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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1781/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa IA GA Giudice rel. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1781/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il 15 febbraio Parte_1 C.F._1
1977
e
C.F. , nato a [...] il 21 febbraio Parte_2 C.F._2
1979 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Rita Contestabile, Consuelo
LL e CA BA , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20 aprile 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in Roma, in data Parte_2
1 25 agosto2007 e precisando che dall'unione è nato il figlio in data 24 Per_1 novembre 2007, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione con procedimento di negoziazione assistita , con autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 28 luglio 2024 e trascritto negli archivi dello stato civile di Roma capitale in data 1 ottobre 2024
(atto n. 00868, P. 2 S. C91 anno 2024) , hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 settembre 2025.
2. L'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1) i coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
2) la casa coniugale sita in Guidonia, Via VA AT TI n. 12 rimane assegnata alla sig.ra ed il sig. se ne é già allontanato;
Pt_1 Parte_2
3) il figlio é affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, Per_1 il padre vedrà e terrà con sè due weekend al mese dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola alla mattina del lunedì successivo;
4) i weekend in cui starà con il padre verranno concordati mensilmente tra i Per_1 genitori in funzione delle esigenze del minore che potrà decidere di stare con il padre anche più giorni al mese;
5) durante le festività natalizie i genitori terranno con se , con il principio Per_1 dell'alternanza annuale con l'altro genitore, il 24 o il 25 dicembre e poi una settimana dal 31 dicembre sino al 6 gennaio o dal 24 dicembre al 30 dicembre;
6) ognuno dei genitori potrà tenere con se per una settimana consecutiva Per_1 durante l'inverno in caso di vacanza in montagna;
7) durante le feste pasquali e ogni altra festa civile o religiosa resterà con Per_1 uno dei genitori ad anni alterni;
8) ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere con se il figlio per almeno 30 giorni anche non consecutivi durante la chiusura estiva della scuola con date da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e in difetto di accordo dal primo al 30 luglio ovvero dal primo al 31 agosto, salva ogni ulteriore proroga tempestivamente concordata;
2 9) le parti di comune accordo e con un preavviso minimo di 24 ore potranno modificare i giorni come sopra stabiliti ma sempre nel rispetto degli interessi e della volontà del minore;
10) il sig. corrisponderà alla sig.ra er il mantenimento del figlio Parte_2 Parte_3
l'assegno mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00) a mezzo bonifico Per_1 bancario alle seguenti coordinate bancarie [...] entro il giorno 10 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate ovvero necessarie di carattere medico, scolastico e di formazione, sportivo e di svago affrontate per il figlio, nonché per abbigliamento e trasporti per le quali si fa riferimento al Protocollo per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Tivoli che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvar e;
11) l'assegno unico e universale per il figlio a carico erogato dall' sarà diviso CP_1 tra entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
12) al fine di preservare e tutelare l'interesse della prole, oltrechè allo scopo di consentire la pacifica risoluzione della crisi coniugale e la definizione di ogni rapporto patrimoniale pendente tra le parti, il sig. si impegna Parte_2
a trasferire a titolo gratuito in capo alla sig.ra a propria quota Controparte_2 pari al 50% di proprietà dell'appartamento con annessa corte esclusiva di pertinenza e posto auto scoperto di pertinenza sito in Guidonia, Via VA AT
TI n. 12 e censito al relativo NCEU al foglio 14, part. 709, sub 3 e 14
(appartamento e corte) e sub 40 (posto auto);
13) l'atto di trasferimento della proprietà dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio innanzi a Notaio scelto dalla sig.ra Parte_3 la quale provvederà al pagamento di tutte le spese inerenti la stipula dell'atto;
14) con l'avvenuto trasferimento dell'immobile di cui al punto 12) la sig.ra Pt_1 ed il sig. dichiarano di non aver nulla a cui pretendere l'uno dall'altro Parte_2 per quanto riguarda gli importi dagli stessi versati negli anni pregressi per l'acquisto dell'immobile (tra cui le rate di mutuo pagate) nonché per la manutenzione dello stesso e per l'acquisto di mobili o per costi di ristrutturazione sostenti;
15) le rate restanti derivanti dal contratto di mutuo dell'immobile di Guidonia, Via
VA AT TI n. 12 verranno tutte pagate interamente dalla sig.ra
3 esonerando quindi il sig. dal pagamento delle Parte_1 Parte_2 stesse;
16) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 9 settembre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_4
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data
[...] Parte_2
25 agosto 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma, atto n. 1692, parte 2, serie A01 , anno 2007.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA GA CE LU
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa IA GA Giudice rel. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1781/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il 15 febbraio Parte_1 C.F._1
1977
e
C.F. , nato a [...] il 21 febbraio Parte_2 C.F._2
1979 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna Rita Contestabile, Consuelo
LL e CA BA , giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 20 aprile 2025, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in Roma, in data Parte_2
1 25 agosto2007 e precisando che dall'unione è nato il figlio in data 24 Per_1 novembre 2007, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione con procedimento di negoziazione assistita , con autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 28 luglio 2024 e trascritto negli archivi dello stato civile di Roma capitale in data 1 ottobre 2024
(atto n. 00868, P. 2 S. C91 anno 2024) , hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Acquisito il parere del Pubblico ministero, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 27 settembre 2025.
2. L'accordo delle parti prevede quanto segue:
“1) i coniugi, in quanto entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
2) la casa coniugale sita in Guidonia, Via VA AT TI n. 12 rimane assegnata alla sig.ra ed il sig. se ne é già allontanato;
Pt_1 Parte_2
3) il figlio é affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, Per_1 il padre vedrà e terrà con sè due weekend al mese dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola alla mattina del lunedì successivo;
4) i weekend in cui starà con il padre verranno concordati mensilmente tra i Per_1 genitori in funzione delle esigenze del minore che potrà decidere di stare con il padre anche più giorni al mese;
5) durante le festività natalizie i genitori terranno con se , con il principio Per_1 dell'alternanza annuale con l'altro genitore, il 24 o il 25 dicembre e poi una settimana dal 31 dicembre sino al 6 gennaio o dal 24 dicembre al 30 dicembre;
6) ognuno dei genitori potrà tenere con se per una settimana consecutiva Per_1 durante l'inverno in caso di vacanza in montagna;
7) durante le feste pasquali e ogni altra festa civile o religiosa resterà con Per_1 uno dei genitori ad anni alterni;
8) ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere con se il figlio per almeno 30 giorni anche non consecutivi durante la chiusura estiva della scuola con date da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e in difetto di accordo dal primo al 30 luglio ovvero dal primo al 31 agosto, salva ogni ulteriore proroga tempestivamente concordata;
2 9) le parti di comune accordo e con un preavviso minimo di 24 ore potranno modificare i giorni come sopra stabiliti ma sempre nel rispetto degli interessi e della volontà del minore;
10) il sig. corrisponderà alla sig.ra er il mantenimento del figlio Parte_2 Parte_3
l'assegno mensile pari ad euro 300,00 (trecento/00) a mezzo bonifico Per_1 bancario alle seguenti coordinate bancarie [...] entro il giorno 10 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate ovvero necessarie di carattere medico, scolastico e di formazione, sportivo e di svago affrontate per il figlio, nonché per abbigliamento e trasporti per le quali si fa riferimento al Protocollo per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie del Tribunale di Tivoli che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvar e;
11) l'assegno unico e universale per il figlio a carico erogato dall' sarà diviso CP_1 tra entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
12) al fine di preservare e tutelare l'interesse della prole, oltrechè allo scopo di consentire la pacifica risoluzione della crisi coniugale e la definizione di ogni rapporto patrimoniale pendente tra le parti, il sig. si impegna Parte_2
a trasferire a titolo gratuito in capo alla sig.ra a propria quota Controparte_2 pari al 50% di proprietà dell'appartamento con annessa corte esclusiva di pertinenza e posto auto scoperto di pertinenza sito in Guidonia, Via VA AT
TI n. 12 e censito al relativo NCEU al foglio 14, part. 709, sub 3 e 14
(appartamento e corte) e sub 40 (posto auto);
13) l'atto di trasferimento della proprietà dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio innanzi a Notaio scelto dalla sig.ra Parte_3 la quale provvederà al pagamento di tutte le spese inerenti la stipula dell'atto;
14) con l'avvenuto trasferimento dell'immobile di cui al punto 12) la sig.ra Pt_1 ed il sig. dichiarano di non aver nulla a cui pretendere l'uno dall'altro Parte_2 per quanto riguarda gli importi dagli stessi versati negli anni pregressi per l'acquisto dell'immobile (tra cui le rate di mutuo pagate) nonché per la manutenzione dello stesso e per l'acquisto di mobili o per costi di ristrutturazione sostenti;
15) le rate restanti derivanti dal contratto di mutuo dell'immobile di Guidonia, Via
VA AT TI n. 12 verranno tutte pagate interamente dalla sig.ra
3 esonerando quindi il sig. dal pagamento delle Parte_1 Parte_2 stesse;
16) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 9 settembre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_4
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data
[...] Parte_2
25 agosto 2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma, atto n. 1692, parte 2, serie A01 , anno 2007.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
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