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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/12/2025, n. 4872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4872 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4840/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Eboli al viale G. Amendola n. 33 presso lo studio dell'avv. Fernando Coiro, il quale lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. Antonio Di Stefano in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec .salerno.it Email_1 CP_2
RESISTENTE
All'udienza del 25.11.25, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30/06/2025, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Eboli in data 09/12/1995 e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati tre figli: (05/10/1998) ed (02.03.2001), maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, e (16/04/2012). Precisava che con sentenza n. 3114/2024, pubblicata in data Per_3
11/06/2024, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore e di gestione dell'assegno unico già Per_3 stabilite in sede di separazione ed esclusione del solo mantenimento previsto dalla menzionata sentenza in favore della . CP_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio , Controparte_1 la quale si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, evidenziando l'assenza di circostanze sopravvenute che giustifichino la revisione del mantenimento previsto in sede di separazione e la propria impossibilità di lavorare a causa di problemi di salute.
2. In data 25/11/2025, le parti comparivano dinanzi al Presidente delegato e si procedeva alla loro audizione;
all'esito, stante l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/1970, così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione giudiziale, definita con sentenza emessa in data 11/06/2024, a seguito di accordo delle parti. Ne deriva che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PROVVEDIMENTI ACCESSORI
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, questi ultimi hanno ribadito che non vi sono contestazioni circa le modalità di affido e di mantenimento del figlio minore , né in relazione alla percezione dell'assegno Per_3 unico da parte della madre. Vanno quindi confermati i provvedimenti resi al riguardo in sede di separazione.
Va rilevato altresì che, sempre in sede di separazione, è stato posto a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento. CP_1
Premesso ciò, la resistente ha concluso per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, per un importo corrispondente a quello dell'assegno di mantenimento, mentre il ricorrente si è opposto a tale richiesta.
SE DI
Si osserva innanzitutto che l'accertamento dei presupposti dell'assegno divorzile è autonomo rispetto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi stabilita in sede di separazione.
L'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, infatti, presuppone “la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. n.
5605/2020). Ne deriva che l'assetto delineato in sede di separazione, a prescindere dalla presenza o assenza di sopravvenienze idonee ad incidere su di esso, non vincola la valutazione del Tribunale circa il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ai sensi dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, il giudice può imporre ad uno dei coniugi il versamento del suddetto assegno in favore dell'altro “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, quando il coniuge “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Più precisamente, “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni,” di uno “squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”, che sia “causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge” (Cass.
n. 35434/2023).
Nel caso di specie, la resistente allo stato non svolge alcuna attività lavorativa per problemi di salute
(v. verbale commissione medica INPS in atti) e l'età (48 anni) e il titolo di studio rendono difficoltoso il reinserimento nel mondo del lavoro. Durante il matrimonio, il ricorrente lavorava come fabbro, mentre la resistente ha conseguito un diploma da OS negli anni 2001-2002 ma ha lavorato per poco tempo a chiamata, dedicandosi in misura prevalente all'accudimento dei figli (v. verbale ud.
25/11/2025). Tale organizzazione del ménage familiare, peraltro, non è stata frutto di un'imposizione del ricorrente, il quale non manifestava opposizione allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie. Egli, invero, ha dichiarato: “Lei accudiva i figli e quel di più che voleva fare lo faceva.”
Questa affermazione non è stata contestata dalla . Dagli atti di causa, dunque, emerge la CP_1 prestazione da parte dei coniugi di un contributo paritario alla gestione della vita in comune, concretizzatosi per il marito nello svolgimento dell'attività lavorativa necessaria al sostentamento della famiglia e per la moglie, in via prevalente, nella cura della casa e dei figli. Non risulta che questa organizzazione abbia comportato una netta sproporzione del contributo fornito dalla alla CP_1 vita familiare rispetto a quello del Né le allegazioni della resistente e l'istruttoria espletata hanno Pt_1 evidenziato una rinuncia forzata da parte della alle opportunità professionali e reddituali CP_1 nella sua disponibilità in conseguenza delle scelte condivise per la gestione della famiglia. Non vi sono, dunque, elementi che giustifichino la corresponsione dell'assegno divorzile in funzione compensativa.
Nonostante solo il ricorrente lavorasse in modo stabile in costanza del rapporto, poi, dall'istruttoria svolta non risulta all'attualità uno squilibrio significativo fra le condizioni economico-patrimoniali dei singoli coniugi derivato dalla cessazione del matrimonio. Ciascuno dei due, infatti, è proprietario dell'immobile in cui vive e di un'automobile e nessuno dei due è gravato da obblighi di restituzione di finanziamenti ricevuti. A seguito di un incidente e della conseguente asportazione della milza, il ha dovuto cessare l'attività di fabbro e da gennaio-febbraio 2025 lavora a tempo determinato, Pt_1 con una retribuzione di circa € 650-700 mensili (v. verbale di audizione in atti). Da questo importo va altresì decurtata la somma di € 250 mensili, dovuta per il mantenimento del figlio tredicenne e senza computare il 50% delle spese straordinarie, per una somma residua di € 400-450 Per_3 per provvedere alle proprie personali necessità. Va precisato, poi, che il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto alcun risarcimento a seguito del sinistro, in quanto a se imputabile, e tale affermazione non è smentita in modo incontrovertibile dagli atti di causa. A fronte di ciò, la CP_1 percepisce l'assegno unico per il mantenimento di e il reddito di inclusione, pari a circa € Per_3
380 mensili. Ella, inoltre, ha dichiarato in sede di audizione di aver donato alla figlia maggiorenne la casa dove ora abita. Quest'ultimo atto di liberalità costituisce un impoverimento del suo patrimonio, che non è frutto delle decisioni assunte in comune per la vita coniugale ma di una libera scelta della resistente e che pertanto, sebbene compiuta a beneficio della figlia generata durante il matrimonio, non può gravare sul Pt_1
In definitiva, a fronte della perdita da parte della resistente del sostegno dato dal reddito prodotto dal marito in costanza del rapporto, anche il ha subito un peggioramento della propria situazione Pt_1 economica e lavorativa, che in concreto rende il suo patrimonio e le sue entrate effettive pressoché equivalenti a quelli della . Per altro verso, l'ulteriore impoverimento del patrimonio della CP_1 resistente, consistito nella donazione di un immobile alla figlia, è imputabile ad una sua libera scelta e non al disgregarsi dell'unione con l'odierno ricorrente. Viene meno, quindi, anche la componente perequativa dell'assegno divorzile. Si ricorda, infine, che la resistente dispone di un'entrata autonoma, consistente nel reddito di inclusione. Il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore per finalità assistenziali, quindi, non trova ragion d'essere. Né il sacrificio economico in questione è esigibile nei confronti del Pt_1 alla luce della precarietà delle sue condizioni lavorative e delle sue attuali entrate, le quali, decurtate delle somme già dovute per il mantenimento del figlio minorenne, superano in misura minima quelle della . CP_1
In conclusione, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e al contegno processuale delle parti, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
09/12/1995 nel Comune di Eboli tra , nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e , nata ad [...] il [...], C.F.: , C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Eboli Anno 1995 - Atto n. 157, parte II, serie
A;
B) conferma le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3114/2024 pubblicata in data 11/06/2024 riguardo all'affido e al mantenimento del figlio minorenne , nonché alla Per_3 percezione dell'assegno unico;
C) rigetta le ulteriori domande proposte da parte resistente;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1.12.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4840/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Eboli al viale G. Amendola n. 33 presso lo studio dell'avv. Fernando Coiro, il quale lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: , rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'avv. Antonio Di Stefano in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec .salerno.it Email_1 CP_2
RESISTENTE
All'udienza del 25.11.25, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30/06/2025, premetteva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Eboli in data 09/12/1995 e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati tre figli: (05/10/1998) ed (02.03.2001), maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, e (16/04/2012). Precisava che con sentenza n. 3114/2024, pubblicata in data Per_3
11/06/2024, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore e di gestione dell'assegno unico già Per_3 stabilite in sede di separazione ed esclusione del solo mantenimento previsto dalla menzionata sentenza in favore della . CP_1
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio , Controparte_1 la quale si associava alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, evidenziando l'assenza di circostanze sopravvenute che giustifichino la revisione del mantenimento previsto in sede di separazione e la propria impossibilità di lavorare a causa di problemi di salute.
2. In data 25/11/2025, le parti comparivano dinanzi al Presidente delegato e si procedeva alla loro audizione;
all'esito, stante l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/1970, così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione giudiziale, definita con sentenza emessa in data 11/06/2024, a seguito di accordo delle parti. Ne deriva che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
PROVVEDIMENTI ACCESSORI
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, questi ultimi hanno ribadito che non vi sono contestazioni circa le modalità di affido e di mantenimento del figlio minore , né in relazione alla percezione dell'assegno Per_3 unico da parte della madre. Vanno quindi confermati i provvedimenti resi al riguardo in sede di separazione.
Va rilevato altresì che, sempre in sede di separazione, è stato posto a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla la somma mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento. CP_1
Premesso ciò, la resistente ha concluso per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, per un importo corrispondente a quello dell'assegno di mantenimento, mentre il ricorrente si è opposto a tale richiesta.
SE DI
Si osserva innanzitutto che l'accertamento dei presupposti dell'assegno divorzile è autonomo rispetto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi stabilita in sede di separazione.
L'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, infatti, presuppone “la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. n.
5605/2020). Ne deriva che l'assetto delineato in sede di separazione, a prescindere dalla presenza o assenza di sopravvenienze idonee ad incidere su di esso, non vincola la valutazione del Tribunale circa il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ai sensi dell'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, il giudice può imporre ad uno dei coniugi il versamento del suddetto assegno in favore dell'altro “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, quando il coniuge “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Più precisamente, “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni,” di uno “squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti”, che sia “causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge” (Cass.
n. 35434/2023).
Nel caso di specie, la resistente allo stato non svolge alcuna attività lavorativa per problemi di salute
(v. verbale commissione medica INPS in atti) e l'età (48 anni) e il titolo di studio rendono difficoltoso il reinserimento nel mondo del lavoro. Durante il matrimonio, il ricorrente lavorava come fabbro, mentre la resistente ha conseguito un diploma da OS negli anni 2001-2002 ma ha lavorato per poco tempo a chiamata, dedicandosi in misura prevalente all'accudimento dei figli (v. verbale ud.
25/11/2025). Tale organizzazione del ménage familiare, peraltro, non è stata frutto di un'imposizione del ricorrente, il quale non manifestava opposizione allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie. Egli, invero, ha dichiarato: “Lei accudiva i figli e quel di più che voleva fare lo faceva.”
Questa affermazione non è stata contestata dalla . Dagli atti di causa, dunque, emerge la CP_1 prestazione da parte dei coniugi di un contributo paritario alla gestione della vita in comune, concretizzatosi per il marito nello svolgimento dell'attività lavorativa necessaria al sostentamento della famiglia e per la moglie, in via prevalente, nella cura della casa e dei figli. Non risulta che questa organizzazione abbia comportato una netta sproporzione del contributo fornito dalla alla CP_1 vita familiare rispetto a quello del Né le allegazioni della resistente e l'istruttoria espletata hanno Pt_1 evidenziato una rinuncia forzata da parte della alle opportunità professionali e reddituali CP_1 nella sua disponibilità in conseguenza delle scelte condivise per la gestione della famiglia. Non vi sono, dunque, elementi che giustifichino la corresponsione dell'assegno divorzile in funzione compensativa.
Nonostante solo il ricorrente lavorasse in modo stabile in costanza del rapporto, poi, dall'istruttoria svolta non risulta all'attualità uno squilibrio significativo fra le condizioni economico-patrimoniali dei singoli coniugi derivato dalla cessazione del matrimonio. Ciascuno dei due, infatti, è proprietario dell'immobile in cui vive e di un'automobile e nessuno dei due è gravato da obblighi di restituzione di finanziamenti ricevuti. A seguito di un incidente e della conseguente asportazione della milza, il ha dovuto cessare l'attività di fabbro e da gennaio-febbraio 2025 lavora a tempo determinato, Pt_1 con una retribuzione di circa € 650-700 mensili (v. verbale di audizione in atti). Da questo importo va altresì decurtata la somma di € 250 mensili, dovuta per il mantenimento del figlio tredicenne e senza computare il 50% delle spese straordinarie, per una somma residua di € 400-450 Per_3 per provvedere alle proprie personali necessità. Va precisato, poi, che il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto alcun risarcimento a seguito del sinistro, in quanto a se imputabile, e tale affermazione non è smentita in modo incontrovertibile dagli atti di causa. A fronte di ciò, la CP_1 percepisce l'assegno unico per il mantenimento di e il reddito di inclusione, pari a circa € Per_3
380 mensili. Ella, inoltre, ha dichiarato in sede di audizione di aver donato alla figlia maggiorenne la casa dove ora abita. Quest'ultimo atto di liberalità costituisce un impoverimento del suo patrimonio, che non è frutto delle decisioni assunte in comune per la vita coniugale ma di una libera scelta della resistente e che pertanto, sebbene compiuta a beneficio della figlia generata durante il matrimonio, non può gravare sul Pt_1
In definitiva, a fronte della perdita da parte della resistente del sostegno dato dal reddito prodotto dal marito in costanza del rapporto, anche il ha subito un peggioramento della propria situazione Pt_1 economica e lavorativa, che in concreto rende il suo patrimonio e le sue entrate effettive pressoché equivalenti a quelli della . Per altro verso, l'ulteriore impoverimento del patrimonio della CP_1 resistente, consistito nella donazione di un immobile alla figlia, è imputabile ad una sua libera scelta e non al disgregarsi dell'unione con l'odierno ricorrente. Viene meno, quindi, anche la componente perequativa dell'assegno divorzile. Si ricorda, infine, che la resistente dispone di un'entrata autonoma, consistente nel reddito di inclusione. Il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore per finalità assistenziali, quindi, non trova ragion d'essere. Né il sacrificio economico in questione è esigibile nei confronti del Pt_1 alla luce della precarietà delle sue condizioni lavorative e delle sue attuali entrate, le quali, decurtate delle somme già dovute per il mantenimento del figlio minorenne, superano in misura minima quelle della . CP_1
In conclusione, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e al contegno processuale delle parti, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
09/12/1995 nel Comune di Eboli tra , nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
e , nata ad [...] il [...], C.F.: , C.F._1 Controparte_1 CodiceFiscale_2 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di Eboli Anno 1995 - Atto n. 157, parte II, serie
A;
B) conferma le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3114/2024 pubblicata in data 11/06/2024 riguardo all'affido e al mantenimento del figlio minorenne , nonché alla Per_3 percezione dell'assegno unico;
C) rigetta le ulteriori domande proposte da parte resistente;
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1.12.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio