Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 487
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato ritualmente notificato a mezzo PEC, come provato dalla resistente con la produzione della ricevuta di notifica. La PEC utilizzata risultava essere quella registrata presso il Registro delle Imprese alla data della notifica.

  • Rigettato
    Violazione principio del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che l'invito al contraddittorio preventivo fosse stato ritualmente notificato e che lo stesso richiamasse il successivo avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Errata determinazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto corrette le sanzioni applicate, poiché la normativa invocata dal contribuente per una diversa determinazione non era applicabile ai fatti di specie, essendo riferita a violazioni commesse a partire dal 2024.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate a mezzo PEC, come provato dalla documentazione allegata dalla resistente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di incassare le somme

    La Corte ha ritenuto che alcun termine di prescrizione fosse maturato, avendo l'agente della riscossione interrotto i termini con la notifica di atti interruttivi intermedi (intimazione di pagamento) in data antecedente alla scadenza dei termini prescrizionali.

  • Accolto
    Acquiescenza agli atti

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non avesse impugnato le cartelle di pagamento e i successivi atti di riscossione, prestando acquiescenza alla pretesa creditoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 487
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 487
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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