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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37436/2024 promossa da:
INTESA SANPAOLO SPA (c. f. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. DALFINO
DANIELE, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
UNICREDIT S.P.A. (c. f. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- ritenere e dichiarare che Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore non ha dichiarato, nella forma e nei termini previsti dalla disciplina normativa, regolamentare ed associativa vigente in relazione alla procedura pagina 1 di 6 elettronica denominata “Check Image Truncation” (CIT), che l'assegno bancario n.
3774520142-03 di € 13.300,00 tratto sulla Filiale di Unicredit sita in Palermo –
Mondello Valdesi, non è stato pagato per difetto di provvista, omettendo di inserire a sistema il messaggio avente ad oggetto “Impagato Assegno”;
- ritenere e dichiarare che Unicredit S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore è obbligata ex lege ed ex contractu al pagamento in favore di Intesa
Sanpaolo S.p.a. della somma complessiva di € 12.000,00, oltre accessori, ad estinzione dell'obbligazione nascente nei rapporti interbancari tra la banca trattaria e la banca negoziatrice, secondo la disciplina normativa primaria e secondaria di dettaglio, come integrata dalla disposizioni regolamentari dell'ABI, prevista dalle norme di cui agli artt. 31, 45, 61, 66 e 86 del Regio Decreto 21 dicembre 1933,
n.1736, agli artt. 3 e 4 del Decreto 3 ottobre 2014 n. 205 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento della Banca d'Italia ex art. 8, comma 7, lett. e), Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, alla pagina 86 dal
Documento rilasciato dall'Associazione Bancaria Italiana denominato “Rete
Interbancaria CHECK IMAGE TRUNCATION Standard per Banche e Centri
Applicativi Release: 1.5” del 28 marzo 2019 ed alla circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, alla circolare n. 3512/C del 30 aprile 2001 del Ministero dell'Industria;
- per l'effetto, condannare Unicredt S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a titolo corrispettivo in favore di Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, senza regresso dalla suesposta domanda di condanna al pagamento a titolo corrispettivo, condannare Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'odierna attrice a cagione dell'inadempimento contrattuale della banca negoziatrice ex artt. 1176 e 1218
c.c. delle obbligazioni nascenti dalla disciplina normativa e negoziale sopra richiamata, danno quantificabile in complessivi € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
- ancora più subordinatamente, senza regresso dalle suesposte domande, nella non temuta ipotesi in cui il Giudicante non dovesse qualificare la fattispecie in esame nei termini sopra indicati, condannare Unicredt S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attrice a titolo di responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2056 c.c., danno quantificabile in complessivi € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 6 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere
in via preliminare, pronunciare l'inammissibilità delle avverse domande subordinate per le ragioni esposte in parte motiva;
nel merito, rigettare comunque ogni avversa domanda, principale e subordinata, siccome inammissibile, illegittima e comunque infondata per le ragioni esposte in parte motiva.
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 12.000,00, oltre interessi legali, vantato da INTESA
SANPAOLO s.p.a. nei confronti di UNICREDIT s.p.a. in relazione alla negoziazione dell'assegno bancario n. 3774520142-03 di € 13.300,00, tratto sulla filiale Unicredit di Palermo -
Mondello Valdesi.
2. Fatto
In punto di fatto è pacifico che l'assegno in questione sia stato presentato per il pagamento presso
Intesa Sanpaolo in data 26/7/2019 e che questa il successivo giorno lavorativo, cioè il 29/7/2019, abbia inoltrato alla trattaria il messaggio elettronico tipo CI1 previsto dalla procedura di check troncation, indicando però erroneamente l'importo dell'assegno in euro 1.300,00, anziché euro
13.300,00 (v. citazione, pag. 6)
E' importante tenere presente che lo stesso giorno 29/7/2019, su richiesta della banca trattaria, la negoziatrice ha inviato l'immagine dell'assegno, con il messaggio tipo CI3 nel quale ancora è stato indicato l'errato importo di euro 1.300,00 (v. comparsa pag. 5).
In data 30/7/2019 Intesa Sanpaolo ha inviato un messaggio cod. 879 con il quale ha segnalato la
“errata digitazione importo”, chiedendo il pagamento di ulteriori euro 12.000,00, pari alla pagina 3 di 6 differenza tra l'importo facciale dell'assegno e quanto già richiesto il giorno prima.
Unicredit ha stornato, cioè rifiutato, la richiesta di rettifica con messaggio del 13/8/2019 e con causale 99, che corrisponde a “causale residuale”.
Parte attrice nel frattempo aveva già accreditato al suo cliente l'intero importo di euro 13.300,00, dal momento che aveva ritenuto tale importo pagato dalla trattaria, non avendo ricevuto il messaggio di impagato nel termine di due giorni dalla richiesta di rettifica.
3. Danno
Le parti hanno fornito interpretazioni contrastanti circa la disciplina regolamentare relativa alla presentazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e cioè il d. MEF 3/10/2014, n.
205 (v. doc. 17 att.) e le regole tecniche dettate con regolamento di Banca d'Italia del 22/3/2016
(v. doc. 7 att.).
In particolare, parte convenuta ha evidenziato la diversità della procedura instaurata da un messaggio di rettifica, ritenendo in tal caso inapplicabile il termine di due giorni per la comunicazione di impagato, invocato da parte attrice, e ritenendo invece ragionevole il tempo di risposta impiegato di dieci giorni lavorativi.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che è fondata la domanda subordinata di risarcimento del danno.
La normativa sopra richiamata è di rango regolamentare e quindi recessiva rispetto ai principi di diligenza e buona fede che regolano le obbligazioni contrattuali in forza di norma primarie, quali in particolare gli artt. 1176, 1218 e 1375 c.c. Si noti che l'ambito della controversia è contrattuale, perché origina dai contratti di c/c conclusi dalle due banche coinvolte con i loro clienti e dalla loro collaborazione per il pagamento dell'assegno. In particolare, la negoziatrice si sostituisce alla trattaria nella identificazione del beneficiario e nel pagamento dell'assegno, la cui provvista è però fornita dalla trattaria. Ciò significa che, anche se la tesi interpretativa della banca convenuta fosse fondata, quei principi sarebbero comunque applicabili.
Nel caso di specie rileva il fatto che la banca trattaria, a seguito della sua stessa richiesta, era venuta in possesso dell'immagine del titolo lo stesso giorno in cui ha ricevuto il messaggio con la richiesta di pagamento della somma, errata, di euro 1.300,00. Tuttavia, di quella immagine, inspiegabilmente, non ha fatto alcun utilizzo e in tal modo ha violato l'obbligo di diligenza aggravata su di lei gravante ex art. 1176, secondo comma, c.c. e l'obbligo di eseguire il contratto pagina 4 di 6 secondo buona fede. Tale obbligo richiede che il contraente esegua il contratto anche tenendo conto dell'interesse della controparte, se ciò non comporta per sé un onere eccessivo, come nella fattispecie.
Unicredit il 29/7/2019 si trovava nella posizione di aver ricevuto dalla banca negoziatrice una richiesta di pagamento di euro 1.300,00 e, contemporaneamente, di avere il possesso del relativo assegno tratto, invece, per euro 13.300,00; il giorno successivo ha ricevuto dalla negoziatrice una richiesta di rettifica del pagamento, per euro 12.000,00. In questa situazione ha scelto, burocraticamente, di non fare nulla per ben tredici giorni, comunicando solo il 13/8/2019 lo storno della richiesta di rettifica, quando era ovvio che la banca negoziatrice aveva già pagato l'assegno al suo cliente. L'esecuzione del contratto secondo buona fede, invece, avrebbe imposto di comunicare immediatamente l'errata richiesta di pagamento e, soprattutto, il fatto che non vi erano fondi disponibili per il pagamento integrale dell'assegno – come infine comunicato solo il
27/9/2019 – e ciò avrebbe evitato l'accredito della somma di euro 13.300,00 al cliente di Intesa
Sanpaolo.
L'inerzia mantenuta dalla convenuta ha violato i ricordati obblighi contrattuali ed ha determinato il danno sofferto dalla negoziatrice, che da un lato ha pagato al suo cliente l'intera somma di euro
13.300,00 ma ha ricevuto dalla trattaria solo euro 1.300,00, di modo che il danno è pari alla differenza di euro 12.000. Trattandosi di responsabilità contrattuale, gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., decorrono dalla domanda.
4. Procedibilità
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità – rectius improcedibilità – della domanda subordinata, perché di essa non si fa menzione nella domanda di mediazione (doc. 15 att.).
L'eccezione è infondata perché il procedimento di mediazione è per sua natura deformalizzato e non è necessario che l'istante indichi in maniera analitica tutte le norme di legge eventualmente applicabili, tanto più che la qualificazione giuridica della domanda spetta comunque al giudice.
Nel caso di specie l'istante ha esposto in modo dettagliato tutti i dati di fatto della controversia, compreso il n. dell'assegno, e ciò è sufficiente ai fini della procedibilità della domanda.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e pagina 5 di 6 succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 12.000,00 oltre interessi legali dal 24/10/2024;
2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Milano, 18 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37436/2024 promossa da:
INTESA SANPAOLO SPA (c. f. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. DALFINO
DANIELE, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
UNICREDIT S.P.A. (c. f. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- ritenere e dichiarare che Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore non ha dichiarato, nella forma e nei termini previsti dalla disciplina normativa, regolamentare ed associativa vigente in relazione alla procedura pagina 1 di 6 elettronica denominata “Check Image Truncation” (CIT), che l'assegno bancario n.
3774520142-03 di € 13.300,00 tratto sulla Filiale di Unicredit sita in Palermo –
Mondello Valdesi, non è stato pagato per difetto di provvista, omettendo di inserire a sistema il messaggio avente ad oggetto “Impagato Assegno”;
- ritenere e dichiarare che Unicredit S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore è obbligata ex lege ed ex contractu al pagamento in favore di Intesa
Sanpaolo S.p.a. della somma complessiva di € 12.000,00, oltre accessori, ad estinzione dell'obbligazione nascente nei rapporti interbancari tra la banca trattaria e la banca negoziatrice, secondo la disciplina normativa primaria e secondaria di dettaglio, come integrata dalla disposizioni regolamentari dell'ABI, prevista dalle norme di cui agli artt. 31, 45, 61, 66 e 86 del Regio Decreto 21 dicembre 1933,
n.1736, agli artt. 3 e 4 del Decreto 3 ottobre 2014 n. 205 del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento della Banca d'Italia ex art. 8, comma 7, lett. e), Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, alla pagina 86 dal
Documento rilasciato dall'Associazione Bancaria Italiana denominato “Rete
Interbancaria CHECK IMAGE TRUNCATION Standard per Banche e Centri
Applicativi Release: 1.5” del 28 marzo 2019 ed alla circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, alla circolare n. 3512/C del 30 aprile 2001 del Ministero dell'Industria;
- per l'effetto, condannare Unicredt S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a titolo corrispettivo in favore di Intesa Sanpaolo S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, senza regresso dalla suesposta domanda di condanna al pagamento a titolo corrispettivo, condannare Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'odierna attrice a cagione dell'inadempimento contrattuale della banca negoziatrice ex artt. 1176 e 1218
c.c. delle obbligazioni nascenti dalla disciplina normativa e negoziale sopra richiamata, danno quantificabile in complessivi € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
- ancora più subordinatamente, senza regresso dalle suesposte domande, nella non temuta ipotesi in cui il Giudicante non dovesse qualificare la fattispecie in esame nei termini sopra indicati, condannare Unicredt S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'attrice a titolo di responsabilità aquiliana ex artt. 2043 e 2056 c.c., danno quantificabile in complessivi € 12.000,00 oltre interessi legali dalla data del 29/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 6 Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere
in via preliminare, pronunciare l'inammissibilità delle avverse domande subordinate per le ragioni esposte in parte motiva;
nel merito, rigettare comunque ogni avversa domanda, principale e subordinata, siccome inammissibile, illegittima e comunque infondata per le ragioni esposte in parte motiva.
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 12.000,00, oltre interessi legali, vantato da INTESA
SANPAOLO s.p.a. nei confronti di UNICREDIT s.p.a. in relazione alla negoziazione dell'assegno bancario n. 3774520142-03 di € 13.300,00, tratto sulla filiale Unicredit di Palermo -
Mondello Valdesi.
2. Fatto
In punto di fatto è pacifico che l'assegno in questione sia stato presentato per il pagamento presso
Intesa Sanpaolo in data 26/7/2019 e che questa il successivo giorno lavorativo, cioè il 29/7/2019, abbia inoltrato alla trattaria il messaggio elettronico tipo CI1 previsto dalla procedura di check troncation, indicando però erroneamente l'importo dell'assegno in euro 1.300,00, anziché euro
13.300,00 (v. citazione, pag. 6)
E' importante tenere presente che lo stesso giorno 29/7/2019, su richiesta della banca trattaria, la negoziatrice ha inviato l'immagine dell'assegno, con il messaggio tipo CI3 nel quale ancora è stato indicato l'errato importo di euro 1.300,00 (v. comparsa pag. 5).
In data 30/7/2019 Intesa Sanpaolo ha inviato un messaggio cod. 879 con il quale ha segnalato la
“errata digitazione importo”, chiedendo il pagamento di ulteriori euro 12.000,00, pari alla pagina 3 di 6 differenza tra l'importo facciale dell'assegno e quanto già richiesto il giorno prima.
Unicredit ha stornato, cioè rifiutato, la richiesta di rettifica con messaggio del 13/8/2019 e con causale 99, che corrisponde a “causale residuale”.
Parte attrice nel frattempo aveva già accreditato al suo cliente l'intero importo di euro 13.300,00, dal momento che aveva ritenuto tale importo pagato dalla trattaria, non avendo ricevuto il messaggio di impagato nel termine di due giorni dalla richiesta di rettifica.
3. Danno
Le parti hanno fornito interpretazioni contrastanti circa la disciplina regolamentare relativa alla presentazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e cioè il d. MEF 3/10/2014, n.
205 (v. doc. 17 att.) e le regole tecniche dettate con regolamento di Banca d'Italia del 22/3/2016
(v. doc. 7 att.).
In particolare, parte convenuta ha evidenziato la diversità della procedura instaurata da un messaggio di rettifica, ritenendo in tal caso inapplicabile il termine di due giorni per la comunicazione di impagato, invocato da parte attrice, e ritenendo invece ragionevole il tempo di risposta impiegato di dieci giorni lavorativi.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che è fondata la domanda subordinata di risarcimento del danno.
La normativa sopra richiamata è di rango regolamentare e quindi recessiva rispetto ai principi di diligenza e buona fede che regolano le obbligazioni contrattuali in forza di norma primarie, quali in particolare gli artt. 1176, 1218 e 1375 c.c. Si noti che l'ambito della controversia è contrattuale, perché origina dai contratti di c/c conclusi dalle due banche coinvolte con i loro clienti e dalla loro collaborazione per il pagamento dell'assegno. In particolare, la negoziatrice si sostituisce alla trattaria nella identificazione del beneficiario e nel pagamento dell'assegno, la cui provvista è però fornita dalla trattaria. Ciò significa che, anche se la tesi interpretativa della banca convenuta fosse fondata, quei principi sarebbero comunque applicabili.
Nel caso di specie rileva il fatto che la banca trattaria, a seguito della sua stessa richiesta, era venuta in possesso dell'immagine del titolo lo stesso giorno in cui ha ricevuto il messaggio con la richiesta di pagamento della somma, errata, di euro 1.300,00. Tuttavia, di quella immagine, inspiegabilmente, non ha fatto alcun utilizzo e in tal modo ha violato l'obbligo di diligenza aggravata su di lei gravante ex art. 1176, secondo comma, c.c. e l'obbligo di eseguire il contratto pagina 4 di 6 secondo buona fede. Tale obbligo richiede che il contraente esegua il contratto anche tenendo conto dell'interesse della controparte, se ciò non comporta per sé un onere eccessivo, come nella fattispecie.
Unicredit il 29/7/2019 si trovava nella posizione di aver ricevuto dalla banca negoziatrice una richiesta di pagamento di euro 1.300,00 e, contemporaneamente, di avere il possesso del relativo assegno tratto, invece, per euro 13.300,00; il giorno successivo ha ricevuto dalla negoziatrice una richiesta di rettifica del pagamento, per euro 12.000,00. In questa situazione ha scelto, burocraticamente, di non fare nulla per ben tredici giorni, comunicando solo il 13/8/2019 lo storno della richiesta di rettifica, quando era ovvio che la banca negoziatrice aveva già pagato l'assegno al suo cliente. L'esecuzione del contratto secondo buona fede, invece, avrebbe imposto di comunicare immediatamente l'errata richiesta di pagamento e, soprattutto, il fatto che non vi erano fondi disponibili per il pagamento integrale dell'assegno – come infine comunicato solo il
27/9/2019 – e ciò avrebbe evitato l'accredito della somma di euro 13.300,00 al cliente di Intesa
Sanpaolo.
L'inerzia mantenuta dalla convenuta ha violato i ricordati obblighi contrattuali ed ha determinato il danno sofferto dalla negoziatrice, che da un lato ha pagato al suo cliente l'intera somma di euro
13.300,00 ma ha ricevuto dalla trattaria solo euro 1.300,00, di modo che il danno è pari alla differenza di euro 12.000. Trattandosi di responsabilità contrattuale, gli interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., decorrono dalla domanda.
4. Procedibilità
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità – rectius improcedibilità – della domanda subordinata, perché di essa non si fa menzione nella domanda di mediazione (doc. 15 att.).
L'eccezione è infondata perché il procedimento di mediazione è per sua natura deformalizzato e non è necessario che l'istante indichi in maniera analitica tutte le norme di legge eventualmente applicabili, tanto più che la qualificazione giuridica della domanda spetta comunque al giudice.
Nel caso di specie l'istante ha esposto in modo dettagliato tutti i dati di fatto della controversia, compreso il n. dell'assegno, e ciò è sufficiente ai fini della procedibilità della domanda.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e pagina 5 di 6 succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 12.000,00 oltre interessi legali dal 24/10/2024;
2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Milano, 18 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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