Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2959/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to VINCENZO LA CAVA, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore in VIA CESARE BATTISTI n. 108, MESSINA, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del Controparte_1
in carica, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa OMBRETTA CP_2
CUTTAIA, come da incarico allegato alla memoria difensiva, con domicilio telematico eletto alla PEC
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RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 04/09/2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1
, articolando le seguenti conclusioni:
[...]
“1. Preliminarmente accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del 29.7.016 dell'ambito territoriale (oggi comune) di Caltanissetta A0005/A0004 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/comune di Caltanissetta richiesto e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda;
2. Conseguentemente per i motivi di cui infra, ordinare il Trasferimento della ricorrente anche in sovrannumero presso l'ambito A0005/A0004 e seguenti (oggi comune) di Caltanissetta e comunque emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva 016/2017 per i motivi di cui sopra poiché contrarie alla legge
107/2015 al dpr 487/1994 e conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente anche in sovrannumero presso la scuola/ambito A0005,0004 e seguenti ( oggi comune ) di Caltanissetta e comunque secondo l'ordine indicato in domanda nella Regione Sicilia e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque ordinare alla amministrazione resistente di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche per l'anno scolastico 019/020 e seguenti ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola, con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra.
3. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
[...]
Con le note di trattazione scritta depositate in data 31/01/2025 la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in base alla soccombenza virtuale, avendo ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia presso l'istituto Comprensivo “Portella della Ginestra” di Vittoria, provincia di Ragusa, non avendo pertanto più interesse a coltivare le domande di cui al ricorso.
La parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
***
2 Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in quanto il trasferimento interprovinciale della ricorrente è avvenuto in base a procedura di mobilità diversa da quella della cui legittimità si discute in questo giudizio.
***
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 11/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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