Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5324/2023 rg , sul ricorso depositato il 08/11/2023 proposto da , n.q. di Amministratore di Sostegno di Parte_1
(difeso da.Avv. Gaetano Cambrea) Parte_2
nei confronti di in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso dagli avv. ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio
) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente;
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che CP_2
liquida complessivamente, in 2500,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15
%, nonché iva e cpa se dovute , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n° OI000425516 protocollo CP_2
6700.02/3/2023.0100629 emessa dal Direttore della Direzione Provinciale di Reggio CP_2
Calabria, con sede alla Via D. Romeo n° 15, che ha ingiunto il pagamento della sanzione di €
10.000,00 oltre € 6,60 per spese di notifica, in esito all'accertamento con prot. n°
.6700.28/11/2017.0361884 dell'1.12.2017 contestato a n. il 5.23.1955 CP_2 Parte_2
1
- La violazione di legge per l'omessa notificazione del prodromico atto di accertamento e precisamente con prot. n° .6700.28/11/2017.0361884 che si afferma essere stato notificato in CP_2
data 1.12.2017;
- la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità del fatto;
- la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, in relazione alla tardiva adozione del provvedimento amministrativo sanzionatorio;
per l'effetto dichiarare estinta la sanzione di € 10.000,00 comminata al prevenuto e di conseguenza condannare l' in persona del Presidente pro tempore CP_2 [...]
di Reggio Calabria, con sede in Via D. Romeo n° 15, 89123 REGGIO CALABRIA, alla CP_3
rifusione delle spese di soccombenza, conformemente al DM 55/2014
Parte ricorrente deduceva che:
Con ricorso in opposizione ex at. 615 c.p.c. depositato in data 04.04.2023, davanti al Tribunale
Civile Sezione Lavoro di Palmi, essa ricorrente si era opposta l'Ordinanza di Ingiunzione n° OI-
000425516 protocollo 6700.02/3/2023.0100629 emessa dal Direttore della Direzione CP_2
Provinciale di Reggio Calabria, con sede alla Via D. Romeo n° 15, che ha ingiunto il CP_2 pagamento della sanzione di € 10.000 oltre € 6,60 per spese di notifica, in esito all'accertamento con prot. n° .6700.28/11/2017.0361884 dell'1.12.2017 contestato a : CP_2 Parte_2
n. il 5.3.1955 a Palmi e res. a Melicuccà alla Via Spirito Santo n° 23, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, notificata a mezzo piego postale n° 39825007254 in data 16.3.2023, in riferimento all'omesso versamento delle ritenute previdenziali riferite all'anno 2016, in violazione all'art. 2 co 1-bis del D.L. 463/1983, a .
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda, comunicando però la CP_2
rideterminazione della somma in riduzione alla luce della sopravvenuta legge ( art 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48).
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto
La presente azione giudiziale, in riassunzione dopo declinatoria di incompetenza del Tribunale di
Palmi , è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa pecuniaria emessa
CP_ dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del 2016
2 Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
CP_ Nel caso di specie inoltre l' ha depositato due provvedimenti di rideterminazione delle somme ingiunte .
Non si rilevano le date dei provvedimenti .
Uno riporta che la < sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a
€ 780,57.>.
In ogni caso parte ricorrente non ha aderito neppure alla rideterminazione delle somme .
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 16.3.2023 e opposta con ricorso depositato il 4.4.2023.
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
L'opposizione è, quindi, tempestiva.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 la prima contestazione risulta sia avvenuta con verbale di accertamento notificato il 1.12.2017( l'avviso di ricevimento porta la consegna al destinatario e fa fede fino a querela di falso).
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1°
3 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
Per l'applicazione del termine anche la giurisprudenza di legittimità (Cass 7641/2025; vedi anche
7768/25)
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto . risultava dal inadempimento nel 2016 .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1
aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
I dati generali complessivi di procedure di accertamento non possono essere qui valutati in deroga alla legge né si può valutare il lavoro necessario .
Ne discende che il motivo è fondato.
Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria, 20.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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