Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 23 gennaio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Paolo D'Ippolito in sostituzione dell'avv. Michele D'Ippolito per parte ricorrente presente personalmente, e l'avv. Parte_1
Massimiliano Tangorra per parte resistente.
L'Avv. D'Ippolito, per la parte ricorrente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Tangorra, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste per l'escussione del teste
. Tes_1
L'avv. D'Ippolito si oppone alla escussione del teste in quanto irrilevante.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1274 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( , elettivamente Parte_1 C.F._1 ll' sito in Roma via Nomentana n. 107, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato, Parte_1 onveniva in giudizio deducendo
[...] CP_1 rofessionali per con per incarichi relativi a CP_1 interventi per l'immobile sito in Ladispoli in via Lisbona 10; che tali prestazioni, nonostante i solleciti e un procedimento di mediazione, ancora non erano state pagate;
che nella parcella del 19.02.2019 l'Ing. Parte_1 aveva indicato le seguenti prestazioni: “a) Progettazione preliminar e definitiva, calcolo delle strutture in c.a., computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, per la demolizione e ricostruzione di immobile in Ladispoli Via Lisbona 10 (S.C.I.A prot. 01/06/17). b) Redazione pratiche per l'ottenimento dei titoli abilitativi, S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 380/2001 per la demolizione e ricostruzione di immobile in Ladispoli Via Lisbona 10 protocollata 01/06/17. c) Realizzazione modello 3D con sviluppo di immagini renderizzate per lo studio dei materiali”; che per dette prestazioni aveva chiesto un compenso, determinabile secondo le tariffe professionali previste dalle tabelle del D.M. Giustizia 2016, in euro 19.505,00, tuttavia per il celere bonario pagamento era stato indicato il minor importo di euro 11.713,00, applicando una riduzione del 40% sul compenso spettante (da euro 19.505,00 a euro 11.713,00) in caso di immediato adempimento;
che, siccome la cliente non aveva pagato, allora era dovuto l'intero credito pari ad euro 19.505,00, da ulteriormente incrementare del 25%, aumento previsto nel caso in cui il professionista abbia potuto svolgere solo parzialmente le opere oggetto dell'incarico. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarare che la SI.ra deve all'Ing. la somma di € CP_1 Parte_1
24381,25 olt i legge cond agamento di € CP_1
24381,25 oltre accessori di legge, con rivalutaz ssi dal 19/02/19, a favore dell'Ing. nonché alle spese legali del presente Parte_1 procedimento e di quello di mediazione a favore dell'antistatario Avv. Michele D'Ippolito. Con riserva del creditore, in caso di opposizione di e CP_1 trasformazione del rito, di agire anche per l'ulteriore importo per to dei danni causati dalla condotta inadempiente della sig.ra dall'uso CP_1 indebito degli atti formati dall'ing. che non potevano Parte_1 essere utilizzati senza il pagament ionista. Con invito alla parte convenuta a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice con decreto avvertendolo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 38 e 702 bis, commi 4 e 5 c.p.c.”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che le parti avevano CP_1 intrattenuto un rapporto on l'Ing. Parte_1 nell'ambito della progettazione di lavori edili relativi all'abitazione sita in Ladispoli, alla Via Lisbona n. 10; che la lettera di conferimento dell'incarico professionale all'Ing. datata 19.12.2017, era risultata priva delle Parte_1 sottoscrizioni delle parti;
che, infatti, le parti si erano accordate nel senso di affidare all'Ing. la progettazione preliminare o di massima, Parte_1 riservando ad un successivo la decisione circa l'affidamento degli incarichi relativi ai successivi elaborati progettuali;
che rispetto agli incarichi elencati all'art. 3 della lettera di conferimento dell'incarico, inoltre, l'Ing. aveva portato a termine unicamente l'attività di progettazione Parte_1
ed il deposito al competente ufficio comunale;
che, in particolare, successivamente al deposito dell'elaborato preliminare, la committenza aveva chiesto alcune variazioni al progetto depositato che non venivano di fatto mai espletate, tant'è che da tale inadempimento era derivato sia la revoca dell'incarico all'Ing. che il conferimento dello stesso ad altro Parte_1 professionista;
che a quanto narrato, con raccomandata A/R del 6.02.2019 l'Avv. Andrea Cavalieri, precedente legale della committente, aveva contestato il grave inadempimento contrattuale del professionista ed aveva revocato l'incarico all'Ing. che, ancora, aveva già corrisposto Parte_1 CP_1 la somma di euro 5.000, ssionista, so da intendersi quindi satisfattiva del compenso dovuto dal ricorrente;
che, in realtà, la revoca era intervenuta ancora in data precedente, come evincibile dallo stesso Ing. il quale, in data 14.01.2019, aveva chiesto il saldo delle proprie Parte_1
e quantificate in euro 11.000,00, “a seguito della vostra rinuncia al prosieguo del progetto”; che, solo dopo essere stato informato della volontà della committenza di revocargli l'incarico, in data 25.01.2019 l'Ing. Parte_1 aveva deciso di inoltrare anche elaborati relativi ad una fase suc lavori, pur nella consapevolezza che la committenza, invece, aveva chiesto una variazione al progetto di massima già redatto. Concludeva, quindi, nel seguente modo: “- Nel merito, in via principale, per tutti i motivi esposti, rigettare in toto le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, accertare e dichiarare: 1) che il ricorrente ha già ricevuto la somma di € 5.000,00 a titolo di compenso per le prestazioni effettivamente svolte, 2) che non sono dovute somme, a qualunque titolo, dalla SI.ra all'Ing. , 3) che non sono dovute CP_1 Parte_1 somm zioni di lla parcella del 19.02.2019 depositata sub doc. 3 dal ricorrente in quanto estranee al presente giudizio e 4) che, in ogni caso, non è dovuto l'aumento del 25% del compenso, richiesto dal ricorrente ai sensi degli artt. 10 e 18 Legge 143/1949”.
3.Mutato il rito da sommario di cognizione in ordinario, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di ctu e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Parte ricorrente con le ultime note difensive ha così rassegnato le proprie conclusioni: “Voglia accogliere il Giudice la domanda attrice condannando CP_1 al pagamento della somma indicata in CTU di € 19.529,59 oltre IVA al
[...]
CP al 4% con rivalutazione e interessi dal 19/02/19 all'Ing. Parte_1
inoltre, vista la condotta di , anche in relaz
[...] CP_1 anche in sede di CTU e di pr ediazione, e all'indebito uso degli elaborati dell'Ing. condannare all'ulteriore Parte_1 CP_1 importo, anche determina equitativa e a 6 Cpc, per il risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente della sig.ra CP_1 e dall'uso indebito degli atti formati dall'ing. che
[...] Parte_1 non potevano essere utilizzati senza il pagamento e il consenso del professionista;
inoltre con condanna di al rimborso delle spese di CP_1
CTU sostenute dall'ing. e to delle spese legali dei Parte_1 procedimenti presso il Tri mediazione in favore dell'antistatario Avv. Michele D'Ippolito. Ove occorra si reiterano tutte le istanze istruttorie già formulate”.
4.Vale premettere che in tema di contratto d'opera professionale, grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione;
ciò in quanto il mandato professionale non deve essere provato, necessariamente, con la prova scritta "ad substantiam" o "ad probationem", potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. E' pacifico tra le parti che era stata redatta in data 19.12.2017 una lettera di conferimento di incarico da parte di in favore dell'Ing. CP_1 [...]
relativo alla progetta direzione dei la Parte_1
di un villino sito in Ladispoli in Via Lisbona 10, dove vengono elencate le prestazioni affidate al professionista comprensive di 9 punti contraddistinti dalla lettera “a) alla lettera i) ed in particolare: a) Redazione pratiche per l'ottenimento dei Titoli Abilitativi b) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva c) Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Quadro economico d) Capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma e) Relazione energetica f) Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione g) Elaborati grafici, calcoli esecutivi, Controllo aggiornamento elaborati di progetto h) Contabilità dei lavori a misura e a corpo i) Attestato di certificazione energetica”. Tuttavia, tale lettera di incarico non è stata mai sottoscritta da nessuna delle parti. Dalla documentazione versata in atti e dalla ctu svolta a firma dell'Ing. Per_1
i evince altresì che, in seguito alla revoca dell'incarico da parte di
[...] CP_1 il professionista ha richiesto il pagamento del
[...] Parte_1 io compenso con . In data 15.01.2019 marito di in risposta alla Parte_2 CP_1 richiesta di compen ta, ha rivo ramite email, di inoltrare “copia modulo SCIA e del relativo elaborato grafico, completi, con prova dell'avvenuto deposito al comune, copia cartacea completa del calcolo delle strutture, copia cartacea degli altri documenti computo metrico, capitolato speciale d'appalto e contratto d'appalto file in dwg dell'elaborato grafico strutturale e informato digitale idoneo al deposito presso il Genio Civile”. Sempre in data 15.01.2019 l'Ing. ha risposto a Parte_1
tramite e-mail, i lle prestazioni Parte_2 puto metrico preliminare, il Computo metrico definitivo, il Computo Campanari, l'elenco prezzi Campanari, il Capitolato speciale d'appalto e tre file di esecutivi strutturali il tutto firmato digitalmente scaricabili da quanto si legge dall'email in pdf signed”. In data 25.01.2019, infine, l'ing. ha inviato Parte_1 un'ulteriore email al SI. con la firma dei seguenti documenti: Parte_2
“Copia modulo SCIA pro elativo elaborato;
Computo metrico (diverse varianti), capitolato speciale, elenco prezzi, che costituiscono il Contratto d'appalto; tabulati di calcolo della struttura;
elaborato esecutivo strutturale delle carpenterie e dei dettagli costruttivi;
progetto definitivo in variante a SCIA prot. 01.06.2017: render di interni ed esterni”. In data 11.04.2019 Prot. N. 2019-0000271692 Posizione Sismica 85043, è stata protocollata dall'Ing. la pratica inerente le opere Persona_2 strutturali dell'immobile in adispoli, presso l'Area Genio Civile. In data 23.12.2020, prot. 55302, è stata presentata dal Geom. Parte_3 la SCIA in variante a quella depositata il 01.06.2017 con prot. 27923 dall'Ing.
. Parte_1
5.Ciò premesso, dall'accertamento svolto dal ctu si trae, in relazione alle opere eseguite dal professionista, che l'ing. ha depositato Parte_1 presso il Comune di Ladispoli per conto di una SCIA prot. CP_1
01.06.2017 per l'immobile in Ladispoli Via Lisbona 10 che rappresenta la progettazione definitiva per la demolizione e ricostruzione dell'immobile di cui trattasi. La SCIA è completa di tutta la documentazione e comprensiva degli elaborati grafici. Sono stati eseguiti, ancora, dall'Ing. il Computo Parte_1 metrico estimativo, il Capitolato speci prezzi per il Contratto di Appalto che sono stati sottoposti alle ditte per i relativi preventivi di spesa. Il Computo metrico estimativo è riferito alla variante progettuale redatta dall'Ing. ma non depositata presso il Comune di Parte_1
Ladispol Parte_2
Dall'analisi della corrispondenza e degli atti depositati presso il Comune di Ladispoli e presso l'Area Genio Civile, si evince che l'Ing.
[...]
ha redatto i calcoli strutturali del villino comprensivi Parte_1 delle tavole grafiche con il dettaglio delle carpenterie e dei particolari esecutivi, in riferimento al progetto SCIA in variante (non depositata) della SCIA del 01.06.2017, tali calcoli non sono stati depositati presso l'Area Genio civile di Roma ma consegnati solamente per e-mail a in occasione della revoca dell'incarico. Parte_2 ali depositati dall'Ing. in data 11.04.2019 Persona_2 sono riferiti di fatto nella loro consistenza tecnica ad un progetto di variante che sarà poi depositato dal Geom. solamente in data Parte_3
23.12.2020 presso il Comune di Ladisp
6.Va a questo punto sottolineato che, benché non sia stata sottoscritta la lettera di incarico, risulta la prova dell'effettivo conferimento dell'incarico, non solo con riguardo alla progettazione preliminare, ma anche a quella definitiva ed esecutiva, in quanto risulta la sottoscrizione ad opera della cliente della scia dell'1.06.2017 regolarmente depositata la quale presuppone l'espletamento da parte del professionista anche di livelli di progettazione definitiva ed esecutiva. Ancora, è pacifico, quanto alla progettazione della variante, che era stata la stessa committenza a richiedere al professionista ricorrente il progetto di variante in corso d'opera alla scia dell'1.06.2017. La consulenza ha, inoltre, confermato che tutta la documentazione depositata e quella prodotta (inviata alla committenza tramite mail in seguito alla revoca dell'incarico) sono prestazioni eseguite a regola d'arte ed in particolare: “la SCIA depositata è completa e dettagliata nei particolari grafici, così come anche la variante alla SCIA non depositata, che il computo metrico ed il capitolato d'appalto sono anch'essi stati redatti in base alle effettive lavorazioni da eseguire in cantiere con dovizia di particolari (in atti risultano diverse modifiche al capitolato nell'anno 2018), che i calcoli strutturali sono stati redatti secondo i canoni ed i dettami della scienza delle costruzioni ed in rispetto alla normativa antisismica vigente e completi di tutti i dettagli grafici tali da poter essere non solo depositati ma utilizzati in fase esecutiva in cantiere”. Lo stesso ctu ha evidenziato che si trattano di lavori che sono stato eseguito a regola d'arte e che sono frutto di un'opera intellettuale svolto nel tempo, lungo e non banale, sicché va ricondotto a prestazione sicuramente svolta prima della revoca dell'incarico.
