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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._2 dagli avv.ti Antonella Capaccio e Mario Manzo
-attori-
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianfranco D'Urso
- convenuta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. all'udienza del 27.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità della società adivano l'intestato
[...] Parte_3
Tribunale deducendo che in data 28.11.2019 la società stipulava, Parte_4 con la un contratto di mutuo chirografario a tasso Controparte_1 variabile di euro 500.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili ( TAEG 5,74%- tasso di interesse 5,1% variabile- spese di istruttoria euro 10.000-regime di capitalizzazione composto); che la predetta società stipulava in data 20.01.2020 stipulava con la banca un ulteriore contratto di mutuo chirografario di euro
1.000.000 da rimborsarsi in 96 rate mensili ( TAEG 5,86-tasso di interesse 5,1% variabile-spese di istruttoria 20.000-regime di capitalizzazione composto); che gli attori rilasciavano garanzia fideiussoria per entrambi i finanziamenti;
che la banca aveva concesso un piano di rientro, ma la società Pro.Lav. s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza n.13/2022 del Tribunale di Cassino;
che i contratti di finanziamento de quo erano illegittimi per la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composto;
la mancata pattuizione ed indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la divergenza tra tasso di interesse indicato in contratto (TAN) e quello applicato nel piano di ammortamento in regime composto non pattuito;
la violazione della trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede;
la violazione degli articoli 4 e 5 della Direttiva
93/13/Cee; incauta concessione dei mutui.
Alla luce delle suddette deduzioni e Parte_1 Parte_2 chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la indeterminatezza, nullità e/o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi, per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione adottato (composto), per mancata indicazione/pattuizione delle modalità di calcolo degli interessi, per violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c.
- 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 e 125 bis TUB unitamente all' art. 6 delibera CICR 2000 ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n.
192/1998 ( Abuso di dipendenza economica ) e , per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento del mutuo anche per il futuro svolgimento del rapporto in regime di capitalizzazione semplice, applicando i tassi Bot minimi, condannando la banca convenuta al rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi pari alla differenza tra gli interessi convenzionali ed il tasso minimo BOT (anno precedente alla stipula) e/o il tasso legale , quantificati in € 14.300,00 o nella diversa somma che verrà accertata a mezzo CTU;
2. In subordinata per tutte le motivazioni suesposte, accertare la violazione dei principi di solidarietà, correttezza, buona fede
e trasparenza e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale subito e/o al rimborso di quanto indebitamente riscosso , pari alla differenza tra gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione composta e gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(quantificabile in € 14.300,00) oppure imputare tale somma al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
3. In via gradata, alla luce delle suesposte considerazioni condannare la convenuta al risarcimento del maggiore importo versato dall'attore a titolo di interessi (COSTO OCCULTO), con ricalcolo a regime di capitalizzazione semplice anziché composto, più favorevole agli attori;
4. In ogni caso, in merito ai punti 1,2,3 rideterminare l'esatto dare-avere sostituendo i tassi convenzionale con i tassi bot minimi;
5. Dichiarare la nullità della fideiussione prestata dagli istanti a favore della Pro.Lav. srl, per mancanza di causa e, per violazione della normativa sulla trasparenza, e per l'effetto condannare la Banca opposta al risarcimento del danno per concessione abusiva del credito e per violazione dei principi di correttezza, buona fede, solidarietà e lealtà contrattuale, risarcimento da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma non inferiore ad € 800.000,00 o in quella minor somma che il giudice riterrà equa e giusta;
6. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari oltre IVA e CAP, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari il quale dichiara di averne fatto anticipo ex ar. 93 c.p.c;
7. nonché al rimborso del costo della mediazione (€ 48.80) e della CTP allegata (€1.800,00) , in quanto strumento tecnico-contabile di difesa indispensabile alla parte attrice al fine di assolvere all'onere della prova ex art. 2697 c.c.”
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea ed eccependo il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi n.
537/2022 di euro 535.241,70 e n. 541/2022 di euro 1.070.043,68, notificati e non opposti;
la infondatezza delle contestazioni sollevate sui contratti di mutuo oggetto di causa.
Pertanto, la chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
La causa istruita con prova documentale è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si rileva che gli attori, in relazione ai contratti di finanziamento del 28.11.2019 e del 20.1.2020, conclusi dalla Pro.lav.
s.r.l. con la le cui obbligazioni venivano Controparte_1 garantite dagli stessi attori, hanno denunciato le seguenti violazioni: a) mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composto;
b) mancata pattuizione ed indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
c) divergenza tra tasso di interesse indicato in contratto (TAN) e quello applicato nel piano di ammortamento in regime composto non pattuito – discrepanza tra TAN e TAE;
d) violazione della trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede – violazione degli articoli 4 e 5 della Direttiva 93/13/Cee.
A fronte di ciò, la convenuta ha eccepito il passaggio in giudicato in relazione al credito scaturente dai menzionati rapporti negoziali, in virtù dell'accertamento contenuto nei seguenti provvedimenti giurisdizionali: decreto ingiuntivo n.
537/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 16.5.2022, in relazione al contratto di finanziamento del 28.11.2019, contro i fideiussori e Parte_1 Parte_2
, dell'importo di € 535.241,70, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per
[...] mancata opposizione in data 6.9.2022 (all. nn. 1, 2 e 3); b) decreto ingiuntivo n.
541/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 16.5.2022, in relazione al contratto di finanziamento del 20.1.2020, contro i fideiussori e Parte_1 Parte_2
, dell'importo di € 1.070.043,68, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per
[...] mancata opposizione in data 5.9.2022 (all. nn. 4, 5 e 6).
Rispetto a tale deduzione, gli attori non hanno replicato alcunché.
L'eccezione della convenuta è fondata.
Com'è noto, il decreto ingiuntivo non opposto nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione diviene esecutivo (cfr. art. 647 c.p.c.).
Per quanto concerne i confini della definitività del provvedimento monitorio, secondo l'indirizzo prevalente della dottrina e della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia preclusiva che si forma sull'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo è paragonabile a quella che l'art. 2909 c.c. ricollega alla sentenza di condanna passata in giudicato, che, com'è noto, “copre il dedotto e il deducibile”
(Cass. n. 8901/2024; Cass. n. 22465/2018; Cass. n. 28318/2017; Cass. n.
13207/2015; Cass. n. 18725/2007; Cass. n. 16540/2006).
Da ciò discende che anche il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano (Cass. n. 36308/2023; Cass. s.u. n. 11549/1998), ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass.
n. 19113/2018), mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. n.
37269/2021; Cass. n. 11360/2010). Quindi, nel caso di provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile, non è più consentito al debitore nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diverso credito contestare la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il giudicato formale e sostanziale si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato l'idoneità della notificazione a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato sulla domanda proposta con il decreto ingiuntivo, il decorso del termine e la mancata opposizione, dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
(Cass. n. 1650/2014; Cass. n. 2112/2014; Cass. n. 3987/2016; Cass. n.
23679/2017; Cass. n. 23775/2017; Cass. n. 25191/2017; Cass. n. 21583/2018;
Cass. n. 8260/2014). In base a questa opzione interpretativa, quindi, il conferimento di esecutività ha efficacia costitutiva ed ex nunc con riguardo al giudicato formale e sostanziale.
Nel caso di specie è documentalmente provato che i decreti ingiuntivi n.
537/2022 e 541/2022 emessi nei confronti di e Parte_1 Parte_2
non sono stati opposto dai predetti nei termini concessi per la proposizione
[...] del giudizio di opposizione e che, in conseguenza di ciò, detti decreti sono stati dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c. rispettivamente in data 6.9.2022 e
5.9.2022.
Alla luce dei principi sopra richiamati, può quindi affermarsi che è precluso agli attori far valere nel presente giudizio questioni attinenti alla validità del titolo sotteso alla pretesa azionata dalla convenuta con i decreti ingiuntivi nn.
537/2022 e 541/2022, stante la formazione del giudicato sull'accertamento ivi contenuto.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479 in materia di decreto ingiuntivo privo di motivazione circa l'assenza di clausole abusive nel contratto sotteso al credito azionato per l'assorbente ragione che dalle allegazioni delle parti e dall'esame del contratto non sono emersi elementi atti a rappresentare né qualità di consumatore in capo agli attori in relazione alle fideiussioni in atti né eventuali profili di abusività delle clausole ivi pattuite e in concreto rilevanti sotto il profilo dell'an del credito. Da ultimo, si evidenzia che gli attori non hanno prospettato l'esistenza di motivi giustificanti la proposizione dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.
3. Si rileva, infine, in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante da presunta concessione abusiva del credito, che gli attori non risultano essere parti dei contratti di finanziamento per cui è causa, con conseguente difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda proposta.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00- valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico degli attori, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande degli attori;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio, in favore della convenuta, che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, C.F._2 dagli avv.ti Antonella Capaccio e Mario Manzo
-attori-
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianfranco D'Urso
- convenuta–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. all'udienza del 27.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità della società adivano l'intestato
[...] Parte_3
Tribunale deducendo che in data 28.11.2019 la società stipulava, Parte_4 con la un contratto di mutuo chirografario a tasso Controparte_1 variabile di euro 500.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili ( TAEG 5,74%- tasso di interesse 5,1% variabile- spese di istruttoria euro 10.000-regime di capitalizzazione composto); che la predetta società stipulava in data 20.01.2020 stipulava con la banca un ulteriore contratto di mutuo chirografario di euro
1.000.000 da rimborsarsi in 96 rate mensili ( TAEG 5,86-tasso di interesse 5,1% variabile-spese di istruttoria 20.000-regime di capitalizzazione composto); che gli attori rilasciavano garanzia fideiussoria per entrambi i finanziamenti;
che la banca aveva concesso un piano di rientro, ma la società Pro.Lav. s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza n.13/2022 del Tribunale di Cassino;
che i contratti di finanziamento de quo erano illegittimi per la mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composto;
la mancata pattuizione ed indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la divergenza tra tasso di interesse indicato in contratto (TAN) e quello applicato nel piano di ammortamento in regime composto non pattuito;
la violazione della trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede;
la violazione degli articoli 4 e 5 della Direttiva
93/13/Cee; incauta concessione dei mutui.
Alla luce delle suddette deduzioni e Parte_1 Parte_2 chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare la indeterminatezza, nullità e/o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi, per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione adottato (composto), per mancata indicazione/pattuizione delle modalità di calcolo degli interessi, per violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c.
- 1283 e 1284 c.c. e degli artt. 115, 116, 117 e 125 bis TUB unitamente all' art. 6 delibera CICR 2000 ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n.
192/1998 ( Abuso di dipendenza economica ) e , per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento del mutuo anche per il futuro svolgimento del rapporto in regime di capitalizzazione semplice, applicando i tassi Bot minimi, condannando la banca convenuta al rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi pari alla differenza tra gli interessi convenzionali ed il tasso minimo BOT (anno precedente alla stipula) e/o il tasso legale , quantificati in € 14.300,00 o nella diversa somma che verrà accertata a mezzo CTU;
2. In subordinata per tutte le motivazioni suesposte, accertare la violazione dei principi di solidarietà, correttezza, buona fede
e trasparenza e per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno a titolo di inadempimento contrattuale subito e/o al rimborso di quanto indebitamente riscosso , pari alla differenza tra gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione composta e gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(quantificabile in € 14.300,00) oppure imputare tale somma al capitale residuo, previo accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti;
3. In via gradata, alla luce delle suesposte considerazioni condannare la convenuta al risarcimento del maggiore importo versato dall'attore a titolo di interessi (COSTO OCCULTO), con ricalcolo a regime di capitalizzazione semplice anziché composto, più favorevole agli attori;
4. In ogni caso, in merito ai punti 1,2,3 rideterminare l'esatto dare-avere sostituendo i tassi convenzionale con i tassi bot minimi;
5. Dichiarare la nullità della fideiussione prestata dagli istanti a favore della Pro.Lav. srl, per mancanza di causa e, per violazione della normativa sulla trasparenza, e per l'effetto condannare la Banca opposta al risarcimento del danno per concessione abusiva del credito e per violazione dei principi di correttezza, buona fede, solidarietà e lealtà contrattuale, risarcimento da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma non inferiore ad € 800.000,00 o in quella minor somma che il giudice riterrà equa e giusta;
6. Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti ed onorari oltre IVA e CAP, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari il quale dichiara di averne fatto anticipo ex ar. 93 c.p.c;
7. nonché al rimborso del costo della mediazione (€ 48.80) e della CTP allegata (€1.800,00) , in quanto strumento tecnico-contabile di difesa indispensabile alla parte attrice al fine di assolvere all'onere della prova ex art. 2697 c.c.”
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea ed eccependo il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi n.
537/2022 di euro 535.241,70 e n. 541/2022 di euro 1.070.043,68, notificati e non opposti;
la infondatezza delle contestazioni sollevate sui contratti di mutuo oggetto di causa.
Pertanto, la chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
La causa istruita con prova documentale è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si rileva che gli attori, in relazione ai contratti di finanziamento del 28.11.2019 e del 20.1.2020, conclusi dalla Pro.lav.
s.r.l. con la le cui obbligazioni venivano Controparte_1 garantite dagli stessi attori, hanno denunciato le seguenti violazioni: a) mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composto;
b) mancata pattuizione ed indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
c) divergenza tra tasso di interesse indicato in contratto (TAN) e quello applicato nel piano di ammortamento in regime composto non pattuito – discrepanza tra TAN e TAE;
d) violazione della trasparenza bancaria e dei principi di correttezza e buona fede – violazione degli articoli 4 e 5 della Direttiva 93/13/Cee.
A fronte di ciò, la convenuta ha eccepito il passaggio in giudicato in relazione al credito scaturente dai menzionati rapporti negoziali, in virtù dell'accertamento contenuto nei seguenti provvedimenti giurisdizionali: decreto ingiuntivo n.
537/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 16.5.2022, in relazione al contratto di finanziamento del 28.11.2019, contro i fideiussori e Parte_1 Parte_2
, dell'importo di € 535.241,70, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per
[...] mancata opposizione in data 6.9.2022 (all. nn. 1, 2 e 3); b) decreto ingiuntivo n.
541/2022, emesso dal Tribunale di Cassino il 16.5.2022, in relazione al contratto di finanziamento del 20.1.2020, contro i fideiussori e Parte_1 Parte_2
, dell'importo di € 1.070.043,68, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per
[...] mancata opposizione in data 5.9.2022 (all. nn. 4, 5 e 6).
Rispetto a tale deduzione, gli attori non hanno replicato alcunché.
L'eccezione della convenuta è fondata.
Com'è noto, il decreto ingiuntivo non opposto nei termini concessi per la proposizione del giudizio di opposizione diviene esecutivo (cfr. art. 647 c.p.c.).
Per quanto concerne i confini della definitività del provvedimento monitorio, secondo l'indirizzo prevalente della dottrina e della giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia preclusiva che si forma sull'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo è paragonabile a quella che l'art. 2909 c.c. ricollega alla sentenza di condanna passata in giudicato, che, com'è noto, “copre il dedotto e il deducibile”
(Cass. n. 8901/2024; Cass. n. 22465/2018; Cass. n. 28318/2017; Cass. n.
13207/2015; Cass. n. 18725/2007; Cass. n. 16540/2006).
Da ciò discende che anche il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano (Cass. n. 36308/2023; Cass. s.u. n. 11549/1998), ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass.
n. 19113/2018), mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. n.
37269/2021; Cass. n. 11360/2010). Quindi, nel caso di provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile, non è più consentito al debitore nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diverso credito contestare la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, il giudicato formale e sostanziale si forma nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato l'idoneità della notificazione a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato sulla domanda proposta con il decreto ingiuntivo, il decorso del termine e la mancata opposizione, dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
(Cass. n. 1650/2014; Cass. n. 2112/2014; Cass. n. 3987/2016; Cass. n.
23679/2017; Cass. n. 23775/2017; Cass. n. 25191/2017; Cass. n. 21583/2018;
Cass. n. 8260/2014). In base a questa opzione interpretativa, quindi, il conferimento di esecutività ha efficacia costitutiva ed ex nunc con riguardo al giudicato formale e sostanziale.
Nel caso di specie è documentalmente provato che i decreti ingiuntivi n.
537/2022 e 541/2022 emessi nei confronti di e Parte_1 Parte_2
non sono stati opposto dai predetti nei termini concessi per la proposizione
[...] del giudizio di opposizione e che, in conseguenza di ciò, detti decreti sono stati dichiarati esecutivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c. rispettivamente in data 6.9.2022 e
5.9.2022.
Alla luce dei principi sopra richiamati, può quindi affermarsi che è precluso agli attori far valere nel presente giudizio questioni attinenti alla validità del titolo sotteso alla pretesa azionata dalla convenuta con i decreti ingiuntivi nn.
537/2022 e 541/2022, stante la formazione del giudicato sull'accertamento ivi contenuto.
Né ad una diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479 in materia di decreto ingiuntivo privo di motivazione circa l'assenza di clausole abusive nel contratto sotteso al credito azionato per l'assorbente ragione che dalle allegazioni delle parti e dall'esame del contratto non sono emersi elementi atti a rappresentare né qualità di consumatore in capo agli attori in relazione alle fideiussioni in atti né eventuali profili di abusività delle clausole ivi pattuite e in concreto rilevanti sotto il profilo dell'an del credito. Da ultimo, si evidenzia che gli attori non hanno prospettato l'esistenza di motivi giustificanti la proposizione dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c.
3. Si rileva, infine, in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante da presunta concessione abusiva del credito, che gli attori non risultano essere parti dei contratti di finanziamento per cui è causa, con conseguente difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda proposta.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00- valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico degli attori, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge le domande degli attori;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio, in favore della convenuta, che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella