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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 946/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 946 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “vendita di cose mobili” vertente tra
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Roma n. 31 - 80029 Parte_1 P.IVA_1
Sant'Antimo ed elettivamente domiciliata in Via Filippo Illuminato n. 26 - 80125 Napoli presso lo studio di Avv. Gianluca Vagelli (C.F. ), che la rappresenta e difende come C.F._1 da procura in atti
- opponente e
PI: , in persona del l.r.p.t., con sede alla Via Conca Controparte_1 P.IVA_2
d'Oro n. 8 - 81011 Alife, elettivamente domiciliata in Piazza della Liberazione n. 12 - Alife (CE) presso lo studio degli Avv.ti Cristina Ciotte (CF: ) ed Emanuele Sasso (CF: C.F._2
) che la rappresentano e difendono come da procura in atti C.F._3
. opposto
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione la società chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_2 ingiungere alla società il pagamento della somma di €. 5.800,93, per le seguenti fatture Parte_1 impagate: n. 104 del 31.10.2014 (residuo impagato €. 3.489,64), n. 147/A del 31.10.2014 (€.
1.442,65) e n. 158/A del 30.11.2014 (€. 868,64).
La domanda veniva accolta dal Tribunale che emetteva il D.I. n. 5029/2022 del 7.12.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. 12620/2022, per la somma di €. 5.800,93 oltre spese del monitorio.
1 Avverso il suddetto D.I. la società proponeva opposizione deducendo, relativamente Parte_1 alla fattura n. 104 del 31.10.2024, l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 3, derivando il credito, come da voci in fattura, da locazione di bene mobile.
Nel merito l'opponente contestava l'esistenza del rapporto e, con riferimento alle fatture nn. 147/A
e 158/A, aventi ad oggetto consegna merci, deduceva la consegna parziale della merce, nonché
l'intervenuto pagamento di €. 2.000,00 successivamente all'ultimo rendiconto dei rapporti dare- avere comunicato dalla G&P.
Tanto premesso, rassegnava e seguenti conclusioni:
“1) In via assolutamente preliminare, dichiarare, ai sensi dell'art. 2948, 1° comma, n. 3 c.c., per quanto esposto in narrativa, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito relativo al presunto contratto di noleggio “a caldo” che sarebbe intercorso tra le parti e di cui alla fattura n. 104 del
31/10/2014 per € 4.575.00 e che è stata azionata per il minor importo di € 3.489,64, revocando/mettendo nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
2) Nel merito - ferma ed impregiudicata l'eccezione, che precede - dichiarare, in accoglimento della proposta opposizione e per tutto quanto esposto in atti, l'infondatezza dell'avversa pretesa di pagamento, revocando e mettendo nel nulla il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato.
3) Condannare la società ricorrente/opposta, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso forfetario ex D.M. n.
55/2014, Cpa ed IVA”.
Costituitasi la società opposta contestava l'eccezione di prescrizione Parte_2 riguardante la fattura n. 104 del 31.10.2024, sia per l'esistenza di richieste di pagamento interruttive, per l'iscrizione a ruolo di precedente ricorso monitorio presso il Tribunale di S.M.C.V., sia perché ritenuta non applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per essere il contratto intercorso tra le parti di tipo misto.
Deduceva, poi, l'opposta che la somma di €. 2.000,00 versata tramite assegni dall'opponente era già stata scorporata dall'importo richiesto in via monitoria.
Tanto premesso, chiedeva quindi al Tribunale di:
“1)in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della preventiva procedura di negoziazione assistita;
2) sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto;
2 CP_ 3) nel merito rigettare tutte le richieste formulate nell'atto di opposizione a in quanto infondate sia in fatto che in diritto ,oltre che non provate e per l'effetto confermare il D.I.
n.5029/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
4)condannare l'opponente alla rifusione delle competenze del procedimento monitorio nonché delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA del presente giudizio con anticipazione ai procuratori antistatari.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., escusso il teste indicato dalla società opposta, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da provvedimento del 9.1.2025.
È opportuno rammentare che, per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448 Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cfr.: Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (Cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018; Cass., 17 novembre 2003 n.
17371; Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999).
3 In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Passando nell'analisi dal profilo generale a quello particolare, sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sui pretesi inadempimenti concernenti quanto alla prima fattura un contratto di locazione ed per le altre due un contratto di compravendita, viene in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cfr.: Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass.
1743/2007).
Posta tale premessa, il vaglio di fondatezza delle ragioni spese in questa sede dalle parti impone preliminarmente l'inquadramento giuridico della fattispecie, anche al fine di individuare la corretta disciplina da applicarsi.
Ebbene, ritiene la scrivente che il rapporto giuridico intercorso tra le parti in causa in merito alla fattura azionata n. 104 del 31.10.2014 vada inquadrato nell'ambito del cd. nolo a caldo: con tipologia contrattuale – a sua volta da inserirsi nella sfera del contratto atipico di noleggio di cose mobili, con cui una parte, detta noleggiatore, mette a disposizione di un'altra, detta noleggiante, un bene mobile per un periodo di tempo determinato verso il pagamento di un corrispettivo;
il noleggiatore pone a disposizione del noleggiante, unitamente all'attrezzatura, anche un operaio specializzato nell'utilizzo del bene. Si tratta di un contratto a causa mista, in cui il lavoro del dipendente, però, ha carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale, costituita dalla messa a disposizione del mezzo dietro corrispettivo, per cui deve ritenersi prevalente la causa
4 locatizia, con la conseguente applicazione delle relative disposizioni normative (Tribunale Milano,
Sentenza 9 gennaio 2018 n. 91), poiché, in tale ipotesi, le prestazioni dirette al funzionamento del mezzo non si ricollegano ad un risultato da conseguire a cura del concedente con propria organizzazione e a proprio rischio, ma assumono carattere meramente accessorio e strumentale rispetto al godimento del bene, che resta oggetto principale del contratto (Cfr. Cass, 29 agosto
1997, n. 8248; Cass. n. 4294/1985).
La predetta qualificazione si giustifica, nel caso di specie, in ragione della convergenza delle prove testimoniali raccolte sul punto e dai documenti allegati proprio dall'opposta e fondanti l'ingiunzione, nonché dai buoni di consegna allegati in sede di costituzione dalla opposta (All. 1 comparsa di costituzione . Parte_2
Difatti, come è dato rilevare dal dettaglio della fattura n. 104/2014 agli atti (Cfr. doc. 10 citazione
, la somma veniva richiesta dalla società opposta quale corrispettivo del noleggio di 4 Parte_1 macchinari, forniti unitamente all'operatore, circostanza questa confermata appunto dal teste Sig.
escusso all'udienza del 27.6.2024. Testimone_1 che dichiarava: “Si è vero, gli ordini venivano fatti anche per telefono;
il materiale che veniva richiesto dalla era: sabbione, stabilizzato, breccia, brecciolino per impastare il calcestruzzo Pt_1
e noleggio mezzi meccanici;
Si è vero, tanto so perché provvedevo io a mandare il camion con la merce ordinata;
La società opposta si occupa non solo della vendita di materiale edile, ma anche del noleggio di macchinari quali escavatori e pale e camion. Le bolle di consegna venivano sottoscritte dall'operaio presente sul cantiere della La società ha due Pt_1 Controparte_1 dipendenti ed io avrei saputo di contestazioni su consegne o materiali da parte di clienti;
Non mi risulta che la abbia presentato lamentele per mancate consegne;
Si è vero all'epoca c'erano Pt_1 due tre autisti addetti all'uso dei mezzi dati a noleggio;
risultano pagamenti parziali su una fattura ed un'altra non è stata pagata.”.
Ebbene, sulla scorta di tale qualificazione giuridica, premessa l'applicabilità della disciplina della locazione e, per quanto attiene alla prescrizione, del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
n. 3, il credito portato dall'ingiunzione in esame e relativo alla fattura n. n. 104 del 31.10.2014 per il residuo dovuto di €. 3.489,64, deve ritenersi prescritto.
Difatti, l'unico atto interruttivo è costituito dalla missiva datata 21.7.2015 (Cfr. All. 11 citazione Parte
e la nulla ha provato circa le dedotte vicende inerenti un ulteriore ricorso per Parte_1 ingiunzione depositato presso altro Ufficio Giudiziario, pertanto, il credito di cui alla fattura n. 104 del 31.10.2024 deve essere dichiarato prescritto alla data del 22.7.2020.
In merito alle fatture n. 147/A del 31.10.2024 (€. 1.442,65) e n. 158/A del 30.11.2014 (€. 868,64), si osserva quanto segue.
5 Le dette fatture venivano emesse dalla società opposta per la vendita di materiale edile in favore della circostanza questa non contestata dall'opponente che, sul punto, si è limitata ad Parte_1 eccepire l'intervenuto pagamento di €. 2.000,00, con residuo, quindi, di €. 311,29, non dovuto per mancata consegna merce.
Alla luce dei documenti acquisiti deve ritenersi valida l'imputazione della somma versata di €.
2.000,00, tramite assegni del 31.8.2016 e del 30.9.2016, alle dette fatture (Cfr. 12 atto di citazione
, non essendo sul punto persuasiva la ricostruzione operata dalla società opposta, Parte_1 secondo cui “tale pagamento è stato decurtato dal credito complessivo richiesto come da conteggi di cui alla richiesta di pagamento inoltrata dalla G e P”, in particolare alla luce della circostanza documentale che vede tali assegni successivi, rispetto alla citata richiesta di pagamento del
21.07.2015, di oltre un anno.
Pertanto, ultima circostanza da esaminare, è quella relativa al residuo credito di €. 311,29, per il quale l'opponente deduce la mancata consegna della merce.
Tale eccezione è infondata, e difatti sono prodotti agli atti i documenti di trasporto della merce, sottoscritti per ricevimento, e non contestati dalla (Cfr. doc. all. comparsa di Parte_1 costituzione , per cui tale somma è dovuta alla società opposta. Parte_2
Per le superiori considerazioni l'opposizione proposta va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo n. 5029/2022 del 7.12.2022, reso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento recante R.G. 12620/2022 va revocato.
La società opponente, va altresì, condannata al pagamento del residuo credito di €. 311,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, stante l'accoglimento in larghissima parte dell'opposizione e il drastico ridimensionamento della pretesa creditoria, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il D.I. n. 5029/2022 del
7.12.2022 emesso nell'ambito del procedimento recante R.G. 12620/2022;
2) Condanna la soc. al pagamento, in favore della società della Parte_1 Parte_2 somma di €. 311,29, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
6 3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 946 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “vendita di cose mobili” vertente tra
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Roma n. 31 - 80029 Parte_1 P.IVA_1
Sant'Antimo ed elettivamente domiciliata in Via Filippo Illuminato n. 26 - 80125 Napoli presso lo studio di Avv. Gianluca Vagelli (C.F. ), che la rappresenta e difende come C.F._1 da procura in atti
- opponente e
PI: , in persona del l.r.p.t., con sede alla Via Conca Controparte_1 P.IVA_2
d'Oro n. 8 - 81011 Alife, elettivamente domiciliata in Piazza della Liberazione n. 12 - Alife (CE) presso lo studio degli Avv.ti Cristina Ciotte (CF: ) ed Emanuele Sasso (CF: C.F._2
) che la rappresentano e difendono come da procura in atti C.F._3
. opposto
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso per ingiunzione la società chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_2 ingiungere alla società il pagamento della somma di €. 5.800,93, per le seguenti fatture Parte_1 impagate: n. 104 del 31.10.2014 (residuo impagato €. 3.489,64), n. 147/A del 31.10.2014 (€.
1.442,65) e n. 158/A del 30.11.2014 (€. 868,64).
La domanda veniva accolta dal Tribunale che emetteva il D.I. n. 5029/2022 del 7.12.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. 12620/2022, per la somma di €. 5.800,93 oltre spese del monitorio.
1 Avverso il suddetto D.I. la società proponeva opposizione deducendo, relativamente Parte_1 alla fattura n. 104 del 31.10.2024, l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 3, derivando il credito, come da voci in fattura, da locazione di bene mobile.
Nel merito l'opponente contestava l'esistenza del rapporto e, con riferimento alle fatture nn. 147/A
e 158/A, aventi ad oggetto consegna merci, deduceva la consegna parziale della merce, nonché
l'intervenuto pagamento di €. 2.000,00 successivamente all'ultimo rendiconto dei rapporti dare- avere comunicato dalla G&P.
Tanto premesso, rassegnava e seguenti conclusioni:
“1) In via assolutamente preliminare, dichiarare, ai sensi dell'art. 2948, 1° comma, n. 3 c.c., per quanto esposto in narrativa, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito relativo al presunto contratto di noleggio “a caldo” che sarebbe intercorso tra le parti e di cui alla fattura n. 104 del
31/10/2014 per € 4.575.00 e che è stata azionata per il minor importo di € 3.489,64, revocando/mettendo nel nulla il decreto ingiuntivo opposto.
2) Nel merito - ferma ed impregiudicata l'eccezione, che precede - dichiarare, in accoglimento della proposta opposizione e per tutto quanto esposto in atti, l'infondatezza dell'avversa pretesa di pagamento, revocando e mettendo nel nulla il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato.
3) Condannare la società ricorrente/opposta, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso forfetario ex D.M. n.
55/2014, Cpa ed IVA”.
Costituitasi la società opposta contestava l'eccezione di prescrizione Parte_2 riguardante la fattura n. 104 del 31.10.2024, sia per l'esistenza di richieste di pagamento interruttive, per l'iscrizione a ruolo di precedente ricorso monitorio presso il Tribunale di S.M.C.V., sia perché ritenuta non applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per essere il contratto intercorso tra le parti di tipo misto.
Deduceva, poi, l'opposta che la somma di €. 2.000,00 versata tramite assegni dall'opponente era già stata scorporata dall'importo richiesto in via monitoria.
Tanto premesso, chiedeva quindi al Tribunale di:
“1)in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della preventiva procedura di negoziazione assistita;
2) sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto;
2 CP_ 3) nel merito rigettare tutte le richieste formulate nell'atto di opposizione a in quanto infondate sia in fatto che in diritto ,oltre che non provate e per l'effetto confermare il D.I.
n.5029/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
4)condannare l'opponente alla rifusione delle competenze del procedimento monitorio nonché delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA del presente giudizio con anticipazione ai procuratori antistatari.”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., escusso il teste indicato dalla società opposta, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da provvedimento del 9.1.2025.
È opportuno rammentare che, per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448 Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cfr.: Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (Cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018; Cass., 17 novembre 2003 n.
17371; Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999).
3 In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Passando nell'analisi dal profilo generale a quello particolare, sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sui pretesi inadempimenti concernenti quanto alla prima fattura un contratto di locazione ed per le altre due un contratto di compravendita, viene in rilievo il disposto normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte - legale o negoziale - del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cfr.: Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass.
1743/2007).
Posta tale premessa, il vaglio di fondatezza delle ragioni spese in questa sede dalle parti impone preliminarmente l'inquadramento giuridico della fattispecie, anche al fine di individuare la corretta disciplina da applicarsi.
Ebbene, ritiene la scrivente che il rapporto giuridico intercorso tra le parti in causa in merito alla fattura azionata n. 104 del 31.10.2014 vada inquadrato nell'ambito del cd. nolo a caldo: con tipologia contrattuale – a sua volta da inserirsi nella sfera del contratto atipico di noleggio di cose mobili, con cui una parte, detta noleggiatore, mette a disposizione di un'altra, detta noleggiante, un bene mobile per un periodo di tempo determinato verso il pagamento di un corrispettivo;
il noleggiatore pone a disposizione del noleggiante, unitamente all'attrezzatura, anche un operaio specializzato nell'utilizzo del bene. Si tratta di un contratto a causa mista, in cui il lavoro del dipendente, però, ha carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale, costituita dalla messa a disposizione del mezzo dietro corrispettivo, per cui deve ritenersi prevalente la causa
4 locatizia, con la conseguente applicazione delle relative disposizioni normative (Tribunale Milano,
Sentenza 9 gennaio 2018 n. 91), poiché, in tale ipotesi, le prestazioni dirette al funzionamento del mezzo non si ricollegano ad un risultato da conseguire a cura del concedente con propria organizzazione e a proprio rischio, ma assumono carattere meramente accessorio e strumentale rispetto al godimento del bene, che resta oggetto principale del contratto (Cfr. Cass, 29 agosto
1997, n. 8248; Cass. n. 4294/1985).
La predetta qualificazione si giustifica, nel caso di specie, in ragione della convergenza delle prove testimoniali raccolte sul punto e dai documenti allegati proprio dall'opposta e fondanti l'ingiunzione, nonché dai buoni di consegna allegati in sede di costituzione dalla opposta (All. 1 comparsa di costituzione . Parte_2
Difatti, come è dato rilevare dal dettaglio della fattura n. 104/2014 agli atti (Cfr. doc. 10 citazione
, la somma veniva richiesta dalla società opposta quale corrispettivo del noleggio di 4 Parte_1 macchinari, forniti unitamente all'operatore, circostanza questa confermata appunto dal teste Sig.
escusso all'udienza del 27.6.2024. Testimone_1 che dichiarava: “Si è vero, gli ordini venivano fatti anche per telefono;
il materiale che veniva richiesto dalla era: sabbione, stabilizzato, breccia, brecciolino per impastare il calcestruzzo Pt_1
e noleggio mezzi meccanici;
Si è vero, tanto so perché provvedevo io a mandare il camion con la merce ordinata;
La società opposta si occupa non solo della vendita di materiale edile, ma anche del noleggio di macchinari quali escavatori e pale e camion. Le bolle di consegna venivano sottoscritte dall'operaio presente sul cantiere della La società ha due Pt_1 Controparte_1 dipendenti ed io avrei saputo di contestazioni su consegne o materiali da parte di clienti;
Non mi risulta che la abbia presentato lamentele per mancate consegne;
Si è vero all'epoca c'erano Pt_1 due tre autisti addetti all'uso dei mezzi dati a noleggio;
risultano pagamenti parziali su una fattura ed un'altra non è stata pagata.”.
Ebbene, sulla scorta di tale qualificazione giuridica, premessa l'applicabilità della disciplina della locazione e, per quanto attiene alla prescrizione, del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
n. 3, il credito portato dall'ingiunzione in esame e relativo alla fattura n. n. 104 del 31.10.2014 per il residuo dovuto di €. 3.489,64, deve ritenersi prescritto.
Difatti, l'unico atto interruttivo è costituito dalla missiva datata 21.7.2015 (Cfr. All. 11 citazione Parte
e la nulla ha provato circa le dedotte vicende inerenti un ulteriore ricorso per Parte_1 ingiunzione depositato presso altro Ufficio Giudiziario, pertanto, il credito di cui alla fattura n. 104 del 31.10.2024 deve essere dichiarato prescritto alla data del 22.7.2020.
In merito alle fatture n. 147/A del 31.10.2024 (€. 1.442,65) e n. 158/A del 30.11.2014 (€. 868,64), si osserva quanto segue.
5 Le dette fatture venivano emesse dalla società opposta per la vendita di materiale edile in favore della circostanza questa non contestata dall'opponente che, sul punto, si è limitata ad Parte_1 eccepire l'intervenuto pagamento di €. 2.000,00, con residuo, quindi, di €. 311,29, non dovuto per mancata consegna merce.
Alla luce dei documenti acquisiti deve ritenersi valida l'imputazione della somma versata di €.
2.000,00, tramite assegni del 31.8.2016 e del 30.9.2016, alle dette fatture (Cfr. 12 atto di citazione
, non essendo sul punto persuasiva la ricostruzione operata dalla società opposta, Parte_1 secondo cui “tale pagamento è stato decurtato dal credito complessivo richiesto come da conteggi di cui alla richiesta di pagamento inoltrata dalla G e P”, in particolare alla luce della circostanza documentale che vede tali assegni successivi, rispetto alla citata richiesta di pagamento del
21.07.2015, di oltre un anno.
Pertanto, ultima circostanza da esaminare, è quella relativa al residuo credito di €. 311,29, per il quale l'opponente deduce la mancata consegna della merce.
Tale eccezione è infondata, e difatti sono prodotti agli atti i documenti di trasporto della merce, sottoscritti per ricevimento, e non contestati dalla (Cfr. doc. all. comparsa di Parte_1 costituzione , per cui tale somma è dovuta alla società opposta. Parte_2
Per le superiori considerazioni l'opposizione proposta va parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo n. 5029/2022 del 7.12.2022, reso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento recante R.G. 12620/2022 va revocato.
La società opponente, va altresì, condannata al pagamento del residuo credito di €. 311,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, stante l'accoglimento in larghissima parte dell'opposizione e il drastico ridimensionamento della pretesa creditoria, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il D.I. n. 5029/2022 del
7.12.2022 emesso nell'ambito del procedimento recante R.G. 12620/2022;
2) Condanna la soc. al pagamento, in favore della società della Parte_1 Parte_2 somma di €. 311,29, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
6 3) Spese compensate.
Così deciso in Aversa, 16.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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