Versione
26 gennaio 1997
26 gennaio 1997
Art. 2. Oneri finanziari 1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, e' autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.
Note all' art. 2:
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
"Art. 2, primo comma. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato".
"Art. 5, terzo comma. - Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative".
2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.
Note all' art. 2:
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
"Art. 2, primo comma. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato".
"Art. 5, terzo comma. - Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative".