Art. 2. Oneri finanziari 1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, e' autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.
Note all' art. 2:
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
"Art. 2, primo comma. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato".
"Art. 5, terzo comma. - Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative".
2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 .
3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.
Note all' art. 2:
- Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 , reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
- Il testo del primo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:
"Art. 2, primo comma. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato".
"Art. 5, terzo comma. - Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'Amministrazione statale non e' richiesta la stipula di contratto formale, ne' e' dovuto il pagamento della imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative".