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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N. 1018 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018 /2025 promossa da:
( ), ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
( ), con l'avv. Maria Luisa Trippitelli
[...] C.F._3
RICORRENTI
Nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in [...]6 CP_1
- 47838 RICCIONE (C.F. ) C.F._4
RESISTENTE
Sulle conclusioni precisate all'udienza del 27.06.2025
Con l'intervento del P.M. sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata l'interdizione per infermità di mente abituale del loro padre, in quanto affetto da disturbo neurocognitivo maggiore su base degenarativa vascolare con ischemia cerebrale ed iniziale idrocefalo di grado severo, con diagnosi di incapacità totale di intendere e volere ed in istato di assoluta dipendenza in ogni funzione della vita quotidiana e certificato portatore di handicap in situazione di gravità.
1 All'udienza del 14.05.2025 il Giudice procedeva all'esame del convenuto, all'udienza del 27.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio ed assegnata a sentenza. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento.
Le condizioni psichiche di sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni CP_1 necessità di ulteriori attività istruttorie. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo, non in grado di rispondere alle domande, non orientato nello spazio e nel tempo, non deambulante - collegabile all'età e alle svariate patologie da cui è affetto.
L'interdicendo invero, non ha risposto ad alcuna delle domande postele dal G.T., apparendo del tutto inconsapevole della propria complessiva situazione sociale, patrimoniale e di vita. La certificazione allegata comprova ulteriormente l'infermità del convenuto. Invero, il verbale di accertamento dell'invalidità civile certificava che lo stesso è affetto, tra l'altro, da disturbo neurocognitivo maggiore su base degenerativa complicato da disturbi comportamentali, pregressa polmonite e pregressa paralisi del faciale sx, pseudofachia con necessità di assistenza continua, dunque, presenta un grave decadimento delle facoltà cognitive. Tale infermità è da considerarsi abituale, stante l'evidenza della componente organica degenerativa, ed egli appare assolutamente non capace di provvedere ai propri interessi. Non appare in grado di fornire completo e consapevole consenso alle cure né di autodeterminarsi rispetto alla quotidianità e al luogo in cui vive. Il decadimento cognitivo che lo affligge è ampiamente riconoscibile da terzi e questo la espone a possibili azioni pregiudizievoli nei propri confronti. Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità del convenuto a provvedere ai suoi interessi, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione di
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente CP_1
a tutelare il convenuto in modo adeguato, in quanto egli è totalmente incapace di provvedere da solo alle esigenze del quotidiano e di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione, ciò che invero svuoterebbe totalmente di contenuto la misura di sostegno che appunto mira a preservare la residua autonomia del soggetto, nella specie, integralmente soppressa. Ne deriva che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela al convenuto, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Dunque, nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale "incapacitazione" del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stesso di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione.
Nulla per le spese di lite, stante la natura della causa e l'esito della stessa, che non consente di ravvisare una soccombenza in senso proprio.
2 Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore, confermandosi, nelle more, la nomina provvisoria e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], ed ivi residente in CP_1
- Via Luigi Carlo Farini, 6 (C.F. ); C.F._4
- Conferma, in via provvisoria, la nomina di , all'ufficio di tutore;
Parte_1
- Nulla per le spese;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. per la comunicazione al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice tutelare in sede, e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 18.09.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1018 /2025 promossa da:
( ), ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
( ), con l'avv. Maria Luisa Trippitelli
[...] C.F._3
RICORRENTI
Nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in [...]6 CP_1
- 47838 RICCIONE (C.F. ) C.F._4
RESISTENTE
Sulle conclusioni precisate all'udienza del 27.06.2025
Con l'intervento del P.M. sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata l'interdizione per infermità di mente abituale del loro padre, in quanto affetto da disturbo neurocognitivo maggiore su base degenarativa vascolare con ischemia cerebrale ed iniziale idrocefalo di grado severo, con diagnosi di incapacità totale di intendere e volere ed in istato di assoluta dipendenza in ogni funzione della vita quotidiana e certificato portatore di handicap in situazione di gravità.
1 All'udienza del 14.05.2025 il Giudice procedeva all'esame del convenuto, all'udienza del 27.06.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio ed assegnata a sentenza. All'esito dell'istruttoria la domanda di interdizione risulta fondata e merita pertanto accoglimento.
Le condizioni psichiche di sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni CP_1 necessità di ulteriori attività istruttorie. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicendo non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo, non in grado di rispondere alle domande, non orientato nello spazio e nel tempo, non deambulante - collegabile all'età e alle svariate patologie da cui è affetto.
L'interdicendo invero, non ha risposto ad alcuna delle domande postele dal G.T., apparendo del tutto inconsapevole della propria complessiva situazione sociale, patrimoniale e di vita. La certificazione allegata comprova ulteriormente l'infermità del convenuto. Invero, il verbale di accertamento dell'invalidità civile certificava che lo stesso è affetto, tra l'altro, da disturbo neurocognitivo maggiore su base degenerativa complicato da disturbi comportamentali, pregressa polmonite e pregressa paralisi del faciale sx, pseudofachia con necessità di assistenza continua, dunque, presenta un grave decadimento delle facoltà cognitive. Tale infermità è da considerarsi abituale, stante l'evidenza della componente organica degenerativa, ed egli appare assolutamente non capace di provvedere ai propri interessi. Non appare in grado di fornire completo e consapevole consenso alle cure né di autodeterminarsi rispetto alla quotidianità e al luogo in cui vive. Il decadimento cognitivo che lo affligge è ampiamente riconoscibile da terzi e questo la espone a possibili azioni pregiudizievoli nei propri confronti. Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità del convenuto a provvedere ai suoi interessi, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione di
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente CP_1
a tutelare il convenuto in modo adeguato, in quanto egli è totalmente incapace di provvedere da solo alle esigenze del quotidiano e di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione, ciò che invero svuoterebbe totalmente di contenuto la misura di sostegno che appunto mira a preservare la residua autonomia del soggetto, nella specie, integralmente soppressa. Ne deriva che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela al convenuto, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Dunque, nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale "incapacitazione" del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità del convenuto stesso di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione.
Nulla per le spese di lite, stante la natura della causa e l'esito della stessa, che non consente di ravvisare una soccombenza in senso proprio.
2 Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore, confermandosi, nelle more, la nomina provvisoria e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...], ed ivi residente in CP_1
- Via Luigi Carlo Farini, 6 (C.F. ); C.F._4
- Conferma, in via provvisoria, la nomina di , all'ufficio di tutore;
Parte_1
- Nulla per le spese;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. per la comunicazione al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice tutelare in sede, e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 18.09.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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