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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10279/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2021
- sul ricorso n. 15418/2025 depositato il 09/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IRPEF-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IVA-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 TARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170037414337000 TARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22140/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento dei ricorsi
Resistente: rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con i ricorsi nnrrgg 10279/2025 e 15418/2025 depositati in data 03.06.2025 e 09.09.2025 che si ritengono in questa sede riuniti, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione
- LI e della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II - LI impugnava l'avviso di presa in carico, l'avviso di accertamento, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la cartella di pagamento richiamati in epigrafe relative ai tributi ivi indicati eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la violazione dell'art. 6 bis L 212/2000 (principio del contraddittorio), l'errata determinazione delle sanzioni e la prescrizione del diritto di incassare le somme richieste con riferimento alla cartella di pagamento n 071 2024 01312821 40 000 (cfr.: libelli introduttivi delle due procedure poi riunite). Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di LI che chiedeva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso nrg 10279/2025 avente ad oggetto l'avviso di presa in carico, e l'inammissibilità del ricorso nrg 15418/2025 con vittoria di spese. All'udienza del 12.12.2025 le procedure venivano chiamate e delle stesse veniva disposta la riunione e successivamente decise come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi in questa sede riuniti sono infondati. Ritiene la Corte che, con riferimento al ricorso n.10279/25 l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TF501I301145-2024, notificato il 29/11/2024 a mezzo posta elettronica certificata la cui prova la parte resistente ha allegato agli atti della procedura. Nonostante la parte ricorrente sostenga che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe avvenuta ad indirizzo pec di cui essa non sarebbe stata a conoscenza, essendo lo stesso stato aperto d'Ufficio ex art 37 L 120/2020 dal Registro delle Imprese di LI, si deve rilevare che come dimostrato dalla parte resistente dalla consultazione del Registro delle imprese, alla data di notifica dell'avviso di accertamento del 29/11/2024 (è stata depositata la PEC di notifica), ed a quella della notifica del precedente invito ex art 5 ter D.Lgs 218/97 n. TF5I1I300594/2024 del 18/04/2024 la pec del
Ricorrente_1 risultava essere quella a cui tali atti sono stati notificati i suddetti atti e cioè: Email_5 All'uopo, l'Ufficio ha allegato l'estratto della visura storica del Registro delle Imprese. Contrariamente poi a quanto dedotto dal ricorrente l'invito n.TF5I1I300594/2024 del
18/04/2024 risulta essere proprio lo schema d'atto per il contraddittorio preventivo e dal tenore testuale dello stesso si può verificare che lo stesso richiama il successivo avviso di accertamento. Si è eccepita infine l'erronea determinazione delle sanzioni, ma la stessa parte ricorrente evidenzia come la normativa da essa richiamata non è applicabile al caso di specie, essendo applicabile solamente per le violazioni commesse a far data dal 2024. Si rileva quindi che le sanzioni conseguenziali alle maggiori imposte accertate sono state correttamente individuate. Con riferimento al ricorso n.15418/25 le cartelle di pagamento n.
07120170037414337000 e n. 07120240131282140000 sono state ritualmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata agli atti dalla parte resistente ed in particolare: la cartella n.
07120170037414337000 risulta notificata il 03/04/2017 mediante invio all'indirizzo pec Email_6 del contribuente risultante da Registro Imprese e dall'INI PEC - per altro nominalmente riconducibile allo stesso ricorrente e corrispondente a quello presso cui è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in questa sede opposta. La cartella n.
07120240131282140000, poi, risulta notificata il 18/10/2024 mediante invio all'indirizzo pec Email_5 del contribuente risultante da Registro Imprese e dall'INI PEC. Nel caso di specie, infine, alcuna prescrizione risulta maturata alla luce della documentazione attestante la notifica degli atti esattoriali interruttivi della prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento ed avviso di accertamento presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta che di seguito si richiamano: per la cartella di pagamento n. 07120170037414337000 notificata in data 03/04/2017 per importi iscritti a ruolo dal Comune di Portici a titolo di TARI per l'anno 2017 risulta notificata infatti l'intimazione di pagamento n. 07120239005756516000 in data 14/03/2023 mediante invio all'indirizzo pec Email_5 del contribuente risultante dal Registro Imprese e dall'INI PEC. La notificazione della predetta intimazione di pagamento è stata tempestivamente effettuata, atteso che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento n.
07120170037414337000 notificata in data 03/04/2017 e quindi originariamente scadente il 03/04/2022.
Termine prorogato di diritto di gg. 542 e quindi sino al 30/10/2023. Per la cartella di pagamento n.
07120240131282140000 notificata in data 18/10/2024 per importi iscritti a ruolo dalla Regione Campania a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2017 non risultano notificati atti interruttivi della prescrizione non essendo decorso, al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui opposta, il relativo termine prescrizionale. Per l'avviso di accertamento esecutivo n. TF501I301145/2024 notificato in data 29/11/2024 per importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-D.P. 2 di LI a titolo IVA ed IRPEF per l'anno 2021 non risultano notificati atti interruttivi della prescrizione non essendo decorso, al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui opposta, il termine decennale dall'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento, peraltro tempestivamente opposto dal contribuente. Il ricorrente, non solo ha dunque ricevuto e non opposto le cartelle di pagamento innanzi richiamata in dettaglio, ma non ha impugnato neppure i successivi atti di riscossione richiamati, prestando così acquiescenza alla pretesa creditoria de quo. Pertanto al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta non risultano decorsi, per le suindicate cartelle di pagamento ed avviso di accertamento esecutivo, i termini di prescrizione invocati dal contribuente, avendo l'Agente della Riscossione interrotto i relativi termini con la notificazione dei menzionati atti interruttivi intermedi. Tutto quanto premesso il ricorsi devono essere rigettati. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di LI, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta i ricorsi riuniti;
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese della presente procedura in favore della parte resistente e le liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
CACACE MONICA, Relatore
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10279/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2021
- sul ricorso n. 15418/2025 depositato il 09/09/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IRPEF-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 IVA-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500023136000 TARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170037414337000 TARI 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - LI - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di LI - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 LI NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IRPEF-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I301145 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22140/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento dei ricorsi
Resistente: rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con i ricorsi nnrrgg 10279/2025 e 15418/2025 depositati in data 03.06.2025 e 09.09.2025 che si ritengono in questa sede riuniti, nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione
- LI e della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II - LI impugnava l'avviso di presa in carico, l'avviso di accertamento, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la cartella di pagamento richiamati in epigrafe relative ai tributi ivi indicati eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la violazione dell'art. 6 bis L 212/2000 (principio del contraddittorio), l'errata determinazione delle sanzioni e la prescrizione del diritto di incassare le somme richieste con riferimento alla cartella di pagamento n 071 2024 01312821 40 000 (cfr.: libelli introduttivi delle due procedure poi riunite). Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di LI che chiedeva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso nrg 10279/2025 avente ad oggetto l'avviso di presa in carico, e l'inammissibilità del ricorso nrg 15418/2025 con vittoria di spese. All'udienza del 12.12.2025 le procedure venivano chiamate e delle stesse veniva disposta la riunione e successivamente decise come da verbale di camera di consiglio cui fa seguito la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi in questa sede riuniti sono infondati. Ritiene la Corte che, con riferimento al ricorso n.10279/25 l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TF501I301145-2024, notificato il 29/11/2024 a mezzo posta elettronica certificata la cui prova la parte resistente ha allegato agli atti della procedura. Nonostante la parte ricorrente sostenga che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe avvenuta ad indirizzo pec di cui essa non sarebbe stata a conoscenza, essendo lo stesso stato aperto d'Ufficio ex art 37 L 120/2020 dal Registro delle Imprese di LI, si deve rilevare che come dimostrato dalla parte resistente dalla consultazione del Registro delle imprese, alla data di notifica dell'avviso di accertamento del 29/11/2024 (è stata depositata la PEC di notifica), ed a quella della notifica del precedente invito ex art 5 ter D.Lgs 218/97 n. TF5I1I300594/2024 del 18/04/2024 la pec del
Ricorrente_1 risultava essere quella a cui tali atti sono stati notificati i suddetti atti e cioè: Email_5 All'uopo, l'Ufficio ha allegato l'estratto della visura storica del Registro delle Imprese. Contrariamente poi a quanto dedotto dal ricorrente l'invito n.TF5I1I300594/2024 del
18/04/2024 risulta essere proprio lo schema d'atto per il contraddittorio preventivo e dal tenore testuale dello stesso si può verificare che lo stesso richiama il successivo avviso di accertamento. Si è eccepita infine l'erronea determinazione delle sanzioni, ma la stessa parte ricorrente evidenzia come la normativa da essa richiamata non è applicabile al caso di specie, essendo applicabile solamente per le violazioni commesse a far data dal 2024. Si rileva quindi che le sanzioni conseguenziali alle maggiori imposte accertate sono state correttamente individuate. Con riferimento al ricorso n.15418/25 le cartelle di pagamento n.
07120170037414337000 e n. 07120240131282140000 sono state ritualmente notificate, come si evince dalla documentazione allegata agli atti dalla parte resistente ed in particolare: la cartella n.
07120170037414337000 risulta notificata il 03/04/2017 mediante invio all'indirizzo pec Email_6 del contribuente risultante da Registro Imprese e dall'INI PEC - per altro nominalmente riconducibile allo stesso ricorrente e corrispondente a quello presso cui è stata notificata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in questa sede opposta. La cartella n.
07120240131282140000, poi, risulta notificata il 18/10/2024 mediante invio all'indirizzo pec Email_5 del contribuente risultante da Registro Imprese e dall'INI PEC. Nel caso di specie, infine, alcuna prescrizione risulta maturata alla luce della documentazione attestante la notifica degli atti esattoriali interruttivi della prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento ed avviso di accertamento presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta che di seguito si richiamano: per la cartella di pagamento n. 07120170037414337000 notificata in data 03/04/2017 per importi iscritti a ruolo dal Comune di Portici a titolo di TARI per l'anno 2017 risulta notificata infatti l'intimazione di pagamento n. 07120239005756516000 in data 14/03/2023 mediante invio all'indirizzo pec Email_5 del contribuente risultante dal Registro Imprese e dall'INI PEC. La notificazione della predetta intimazione di pagamento è stata tempestivamente effettuata, atteso che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento n.
07120170037414337000 notificata in data 03/04/2017 e quindi originariamente scadente il 03/04/2022.
Termine prorogato di diritto di gg. 542 e quindi sino al 30/10/2023. Per la cartella di pagamento n.
07120240131282140000 notificata in data 18/10/2024 per importi iscritti a ruolo dalla Regione Campania a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2017 non risultano notificati atti interruttivi della prescrizione non essendo decorso, al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui opposta, il relativo termine prescrizionale. Per l'avviso di accertamento esecutivo n. TF501I301145/2024 notificato in data 29/11/2024 per importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-D.P. 2 di LI a titolo IVA ed IRPEF per l'anno 2021 non risultano notificati atti interruttivi della prescrizione non essendo decorso, al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo qui opposta, il termine decennale dall'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento, peraltro tempestivamente opposto dal contribuente. Il ricorrente, non solo ha dunque ricevuto e non opposto le cartelle di pagamento innanzi richiamata in dettaglio, ma non ha impugnato neppure i successivi atti di riscossione richiamati, prestando così acquiescenza alla pretesa creditoria de quo. Pertanto al momento della notificazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta non risultano decorsi, per le suindicate cartelle di pagamento ed avviso di accertamento esecutivo, i termini di prescrizione invocati dal contribuente, avendo l'Agente della Riscossione interrotto i relativi termini con la notificazione dei menzionati atti interruttivi intermedi. Tutto quanto premesso il ricorsi devono essere rigettati. Le spese della procedura seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di LI, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta i ricorsi riuniti;
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese della presente procedura in favore della parte resistente e le liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori se dovuti.