Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 27/01/2023, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 09695/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9695 del 2022, proposto dall’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Giampetruzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dall’amministrazione resistente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto che la domanda cautelare proposta dal ricorrente in primo grado, ed accolta dall’impugnata ordinanza del T.A.R., appare assistita dall’attributo dell’irreparabilità del pregiudizio che deriverebbe all’interessato dall’esecuzione del provvedimento di autotutela, in ragione dell’ingente importo del recupero, considerato in relazione alla dimensione aziendale;
ritenuto altresì che, anche in ragione della prossima celebrazione della fase di merito in primo grado, un analogo profilo di pregiudizio non può ravvisarsi con riferimento alla tutela degli interessi portati dall’amministrazione appellante, e che pertanto l’appello cautelare deve essere rigettato;
ritenuto, infine, che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Respinge l'appello (Ricorso numero: 9695/2022).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO