Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/05/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03999/2025REG.PROV.COLL.
N. 01566/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2023, proposto dalla Provincia di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PGS Asfalti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di EZ, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda) n. 01160/2022, nonché del decreto collegiale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda) n. 00055/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della PGS Asfalti s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la società PGS Asfalti s.r.l. ha impugnato una variante al piano di governo del territorio (di seguito, PGT) del Comune di EZ sulla base di una serie di motivi, tra cui, in espresso subordine, il vizio di incompetenza (quarto motivo) relativo al parere di compatibilità del PGT con il piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito, PTCP), per essere stato adottato dal dirigente e non dalla Giunta provinciale.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto la suddetta censura di incompetenza, avente carattere assorbente e prevalente rispetto alla espressa graduazione dei motivi di ricorso, prevedendo però nel dispositivo della sentenza una statuizione di rigetto con condanna alle spese di lite. Tale dispositivo è stato poi corretto con decreto collegiale n. 00055/2023 del medesimo T.a.r., con una statuizione di accoglimento del ricorso con condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice ha rilevato che il PGT di EZ è stato adottato sulla base del parere della Provincia di SC n. 2125/2018, che non è stato approvato né dal consiglio provinciale né dalla giunta provinciale, ma da organi burocratici, mentre la relativa competenza spettava alla Giunta provinciale, trattandosi di una verifica di conformità tra il programma comunale e il piano territoriale provinciale e non di un parere in senso tecnico.
3. – Con atto di appello, la Provincia di SC ha impugnato la sentenza.
3.1. – Con un primo motivo di appello (pag. 5-20), ha impugnato il capo di sentenza con cui è stata esclusa una competenza dirigenziale in favore della Giunta provinciale ai fini dell’adozione del parere di compatibilità del PGT con il PTCP, anche alla luce del contenuto della relazione istruttoria che confermerebbe il carattere integrativo del parere rispetto agli obiettivi del PTCP.
In particolare, la Provincia ha ribadito la competenza dirigenziale alla luce della consolidata giurisprudenza sul punto ed ha escluso la sussistenza di qualsiasi disposizione integrativa della pianificazione comunale avente natura di atto di indirizzo pianificatorio, oltre a ribadire il pieno coordinamento tra Piano di settore, PTCP e PRG.
3.2. – Con un secondo motivo di appello (pag. 20-24), ha contestato l’ordine di esame dei motivi da parte del T.a.r., assumendo una violazione della graduazione espressa contenuta nel ricorso.
In particolare, ha evidenziato che il vizio di incompetenza in questione debba essere qualificato come incompetenza relativa e non assoluta.
4. – Con apposita memoria, si è costituita la parte resistente chiedendo il rigetto dell’appello.
5. – Nella memoria del 30 dicembre 2024, la parte appellata PGS Asfalti s.r.l., ricorrente vittoriosa in primo grado, ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo nel frattempo il Comune adottato un nuovo PGT.
6. – All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. – L’eccezione di improcedibilità dell’appello è fondata.
8. – Invero, a seguito dell’adozione di un nuovo PGT da parte del Comune di EZ (circostanza da ritenersi pacifica tra le parti in quanto non oggetto di specifica contestazione), deve ritenersi venuto meno l’interesse di parte appellante alla decisione della presente controversia, con conseguente improcedibilità dell’appello.
Infatti, non sussiste più l’interesse ad agire della Provincia in relazione all’impugnazione di un atto adottato in relazione al precedente strumento di pianificazione urbanistica.
Né la Provincia ha ulteriormente argomentato in ordine alla permanenza di un interesse alla decisione della presente controversia.
In conclusione, quindi, l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
9. – Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della oggettiva incertezza in ordine alla questione giuridica oggetto di controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO