TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7766/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 30.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Renata Cisilino e Manuela Sanfilippo presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Letizia Grossini presso la quale ha eletto domicilio telematico le quali hanno contratto unione civile in Santa Margherita Ligure (GE) in data 10.12.2016 (anno 2016 atto n.4, Ufficio 1)
pagina 1 di 6 □ la IG.ra ha reso in data 26.3.25 avanti il Comune di Santa Margherita Ligure Parte_3
(GE) la dichiarazione di cui all'art.1, comma 24, L. 76/16, con previa comunicazione alla sig.ra
[...]
della volontà di scioglimento dell'unione civile a mezzo raccomandata del 10.3.25, ricevuta in Pt_1 data 14.3.25
FATTO Le parti sopra indicate, decorsi tre mesi dalla dichiarazione ex art.1, comma 24, L. n.76/16, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.6.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
1) La IG.ra si obbliga a versare a previa dichiarazione di equità Parte_1 Parte_3 da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 6.000,00 (Euro seimila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità: Euro 1.500,00 entro il 31/3/2025, Euro 4.500,00 entro il giorno successivo al deposito del ricorso;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, di ed è stata effettuata a Parte_3 tacitazione di ogni e qualunque sua pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere in via definitiva ogni reciproca precedente pretesa, quale elemento indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, le parti pattuiscono quanto segue:
2) quanto alle cartelle esattoriali notificate alla IG.ra risultanti dall'accesso Parte_3 presso l'Agenzia delle Entrate del 5.3.2025, per le quali la stessa aveva proceduto alla richiesta di rateazione ovvero alla richiesta di rottamazione, la IG.ra senza nulla riconoscere, Parte_1 essendo il debito nei confronti dell'Erario di unica e pacifica pertinenza della sola IG.ra
[...]
e senza effetto novativo, si impegna a versare, secondo il piano rateale già in essere, Parte_3 direttamente all'Agenzia delle Entrate, il 50% degli importi risultanti all'atto di sottoscrizione del presente ricorso, che viene depositato decorsi i tre mesi dalla dichiarazione di cui all'art.1 comma 24 L.
N.76/16, e segnatamente: a) quanto alla rata di Euro 261,47 con ultima scadenza il 9.1.2034, per un totale di n.106 rate, le parti concordano che la IG.ra provveda a versare le rate dei mesi pari Pt_1
(febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre), mentre la IG.ra dei mesi dispari Pt_3
(gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre), per un totale di n.6 rate a testa all'anno; b) quanto alle rate della rottamazione per Euro 24,73 e per Euro 73,75 mensili, con scadenza il pagina 2 di 6 30.11.2027, e con cadenza trimestrale, la IG.ra si impegna a versare le rate di maggio e Pt_1 novembre e la IG.ra le rate di febbraio e luglio. L'accordo sui pagamenti ha preso avvio dalla Pt_3 mensilità di aprile 2025. Entrambe le parti, a mezzo mail, si scambieranno le quietanze di ogni pagamento che dovrà avvenire almeno quattro giorni prima di ogni singola scadenza
3) la IG.ra a garanzia dell'obbligazione assunta in sede di scioglimento dell'unione, nel senso Pt_1 sopra detto, consegnerà entro il termine del 31/03/2025 in deposito fiduciario presso lo studio del Dott.
Dottore Commercialista di comune fiducia, un assegno bancario, intestato alla IG.ra Per_1 Pt_3 dell'importo di Euro 14.399,66 corrispondente alla metà del residuo risultante alla data di sottoscrizione del ricorso, con previsione della possibilità di consegna e incasso dello stesso da parte della IG.ra solo in caso di mancato puntuale versamento, anche di una sola rata, salvo il caso
Pt_3 fortuito e/ la forza maggiore. In caso di mancato pagamento da parte della signora anche di una
Pt_3 sola rata, la signora sarà automaticamente esonerata dal versamento della successiva, fino al Pt_1 regolare adempimento da parte della signora Alla fine di ogni anno detto assegno dovrà essere
Pt_3 sostituito e adeguato con un nuovo assegno dell'importo che tenga conto dei versamenti medio tempore effettuati, con l'intesa che se per l'importo rateizzato in n.120 rate verrà concessa la rottamazione, che la signora si impegna a richiedere, l'impegno del pagamento da parte della IG.ra
Pt_3 Parte_1 sarà aggiornato al 50% di quanto sarà dovuto in esito alla rottamazione e anche l'assegno consegnato in deposito fiduciario verrà adeguato. La signora a tal fine si obbliga alla comunicazione
Pt_3 tempestiva dell'esito della detta richiesta di rottamazione;
4) la IG.ra si impegna ad estinguere integralmente, con pagamento rateale preciso e puntuale, il Pt_1 finanziamento cointestato con la IG.ra dell'importo mensile di Euro 104,25 fino a sua Persona_2 completa estinzione, nonché a trasmettere mensilmente le relative quietanze via mail alla sig.ra Pt_3
5) quanto alla disdetta anticipata del contratto di locazione con il IG. le parti concordano che Pt_4 la IG.ra provveda al pagamento dei canoni relativi al preavviso di tre mesi (marzo aprile e Pt_1 maggio 2025), conseguentemente, all'atto del conguaglio delle spese di riscaldamento e di tinteggiatura dei locali, percepirà per differenza la cauzione a suo tempo versata. Nel caso in cui la proprietà riuscisse a locare anzitempo l'immobile, eventuali abbuoni sul trimestre di preavviso andranno a vantaggio della sola IG.ra Pt_1
6) quanto al conto corrente cointestato n.7366, acceso presso Intesa San Paolo, le parti si impegnano ad estinguerlo entro e non oltre la fine del corrente mese di marzo e si impegnano a suddividere gli oneri di chiusura;
7) le parti danno atto che i conti correnti personali esistenti alla data di sottoscrizione del presente ricorso restano di esclusiva pertinenza dell'intestatario, sia per quanto attiene le poste attive, sia per pagina 3 di 6 quanto attiene le poste negative, avendo già le parti provveduto a suddividere i beni della comunione de residuo. Eventuali successivi addebiti e/o accrediti riferiti al periodo della comunione resteranno in ogni caso e comunque di pertinenza del singolo intestatario, senza possibilità di rivalsa e/o manleva alcuna;
8) ciascuna parte risponde e risponderà personalmente di debiti e/o finanziamenti e/o pendenze contributive presso Inps, Inail o altri Enti, o istituti finanziatori accesi e/o esistenti in pendenza di unione e non specificatamente menzionati nel presente atto, senza possibilità di rivalsa e/o manleva alcuna nei confronti dell'unito;
9) le parti rinunciano reciprocamente alla proposizione di qualsivoglia esposto e/o querela per fatti e/o eventi accaduti durante la convivenza e/o comunque per fatti e/o eventi accaduti sino alla sottoscrizione del presente ricorso;
10) Le parti dichiarano di avere già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economico patrimoniale e non, e concordano altresì che con l'esecuzione precisa e puntuale di tutte le obbligazioni assunte con le condizioni di scioglimento dell'unione civile nulla più avranno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia causa, titolo o ragione conseguente e discendente dall'unione civile e precedente convivenza;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento dell'unione civile, accertato che la comunione materiale degli uniti non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei predetti uniti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la contribuzione della somma liquidata una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 4 di 6 1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta tra e Parte_1 Parte_3 in data 10.12.2016 e iscritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) al n.4, anno 2016, Ufficio 1;
2) Omologa le condizioni di scioglimento dell'unione civile inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 30.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con Avv.ti Renata Cisilino e Manuela Sanfilippo presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Letizia Grossini presso la quale ha eletto domicilio telematico le quali hanno contratto unione civile in Santa Margherita Ligure (GE) in data 10.12.2016 (anno 2016 atto n.4, Ufficio 1)
pagina 1 di 6 □ la IG.ra ha reso in data 26.3.25 avanti il Comune di Santa Margherita Ligure Parte_3
(GE) la dichiarazione di cui all'art.1, comma 24, L. 76/16, con previa comunicazione alla sig.ra
[...]
della volontà di scioglimento dell'unione civile a mezzo raccomandata del 10.3.25, ricevuta in Pt_1 data 14.3.25
FATTO Le parti sopra indicate, decorsi tre mesi dalla dichiarazione ex art.1, comma 24, L. n.76/16, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.6.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione civile alle seguenti condizioni:
1) La IG.ra si obbliga a versare a previa dichiarazione di equità Parte_1 Parte_3 da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro 6.000,00 (Euro seimila/00) da versarsi a mezzo bonifico bancario con le seguenti modalità: Euro 1.500,00 entro il 31/3/2025, Euro 4.500,00 entro il giorno successivo al deposito del ricorso;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, vita natural durante, di ed è stata effettuata a Parte_3 tacitazione di ogni e qualunque sua pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere in via definitiva ogni reciproca precedente pretesa, quale elemento indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale, le parti pattuiscono quanto segue:
2) quanto alle cartelle esattoriali notificate alla IG.ra risultanti dall'accesso Parte_3 presso l'Agenzia delle Entrate del 5.3.2025, per le quali la stessa aveva proceduto alla richiesta di rateazione ovvero alla richiesta di rottamazione, la IG.ra senza nulla riconoscere, Parte_1 essendo il debito nei confronti dell'Erario di unica e pacifica pertinenza della sola IG.ra
[...]
e senza effetto novativo, si impegna a versare, secondo il piano rateale già in essere, Parte_3 direttamente all'Agenzia delle Entrate, il 50% degli importi risultanti all'atto di sottoscrizione del presente ricorso, che viene depositato decorsi i tre mesi dalla dichiarazione di cui all'art.1 comma 24 L.
N.76/16, e segnatamente: a) quanto alla rata di Euro 261,47 con ultima scadenza il 9.1.2034, per un totale di n.106 rate, le parti concordano che la IG.ra provveda a versare le rate dei mesi pari Pt_1
(febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre), mentre la IG.ra dei mesi dispari Pt_3
(gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre), per un totale di n.6 rate a testa all'anno; b) quanto alle rate della rottamazione per Euro 24,73 e per Euro 73,75 mensili, con scadenza il pagina 2 di 6 30.11.2027, e con cadenza trimestrale, la IG.ra si impegna a versare le rate di maggio e Pt_1 novembre e la IG.ra le rate di febbraio e luglio. L'accordo sui pagamenti ha preso avvio dalla Pt_3 mensilità di aprile 2025. Entrambe le parti, a mezzo mail, si scambieranno le quietanze di ogni pagamento che dovrà avvenire almeno quattro giorni prima di ogni singola scadenza
3) la IG.ra a garanzia dell'obbligazione assunta in sede di scioglimento dell'unione, nel senso Pt_1 sopra detto, consegnerà entro il termine del 31/03/2025 in deposito fiduciario presso lo studio del Dott.
Dottore Commercialista di comune fiducia, un assegno bancario, intestato alla IG.ra Per_1 Pt_3 dell'importo di Euro 14.399,66 corrispondente alla metà del residuo risultante alla data di sottoscrizione del ricorso, con previsione della possibilità di consegna e incasso dello stesso da parte della IG.ra solo in caso di mancato puntuale versamento, anche di una sola rata, salvo il caso
Pt_3 fortuito e/ la forza maggiore. In caso di mancato pagamento da parte della signora anche di una
Pt_3 sola rata, la signora sarà automaticamente esonerata dal versamento della successiva, fino al Pt_1 regolare adempimento da parte della signora Alla fine di ogni anno detto assegno dovrà essere
Pt_3 sostituito e adeguato con un nuovo assegno dell'importo che tenga conto dei versamenti medio tempore effettuati, con l'intesa che se per l'importo rateizzato in n.120 rate verrà concessa la rottamazione, che la signora si impegna a richiedere, l'impegno del pagamento da parte della IG.ra
Pt_3 Parte_1 sarà aggiornato al 50% di quanto sarà dovuto in esito alla rottamazione e anche l'assegno consegnato in deposito fiduciario verrà adeguato. La signora a tal fine si obbliga alla comunicazione
Pt_3 tempestiva dell'esito della detta richiesta di rottamazione;
4) la IG.ra si impegna ad estinguere integralmente, con pagamento rateale preciso e puntuale, il Pt_1 finanziamento cointestato con la IG.ra dell'importo mensile di Euro 104,25 fino a sua Persona_2 completa estinzione, nonché a trasmettere mensilmente le relative quietanze via mail alla sig.ra Pt_3
5) quanto alla disdetta anticipata del contratto di locazione con il IG. le parti concordano che Pt_4 la IG.ra provveda al pagamento dei canoni relativi al preavviso di tre mesi (marzo aprile e Pt_1 maggio 2025), conseguentemente, all'atto del conguaglio delle spese di riscaldamento e di tinteggiatura dei locali, percepirà per differenza la cauzione a suo tempo versata. Nel caso in cui la proprietà riuscisse a locare anzitempo l'immobile, eventuali abbuoni sul trimestre di preavviso andranno a vantaggio della sola IG.ra Pt_1
6) quanto al conto corrente cointestato n.7366, acceso presso Intesa San Paolo, le parti si impegnano ad estinguerlo entro e non oltre la fine del corrente mese di marzo e si impegnano a suddividere gli oneri di chiusura;
7) le parti danno atto che i conti correnti personali esistenti alla data di sottoscrizione del presente ricorso restano di esclusiva pertinenza dell'intestatario, sia per quanto attiene le poste attive, sia per pagina 3 di 6 quanto attiene le poste negative, avendo già le parti provveduto a suddividere i beni della comunione de residuo. Eventuali successivi addebiti e/o accrediti riferiti al periodo della comunione resteranno in ogni caso e comunque di pertinenza del singolo intestatario, senza possibilità di rivalsa e/o manleva alcuna;
8) ciascuna parte risponde e risponderà personalmente di debiti e/o finanziamenti e/o pendenze contributive presso Inps, Inail o altri Enti, o istituti finanziatori accesi e/o esistenti in pendenza di unione e non specificatamente menzionati nel presente atto, senza possibilità di rivalsa e/o manleva alcuna nei confronti dell'unito;
9) le parti rinunciano reciprocamente alla proposizione di qualsivoglia esposto e/o querela per fatti e/o eventi accaduti durante la convivenza e/o comunque per fatti e/o eventi accaduti sino alla sottoscrizione del presente ricorso;
10) Le parti dichiarano di avere già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economico patrimoniale e non, e concordano altresì che con l'esecuzione precisa e puntuale di tutte le obbligazioni assunte con le condizioni di scioglimento dell'unione civile nulla più avranno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia causa, titolo o ragione conseguente e discendente dall'unione civile e precedente convivenza;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di scioglimento dell'unione civile, accertato che la comunione materiale degli uniti non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei predetti uniti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la contribuzione della somma liquidata una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 4 di 6 1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta tra e Parte_1 Parte_3 in data 10.12.2016 e iscritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) al n.4, anno 2016, Ufficio 1;
2) Omologa le condizioni di scioglimento dell'unione civile inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6