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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
20/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. MARANGI CINZIA
- Ricorrente – contro
CP_1
rappr. e dif. Dall'avv GRECO ANTONIA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26/03/2021 la ricorrente assumeva di aver lavorato senza regolare inquadramento (c.d. “in nero”) alle dipendenze della convenuta, svolgendo dal 11/03/2019 al 24/11/2020 mansioni di aiuto cuoca assertivamente inquadrabile nel VI liv. CCNL di riferimento.
Precisati altresì gli orari di lavoro osservati nell'arco di tutto il periodo dedotto, deduceva di aver percepito una retribuzione giornaliera pari ad euro 30,00 per i giorni feriali e ad euro 35,00 per i giorni festivi. Sicché ella sarebbe risultata ancora creditrice, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore o comunque ex art. 36 Cost., della ulteriore somma complessiva di € 29.654,10
(importi determinati sulla base di specifici conteggi allegati al ricorso, relativamente a differenze retributive ordinarie, compenso per lavoro straordinario, indennità sostitutive di ferie non godute, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi non goduti, preavviso e TFR) per i quali chiedeva la condanna della parte convenuta al relativo pagamento, con accessori e rifusione delle spese del giudizio.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'espletamento della ctu contabile, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, potendo essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Giova preliminarmente osservare che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche,
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass.,
S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Tuttavia va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario e alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
Ed allora, fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, è evidente che le prospettazioni attoree sono state solo parzialmente supportate dalle prove testimoniali e documentali acquisite.
In primo luogo, occorre infatti rilevare la inaccoglibilità della prospettazione attorea relativa al periodo di lavoro dedotto e successivo al febbraio 2020, essendo stato dimostrato che effettivamente l'esercizio commerciale era rimasto chiuso per emergenza COVID 19, sicché nessuna prestazione (tantomeno di lavoro supplementare o straordinario) la ricorrente aveva reso.
Ed anche per il periodo successivo alla riapertura, nessun teste ha confermato le circostanze articolate da parte ricorrente, atteso che la teste , unica collega di Tes_1
lavoro della ricorrente, ha dichiarato di aver lavorato con quest'ultima solo fino a quella data.
Sebbene, infine, la teste bbia riferito di averla vista all'interno dell'esercizio Tes_2
a settembre 2020, tale dichiarazione non risulta idonea a fondare l'assunto della prosecuzione dell'attività lavorativa fino al novembre 2020.
E tanto soprattutto ove si consideri che l'esistenza di un rapporto di amicizia tra le parti, dedotto da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, potrebbe ben giustificare la sua presenza in quel luogo in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
Per il periodo precedente risulta non comprovata la circostanza dedotta dalla ricorrente in ordine all'inizio del rapporto lavorativo nel marzo 2019, mentre risulta corroborata dalle dichiarazioni testimoniali della il periodo a decorrere Tes_1
dall'agosto 2019.
Invero, se per un verso le deposizioni dei testi di parte resistente hanno avvalorato quanto asserito dalla stessa in ordine alla totale inesistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro tra le parti, al contrario, i testi di parte ricorrente sono stati ben precisi sul punto corroborando la versione opposta.
Stante tale totale sovrapposizione, non può non rilevarsi come i testi di parte resistente fossero tutti avventori del locale e quindi, per quanto abituali, legati da un rapporto saltuario, di breve durata e del tutto occasionale.
Di contro i testi di parte ricorrente risultano essere per lo più colleghi di lavoro e dunque in posizione privilegiata rispetto alla conoscenza dei fatti dedotti.
In particolare, la teste ha dichiarato di essere stata assunta con regolare Tes_1 contratto dalla resistente e di aver lavorato dall'agosto 2019 al febbraio 2020 con la ricorrente la quale la affiancava per insegnarle la preparazione dei panzerotti.
Circostanza peraltro che smentisce la possibilità di una conoscenza completa dei fatti di cui è causa da parte dei testi di parte ricorrente, che invece hanno dichiarato di non aver mai visto personale dipendente.
La stessa sorella del resistente, ha dichiarato di aver visto delle Persona_1
ragazze “dipendenti” lavorare nel negozio del fratello.
Dunque, acclarato che all'interno dell'esercizio commerciale lavorasse del personale femminile, la testimonianza della risulta del tutto riscontrata e dunque Tes_1
maggiormente attendibile in ragione del ruolo che ella ricopriva.
Il tutto avvalorato anche dal teste che, sia quale avventore sia in Tes_3
ragione di alcune giornate di lavoro espletate nel locale, ha dichiarato di aver visto lavorare la ricorrente nel locale del resistente.
Ed allora, dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve opinarsi che la valutazione sulla attendibilità dei testi non possa che fondarsi sulla intrinseca logicità delle propalazioni, su eventuali riscontri esterni alle dichiarazioni rese, nonché sulla loro coerenza rispetto a quanto asserito dalle stesse parti, non senza considerare anche l'applicazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dei principî in tema di onere della prova, come sopra enucleati, ai quali deve attribuirsi proprio la specifica funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della dimostrazione dei fatti della cui prova
è gravata (cfr. CASS. SEZ. III, 18 APRILE 2006 N° 8951).
Ritiene dunque questo TRIBUNALE che, per quanto concerne la durata e l'orario di lavoro svolto da agosto 2019 a febbraio 2020, la prova acquisita sia stata idonea a confermare quanto affermato da parte ricorrente, in ordine alle prestazioni rese oltre l'orario contrattuale applicabile.
