiarare, inoltre che a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. IO Sanasi ha maturato, ai sensi dei minimi tabellari del
D.M. 55/2014, competenze professionali per € 16.139,49 oltre l'aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014) e, per l'effetto condannare i sigg.ri Persona_1 Controparte_1 Persona_2 CP_8
e in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 pagamento in favore dell'Avv. IO Sanasi della somma complessiva di € 16.139,49 oltre
l'aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014), e oltre interessi e rivalutazione, ovvero a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di lite oltre 15% forfettario, IVA e
CAP con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
“si riportano alle conclusioni della propria comparsa di costituzione, nonché ai verbali di
[...] causa, chiedendone l'integrale accoglimento”; per i convenuti , e quale Controparte_4 Controparte_12 Controparte_7 erede di “previo accertamento dell'attività professionale prestata dal Persona_2 ricorrente nel giudizio di divisione, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ritenere congruo l'importo di euro 2.351,00 a titolo di compenso legale in favore del ricorrente;
chiede che la causa sia trattenuta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6 giugno 2024 l'Avv. IO Sanasi ha dedotto di aver espletato attività professionale in favore di Persona_1 Controparte_1 Persona_2
e Controparte_8 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 07.02.2007 nel giudizio celebrato innanzi al
Tribunale di Francavilla FO e, successivamente, innanzi al Tribunale di Brindisi, iscritto al n.
700178/2007 R.G,. contro , e CP_9 CP_10 Persona_2 CP_11 conclusosi con la sentenza parziale del 03.02.2014 e costituzione di nuovo difensore in sostituzione dell'Avv. IO Sanasi;
che l'attività difensiva si era concretizzata in maniera esaustiva e completa per tutte le seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione, fase decisionale;
che la controversia aveva ad oggetto la successione - con determinazione quote e scioglimento della comunione ereditaria - di il cui valore veniva Controparte_13 determinato dal CTU in € 93.600,00, con conseguente applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento previsti dal D.M. 55/2014 in vigore al momento dello svolgimento dell'attività e segnatamente:
Fase studio della controversia € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio € 1.550,00
Fase istruttoria e/o trattazione € 5.400,00
Fase decisionale € 4.050,00 oltre l'aumento per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4 comma
2 D.M. 55/2014) Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 77 ,21
15% spese forfettarie € 2.014,50
CAP 4% € 617,78 - Totale € 16.139,49.
Il ricorrente ha rassegnato che inutili sono state le richieste di pagamento giuste lettere racc. ar. n.
149318867106, n. 153463451071, n. 149318867083, n. 149318867094, n. 149318867061 e n.
149318867072 del 08.06.2018/29.06.2018 e lettera racc. a.r. n. 153463451162, n. 149318867129,
n. 149318867130, n. 153463451140, n. 153463451185 e n. 153463451174 del 08.06.2021.
Ha chiesto, pertanto, il riconoscimento delle competenze maturate in virtù dell'attività svolta.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
e , questi ultimi in qualità di eredi della de cuius Controparte_3 Parte_3
(deceduta in data 11.02.2021), contestando la pretesa attorea e deducendo che, a Persona_1 seguito del decesso della gli odierni resistenti, unitamente ad una parte Controparte_14 dei coeredi, si erano recati presso lo studio dell'Avv. Sanasi al fine di conferirgli mandato per effettuare delle ricerche in ordine alla presenza, o meno, di eventuali disposizioni testamentarie;
che, non sortendo alcun effetto la predetta ricerca, gli stessi coeredi avevano conferito al professionista mandato per intraprendere azione di scioglimento dell'eredità; che la posizione giuridica di tutti i rappresentati dall'Avv. Sanasi era, sia sostanzialmente che processualmente, identica, perché tutti richiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria;
che la causa veniva iscritta al numero di ruolo 178/2007 r.g., inizialmente, innanzi al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla
FO e proseguita, infine, innanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti degli eredi
[...]
, e che dei convenuti, solo il coerede CP_11 CP_9 Persona_2 CP_10 si era costituito in giudizio, mentre, per i restanti era stata dichiarata la contumacia;
CP_11 che, a seguito di ammissione dei mezzi istruttori (veniva richiesta solo la nomina di CTU) veniva conferito incarico al CTU Ing. il quale, nel proprio elaborato, al punto 3.7 – pag- 8 – Persona_3 quantificava “ il valore totale del compendio ereditario, relativo agli immobili, arredi e libretti postali, risparmio, titolo, in possesso della de cuius alla data Controparte_14 dell'apertura della successione è pari ad Euro 24.000,00 (ventiquattromila)”; che il predetto giudizio veniva definito con sentenza parziale del 03.02.2014 con la quale il Giudice condivideva le conclusioni cui era pervenuto il CTU, ovvero “la valutazione di stima del valore nella misura complessiva di €. 24.000,00.”.
I predetti convenuti hanno, quindi, dedotto che, contrariamente al valore della controversia indicata da parte ricorrente in Euro 93.000,00, il valore del giudizio iscritto al ruolo n. 187/2007 r.g., innanzi al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla FO, era pari ad Euro 24.000,00 e che la normativa a cui fare riferimento per la liquidazione dei compensi professionali nel giudizio de quo era da individuarsi nel decreto ministeriale 140/2012, essendo la controversia conclusasi con sentenza parziale del 03.02.2014, considerato che successivamente la lite era stata abbandonata.
Hanno chiesto, quindi, previo accertamento dell'attività professionale prestata dal ricorrente nel giudizio di divisione, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ritenere congruo l'importo di euro 2.457,00 a titolo di compenso legale in favore del ricorrente.
Si sono pure costituiti in giudizio i convenuti , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e spiegando analoghe difese ed instando per il diniego di qualsiasi aumento
[...] CP_7 per la pluralità di più parti difese nel giudizio in questione, attesa la identica posizione processuale;
hanno chiesto, anch'esse, di determinare il compenso dovuto all'Avvocato Sanasi in complessivi €
2.100,00, oltre spese generali al 12,5% e CAP 4%, per un totale complessivo di €. 2.457,00.
Nel corso del giudizio è stata acquisita documentazione conferente e ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento è stato assegnato a Questo Giudice il quale ne ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. cui nessuna delle parti si è opposta nel termine assegnato.
Indi la decisione è stata riservata.
***
La domanda del ricorrente è fondata nei limiti appreso indicati.
Deve premettersi che è indiscusso tra le parti ed è documentalmente comprovato il fatto che l'istante abbia prestato la propria opera professionale in qualità di avvocato in favore dei convenuti nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Brindisi iscritto al n. 700178/2007 R.G. contro i sigg.ri e conclusosi con sentenza CP_9 CP_10 Persona_2 CP_11 parziale del 03.02.2014.
Osserva, tuttavia, questo Giudice come a seguito di tale pronuncia, come è ovvio trattandosi di sentenza non definitiva, il giudizio non si è affatto concluso e, come risulta dai verbali prodotti in questo giudizio dall'attore e afferenti il detto procedimento, l'Avvocato Sanasi ha continuato a svolgere il mandato professionale ben oltre la data di entrata in vigore dei parametri forensi di cui al
DM. 55/2014 di cui oggi ha chiesto l'applicazione.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 18773 del 09/07/2025 -Rv. 675377 - 01). Ne consegue che la determinazione del compenso spettante al professionista nel caso di specie va fatta avendo a mente proprio i parametri di cui al DM 55/2014.
Ciò posto, va precisato che il valore del procedimento in cui l'Avvocato Sanasi ha prestato la propria opera professionale, va determinato, conformemente al complesso delle quote ereditarie azionate, per un ammontare non superiore ad €24.000 secondo le allegazioni dei convenuti e sulla base delle risultanze della consulenza espletata in quel procedimento a firma dell'Ing. prodotta in Per_3 questo giudizio ex qua “
3.7 VALORE COMPLESSIVO DEL COMPENDIO EREDITARIO In definitiva si può accertare che il valore totale del compendio ereditario, relativo agli immobili, arredi e libretti postali, risparmio, titolo, in possesso della de cuius Sig. CP_14
alla data dell'apertura della successione è pari ad Euro 24.000,00” (sul punto a
[...] conforto v. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 22016 del 11/09/2018 - Rv. 650318 - 02).
Inoltre, non si dubita che avendo l'Avvocato Sanasi svolto il mandato professionale in favore di più di una parte nel procedimento di divisione ereditaria è astrattamente applicabile l'art. 4, comma 2,
DM 55/2014 che prevede che nel caso in cui in una stessa causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, proprio come nel caso di specie, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta.
Nel caso di specie, trattandosi di parti processuali con identica posizione, si ritiene di riconoscere il diritto alla predetta maggiorazione solo una volta.
Tali essendo le coordinate cui questo Giudice intende attenersi nella determinazione del quantum debeatur, considerato che nessuna particolare deduzione il ricorrente ha speso sulle ragioni che indurrebbero ad applicare i valori medi del tariffario, ritenuto che l'attività svolta non si è caratterizzata per particolare difficoltà, si ritiene di applicare minimi tariffari.
Spettano, dunque, al ricorrente le seguenti somme a titolo di onorario
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 438,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.600,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.620,00
Compenso tabellare € 4.398,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 1.319,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 5.717,40
Pertanto i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati a pagare all'Avvocato IO Sanasi a titolo di onorario, per l'attività da quest'ultimo svolta nel procedimento suindicato, la somma di Euro € 5.717,40 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, nonché spese del procedimento per € 77,21.
Sulle dette somme competono anche gli interessi moratori a far data dalla messa in mora avvenuta in data 8 giugno 2018 (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 12905 del 14/05/2025 - Rv. 675360 –
01- “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora - coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento - e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, considerato, peraltro, che i convenuti sono rimasti inerti ai solleciti di pagamento effettuati ante giudizio dall'odierno istante;
esse sono liquidate come in dispositivo, disponendo la distrazione nei confronti del procuratore del ricorrente, attesa la dichiarazione e la richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sanasi IO contro , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide: condanna , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, , , , in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 solido tra loro, a pagare a Sanasi IO la somma di Euro € 5.717,40 oltre rimborso forfettario per spese generali;
IVA e CPA, nonché spese del procedimento per € 77,21 ed interessi moratori a far data dalla messa in mora avvenuta in data 8 giugno 2018; condanna , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
, , , , in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 solido tra loro, a rifondere a Sanasi IO le spese processuali sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali IVA, CPA e spese di procedimento da disrtarsi in favore del procuratore del ricorrente antistatario.
Così deciso, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa AL Amelia MA Balbo