7.Proprio in relazione a tale variante, con lettera del legale del 6.02.2019 la committente ha contestato l'inadempimento del professionista per non avervi provveduto. Tuttavia, in seguito alla richiesta del 15.01.2019, il professionista provvedeva a inviare tutta la documentazione attestante il compimento delle opere a regola d'arte, prestazioni che per loro natura e complessità, come si è tratto dalla ctu, vanno temporalmente collocate anteriormente alla revoca dell'incarico della quale il primo documentale riscontro vi è appena pochi giorni prima (dell'invio della documentazione per mail da parte dell'Ingegnere) ossia al 14.01.2019. Prima di tale data non vi è riscontro dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dagli altri documenti di una qualche richiesta scritta di consegna degli elaborati relativi alla variante, né dei motivi della revoca, né che la progettazione fosse difforme dalle richieste della committenza. Del resto, si noti anche che il deposito della variante a firma del Geom. Tes_1
è avvenuto in data 23.12.2020, circa due anni dopo la revoca dell'i pertanto non può ritenersi che la consegna della variante al progetto avesse quale termine essenziale quello dell'8.01.2019.
8.In punto di quantificazione del compenso per le suddette opere professionali svolte, il ctu ha quantificato, secondo il DM Giustizia 17.06.2016, richiamato anche dalle parti, il compenso per le opere civili (opere progettate e depositate presso i competenti uffici, comprensiva anche di tutti i computi metrici che sono stati di fatto utilizzati per fare dei preventivi) e strutturali (prodotte e consegnate al committente ma non depositate presso l'Area Genio Civile) nell'importo di euro 19.529,59 oltre oneri fiscali e previdenziali di legge. A tale somma non può detrarsi l'importo di euro 5.000,00 in quanto proveniente da soggetto distinto non solo dalla committente ma anche dal di lei marito, in quanto riferibile alla società . Parte_4
Infatti, il creditore che agisce per il pag credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. La prova dell'efficacia estintiva del pagamento da parte del debitore deve avere carattere certo e determinato con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio;
ogni incertezza o ambiguità nella relazione tra pretesa e pagamento si risolve a danno del debitore stesso. Nella specie, invece, lo si è detto, il pagamento proviene da soggetto diverso dalla committente e dal di lei marito e inoltre riguarda una fattura del 22.05.2017 destinata sempre alla medesima società e con causale “costituzione di fondo spese per consulenze tecniche da effettuare su locali della società”, inconciliabile con il credito azionato in giudizio.
9.Per le ragioni che precedono, lo svolgimento della prova orale nulla aggiungerebbe e appare superflua e irrilevante anche alla luce della documentazione in atti e dell'accertamento peritale svolto in corso di giudizio. In conclusione, la domanda del ricorrente va accolta con condanna di CP_1 al pagamento del compenso del professionista pari ad euro 19.529,59
[...] neri fiscali e previdenziali per legge ed interessi legali dalla domanda al saldo. Quanto alla domanda di risarcimento avanzata dal professionista, non vi è stata allegazione né la prova del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito dal ricorrente.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della resistente, con obbligo di restituzione al ricorrente delle somme da questo anticipate al ctu a tale titolo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda di e Parte_1
CONDANNA al pagamento del compenso professionale, per le CP_1 causali di c e, in favore di pari Parte_1 all'importo di euro 19.529,59 oltre oneri fi e ed interessi legali dalla domanda al saldo;
-CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 6.145,00 di
[...]
00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Michele D'Ippolito dichiaratosi difensore antistatario.
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della resistente, con obbligo di restituzione al ricorrente delle somme da questo anticipate al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani