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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 2817/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2817/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: usucapione e vertente TRA
nato ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
E nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SALVATORE CIMINELLI, domiciliati come in atti Attori CONTRO (C.F. e Controparte_1
P.IVA ), in persona del curatore fallimentare, Avv. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO FERRARA, domiciliato come in atti Convenuto CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_2 Parte_1 citato in giudizio il ” deducendo: che è Controparte_1 pendente dinanzi all'adito Tribunale la procedura fallimentare n. 7/2020 RGF nei confronti della società “ ; che nell'ambito Controparte_3 della predetta procedura è stata disposta la vendita dei seguenti immobili: Lotto 12 – porzione immobiliare / appartamento, ubicata al piano terra, identificato in catasto urbano
1 del comune di Amendolara al foglio 42, particella 345, sub 14, via B. Telesio, 1; Lotto 13 – porzione immobiliare / piccolo vano magazzino, identificato in catasto urbano del comune di Amendolara al foglio 42 particella 345 sub 19, via B. Telesio, 1; che il fallimento non ha diritto di procedere alla vendita dei beni sopra descritti in quanto di proprietà degli attori in forza di contratto di compravendita stipulato nell'ottobre del 1998; che, con racc. a. r. del 28.04.1999, il ha reclamato la consegna dell'immobile oggetto di causa;
che la Pt_1 missiva è stata riscontrata dalla con nota del 03.07.1999; che i lotti Controparte_4 sopra descritti, come da contratto di compravendita dell'ottobre 1998, nonché, da ultimo, giusto quanto lo stesso curatore ha potuto verificare, costituiscono un'unica abitazione essendo i medesimi comunicanti;
che, in ogni caso, essendo stata stipulata la compravendita nel 1998, con successiva immissione in possesso nel settembre 1999, avuto riguardo all'ultraventennale, qualificato, continuato, ininterrotto e pacifico possesso, gli istanti hanno conseguito il diritto a ottenere il riconoscimento della proprietà dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.; che, con ulteriore atto del luglio 2000 la “ Controparte_5
, nel riconoscere l'intervenuta vendita del bene oggetto di giudizio, ha
[...] rilasciato ampia e liberatoria quietanza per l'avvenuto pagamento del convenuto prezzo;
che la fattispecie acquisitiva si è perfezionata anteriormente all'apertura della procedura fallimentare e, in ogni caso, prima di qualsivoglia atto di spossessamento;
di condurre l'immobile dal 1998 avendo provveduto da tale data a tutte le necessarie ulteriori spese per il completamento e l'ultimazione del fabbricato, consegnatogli allo stato grezzo, operando rifiniture di pregio che sono costate grandi sacrifici e rinunce, investendovi tutti i risparmi;
che l'immobile in questione è la casa dove gli attori hanno abitato e abitano con la propria famiglia, possedendolo in maniera pacifica, ininterrotta, continua e notoria, richiedendo e ottenendo l'allacciamento di tutte le utenze e provvedendo al relativo pagamento, prestando la manutenzione necessaria, tanto ordinaria quanto straordinaria. Tanto premesso gli attori hanno concluso chiedendo: di accertare, riconoscere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., gli attori unici, legittimi ed esclusivi proprietari degli immobili sopra indicati, con ogni conseguenziale declaratoria e/o ordine nei confronti della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza (CS) – ora Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare ed all' UTE – ora Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Cosenza (CS), di provvedere alle conseguenti e necessarie trascrizioni e/o variazioni, con esonero del Conservatore e/o del Direttore UTE, da ogni e qualsivoglia responsabilità, anche in ordine alla cancellazione di qualsivoglia gravame e/o pregiudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
in via principale ma più gradata, in caso di contestazione e/o opposizione, sempre previo accertamento, riconoscimento e dichiarazione di quanto al punto della domanda che precede e, pertanto, del riconoscimento dell'intervenuta usucapione in favore degli attori nonché dei danni patiti dagli stessi, pronunciare, sempre previo accertamento, ogni e più opportuna decisione in merito;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
nella denegata ipotesi di rigetto di quanto sopra, sempre in via principale ma ancora più gradata, di accertare l'entità
2 delle addizioni e/o dei miglioramenti apportati dagli attori, che oggi determinano un valore e così un prezzo di vendita triplicato rispetto a quello attribuibile ai beni oggetto di giudizio, originariamente allo stato grezzo e/o in quella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, ciò costituendo un indebito arricchimento per il fallimento e/o per l'acquirente e/o anche al fine di poter intervenire, seppur tardivamente, nella procedura de qua, anche a mezzo di idonea disponenda CTU tecnica – valutativa. La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 27.06.2023. Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e\o improponibilità delle
[...] domande attoree ai sensi della legge fallimentare. Nel merito, ha dedotto: che gli attori non possiedono e non hanno mai posseduto il bene da usucapire;
che al momento della stipula del preliminare (18.07.2000), infatti, l'unità immobiliare era completamente rustica, senza pareti divisorie, intonaci, pavimenti ed impiantistica, sia elettrica che idraulica;
che dal medesimo contratto risulta chiaramente che il 18.07.2020 il fabbricato non era ancora realizzato;
che nella promessa di vendita la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente si può qualificare solo ed esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapire;
che nessun miglioramento e\o addizione è stato eseguito dagli attori e, oltretutto, non avendo gli stessi il possesso del bene, per le ragioni sopra indicate, nessuna rilevanza potrebbero avere le spese asserite. Ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare inammissibili e\o improponibili le domande avversarie e, in ogni caso, di rigettare le stesse, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ritenute, all'esito, inammissibili le prove orali articolate dall'attore (vedi ordinanza del 20.05.2024, dep. il 21.05.2024), la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2025, concedendosi alle parti termine per il deposito di note difensive telematiche fino a 30 giorni prima. L'udienza del 14.01.2025 è stata, poi, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e può essere decisa sulla base delle note depositate da entrambe le parti costituite, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. Si evidenzia, al riguardo, che non può essere accolta la richiesta della difesa degli attori, come formulata nelle note di trattazione datate 12.01.2025, di concedere i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., atteso che, come evidenziato, con ordinanza del 20.05.2024 è stato disposto il rinvio per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e, con successivo decreto del 06.12.2024 è stata disposta la trattazione cartolare precisandosi che, ove la causa fosse chiamata per la decisione, le note scritte tenessero luogo della relativa discussione. Tra l'altro, nella citata ordinanza del 20.05.2024 alle parti era anche stato connesso un termine per il deposito di note difensive telematiche ma, nella specie, gli attori nulla hanno inteso depositare. In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità, in tale sede, della richiesta degli attori (vedi pag. 5 dell'atto di citazione) di disporre la sospensione della vendita intrapresa
3 nell'ambito della procedura fallimentare, trattandosi di istanza che andava rivolta in quella sede. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che gli attori hanno depositato due memorie 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (una prima memoria depositata il 26.07.2023 alle ore 18.01 e un'altra, depositata sempre il 27.06.2023 ma alle ore 18.26), per cui deve tenersi conto solo della prima atteso che il deposito di una memoria consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, con consequenziale impossibilità di procedere a una successiva integrazione. In limine litis si conferma, anche in tale sede, l'ordinanza del 20.05.2024, dep. il 21.05.2024 (che si intende interamente richiamata e trascritta) con cui sono state rigettate le richieste di prova orale formulate dagli attori, in quanto ritenute inammissibili. Ciò premesso, le domande attoree sono da rigettare in quanto inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Si evidenzia come la presente causa ha ad oggetto, in via principale, la domanda degli attori di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione sugli immobili siti in Amendolara, identificati in catasto al foglio 42, particella 345, sub 14 e sub 19. Si rammenta che gli attori hanno, a tal fine, dedotto di aver esercitato, animo domini, il possesso di tali beni in maniera pubblica, pacifica e continuata per oltre venti anni, ossia dal mese di ottobre del 1998. Il convenuto ha, sin dalla comparsa di costituzione, eccepito l'improcedibilità CP_1
e/o inammissibilità della domanda in quanto andava proposta nell'ambito della procedura fallimentare. Si rileva, a tal proposito, che il Fallimento della “ ” è Controparte_1 stato dichiarato con sentenza dell'01.07.2020 dal Tribunale di Castrovillari (cfr. sentenza depositata da parte convenuta), circostanza questa che non è stata contestata dagli attori. Ebbene, è opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/2014). I canoni ermeneutici testé richiamati consentono, pertanto, in un'ottica di economia processuale, di fondare la decisione della fattispecie sulla pregnante valutazione dell'eccezione preliminare formulata dal convenuto . CP_1
Si tratta, del resto, di questione non di competenza ma di rito (Cass. n. 16867/2011), senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (sebbene, ad ogni modo, la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata dal convenuto), salva soltanto l'ipotesi - che non viene di certo in considerazione nel caso che occupa – dell'eventuale formazione di un giudicato interno contrastante.
4 Orbene, in punto di diritto si osserva che l'art. 52, comma 2, L.F., applicabile ratione temporis, nella versione risultante dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, stabilisce che dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, che apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”. Tanto i crediti, dunque, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo. Si tratta di disposizioni volte a tutelare il principio fondamentale della par condicio creditorum atteso che la ratio delle citate norme è quella di assicurare un'unica e peculiare sede processuale per la valutazione della consistenza tanto del patrimonio del fallito quanto dell'entità dei crediti insoddisfatti in ragione dell'insolvenza del medesimo. Proprio per questa ragione la legge impone la proposizione con ricorso al giudice delegato non solo delle domande volte all'accertamento di crediti, ma anche di quelle volte all'accertamento di diritti reali nei confronti del fallimento. Proprio al fine di evitare simili conseguenze la legge fallimentare - secondo la condivisibile interpretazione della Corte di Cassazione - individua un sistema in cui “ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endo-fallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (cfr. Cass. n. 17035/2011). Va, dunque, condivisa la statuizione della Corte di Cassazione secondo cui “la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento” - e lo stesso, a parere della scrivente, deve valere, ex art. 52 l. fall., per l'accertamento di un proprio diritto reale – “per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l. fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile” - a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio - se formulata nel giudizio di cognizione ordinaria" (cfr. Cass. n. 24156/2018).
La domanda degli attori, volta a ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione e dell'acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili per cui è causa va, quindi, considerata inammissibile poiché avrebbe dovuto essere proposta con domanda al giudice delegato e non, come invece è accaduto, a questo giudice. Si tratta, infatti, di domanda dalla cui sorte dipendono in modo evidente almeno parte delle ragioni dei creditori concorsuali, essendo la pretesa dell'attore volta a sottrarre dal patrimonio della società fallita una considerevole posta patrimoniale attiva, consistente appunto nel diritto di proprietà degli immobili di cui è causa. Sotto tale aspetto, si rileva che – contrariamente a quanto dedotto dagli attori (i quali hanno dedotto che la fattispecie acquisitiva dell'usucapione si sarebbe perfezionata in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento), in realtà risulta dagli atti che il possesso utile ad usucapire, avrebbe avuto inizio, al più, solo dal 18.07.2000: si veda al riguardo il verbale di sopralluogo del 04.03.2021 (prodotto dal convenuto ) in cui è lo stesso attore CP_1
a dichiarare “... di essere nel possesso dell'immobile grazie al contratto preliminare di Parte_1
5 compravendita stipulato il 18/07/2000 con la ...”. È evidente, quindi, che Controparte_4
l'asserito possesso non si è perfezionato prima dell'apertura della procedura concorsuale atteso che, come già evidenziato, la sentenza di fallimento è del 01.07.2020, per cui non era ancora decorso, rispetto a tale data, sia pure per pochi giorni, il termine ventennale previsto da legge. Nè è possibile ritenere, come pure dedotto dagli attori, che la consegna dei beni sarebbe avvenuta nell'ottobre 1998 ossia al momento della stipula della prima scrittura del 22.10.1998 (che altro non è che un preliminare di compravendita) atteso che tale deduzione, oltre a porsi in netta contraddizione con quanto dichiarato dal nel Pt_1 predetto verbale, è sconfessata dalla documentazione prodotta dai medesimi attori: si veda, in particolare, la missiva datata 28.06.1999 in cui viene chiesta la consegna dei beni immobili, consegna che, dunque, non era ancora avvenuta nel 1998. Ancora, nessuna prova hanno fornito gli attori che l'effettiva immissione in possesso sarebbe avvenuta nel settembre 1999, così come nessuna prova, a dire il vero, è stata fornita anche in riferimento alla immissione effettiva nel possesso a seguito del successivo preliminare di compravendita del 18.07.2000, atteso che lo stesso nel richiamato verbale del 04.03.2021 ha Pt_1 affermato che, al momento della stipula del preliminare del 18.07.2000 (in cui, tra l'altro, non si dà atto di nessuna consegna dei beni in questione), l'unita immobiliare era allo stato completamente rustico, senza muri divisori, pavimenti, intonaci e impiantistica idraulica ed elettrica, per cui appare altamente improbabile che gli attori abbiano – come pure dedotto - iniziato ad abitare l'immobile dal luglio 2000. Inconferente, peraltro, appare, ai fini della decorrenza del termine utile ai sensi dell'art. 1158 c.c., il deposito da parte degli attori, unitamente alle memorie 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di un atto notarile di compravendita del 03.03.2000, atteso che esso si riferisce ad immobili diversi da quelli per cui è causa. Si evidenzia, ad abundantiam, che, se pure vi fosse stata la consegna dei beni, quest'ultima e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sarebbero indice della natura definitiva della compravendita, atteso che è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale (cfr. Cass. n. 4863/2010): ne consegue che, a seguito delle citate scritture del 22.10.1998 e del 18.07.2000, si era, con tutta evidenza, instaurata solo una mera detenzione qualificata e non già un possesso uti dominus, utile per l'usucapione (Cass. SSUU 7930/2008; Cass. 1296/2010, Cass. 521172016). Mancherebbe, quindi, già a monte, come pure dedotto dal convenuto, la prova che la fattispecie acquisitiva sia maturata prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Per quanto fin qui esposto, poiché la fattispecie acquisitiva non si è perfezionata prima della dichiarazione di fallimento, la sede processuale idonea a ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione non è quella del giudice ordinario, ma quella concorsuale. Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda degli attori, volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione e dell'acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili di cui è causa. Quanto alle ulteriori domande formulate dagli attori si evidenzia quanto segue. Gli attori hanno chiesto, in via principale ma più gradata, in caso di contestazione e/o opposizione, previo riconoscimento dell'intervenuta usucapione nonché dei danni patiti
6 dagli stessi, di pronunciare ogni e più opportuna decisione in merito (vedi pag. 8 dell'atto di citazione). Ora, tale domanda, in quanto subordinata al previo accertamento dell'intervenuta usucapione che, come visto, non è possibile effettuare in tale sede, si palesa allo stesso modo inammissibile. Per mera completezza si rileva che la stessa sarebbe stata, comunque, da rigettare in quanto formulata in maniera del tutto generica facendosi riferimento a non meglio precisati (e mai prima dedotti) danni patiti dagli attori, né si comprende quale sia il petitum, non essendo esplicitati quali siano i diversi provvedimenti che il Tribunale adito dovrebbe adottare. Ancora, gli attori hanno chiesto, in ipotesi di rigetto di quanto sopra, sempre in via principale ma ancora più gradata, di “accertare l'entità delle addizioni e/o dei miglioramenti apportati dagli attori, che oggi determinano un valore e così un prezzo di vendita triplicato rispetto a quello attribuibile ai beni oggetto di giudizio, originariamente allo stato grezzo e/o in quella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, ciò costituendo un indebito arricchimento per il fallimento e/o per l'acquirente e/o anche al fine di poter intervenire, seppur tardivamente, nella procedura de qua, anche a mezzo di idonea disponenda CTU tecnica – valutativa”. Anche tale domanda è inammissibile, oltre che formulata in maniera del tutto generica (non essendo stato dedotto in maniera specifica e dettagliata in cosa consisterebbero e quando siano state effettuate le migliorie e/o addizioni) e priva di ogni supporto probatorio (non essendo stata depositata nessuna documentazione al riguardo), né si comprende, anche in tal caso, quale sia il provvedimento che gli attori intendono ottenere dal Tribunale. Invero, stante al tenore letterale delle conclusioni dell'atto di citazione, viene chiesto un mero accertamento dell'entità di non meglio precisate addizioni e/o miglioramenti al fine di poter poi far valere il loro carattere indebito mediante un intervento tardivo nella procedura fallimentare. In disparte ogni considerazione sull'inammissibilità di un domanda di mero accertamento di tal fatta, non essendo indicato né desumibile dal tenore dell'atto introduttivo quale sia il risultato giuridicamente apprezzabile che gli attori intendono conseguire, ad ogni modo, anche ove si intendesse la domanda finalizzata a ottenere una condanna del convenuto alla restituzione delle somme asseritamente sborsate, essa si palesa parimenti inammissibile, atteso che nel sistema delineato dalla legge fallimentare, sopra richiamato, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere fatta valere, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Ne deriva che l'accertamento di ogni credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi e per gli effetti degli art. 52 e 93 L.F.. Inoltre, occorre ribadire che ove gli attori avessero inteso agire ex art. 2041 c.c. la relativa domanda è da ritenersi inammissibile nei confronti della Curatela fallimentare dovendo anch'essa trovare albergo in sede di verifica del passivo (altrimenti alterando la par condicio creditorum). In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, le domande attoree devono essere dichiarate inammissibili.
7 In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico degli attori in solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia (dichiarato come indeterminato) e all'attività difensiva, con applicazione dei parametri minimi, stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibili le domande attoree;
2. CONDANNA gli attori, E , in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, AL PAGAMENTO, in favore del convenuto
[...] in persona del curatore fallimentare, delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. se dovute, come per legge. 3. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge Così deciso in Castrovillari, il 15.01.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Vittoria Paiano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2817/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: usucapione e vertente TRA
nato ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
E nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SALVATORE CIMINELLI, domiciliati come in atti Attori CONTRO (C.F. e Controparte_1
P.IVA ), in persona del curatore fallimentare, Avv. P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO FERRARA, domiciliato come in atti Convenuto CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano. Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_2 Parte_1 citato in giudizio il ” deducendo: che è Controparte_1 pendente dinanzi all'adito Tribunale la procedura fallimentare n. 7/2020 RGF nei confronti della società “ ; che nell'ambito Controparte_3 della predetta procedura è stata disposta la vendita dei seguenti immobili: Lotto 12 – porzione immobiliare / appartamento, ubicata al piano terra, identificato in catasto urbano
1 del comune di Amendolara al foglio 42, particella 345, sub 14, via B. Telesio, 1; Lotto 13 – porzione immobiliare / piccolo vano magazzino, identificato in catasto urbano del comune di Amendolara al foglio 42 particella 345 sub 19, via B. Telesio, 1; che il fallimento non ha diritto di procedere alla vendita dei beni sopra descritti in quanto di proprietà degli attori in forza di contratto di compravendita stipulato nell'ottobre del 1998; che, con racc. a. r. del 28.04.1999, il ha reclamato la consegna dell'immobile oggetto di causa;
che la Pt_1 missiva è stata riscontrata dalla con nota del 03.07.1999; che i lotti Controparte_4 sopra descritti, come da contratto di compravendita dell'ottobre 1998, nonché, da ultimo, giusto quanto lo stesso curatore ha potuto verificare, costituiscono un'unica abitazione essendo i medesimi comunicanti;
che, in ogni caso, essendo stata stipulata la compravendita nel 1998, con successiva immissione in possesso nel settembre 1999, avuto riguardo all'ultraventennale, qualificato, continuato, ininterrotto e pacifico possesso, gli istanti hanno conseguito il diritto a ottenere il riconoscimento della proprietà dell'immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.; che, con ulteriore atto del luglio 2000 la “ Controparte_5
, nel riconoscere l'intervenuta vendita del bene oggetto di giudizio, ha
[...] rilasciato ampia e liberatoria quietanza per l'avvenuto pagamento del convenuto prezzo;
che la fattispecie acquisitiva si è perfezionata anteriormente all'apertura della procedura fallimentare e, in ogni caso, prima di qualsivoglia atto di spossessamento;
di condurre l'immobile dal 1998 avendo provveduto da tale data a tutte le necessarie ulteriori spese per il completamento e l'ultimazione del fabbricato, consegnatogli allo stato grezzo, operando rifiniture di pregio che sono costate grandi sacrifici e rinunce, investendovi tutti i risparmi;
che l'immobile in questione è la casa dove gli attori hanno abitato e abitano con la propria famiglia, possedendolo in maniera pacifica, ininterrotta, continua e notoria, richiedendo e ottenendo l'allacciamento di tutte le utenze e provvedendo al relativo pagamento, prestando la manutenzione necessaria, tanto ordinaria quanto straordinaria. Tanto premesso gli attori hanno concluso chiedendo: di accertare, riconoscere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., gli attori unici, legittimi ed esclusivi proprietari degli immobili sopra indicati, con ogni conseguenziale declaratoria e/o ordine nei confronti della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza (CS) – ora Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare ed all' UTE – ora Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Cosenza (CS), di provvedere alle conseguenti e necessarie trascrizioni e/o variazioni, con esonero del Conservatore e/o del Direttore UTE, da ogni e qualsivoglia responsabilità, anche in ordine alla cancellazione di qualsivoglia gravame e/o pregiudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
in via principale ma più gradata, in caso di contestazione e/o opposizione, sempre previo accertamento, riconoscimento e dichiarazione di quanto al punto della domanda che precede e, pertanto, del riconoscimento dell'intervenuta usucapione in favore degli attori nonché dei danni patiti dagli stessi, pronunciare, sempre previo accertamento, ogni e più opportuna decisione in merito;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
nella denegata ipotesi di rigetto di quanto sopra, sempre in via principale ma ancora più gradata, di accertare l'entità
2 delle addizioni e/o dei miglioramenti apportati dagli attori, che oggi determinano un valore e così un prezzo di vendita triplicato rispetto a quello attribuibile ai beni oggetto di giudizio, originariamente allo stato grezzo e/o in quella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, ciò costituendo un indebito arricchimento per il fallimento e/o per l'acquirente e/o anche al fine di poter intervenire, seppur tardivamente, nella procedura de qua, anche a mezzo di idonea disponenda CTU tecnica – valutativa. La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 27.06.2023. Si è tempestivamente costituito in giudizio il Controparte_1
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e\o improponibilità delle
[...] domande attoree ai sensi della legge fallimentare. Nel merito, ha dedotto: che gli attori non possiedono e non hanno mai posseduto il bene da usucapire;
che al momento della stipula del preliminare (18.07.2000), infatti, l'unità immobiliare era completamente rustica, senza pareti divisorie, intonaci, pavimenti ed impiantistica, sia elettrica che idraulica;
che dal medesimo contratto risulta chiaramente che il 18.07.2020 il fabbricato non era ancora realizzato;
che nella promessa di vendita la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente si può qualificare solo ed esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapire;
che nessun miglioramento e\o addizione è stato eseguito dagli attori e, oltretutto, non avendo gli stessi il possesso del bene, per le ragioni sopra indicate, nessuna rilevanza potrebbero avere le spese asserite. Ha, quindi, concluso chiedendo: di dichiarare inammissibili e\o improponibili le domande avversarie e, in ogni caso, di rigettare le stesse, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ritenute, all'esito, inammissibili le prove orali articolate dall'attore (vedi ordinanza del 20.05.2024, dep. il 21.05.2024), la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.01.2025, concedendosi alle parti termine per il deposito di note difensive telematiche fino a 30 giorni prima. L'udienza del 14.01.2025 è stata, poi, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e può essere decisa sulla base delle note depositate da entrambe le parti costituite, qui da intendersi interamente richiamate e trascritte. Si evidenzia, al riguardo, che non può essere accolta la richiesta della difesa degli attori, come formulata nelle note di trattazione datate 12.01.2025, di concedere i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., atteso che, come evidenziato, con ordinanza del 20.05.2024 è stato disposto il rinvio per la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e, con successivo decreto del 06.12.2024 è stata disposta la trattazione cartolare precisandosi che, ove la causa fosse chiamata per la decisione, le note scritte tenessero luogo della relativa discussione. Tra l'altro, nella citata ordinanza del 20.05.2024 alle parti era anche stato connesso un termine per il deposito di note difensive telematiche ma, nella specie, gli attori nulla hanno inteso depositare. In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità, in tale sede, della richiesta degli attori (vedi pag. 5 dell'atto di citazione) di disporre la sospensione della vendita intrapresa
3 nell'ambito della procedura fallimentare, trattandosi di istanza che andava rivolta in quella sede. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che gli attori hanno depositato due memorie 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (una prima memoria depositata il 26.07.2023 alle ore 18.01 e un'altra, depositata sempre il 27.06.2023 ma alle ore 18.26), per cui deve tenersi conto solo della prima atteso che il deposito di una memoria consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, con consequenziale impossibilità di procedere a una successiva integrazione. In limine litis si conferma, anche in tale sede, l'ordinanza del 20.05.2024, dep. il 21.05.2024 (che si intende interamente richiamata e trascritta) con cui sono state rigettate le richieste di prova orale formulate dagli attori, in quanto ritenute inammissibili. Ciò premesso, le domande attoree sono da rigettare in quanto inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Si evidenzia come la presente causa ha ad oggetto, in via principale, la domanda degli attori di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione sugli immobili siti in Amendolara, identificati in catasto al foglio 42, particella 345, sub 14 e sub 19. Si rammenta che gli attori hanno, a tal fine, dedotto di aver esercitato, animo domini, il possesso di tali beni in maniera pubblica, pacifica e continuata per oltre venti anni, ossia dal mese di ottobre del 1998. Il convenuto ha, sin dalla comparsa di costituzione, eccepito l'improcedibilità CP_1
e/o inammissibilità della domanda in quanto andava proposta nell'ambito della procedura fallimentare. Si rileva, a tal proposito, che il Fallimento della “ ” è Controparte_1 stato dichiarato con sentenza dell'01.07.2020 dal Tribunale di Castrovillari (cfr. sentenza depositata da parte convenuta), circostanza questa che non è stata contestata dagli attori. Ebbene, è opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/2014). I canoni ermeneutici testé richiamati consentono, pertanto, in un'ottica di economia processuale, di fondare la decisione della fattispecie sulla pregnante valutazione dell'eccezione preliminare formulata dal convenuto . CP_1
Si tratta, del resto, di questione non di competenza ma di rito (Cass. n. 16867/2011), senz'altro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (sebbene, ad ogni modo, la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata dal convenuto), salva soltanto l'ipotesi - che non viene di certo in considerazione nel caso che occupa – dell'eventuale formazione di un giudicato interno contrastante.
4 Orbene, in punto di diritto si osserva che l'art. 52, comma 2, L.F., applicabile ratione temporis, nella versione risultante dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, stabilisce che dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, che apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”. Tanto i crediti, dunque, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo. Si tratta di disposizioni volte a tutelare il principio fondamentale della par condicio creditorum atteso che la ratio delle citate norme è quella di assicurare un'unica e peculiare sede processuale per la valutazione della consistenza tanto del patrimonio del fallito quanto dell'entità dei crediti insoddisfatti in ragione dell'insolvenza del medesimo. Proprio per questa ragione la legge impone la proposizione con ricorso al giudice delegato non solo delle domande volte all'accertamento di crediti, ma anche di quelle volte all'accertamento di diritti reali nei confronti del fallimento. Proprio al fine di evitare simili conseguenze la legge fallimentare - secondo la condivisibile interpretazione della Corte di Cassazione - individua un sistema in cui “ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endo-fallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione” (cfr. Cass. n. 17035/2011). Va, dunque, condivisa la statuizione della Corte di Cassazione secondo cui “la domanda diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento” - e lo stesso, a parere della scrivente, deve valere, ex art. 52 l. fall., per l'accertamento di un proprio diritto reale – “per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l. fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile” - a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio - se formulata nel giudizio di cognizione ordinaria" (cfr. Cass. n. 24156/2018).
La domanda degli attori, volta a ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione e dell'acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili per cui è causa va, quindi, considerata inammissibile poiché avrebbe dovuto essere proposta con domanda al giudice delegato e non, come invece è accaduto, a questo giudice. Si tratta, infatti, di domanda dalla cui sorte dipendono in modo evidente almeno parte delle ragioni dei creditori concorsuali, essendo la pretesa dell'attore volta a sottrarre dal patrimonio della società fallita una considerevole posta patrimoniale attiva, consistente appunto nel diritto di proprietà degli immobili di cui è causa. Sotto tale aspetto, si rileva che – contrariamente a quanto dedotto dagli attori (i quali hanno dedotto che la fattispecie acquisitiva dell'usucapione si sarebbe perfezionata in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento), in realtà risulta dagli atti che il possesso utile ad usucapire, avrebbe avuto inizio, al più, solo dal 18.07.2000: si veda al riguardo il verbale di sopralluogo del 04.03.2021 (prodotto dal convenuto ) in cui è lo stesso attore CP_1
a dichiarare “... di essere nel possesso dell'immobile grazie al contratto preliminare di Parte_1
5 compravendita stipulato il 18/07/2000 con la ...”. È evidente, quindi, che Controparte_4
l'asserito possesso non si è perfezionato prima dell'apertura della procedura concorsuale atteso che, come già evidenziato, la sentenza di fallimento è del 01.07.2020, per cui non era ancora decorso, rispetto a tale data, sia pure per pochi giorni, il termine ventennale previsto da legge. Nè è possibile ritenere, come pure dedotto dagli attori, che la consegna dei beni sarebbe avvenuta nell'ottobre 1998 ossia al momento della stipula della prima scrittura del 22.10.1998 (che altro non è che un preliminare di compravendita) atteso che tale deduzione, oltre a porsi in netta contraddizione con quanto dichiarato dal nel Pt_1 predetto verbale, è sconfessata dalla documentazione prodotta dai medesimi attori: si veda, in particolare, la missiva datata 28.06.1999 in cui viene chiesta la consegna dei beni immobili, consegna che, dunque, non era ancora avvenuta nel 1998. Ancora, nessuna prova hanno fornito gli attori che l'effettiva immissione in possesso sarebbe avvenuta nel settembre 1999, così come nessuna prova, a dire il vero, è stata fornita anche in riferimento alla immissione effettiva nel possesso a seguito del successivo preliminare di compravendita del 18.07.2000, atteso che lo stesso nel richiamato verbale del 04.03.2021 ha Pt_1 affermato che, al momento della stipula del preliminare del 18.07.2000 (in cui, tra l'altro, non si dà atto di nessuna consegna dei beni in questione), l'unita immobiliare era allo stato completamente rustico, senza muri divisori, pavimenti, intonaci e impiantistica idraulica ed elettrica, per cui appare altamente improbabile che gli attori abbiano – come pure dedotto - iniziato ad abitare l'immobile dal luglio 2000. Inconferente, peraltro, appare, ai fini della decorrenza del termine utile ai sensi dell'art. 1158 c.c., il deposito da parte degli attori, unitamente alle memorie 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di un atto notarile di compravendita del 03.03.2000, atteso che esso si riferisce ad immobili diversi da quelli per cui è causa. Si evidenzia, ad abundantiam, che, se pure vi fosse stata la consegna dei beni, quest'ultima e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sarebbero indice della natura definitiva della compravendita, atteso che è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale (cfr. Cass. n. 4863/2010): ne consegue che, a seguito delle citate scritture del 22.10.1998 e del 18.07.2000, si era, con tutta evidenza, instaurata solo una mera detenzione qualificata e non già un possesso uti dominus, utile per l'usucapione (Cass. SSUU 7930/2008; Cass. 1296/2010, Cass. 521172016). Mancherebbe, quindi, già a monte, come pure dedotto dal convenuto, la prova che la fattispecie acquisitiva sia maturata prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Per quanto fin qui esposto, poiché la fattispecie acquisitiva non si è perfezionata prima della dichiarazione di fallimento, la sede processuale idonea a ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione non è quella del giudice ordinario, ma quella concorsuale. Ne consegue che va dichiarata inammissibile la domanda degli attori, volta ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione e dell'acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili di cui è causa. Quanto alle ulteriori domande formulate dagli attori si evidenzia quanto segue. Gli attori hanno chiesto, in via principale ma più gradata, in caso di contestazione e/o opposizione, previo riconoscimento dell'intervenuta usucapione nonché dei danni patiti
6 dagli stessi, di pronunciare ogni e più opportuna decisione in merito (vedi pag. 8 dell'atto di citazione). Ora, tale domanda, in quanto subordinata al previo accertamento dell'intervenuta usucapione che, come visto, non è possibile effettuare in tale sede, si palesa allo stesso modo inammissibile. Per mera completezza si rileva che la stessa sarebbe stata, comunque, da rigettare in quanto formulata in maniera del tutto generica facendosi riferimento a non meglio precisati (e mai prima dedotti) danni patiti dagli attori, né si comprende quale sia il petitum, non essendo esplicitati quali siano i diversi provvedimenti che il Tribunale adito dovrebbe adottare. Ancora, gli attori hanno chiesto, in ipotesi di rigetto di quanto sopra, sempre in via principale ma ancora più gradata, di “accertare l'entità delle addizioni e/o dei miglioramenti apportati dagli attori, che oggi determinano un valore e così un prezzo di vendita triplicato rispetto a quello attribuibile ai beni oggetto di giudizio, originariamente allo stato grezzo e/o in quella misura che sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia, ciò costituendo un indebito arricchimento per il fallimento e/o per l'acquirente e/o anche al fine di poter intervenire, seppur tardivamente, nella procedura de qua, anche a mezzo di idonea disponenda CTU tecnica – valutativa”. Anche tale domanda è inammissibile, oltre che formulata in maniera del tutto generica (non essendo stato dedotto in maniera specifica e dettagliata in cosa consisterebbero e quando siano state effettuate le migliorie e/o addizioni) e priva di ogni supporto probatorio (non essendo stata depositata nessuna documentazione al riguardo), né si comprende, anche in tal caso, quale sia il provvedimento che gli attori intendono ottenere dal Tribunale. Invero, stante al tenore letterale delle conclusioni dell'atto di citazione, viene chiesto un mero accertamento dell'entità di non meglio precisate addizioni e/o miglioramenti al fine di poter poi far valere il loro carattere indebito mediante un intervento tardivo nella procedura fallimentare. In disparte ogni considerazione sull'inammissibilità di un domanda di mero accertamento di tal fatta, non essendo indicato né desumibile dal tenore dell'atto introduttivo quale sia il risultato giuridicamente apprezzabile che gli attori intendono conseguire, ad ogni modo, anche ove si intendesse la domanda finalizzata a ottenere una condanna del convenuto alla restituzione delle somme asseritamente sborsate, essa si palesa parimenti inammissibile, atteso che nel sistema delineato dalla legge fallimentare, sopra richiamato, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere fatta valere, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Ne deriva che l'accertamento di ogni credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi e per gli effetti degli art. 52 e 93 L.F.. Inoltre, occorre ribadire che ove gli attori avessero inteso agire ex art. 2041 c.c. la relativa domanda è da ritenersi inammissibile nei confronti della Curatela fallimentare dovendo anch'essa trovare albergo in sede di verifica del passivo (altrimenti alterando la par condicio creditorum). In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, le domande attoree devono essere dichiarate inammissibili.
7 In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico degli attori in solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia (dichiarato come indeterminato) e all'attività difensiva, con applicazione dei parametri minimi, stante la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibili le domande attoree;
2. CONDANNA gli attori, E , in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, AL PAGAMENTO, in favore del convenuto
[...] in persona del curatore fallimentare, delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. se dovute, come per legge. 3. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge Così deciso in Castrovillari, il 15.01.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Vittoria Paiano
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