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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/12/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1833 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gino Parte_1
Perrotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla Via del Cannone
n. 25, come da procura a margine dell'atto di citazione depositato il 24.11.2017; attore
E
nato a [...] il [...], e nata a Controparte_1 Controparte_2
Cosenza il 20.07.1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Pizzuto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Campora San Giovanni - TE (Cs) alla Via delle
Rose n. 8/A, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
2.10.2018; convenuti
, nato a [...] il [...]; CP_3 convenuto contumace
Oggetto: ricognizione di debito e risarcimento danni per responsabilità precontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 24.11.2017, , premettendo di essere Parte_1 proprietario e gestore di un albergo denominato Hotel Mare Blu sito in TE alla località
OR (indicato in catasto alla partita 3201, foglio 24, particelle 474 sub 2 e 474 sub 3) e che, dall'estate dell'anno 2014, tale immobile è stato oggetto di trattative per il suo acquisto, poi non concluse, intercorse con i coniugi e nonché con Controparte_1 Controparte_2
, ha evocato in giudizio tali soggetti al fine di ottenere, tra l'altro, la loro condanna CP_3 al risarcimento dei danni subiti per la mancata conclusione dell'atto di compravendita in ragione del loro illegittimo ed ingiustificato recesso dalle medesime contrattazioni. In particolare, ha dedotto che nel corso di tali trattative - durate a lungo – era stato pattuito il prezzo della vendita
1 in due milioni di euro e l'acconto da versare, a titolo di caparra, nella misura del 6% di tale corrispettivo;
a garanzia della serietà dell'affare, gli ha anche consegnato un Controparte_1 assegno bancario di importo pari al prezzo di vendita concordato, nonché, nella stagione estiva dell'anno 2016, lo stesso unitamente alla moglie Controparte_1 Controparte_2 lo hanno affiancato nella gestione dell'albergo e, peraltro, sempre si è Controparte_1 impegnato personalmente nei confronti del personale dell'hotel e di ditte esecutrici di lavori presso la medesima struttura, garantendo pagamenti e trattamenti fiscali;
altresì, i coniugi
- in virtù della mancata conclusione di dette trattative di acquisto CP_1 Controparte_2 dell'albergo, in data 14.06.2017, hanno sottoscritto una scrittura privata, con cui si sono impegnati a risarcire allo stesso attore tutti i danni da lui subiti, obbligandosi, inoltre, nel caso di mancato ristoro di tali danni nel termine di trenta giorni, a trasferirgli alcuni loro beni personali;
tuttavia, decorso invano tale termine e richiesto l'adempimento delle obbligazioni assunte, i suddetti coniugi hanno negato ogni addebito, oltre che di aver partecipato alle trattative per l'acquisto dell'Hotel Mare Blu. Quindi, ha chiesto la condanna dei coniugi Parte_1
e al trasferimento in suo favore della proprietà dei Controparte_1 Controparte_2 beni immobili indicati nella scrittura privata del 14.06.2027 e, in subordine, stante la lesione del suo legittimo affidamento nella conclusione del contratto, la condanna di tutti i convenuti, compreso, quindi, , al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale e/o CP_3 precontrattuale subiti per l'illegittimo ed ingiustificato recesso degli stessi dalle trattative di compravendita dell'albergo di sua proprietà, quantificati nella somma complessiva di euro
1.300.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa, depositata il 2.10.2018, si sono costituiti in giudizio i coniugi Controparte_1
e Gli stessi, nell'impugnare quanto ex adverso dedotto e richiesto, Controparte_2 hanno contestato la fondatezza delle domande proposte nei loro confronti, stante la loro estraneità alle trattative per l'acquisto dell'Hotel Mare Blu intercorse esclusivamente tra l'attore e l'altro convenuto , quale direttore e procuratore della “Fondazione WK – Wojtila CP_3
Karol” ed agente per conto di una società estera, essendosi limitato il solo a Controparte_1 svolgere compiti materiali ed irrilevanti su indicazione dello stesso , il quale CP_3 necessitava della sua collaborazione non essendo presente in loco. Inoltre, hanno formalmente disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la scrittura privata del 14.06.2017 prodotta dall'attore, contestando, ad ogni modo, la sussistenza nella stessa di qualsivoglia riconoscimento di debito, stante la mancata indicazione, tra l'altro, dei presunti danni da risarcire e della loro entità e causa;
nonché hanno evidenziato che in tale scrittura sarebbe stato falsamente indicato che i beni immobili in essa contemplati fossero di proprietà di entrambi i medesimi coniugi (peraltro in regime di separazione dei beni), appartenendo, in realtà, gli stessi esclusivamente a
[...]
come evincibile dalle visure catastali in atti. Infine, hanno rilevato l'assenza di CP_2
2 qualsivoglia prova, anche nel quantum, offerta dall'attore in ordine ai danni asseritamente subiti. Quindi, e hanno chiesto, in via principale, il Controparte_1 Controparte_2 rigetto in toto delle domande proposte dall'attore nei loro confronti e, comunque, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle stesse, di dichiarare la mancanza assoluta di qualsivoglia loro responsabilità, condannando esclusivamente al CP_3 pagamento di quanto ritenuto dovuto all'attore, con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché, con ordinanza del CP_3
12.01.2021, è stata dichiarata la sua contumacia.
In corso di causa, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione posta in calce alla scrittura privata del 14.06.2017 attribuita a nonché sono stati escussi testi indicati dall'attore. Controparte_1
Disattesa, con ordinanza del 2.12.2024, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio estimativa del valore di mercato dell'immobile oggetto di causa formulata dall'attore, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni, insistendo nell'accoglimento di quanto dedotto e richiesto nei rispettivi scritti difensivi. Quindi, con ordinanza del 21.07.2025, la causa
è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Esaminati gli atti causa, le domande proposte da non sono suscettibili di Parte_1 accoglimento.
Innanzitutto, in merito alla domanda avanzata dall'attore, in via principale, nei confronti dei coniugi e va rilevato che la scrittura privata del Controparte_1 Controparte_2
14.06.2017 non può avere assumere alcuna rilevanza nei confronti di quest'ultima, stante la mancata rituale attivazione da parte dell'attore del procedimento di verificazione in seguito al disconoscimento della medesima scrittura ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c. da parte della stessa convenuta.
Invero, come noto, nel caso in cui una parte produca in giudizio una scrittura privata, è onere della stessa, a seguito del disconoscimento della medesima scrittura ad opera del soggetto contro cui è prodotta, di prendere posizione, dichiarando se rinuncia ad avvalersene, nel qual caso il giudice non può nemmeno liberamente valutarla (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n.
2347/1987, Cass. civ. n. 2220/2012 e Cass. civ. n. 27506/2017), o se intende valersi della stessa, assolvendo, comunque, nell'ambito del successivo procedimento di verificazione, l'onere probatorio posto a suo carico con la dimostrazione della provenienza del medesimo atto dalla parte che l'ha disconosciuto (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 2014/2005); infatti, in
3 mancanza di tale prova, la scrittura in contestazione è, comunque, inutilizzabile ai fini della decisione (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 2397/2022, nonché Cass. civ. ord. n. 19357 del 16.06.2022, secondo cui “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, con conseguente inutilizzabilità del documento ai fini della decisione. È precluso al giudice prescindere dalla procedura di verificazione, anche qualora ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati. Pertanto, è illegittimo il riferimento da parte del giudice alla rilevanza della scrittura disconosciuta come dato acquisito al processo e idoneo a provare circostanze di fatto, in assenza della procedura di verificazione promossa dalla parte che intende avvalersene”).
Ebbene, nel caso di specie, come già osservato con l'ordinanza emessa il 21.12.2021 (qui da intendersi riportata), a seguito del disconoscimento della scrittura privata del 14.06.2017 operato anche da l'attore, pur avendo formulato istanza di verificazione ex art. Controparte_2
216 c.p.c., non ha assolto gli oneri probatori posti a suo carico, non avendo prodotto, né indicato, relativamente alla medesima convenuta (a differenza del coniuge , Controparte_1 alcunché in ordine alle scritture di comparazione da utilizzare per la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione da lei asseritamente apposta (tanto che, con la suddetta ordinanza del 21.12.2021, alcun accertamento peritale è stato disposto con riguardo alla sottoscrizione attribuita a . Dunque, si è configurata una situazione Controparte_2 assimilabile alla mancata e/o rinunciata istanza di verificazione giudiziale, implicante, a seguito del formale disconoscimento della scrittura privata in questione, la completa inutilizzabilità ed irrilevanza probatoria della stessa nei confronti di con preclusione per Controparte_2 il giudice di considerare il medesimo documento ai fini della formazione del proprio convincimento verso la stessa convenuta e, altresì, di maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci o argomenti logici (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. n. 3086 dell'1.02.2022). Quindi, alcun rilievo può, in ogni caso, assumere la deposizione della teste (moglie dell'attore), escussa all'udienza Testimone_1 dell'11.11.2024, laddove (anche a prescindere dalle contestazioni mosse dai convenuti negli scritti conclusionali in ordine alla sua attendibilità) ha dichiarato di aver visto CP_2 sottoscrivere la scrittura privata del 14.06.2017, così come non può tenersi conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., della mancata comparizione dei convenuti (in assenza di altri elementi di prova) per rendere l'interrogatorio formale loro deferito. Non è, quindi, suscettibile di accoglimento la domanda proposta dall'attore, in via principale, nei confronti della convenuta volta ad ottenere, previo accertamento dell'obbligo da lei assunto con Controparte_2 la stipula della scrittura privata del 14.06.2017, il trasferimento in favore dello stesso attore del diritto di proprietà degli immobili indicati nella medesima scrittura.
4 Analogamente, detta domanda non può essere accolta nei confronti di Controparte_1
Invero, in primo luogo, va osservato che la sottoscrizione attribuita a quest'ultimo posta in calce alla scrittura privata del 14.06.2017, seppur da lui disconosciuta, è risultata effettivamente apposta dallo stesso convenuto in seguito alla relativa rituale istanza di verificazione formulata dall'attore e alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica disposta in corso di causa, da ritenere pienamente condivisibile, in quanto compiutamente motivata, basata su un'attenta disamina dei dati acquisiti, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne l'attendibilità (cfr., in particolare, pagina 31 dell'elaborato peritale in atti, in cui il c.t.u. ha concluso ritenendo altamente probabile la riconducibilità della firma oggetto di verifica alla mano di e, quindi, l'autenticità della stessa). Tuttavia, pur a Controparte_1 fronte di quanto osservato e della piena valenza probatoria del documento in questione nei confronti di non può essere accolta la domanda con cui l'attore ha chiesto di Controparte_1 accertare il riconoscimento dell'obbligo assunto dallo stesso convenuto a trasferirgli il diritto di proprietà dei beni immobili indicati nella scrittura privata del 14.06.2017 e, per l'effetto, di emanare ai sensi dell'art. 2932 c.c. una sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso.
Infatti, dagli atti di causa si evince che, in ogni caso, detti beni sono di proprietà della sola e non anche del coniuge (cfr. le visure catastali Controparte_2 Controparte_1 prodotte dallo stesso attore unitamente alla suddetta scrittura privata e l'estratto di matrimonio depositato dai convenuti - , da cui risulta che gli stessi sono sposati in regime CP_1 CP_2 di separazione dei beni), sicché, a fronte di un impegno da ritenere assunto dal solo CP_1
di certo, non può essere emessa una sentenza che operi ex art. 2932 c.c. il
[...] trasferimento in favore dell'attore di beni non appartenenti al medesimo convenuto. Invero, posto che l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ai sensi del primo comma dell'art. 2932 c.c., solo “qualora sia possibile”, l'altruità del bene non può che costituire un limite invalicabile all'ottenimento della sentenza prevista dalla medesima norma. Infatti, ricorrendo tale eventualità, da un lato, la sentenza emessa contro il venditore non potrebbe produrre gli effetti del contratto non concluso per la mancanza in capo allo stesso della titolarità del bene e, dall'altro lato, la medesima sentenza non potrebbe essere emessa nei confronti dell'effettivo titolare del bene, non avendo assunto quest'ultimo alcun obbligo giuridico di contrarre.
Per quanto concerne, poi, la qualificazione della scrittura privata del 14.06.2017 come atto di riconoscimento di debito invocata dall'attore, deve osservarsi, ferma restando l'utilizzabilità della stessa solo nei confronti di che, per consolidata giurisprudenza, “La Controparte_1 ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice
“relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di
5 provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”
(cfr. Cass. civ. n. 20689 del 13.10.2016 e, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. n. 21098 del 16.9.2013 e, più di recente, Cass. civ. ord. n. 15764 del 12.06.2025). Inoltre, in tema di astrazione processuale della causa debendi, la dichiarazione con cui un soggetto si impegna a pagare un debito indeterminato nel quantum, pur dispensando chi tale dichiarazione riceve dall'onere di provare il rapporto fondamentale, non fa venir meno l'onere dello stesso di provare l'ammontare della somma in concreto pretesa, sicché tale onere, comunque, grava sul creditore che intende giovarsi in giudizio della dichiarazione di impegno (cfr. in tal senso Cass. civ. ord.
n. 3477 del 7.02.2024). La mancata indicazione del quantum nella ricognizione di debito, infatti, rende la stessa generica, con evidenti ripercussioni sul piano degli oneri probatori che il creditore è tenuto ad assolvere (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. civ. n. 8463 del 28.04.2016).
Ebbene, analizzando il tenore della scrittura privata del 14.06.2017, è evidente che la dichiarazione ricognitiva in essa contenuta è vaga e generica, stante l'assenza, tra l'altro, di una specifica indicazione e quantificazione sia dei danni emergenti, che da lucro cessante oggetto del debito assunto nei confronti dell'attore. In detta scrittura privata, infatti, è testualmente riportato: “i Signori riconoscono di aver dei debiti contratti per danni Parte_2 emergenti e lucro cessante legato alla compravendita dell'Hotel Mareblu sito in località
OR di TE nei confronti del signor ”. Si tratta, dunque, all'evidenza, Parte_1 di una ricognizione di debito priva di qualsivoglia specifica indicazione in ordine sia alla natura, che al quantum delle poste debitorie in questione, né, esaminato il compendio istruttorio in atti,
l'attore ha, comunque, congruamente assolto gli oneri probatori posti a suo carico.
Invero, per quanto concerne i danni emergenti asseritamente subiti, gli stessi, secondo quanto dedotto dall'attore, afferirebbero principalmente alla gestione dell'hotel esercitata dai coniugi e nella stagione estiva dell'anno 2016 o, meglio, Controparte_1 Controparte_2 alla cogestione della struttura alberghiera intervenuta tra lo stesso e i Parte_1 medesimi coniugi (non essendo stato, in ogni caso, formalizzato alcun contratto, tanto che la piena titolarità e responsabilità, anche gestionale, di tale struttura è rimasta, anche in tale periodo, formalmente in capo al solo attore). In particolare, si allude alle pretese retributive del personale impiegato nell'albergo e ai compensi di ditte esecutrici di lavori di manutenzione, che, sebbene conseguiti ad incarichi conferiti dai coniugi convenuti, sarebbero rimasti dovuti da
, quale titolare dell'hotel. Ebbene, dal compendio istruttorio non si evincono Parte_1 effettivi esborsi sostenuti dall'attore (invero, anche con riguardo all'importo di euro 4.100,00 asseritamente corrisposto a non è stata offerta congrua prova dell'effettivo Controparte_4
6 versamento di tale somma, non potendo ritenersi sufficiente il documento prodotto come ricevuta di pagamento, non corredato, tra l'altro, dal documento di riconoscimento del presunto dichiarante, né confermato da quest'ultimo mediante una sua eventuale escussione come teste)
e, comunque, a fronte di una mera cogestione dell'hotel con i coniugi convenuti non formalizzata con la stipula di contratti (come allegato dallo stesso attore), gli esborsi in questione (compreso l'importo di euro 900,00 versato al cameriere ) non potrebbero CP_5 configurare danni suscettibili di risarcimento in conseguenza dei fatti di causa, in quanto, in ogni caso, collegati all'esercizio dell'attività alberghiera (e, quindi, facenti capo al suo titolare) e non causalmente riconducibili al fallimento delle trattative di vendita della struttura oggetto del contendere.
Analoghe conclusioni, poi, devono trarsi con riguardo ai danni da lucro cessante asseritamente subiti dall'attore. Invero, posto che la prova del danno da lucro cessante deve basarsi su un rigoroso giudizio di probabilità e non di mera possibilità, a tal fine a nulla rileva la sola produzione della proposta di acquisto dell'albergo formulata per conto di una costituenda società denominata NE.co (proposta, tra l'altro, datata 2.05.2017, ovvero intervenuta quando le trattative con i convenuti, pendenti da tempo, avevano subito già diversi differimenti, il che, di per sé, avrebbe dovuto indurre l'attore ad una valutazione più ponderata della opportunità di continuare a dare priorità e preferenza a tali trattative rispetto ad ulteriori proposte contrattuali ricevute da altri potenziali acquirenti). Detta proposta di acquisto, infatti, non può ritenersi una prova sufficiente (in termini sia di an, che di nesso causale) del danno da lucro cessante asseritamente sofferto dall'attore, in quanto tale documento (tra l'altro, non suffragato da ulteriori elementi, pure solo indiziari, precisi e concordanti, oltre che non confermato dal proponente, tale , nel corso di una sua eventuale escussione testimoniale), di Testimone_2 certo, da solo non fornisce adeguata dimostrazione di una concreta ed effettiva probabilità di conclusione della compravendita della struttura alberghiera in esso prospettata (che, tra l'altro, sarebbe dovuta avvenire in seguito all'erogazione, in favore della società potenziale acquirente, di un finanziamento/mutuo di ben euro 1.000.000,00 a fronte di prezzo offerto complessivo di euro 1.200.000,00, che la stessa società avrebbe richiesto in seguito alla stipula del preliminare).
Tanto, anche se si considera che, a fronte della precisa richiesta con la proposta in questione
(quale sua condizione) della trasmissione di documentazione attestante, tra l'altro, l'inesistenza di vincoli pregiudizievoli gravanti sull'immobile oggetto dell'eventuale acquisto, tale bene
(come dedotto anche dall'attore ed evincibile dagli atti di causa) era, tuttavia, oggetto, dal febbraio del 2016, di un'iscrizione ipotecaria per pregresse esposizioni debitorie. Inoltre, anche in merito al quantum della voce di danno in esame, l'attore, non avendo provato il valore di mercato del bene (anche all'epoca), non ha, di fatto, fornito alcun elemento idoneo per la valutazione e quantificazione dell'effettiva entità della perdita asseritamente subita in relazione all'importo offerto, quale prezzo di acquisto, dalla potenziale acquirente NE.co, peraltro
7 ancora non costituita. Né, di certo, si sarebbe potuto sopperire a tale carenza probatoria mediante una consulenza tecnica d'ufficio, stante l'evidente natura esplorativa della stessa. È, infatti, noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, né può rappresentare una relevatio ab onere probandi, sicché non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova posta a suo carico e, per l'effetto, è legittimamente negata quando tale parte tenda con la stessa a sopperire alle carenze delle allegazioni e prove offerte o a ricercare elementi, fatti o circostanze non dimostrati (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12990 del
24.05.2013). Così come, alcun danno da lucro cessante potrebbe ipotizzarsi con riguardo al periodo di cogestione dell'hotel nell'estate del 2016, atteso che dalle deposizioni dei testi escussi in corso di causa è emerso che, comunque, in quel periodo l'attività dell'albergo e del connesso ristorante era florida (cfr. le dichiarazioni rese sul punto dai testi e Testimone_3 escussi all'udienza dell'11.11.2024). Testimone_1
Parimenti, va disattesa la domanda con cui l'attore ha chiesto, in via subordinata, la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti per responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., stante il loro illegittimo ed ingiustificato recesso dalle trattative intrattenute ai fini della compravendita del complesso alberghiero Hotel Mare Blu.
Innanzitutto, giova osservare che, per pacifica giurisprudenza, detto tipo di responsabilità si configura quando le trattative hanno raggiunto un livello tale da ingenerare il ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, sicché il recesso ingiustificato dalle stesse di una parte a danno dell'altra può ritenersi avvenuto in violazione della buona fede contrattuale.
Inoltre, deve rilevarsi che (a fronte di orientamenti contrastanti circa l'inquadramento della responsabilità precontrattuale nell'alveo di quella extracontrattuale o contrattuale da contatto sociale qualificato) la prevalente giurisprudenza di recente intervenuta sul tema riconduce la responsabilità ex art. 1337 c.c. a quella aquiliana (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. ord. n.
1397 del 20.01.2025, Cass. civ. ord. n. 27102 del 18.10.2024, Cass. civ. ord. n. 15643 del
4.06.2024 e Cass. civ. ord. n. 27262 del 25.092023), con la conseguente applicabilità alla stessa delle relative regole sul riparto dell'onere probatorio. Quindi, “non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede
e correttezza postulati dalla norma de qua” (cfr. Cass. civ. ord. n. 27262 del 25.09.2023 e Cass. civ. n. 24738 del 3.10.2019). In particolare, il soggetto che invoca l'altrui responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c. deve fornire la prova che erano in corso trattative giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nel medesimo soggetto il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che le trattative sono state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita tale responsabilità; che, pur avendo adottato una condotta improntata all'ordinaria diligenza, non sussistevano fatti idonei ad escludere il proprio ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (cfr. in tal senso Cass. civ. ord. n. 34510 del 16.11.2021); così come, va dimostrato che
8 il recesso è stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, non essendo assistito da un giusto motivo (cfr. in tal senso Cass. civ. ord. n. 27262 del 25.09.2023). Inoltre, la parte lesa deve, in ogni caso, provare, come avviene di norma nella responsabilità aquiliana, il danno subito (sia nell'an, che nel quantum), nonché la derivazione causale dello stesso dal comportamento illecito della parte ritenuta responsabile. Invero, il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale viene in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative ed in ragione di esse per il loro svolgimento o per la stipulazione del contratto), sia sotto il profilo del lucro cessante (con riguardo alle perdite sofferte per la mancata conclusione di altre alternative contrattuali dalle quali il contraente è stato distolto a causa delle trattative in corso), non risultando, invece, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. ord. n. 15147 del 2.05.2022). Dunque, in altri termini, nel caso di responsabilità precontrattuale, poiché la finalità perseguita è quella di compensare il danno subito per aver confidato inutilmente nella stipula di un contratto, il risarcimento del danno va parametrato non all'utile che il contraente avrebbe potuto ricavare dall'esecuzione del rapporto
(a cui si avrebbe, invece, diritto nel diverso caso dell'inadempimento di un contratto già concluso), ma al cd. interesse contrattuale negativo, che si compone di due voci della cui sussistenza ed entità il danneggiato è tenuto a fornire la prova, ovvero le spese inutilmente sostenute in previsione del contratto (danno emergente) e la perdita di occasioni contrattuali alternative e favorevoli, ovvero altrettanto o maggiormente vantaggiose (lucro cessante) (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 30186 del 27.10.2021, secondo cui “In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto
o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte”). Principi, peraltro, valevoli, giova precisare, anche se si volesse qualificare la responsabilità di cui si discute come responsabilità contrattuale, essendo, in ogni caso, il danno risarcibile circoscritto al cd. interesse negativo, quale interesse al ristoro delle conseguenze pregiudizievoli subite per la lesione della libertà negoziale, perpetrata con l'illecito precontrattuale (cfr. in tal senso Cass. civ. ord. n. 15643 del 4.06.2024, che, comunque, ha aderito alla qualificazione della responsabilità ex art. 1337 c.c. come responsabilità extracontrattuale).
9 Ebbene, l'attore non ha, di certo, congruamente assolto gli oneri probatori posti a suo carico in ordine ai danni effettivamente subiti ed eventualmente suscettibili di risarcimento (nei termini esplicitati).
Invero, nulla ha allegato, né provato circa le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle trattative per cui è causa o la conclusione del relativo contratto (come, a titolo esemplificativo, spese notarili, di viaggio o per periti); mentre, in relazione alla perdita di altre proposte contrattuali sfumate perché giunte quando erano ancora in corso le trattative di cui si discute, ha allegato e documentato la sola già richiamata proposta di acquisto Parte_1 del 2.05.2017 pervenuta per conto dalla NE.co. Tuttavia, come già osservato, non avendo provato il valore di mercato del proprio immobile alla data di ricezione di tale proposta, non ha fornito la prova del quantum del pregiudizio asseritamente subito, dovendo essere lo stesso, in ogni caso, parametrato non all'interesse contrattuale positivo (vale a dire all'utile che sarebbe derivato dalla conclusione ed esecuzione del contratto nei termini concordati con i convenuti), ma al mero interesse contrattuale negativo, corrispondente, sotto il profilo del lucro cessante, alla perdita subita per aver perso un'altra occasione contrattuale vantaggiosa. Tanto, peraltro, non senza osservare che con la proposta di acquisito del 2.05.2017 è stata offerta, quale prezzo complessivo della vendita, la somma di euro 1.200.000,00, in ogni caso inferiore al corrispettivo concordato con i convenuti nell'importo di euro 2.000.000,00, sicché si sarebbe trattato di un contratto non altrettanto o maggiormente vantaggioso, con la conseguente non risarcibilità della relativa eventuale perdita. Né, giova precisare, si sarebbe potuto ovviare a dette lacune
(assertive e probatorie) con una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 1256 c.c. di danni imprecisati ed indimostrati. Come noto, infatti, l'esercizio di tale potere da parte del giudice, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare (circostanza del tutto indimostrata nel caso di specie) e, dall'altro lato, comunque non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta. L'esercizio di tale potere giudiziale presuppone, infatti, già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la stessa dal fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. in questo senso Cass. civ. n.
13288/2007, nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. n. 7635 del 15.4.2015, secondo cui “La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, per cui la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno richiede, oltre all'accertata esistenza di un danno risarcibile, che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità, o l'estrema difficoltà, di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare
10 e dimostrare gli elementi da cui desumere l'entità del danno”, e, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, Cass. civ. n. 19883 del 13.10.2005, secondo cui “In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte;
inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, nè può senz'altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all'impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell'esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza”).
Ebbene, la mancata prova (e, prima ancora, specifica allegazione) dei danni effettivamente subiti dall'attore implica il rigetto della domanda risarcitoria proposta, esimendo, altresì, dall'esame delle altre questioni dibattute tra le parti, in quanto assorbite (come quella riguardante l'effettiva configurabilità di una responsabilità ex art. 1337 c.c. in capo non solo al convenuto , ma anche ai coniugi e . CP_3 Controparte_2 Controparte_1
Infatti, il difetto di uno degli elementi costitutivi essenziali ed imprescindibili dell'azione risarcitoria in esame non può che rendere superfluo l'esame degli altri presupposti della responsabilità invocata, anche in ragione dell'applicazione del principio della “ragione più liquida” della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna di Parte_1 alla loro rifusione in favore dei convenuti costituiti e Controparte_1 Controparte_2
(con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i
[...] valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55/2014 (come aggiornato dal d.m.
n. 147/2022) applicabili per le controversie di valore indeterminabile – complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. ord.
n. 10984 del 26.04.2021, secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga (come nel caso di specie) l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà
11 di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”). Invece, nulla va disposto per le spese di lite riguardanti la posizione del convenuto , non avendo lo stesso sostenuto CP_3 esborsi suscettibili di rimborso, in quanto rimasto contumace.
Infine, vanno definitivamente poste a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica disposta in corso di causa, come liquidate con il decreto del 28.05.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1833/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 CP_3 CP_1
e
[...] Controparte_2
- condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00 per CP_2 onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed
Iva, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Mauro Pizzuto per dichiarato anticipo;
- nulla dispone per le spese di lite riguardanti la posizione di , rimasto contumace;
CP_3
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio Parte_1 disposta in corso di causa, come liquidate con decreto del 28.05.2024.
Paola, 6.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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