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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17060 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 47870/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47870 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
18.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Perazzini che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in opposizione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessia Baroni giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 6.05.2022, Persona_1
Rep. n.55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 4.05.2022, n. 5514
- OPPOSTA-
NONCHE'
Controparte_2
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore
- OPPOSTE CONTUMACI-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
1 dr. Alessandro CENTO n. 47870/2022 R.G.A.C.C.
per l'opponente: “… a) disporre, in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 314,38 a titolo di tassa di registrazione già versata e a titolo di diritti per il rilascio delle copie esecutive dell'ordinanza di assegnazione n. 10789/2015, stante l'ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nell'ordinanza di assegnazione impugnata tempestivamente …” per l'opposta: “… rigettare l'avversa domanda e, perl'effetto, dichiarare la correttezza del provvedimento impugnato. …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che con atto di pignoramento notificato in data 16.1.20202 Parte_1
(creditore procedente) promuoveva ai danni di
[...] [...]
(debitrice esecutata) e presso la e Controparte_1 Controparte_2
(terze pignorate) espropriazione di crediti per l'esazione Controparte_2 della complessiva somma di € 1.149,91, in forza di ordinanza di assegnazione n. 10789/15 e atto di precetto notificato in data 31.12.2019;
che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 3408/20 RGE;
che nel corso del procedimento si costituiva la debitrice esecutata chiedendo che il GE procedesse “alla rideterminazione delle spese di precetto e procedura stante la serialità”. che, all'esito della procedura esecutiva, con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 7/12.1.2021 il G.E. assegnava al creditore procedente la somma di € 1.089,87 di cui € 489,87 per capitale, € 200,00 per spese di precetto ed € 500,00 per spese di esecuzione;
che avverso la detta ordinanza di assegnazione il creditore procedente proponeva opposizione (ex art. 617, II co., c.p.c.) eccependo l'ingiusta decurtazione dell'importo di € 291,30 già corrisposte a titolo di spese di registrazione dell'ordinanza n. 10789/2015 e della somma di € 23,08 anch'essa versata a titolo di diritti per il rilascio delle n. 2 copie esecutive dell'ordinanza di assegnazione n. 10789/2015
che si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto che con ordinanza del 5/7.4.2022 il G.E. - in assenza di provvedimenti cautelari e/o indilazionabili richiesti dal creditore – assegnava termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito
2 dr. Alessandro CENTO n. 47870/2022 R.G.A.C.C.
Considerato che con atto di citazione notificato in data 23.6.2022 Parte_1
introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi
[...]
a questo Tribunale, debitrice esecutata), nonché la Controparte_1
e (terze pignorate) rassegnando le Controparte_2 Controparte_2 conclusioni in epigrafe trascritte che si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che, pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio la CP_2
e con ordinanza del 15.11.2022 ne veniva dichiarata
[...] Controparte_2 la contumacia;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 18.11.2025 (e le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.)
………….
Rilevato
Che con atto di precetto notificato in data 31.12.2019 il creditore procedente intimava alla debitrice il pagamento delle seguenti somme:
Che il G.E. ha assegnato, per spese di precetto, la somma di € 200,00
3 dr. Alessandro CENTO n. 47870/2022 R.G.A.C.C.
Che l'opponente ha lamentato la mancata liquidazione della somma di € 291,39 per spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (posta a fondamento dell'intrapresa esecuzione) e della somma di € 23,08 per esborsi
Che risulta comprovato agli atti il pagamento ella somma di € 291,39 per spese di registrazione della ridetta ordinanza di assegnazione;
Che è stato pacificamente eseguito anche il pagamento della somma di € 23,08 per esborsi (vd., comparsa di costituzione);
che, dunque, l'ordinanza opposta va revocata (siccome al creditore procedente va liquidata, per spese documentate, anche la complessiva somma di € 314,38)
che, attesa la particolare semplicità dei fatti di causa e considerato che la documentazione comprovante il pagamento delle spese era stata prodotta unitamente all'ordinanza di assegnazione (e non con un file separato e debitamente indicato), le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza opposta limitatamente alla liquidazione delle spese di precetto;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 5.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47870 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del
18.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Perazzini che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in opposizione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessia Baroni giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 6.05.2022, Persona_1
Rep. n.55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma il 4.05.2022, n. 5514
- OPPOSTA-
NONCHE'
Controparte_2
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore
- OPPOSTE CONTUMACI-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
1 dr. Alessandro CENTO n. 47870/2022 R.G.A.C.C.
per l'opponente: “… a) disporre, in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di €uro 314,38 a titolo di tassa di registrazione già versata e a titolo di diritti per il rilascio delle copie esecutive dell'ordinanza di assegnazione n. 10789/2015, stante l'ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nell'ordinanza di assegnazione impugnata tempestivamente …” per l'opposta: “… rigettare l'avversa domanda e, perl'effetto, dichiarare la correttezza del provvedimento impugnato. …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che con atto di pignoramento notificato in data 16.1.20202 Parte_1
(creditore procedente) promuoveva ai danni di
[...] [...]
(debitrice esecutata) e presso la e Controparte_1 Controparte_2
(terze pignorate) espropriazione di crediti per l'esazione Controparte_2 della complessiva somma di € 1.149,91, in forza di ordinanza di assegnazione n. 10789/15 e atto di precetto notificato in data 31.12.2019;
che la procedura esecutiva veniva iscritta al n. 3408/20 RGE;
che nel corso del procedimento si costituiva la debitrice esecutata chiedendo che il GE procedesse “alla rideterminazione delle spese di precetto e procedura stante la serialità”. che, all'esito della procedura esecutiva, con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 7/12.1.2021 il G.E. assegnava al creditore procedente la somma di € 1.089,87 di cui € 489,87 per capitale, € 200,00 per spese di precetto ed € 500,00 per spese di esecuzione;
che avverso la detta ordinanza di assegnazione il creditore procedente proponeva opposizione (ex art. 617, II co., c.p.c.) eccependo l'ingiusta decurtazione dell'importo di € 291,30 già corrisposte a titolo di spese di registrazione dell'ordinanza n. 10789/2015 e della somma di € 23,08 anch'essa versata a titolo di diritti per il rilascio delle n. 2 copie esecutive dell'ordinanza di assegnazione n. 10789/2015
che si costituiva contestando l'opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto che con ordinanza del 5/7.4.2022 il G.E. - in assenza di provvedimenti cautelari e/o indilazionabili richiesti dal creditore – assegnava termine di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito
2 dr. Alessandro CENTO n. 47870/2022 R.G.A.C.C.
Considerato che con atto di citazione notificato in data 23.6.2022 Parte_1
introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi
[...]
a questo Tribunale, debitrice esecutata), nonché la Controparte_1
e (terze pignorate) rassegnando le Controparte_2 Controparte_2 conclusioni in epigrafe trascritte che si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto;
che, pur ritualmente citate, non si costituivano in giudizio la CP_2
e con ordinanza del 15.11.2022 ne veniva dichiarata
[...] Controparte_2 la contumacia;
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 18.11.2025 (e le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.)
………….
Rilevato
Che con atto di precetto notificato in data 31.12.2019 il creditore procedente intimava alla debitrice il pagamento delle seguenti somme:
Che il G.E. ha assegnato, per spese di precetto, la somma di € 200,00
3 dr. Alessandro CENTO n. 47870/2022 R.G.A.C.C.
Che l'opponente ha lamentato la mancata liquidazione della somma di € 291,39 per spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (posta a fondamento dell'intrapresa esecuzione) e della somma di € 23,08 per esborsi
Che risulta comprovato agli atti il pagamento ella somma di € 291,39 per spese di registrazione della ridetta ordinanza di assegnazione;
Che è stato pacificamente eseguito anche il pagamento della somma di € 23,08 per esborsi (vd., comparsa di costituzione);
che, dunque, l'ordinanza opposta va revocata (siccome al creditore procedente va liquidata, per spese documentate, anche la complessiva somma di € 314,38)
che, attesa la particolare semplicità dei fatti di causa e considerato che la documentazione comprovante il pagamento delle spese era stata prodotta unitamente all'ordinanza di assegnazione (e non con un file separato e debitamente indicato), le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. annulla l'ordinanza opposta limitatamente alla liquidazione delle spese di precetto;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 5.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO