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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/06/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trento
N. R.G. 1679/2023
Il Tribunale Ordinario di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luca Perilli Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Enrica Poli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 1679 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FULVIO FAMELI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti per parte ricorrente: “In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio della protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo PDS. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina del Pakistan, con ricorso depositato il 22-6-2023, agisce in giudizio avverso il parere negativo espresso dalla Organizzazione_1
del 21-3-2023, notificato il 25-5-2023, esponendo:
-che ha contratto matrimonio con , cittadino del Pakistan regolarmente Parte_2
soggiornante in Italia, facendo ingresso sul territorio nel 2017 con visto per ricongiungimento familiare;
-di non essere riuscita da allora a regolarizzare la propria posizione, nonostante la propria integrazione in Italia, a causa delle vicissitudini del marito;
-di aver avviato, in esito alla presentazione dell'istanza del rilascio di permesso per protezione speciale, attività lavorativa, interrotta a seguito del parere negativo della
, qui contestato, emesso senza preventiva comunicazione del Organizzazione_1
preavviso di rigetto;
-di aver raggiunto idoneo livello di integrazione ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del permesso richiesto in conformità al disposto di cui all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, in particolare deducendo: di poter vantare di alloggio e residenza con caratteri di stabilità; la sussistenza di legame affettivo con il marito, presente sul territorio;
la situazione di indipendenza economica della famiglia;
la regolarità dell'ingresso in Italia, sin dal 2017 e, quindi, per periodo di oltre sei anni;
la frequenza di corsi per la sicurezza sul lavoro;
l'attività lavorativa, con adeguate entrate reddituali, nel settore pulizie sino al 25-5-
2023, interrotta soltanto in seguito al ritiro del permesso di soggiorno;
il rischio in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, tenuto conto che detto rimpatrio presupporrebbe l'abbandono del merito, nonché in considerazione delle criticità correlate all'insicurezza e all'instabilità del Pakistan;
conclusivamente richiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento di diniego, il riconoscimento dei presupposti ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel costituirsi in giudizio parte resistente ha allegato:
-che la ricorrente ha fatto ingresso sul territorio il 4-8-2017 con visto per ricongiungimento familiare con il coniuge;
Persona_1
-che veniva presentava istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi pag. 2/8 familiari, oggetto di rigetto con provvedimento del Questore di del 26-4-2018 CP_1 per assenza dei requisiti di reddito e in ragione di “false attestazioni”;
-che, con comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 del 14-12-2022, la Questura ha avviato procedimento nei confronti del marito volto alla revoca del Permesso Parte_2 di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “in quanto lo stesso risulta essere persona socialmente pericolosa, non inserita nel contesto sociale, culturale e lavorativo, in quanto resosi responsabile di più reati”;
-che la ricorrente in data 20-12-2022 ha presentato istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, nel cui alveo la Organizzazione_1
ha espresso il parere negativo per cui è causa, rilevando la produzione di documentazione afferente in via esclusiva alla situazione del marito, non invece al percorso di inserimento sociale della medesima ricorrente;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11-6-2024, la difesa della ricorrente, con memoria del 27-5-2024, la difesa della ricorrete:
-ha ricostruito, con produzione della relativa documentazione, il percorso lavorativo della ricorrente, allegando che la stessa ha lavorato per cinque mesi nell'anno 2023, sino al ritiro del permesso, per riprendere l'attività lavorativa in esito alla sospensiva emessa dal Tribunale, avviando rapporto di lavoro presso il e, quindi, presso Org_2
l'impresa a Laives, con contrato sino a maggio 2024, che verrà verosimilmente Org_3
rinnovato sino ad ottobre, termine della stagione turistica, ciò con entrate reddituali tali da garantire una stabilità economica;
-ha altresì ribadito la presenza in Italia del marito, allo stato regolarmente sul territorio, impegnato in attività lavorativa nel corso dell'anno 2023 e attualmente impiegato quale inserviente presso una casa di cura in Laives con retribuzione superiore a quella di euro 1.200,00 mensili, versando altresì agli atti la relativa documentazione;
-ha reiterato le doglianze in punto di violazione delle previsioni di cui all'art. 10 bis
l. n. 241/1990, con portata pregiudizievole per il diritto al contradditorio e alla difesa della ricorrente in seno al procedimento amministrativo;
conclusivamente insistendo per l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione non ha prodotto memorie successive.
pag. 3/8 La causa è stata discussa alla camera di consiglio dell'11-6-2024.
*
La domanda della ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Avuto riguardo alla data di presentazione della domanda (20-12-2022), la disciplina applicabile è quella di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023 (art. 7, comma 2, d.l. 20/2023 cit.), rilevando, nel caso di specie, in particolare, il disposto di cui al comma 1.1 dell'art. 19 cit. nella parte in cui prevede che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la
pag. 4/8 tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Di recente, la Suprema Corte ha altresì chiarito “in tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del
2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 7167 del 18/03/2024).
Ciò premesso, trattasi, quindi, di procedere a un vaglio complessivo e comparato degli elementi addotti dalla ricorrente.
Nel caso concreto, non può disconoscersi, in primo luogo, la sussistenza di criterio di radicamento parametrato alla durata della presenza della ricorrente sul territorio, che ha fatto ingresso in Italia, come pacifico fra le parti, nell'agosto del 2017, con presenza dunque superiore a sei anni.
In secondo luogo, la ricorrente ha dato prova di aver intrapreso un percorso lavorativo sin dal gennaio 2023 (doc. 4 ric.; cfr. anche doc. 7 ric.), frequentando, inoltre, un corso di formazione in materia di sicurezza (doc. 3 ric.) e maturando entrate reddituali via via crescenti (doc. 5 ric.), stipulando, quindi, nuovo contratto lavorativo nel settore delle pulizie per il periodo dal 5-3-2024 sino al 31-5-2024 (docc. 8 e 9 ric.), oltre alla frequenza di corso di lingua italiana (docc. 6 e 11 ric.).
Il percorso lavorativo avviato, pur recente, deve essere oggetto di apprezzamento anche in relazione al contesto di provenienza della ricorrente e alla sua appartenenza al genere femminile, del resto non potendo elidersi la considerazione delle emergenze relative alla condizione femminile nel Paese di origine, i.e. il Pakistan.
Sulla base delle fonti internazionali più aggiornate, infatti, in Pakistan si riscontra all'attualità una situazione di discriminazione del genere femminile, oltre che sotto il pag. 5/8 profilo politico e sociale, sotto quello specificamente economico1, oltre a situazione di protezione deficitaria anche con riferimento a delitti violenti a danno delle donne2.
I parametri di valutazione del percorso integrativo non potendo che tenere conto, con approccio comparato, dell'appartenenza al genere femminile e del contesto del Paese di provenienza.
Per ciò che concerne, invece, il radicamento sotto il profilo familiare, consta allo stato
1 Cfr. Country report (background; political situation;
security situation;
economy; freedom of assembly and expression;
religious freedom;
racial & minorities;
children; CP_2 CP_3 persons with disabilities;
SOGI; state protection) (covering January 2022 - March 2024) -
[...]
: Pakistan: COI Compilation, Organizzazione_4
April 2024, pag. 76: “In 2023, Pakistan moved up three ranks in the Global Gender Gap Index and held rank 142 out of 146 countries, compared to rank 145 in 2022 ( , 20 Organizzazione_5
June 2023, p. 293). While gender parity in the country is high in the sectors of educational attainment and health and survival (World Economic Forum, 20 June 2023, p. 293), it is relatively low with only 36.2 percent regarding economic participation and opportunities for women. In
2023, less than 5 percent of women professionals held senior positions, according to the report
( , 20 June 2023, pp. 12-13). According to a report by the National Organizzazione_5
Commission for the Status of Women (NCSW) in 2023, women constitute only 21 percent of the country's overall workforce, compared to the global percentage of 39 percent. The labour force participation of women aged 15 to 64 years is 26 percent, while for men it is 84 percent (NCSW, 7
June 2023, p. 10). More than half of the employed women (55 percent) work in unpaid jobs and
19 percent of women are selfemployed”. 2 Cfr. 2023 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan - - US Department of Org_6
State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April 2024:
“Discrimination: Women faced legal and economic discrimination. The law prohibited discrimination based on sex, but authorities did not enforce it. Women also faced discrimination in employment, family law, property law, and the judicial system. Family law provided protection for women in cases of divorce, including requirements for maintenance, and set clear guidelines for custody of children and their maintenance. Many women were unaware of these legal protections or were unable to obtain legal counsel to enforce them. Divorced women often were left with no means of support, as their families ostracized them. Women were legally free to marry without family consent, but society frequently ostracized women who did so, or they risked becoming victims of so-called honor crimes”; “Other Forms of Gender-based Violence or Harassment: Women were victims of various types of societal violence and abuse, including so- called honor killings, forced marriages and conversions, imposed isolation, and usage as chattel to settle tribal disputes. Several laws criminalized so-called honor killings and other acts committed against women in the name of traditional practices. Despite these laws, hundreds of women reportedly were victims of so-called honor killings, and many cases went unreported and unpunished. In many cases, officials allowed the man involved in the alleged “crime of honor” to flee. Because these crimes generally occurred within families, many went unreported. Police and NGOs reported increased media coverage enabled law enforcement officers to take more action against these crimes”.
pag. 6/8 l'attuale presenza sul territorio del marito, l'Amministrazione non avendo fornito elementi ulteriori, né aggiornamenti circa il procedimento avviato a suo carico (doc. 2 res.), nessun chiarimento essendo stato, inoltre, fornito quanto alla tipologia di reati di cui il coniuge della ricorrente si sarebbe reso responsabile, ciò precludendo anche la possibilità di un effettivo apprezzamento in concreto.
Al contempo, la difesa ha diversamente prodotto documentazione attestante la persistente e continuativa attività lavorativa del marito nell'ambito del territorio di
, peraltro, da ultimo, con contratto dal 18-9-2023 sino al 31-8-2024 quale CP_1
inserviente presso una casa di riposo (doc. 13 ric.; cfr. anche docc. 12 e 14 ric.).
Ne consegue che, allo stato e al momento della decisione, risulta altresì la sussistenza di un legame familiare, nella specie coniugale, con soggetto sul territorio, integrante motivo anch'esso atto alla dimostrazione del radicamento sul territorio.
Da ultimo, va osservato che nessuna allegazione è svolta, invece, dall'Amministrazione con riguardo all'eventuale pericolosità sociale della ricorrente, nessuna deduzione al riguardo rinvenendosi nemmeno nella decisione della Commissione
(doc. 3 res.); non sussistendo, dunque, elementi atti a reputare un tale stato, pertanto da escludersi;
per completezza, rammentandosi comunque, in relazione a quanto documentato dall'Amministrazione con riguardo al precedente procedimento confluito in diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a causa di false attestazioni (doc. 1 res.), che “in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l.
n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del
pag. 7/8 2023)” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 23597 del 02/08/2023).
Per tutto quanto sopra, sussistono idonei e sufficienti elementi onde ritenere soddisfatti i requisiti di integrazione della ricorrente sul territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, con consequenziale necessario riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerato che il riconoscimento della protezione si basa, almeno in parte, su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. accerta e riconosce a (c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 2/11/1979, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19.1.1 del T.U.I.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trento, 11/06/2024
Il Presidente
Dott. Luca Perilli
Il Giudice est.
Enrica Poli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trento
N. R.G. 1679/2023
Il Tribunale Ordinario di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Luca Perilli Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Enrica Poli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 1679 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FULVIO FAMELI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;
RESISTENTE
Oggetto: Controversia in materia di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni delle parti per parte ricorrente: “In riforma dell'impugnato provvedimento, accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio della protezione speciale e per l'effetto ordinare alla Questura il rilascio del relativo PDS. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge”; per parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, cittadina del Pakistan, con ricorso depositato il 22-6-2023, agisce in giudizio avverso il parere negativo espresso dalla Organizzazione_1
del 21-3-2023, notificato il 25-5-2023, esponendo:
-che ha contratto matrimonio con , cittadino del Pakistan regolarmente Parte_2
soggiornante in Italia, facendo ingresso sul territorio nel 2017 con visto per ricongiungimento familiare;
-di non essere riuscita da allora a regolarizzare la propria posizione, nonostante la propria integrazione in Italia, a causa delle vicissitudini del marito;
-di aver avviato, in esito alla presentazione dell'istanza del rilascio di permesso per protezione speciale, attività lavorativa, interrotta a seguito del parere negativo della
, qui contestato, emesso senza preventiva comunicazione del Organizzazione_1
preavviso di rigetto;
-di aver raggiunto idoneo livello di integrazione ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del permesso richiesto in conformità al disposto di cui all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, in particolare deducendo: di poter vantare di alloggio e residenza con caratteri di stabilità; la sussistenza di legame affettivo con il marito, presente sul territorio;
la situazione di indipendenza economica della famiglia;
la regolarità dell'ingresso in Italia, sin dal 2017 e, quindi, per periodo di oltre sei anni;
la frequenza di corsi per la sicurezza sul lavoro;
l'attività lavorativa, con adeguate entrate reddituali, nel settore pulizie sino al 25-5-
2023, interrotta soltanto in seguito al ritiro del permesso di soggiorno;
il rischio in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, tenuto conto che detto rimpatrio presupporrebbe l'abbandono del merito, nonché in considerazione delle criticità correlate all'insicurezza e all'instabilità del Pakistan;
conclusivamente richiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento di diniego, il riconoscimento dei presupposti ai fini del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel costituirsi in giudizio parte resistente ha allegato:
-che la ricorrente ha fatto ingresso sul territorio il 4-8-2017 con visto per ricongiungimento familiare con il coniuge;
Persona_1
-che veniva presentava istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi pag. 2/8 familiari, oggetto di rigetto con provvedimento del Questore di del 26-4-2018 CP_1 per assenza dei requisiti di reddito e in ragione di “false attestazioni”;
-che, con comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 del 14-12-2022, la Questura ha avviato procedimento nei confronti del marito volto alla revoca del Permesso Parte_2 di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo “in quanto lo stesso risulta essere persona socialmente pericolosa, non inserita nel contesto sociale, culturale e lavorativo, in quanto resosi responsabile di più reati”;
-che la ricorrente in data 20-12-2022 ha presentato istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, nel cui alveo la Organizzazione_1
ha espresso il parere negativo per cui è causa, rilevando la produzione di documentazione afferente in via esclusiva alla situazione del marito, non invece al percorso di inserimento sociale della medesima ricorrente;
conclusivamente richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e del ricorso.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per l'11-6-2024, la difesa della ricorrente, con memoria del 27-5-2024, la difesa della ricorrete:
-ha ricostruito, con produzione della relativa documentazione, il percorso lavorativo della ricorrente, allegando che la stessa ha lavorato per cinque mesi nell'anno 2023, sino al ritiro del permesso, per riprendere l'attività lavorativa in esito alla sospensiva emessa dal Tribunale, avviando rapporto di lavoro presso il e, quindi, presso Org_2
l'impresa a Laives, con contrato sino a maggio 2024, che verrà verosimilmente Org_3
rinnovato sino ad ottobre, termine della stagione turistica, ciò con entrate reddituali tali da garantire una stabilità economica;
-ha altresì ribadito la presenza in Italia del marito, allo stato regolarmente sul territorio, impegnato in attività lavorativa nel corso dell'anno 2023 e attualmente impiegato quale inserviente presso una casa di cura in Laives con retribuzione superiore a quella di euro 1.200,00 mensili, versando altresì agli atti la relativa documentazione;
-ha reiterato le doglianze in punto di violazione delle previsioni di cui all'art. 10 bis
l. n. 241/1990, con portata pregiudizievole per il diritto al contradditorio e alla difesa della ricorrente in seno al procedimento amministrativo;
conclusivamente insistendo per l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione non ha prodotto memorie successive.
pag. 3/8 La causa è stata discussa alla camera di consiglio dell'11-6-2024.
*
La domanda della ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.
Il presente giudizio, nel merito, ha come oggetto l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Avuto riguardo alla data di presentazione della domanda (20-12-2022), la disciplina applicabile è quella di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023 (art. 7, comma 2, d.l. 20/2023 cit.), rilevando, nel caso di specie, in particolare, il disposto di cui al comma 1.1 dell'art. 19 cit. nella parte in cui prevede che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Va osservato che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cass. Civ., Sez. 6,
Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022); fermo inoltre che “tale integrazione - in linea con la
pag. 4/8 tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 9080 del 31/03/2023).
Di recente, la Suprema Corte ha altresì chiarito “in tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del
2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, ratione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 7167 del 18/03/2024).
Ciò premesso, trattasi, quindi, di procedere a un vaglio complessivo e comparato degli elementi addotti dalla ricorrente.
Nel caso concreto, non può disconoscersi, in primo luogo, la sussistenza di criterio di radicamento parametrato alla durata della presenza della ricorrente sul territorio, che ha fatto ingresso in Italia, come pacifico fra le parti, nell'agosto del 2017, con presenza dunque superiore a sei anni.
In secondo luogo, la ricorrente ha dato prova di aver intrapreso un percorso lavorativo sin dal gennaio 2023 (doc. 4 ric.; cfr. anche doc. 7 ric.), frequentando, inoltre, un corso di formazione in materia di sicurezza (doc. 3 ric.) e maturando entrate reddituali via via crescenti (doc. 5 ric.), stipulando, quindi, nuovo contratto lavorativo nel settore delle pulizie per il periodo dal 5-3-2024 sino al 31-5-2024 (docc. 8 e 9 ric.), oltre alla frequenza di corso di lingua italiana (docc. 6 e 11 ric.).
Il percorso lavorativo avviato, pur recente, deve essere oggetto di apprezzamento anche in relazione al contesto di provenienza della ricorrente e alla sua appartenenza al genere femminile, del resto non potendo elidersi la considerazione delle emergenze relative alla condizione femminile nel Paese di origine, i.e. il Pakistan.
Sulla base delle fonti internazionali più aggiornate, infatti, in Pakistan si riscontra all'attualità una situazione di discriminazione del genere femminile, oltre che sotto il pag. 5/8 profilo politico e sociale, sotto quello specificamente economico1, oltre a situazione di protezione deficitaria anche con riferimento a delitti violenti a danno delle donne2.
I parametri di valutazione del percorso integrativo non potendo che tenere conto, con approccio comparato, dell'appartenenza al genere femminile e del contesto del Paese di provenienza.
Per ciò che concerne, invece, il radicamento sotto il profilo familiare, consta allo stato
1 Cfr. Country report (background; political situation;
security situation;
economy; freedom of assembly and expression;
religious freedom;
racial & minorities;
children; CP_2 CP_3 persons with disabilities;
SOGI; state protection) (covering January 2022 - March 2024) -
[...]
: Pakistan: COI Compilation, Organizzazione_4
April 2024, pag. 76: “In 2023, Pakistan moved up three ranks in the Global Gender Gap Index and held rank 142 out of 146 countries, compared to rank 145 in 2022 ( , 20 Organizzazione_5
June 2023, p. 293). While gender parity in the country is high in the sectors of educational attainment and health and survival (World Economic Forum, 20 June 2023, p. 293), it is relatively low with only 36.2 percent regarding economic participation and opportunities for women. In
2023, less than 5 percent of women professionals held senior positions, according to the report
( , 20 June 2023, pp. 12-13). According to a report by the National Organizzazione_5
Commission for the Status of Women (NCSW) in 2023, women constitute only 21 percent of the country's overall workforce, compared to the global percentage of 39 percent. The labour force participation of women aged 15 to 64 years is 26 percent, while for men it is 84 percent (NCSW, 7
June 2023, p. 10). More than half of the employed women (55 percent) work in unpaid jobs and
19 percent of women are selfemployed”. 2 Cfr. 2023 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan - - US Department of Org_6
State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April 2024:
“Discrimination: Women faced legal and economic discrimination. The law prohibited discrimination based on sex, but authorities did not enforce it. Women also faced discrimination in employment, family law, property law, and the judicial system. Family law provided protection for women in cases of divorce, including requirements for maintenance, and set clear guidelines for custody of children and their maintenance. Many women were unaware of these legal protections or were unable to obtain legal counsel to enforce them. Divorced women often were left with no means of support, as their families ostracized them. Women were legally free to marry without family consent, but society frequently ostracized women who did so, or they risked becoming victims of so-called honor crimes”; “Other Forms of Gender-based Violence or Harassment: Women were victims of various types of societal violence and abuse, including so- called honor killings, forced marriages and conversions, imposed isolation, and usage as chattel to settle tribal disputes. Several laws criminalized so-called honor killings and other acts committed against women in the name of traditional practices. Despite these laws, hundreds of women reportedly were victims of so-called honor killings, and many cases went unreported and unpunished. In many cases, officials allowed the man involved in the alleged “crime of honor” to flee. Because these crimes generally occurred within families, many went unreported. Police and NGOs reported increased media coverage enabled law enforcement officers to take more action against these crimes”.
pag. 6/8 l'attuale presenza sul territorio del marito, l'Amministrazione non avendo fornito elementi ulteriori, né aggiornamenti circa il procedimento avviato a suo carico (doc. 2 res.), nessun chiarimento essendo stato, inoltre, fornito quanto alla tipologia di reati di cui il coniuge della ricorrente si sarebbe reso responsabile, ciò precludendo anche la possibilità di un effettivo apprezzamento in concreto.
Al contempo, la difesa ha diversamente prodotto documentazione attestante la persistente e continuativa attività lavorativa del marito nell'ambito del territorio di
, peraltro, da ultimo, con contratto dal 18-9-2023 sino al 31-8-2024 quale CP_1
inserviente presso una casa di riposo (doc. 13 ric.; cfr. anche docc. 12 e 14 ric.).
Ne consegue che, allo stato e al momento della decisione, risulta altresì la sussistenza di un legame familiare, nella specie coniugale, con soggetto sul territorio, integrante motivo anch'esso atto alla dimostrazione del radicamento sul territorio.
Da ultimo, va osservato che nessuna allegazione è svolta, invece, dall'Amministrazione con riguardo all'eventuale pericolosità sociale della ricorrente, nessuna deduzione al riguardo rinvenendosi nemmeno nella decisione della Commissione
(doc. 3 res.); non sussistendo, dunque, elementi atti a reputare un tale stato, pertanto da escludersi;
per completezza, rammentandosi comunque, in relazione a quanto documentato dall'Amministrazione con riguardo al precedente procedimento confluito in diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a causa di false attestazioni (doc. 1 res.), che “in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l.
n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del
pag. 7/8 2023)” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 23597 del 02/08/2023).
Per tutto quanto sopra, sussistono idonei e sufficienti elementi onde ritenere soddisfatti i requisiti di integrazione della ricorrente sul territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, con consequenziale necessario riconoscimento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Considerato che il riconoscimento della protezione si basa, almeno in parte, su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. accerta e riconosce a (c.f. ), nata in [...] Parte_1 C.F._1
il 2/11/1979, il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19.1.1 del T.U.I.;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Trento, 11/06/2024
Il Presidente
Dott. Luca Perilli
Il Giudice est.
Enrica Poli
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