Ed infatti, la deposizione resa dal teste (ex dipendente, sulla cui Tes_1
attendibilità non sono emersi dubbi) appare idoneamente valutabile in relazione al maggiore orario svolto, rispetto a quello contrattualmente applicabile.
Le dichiarazioni della teste, che ha confermato puntualmente gli orari osservati durante l'arco temporale su delineato, per averli quotidianamente rispettati insieme alla ricorrente, sono sufficienti per ritenere provata in modo pieno e rigoroso lo svolgimento di attività lavorativa nei tempi indicati.
Per le medesime ragioni, dalle propalazioni dei testi di parte ricorrente risultano comprovate anche le mansioni dedotte da parte ricorrente, risultando adeguatamente delineatesi nei loro connotati essenziali tanto da non far residuare dubbi in ordine al relativo inquadramento nel VI liv. CCNL di riferimento turismo, pubblici esercizi minori con mansioni di aiuto cuoca.
I testi e sul punto sono stati molto specifici: la ricorrente lavorava Tes_2 Tes_1
all'interno del laboratorio, si occupava di preparare i panzerotti e di friggerli, per poi ripulire a fine servizio.
Riferivano altresì che il titolare dell'attività, impartiva le direttive e stabiliva CP_1
i turni di lavoro.
A diversa conclusone, invece, perviene il Tribunale in ordine al lavoro festivo, alle ferie non godute e ai permessi, difettando specifiche prove.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
Pertanto, attesa la carenza della prova testimoniale rigorosa sul punto, in quanto nessun teste nè tantomeno la ricorrente ha riferito circostanze specifiche, non può dirsi assolto l'onere probatorio suddetto.
Non competono inoltre le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, poiché non può dirsi assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, l'onere che gravava sulla lavoratrice di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero la mancata retribuzione delle giornate di ferie (atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
(cfr.
Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro,
21/08/2003, n. 12311; civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445).
Nel caso di specie, detta prova non risulta fornita, poiché, come detto, i testi escussi sono stati lacunosi o del tutto omissivi sul punto.
Quindi, ritenuta accertata esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo e con le modalità infra specificate, ne consegue che competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tuttavia, parte convenuta, non ha in alcun modo fornito la prova di eventuali pagamenti effettuati.
Pertanto, escluse le somme che la parte ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta.
Al contrario, la ricorrente ha dedotto di avere percepito la retribuzione giornaliera di euro 30,00 per i giorni feriali e poi euro 35,00 per i festivi;
tale circostanza viene confermata dalla teste che veniva retribuita unitamente alla ricorrente e che Tes_1
ha anche assistito al pagamento.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, la retribuzione deve essere determinata dal giudice ex art. 36 Cost. atteso il potere del giudice di determinare la retribuzione spettante al lavoratore subordinato solo a seguito di domanda in tal senso;
tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l'allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri (Cass., sez. lav., 09-
11-1996, 9802).
Nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost., il giudice, poi, non ha necessariamente l'obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore (Cass., lav., 09-08-1996, 7383).
Ove il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi non direttamente applicabili al rapporto, detti possono essere utilizzati soltanto quale parametro, non potendo, tuttavia, il giudice attribuire il trattamento economico e normativo previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità
e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato) (cfr. Cass. lav.
8.8.2000 n. 10465).
Mentre non sarà possibile l'automatica applicazione degli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità (cfr. Cass., sez. lav. n. 6878 del 13 maggio 2002; in termini, Cassazione civile, sez. lav.,
05/11/2008, n. 26589), ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, l'indennità di cassa, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379).
La contrattazione collettiva, in altri termini, può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e come subordinatamente richiesta dal lavoratore.
Nel caso di specie, le mansioni svolte dalla lavoratrice appaiono riferibili alla declaratoria di aiuto cuoca inquadrabile nel VI liv. ccnl di riferimento invocato da parte ricorrente, sia pure al solo fine di parametro della retribuzione minima costituzionalmente garantita ex art. 36 Cost., non essendo stata fornita la prova dell'adozione delle norme del CCNL di categoria e tuttavia costituendo lo stesso contratto collettivo il parametro più adeguato a garantire parità di trattamento a lavoratori che prestano la propria opera in eguali condizioni, potendo, pertanto, essere preso a riferimento per la concreta disciplina del rapporto per cui è causa.
Pertanto, possono essere solo parzialmente utilizzati i conteggi elaborati dal
CTU nei limiti delle richieste relative alle differenze per la retribuzione ordinaria, per straordinario, per la tredicesima mensilità (il cui diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dal d.p.r. 28.7.1960 n. 1070, che ha esteso erga omnes l'accordo interconfederale del 1946 e trova, inoltre, fondamento nella previsione costituzionale di cui all'art. 36 Cost.)
Per tutto quanto già premesso, non risultano al contrario dovute le somme avanzate a titolo di ferie non godute, attesa l'assenza di specifica prova rispetto alla loro mancata fruizione (in tal senso ex multis Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311), le ulteriori voci - di natura contrattuale (scatti di anzianità e indennità permessi ex festività), per la mancata prova dell'adesione della datrice alla contrattazione collettiva nazionale.
Quanto all'indennità di preavviso la stessa non risulta dovuta atteso che non vi è prova delle dimissioni per giusta causa o comunque del licenziamento senza preavviso. Conclusivamente sul punto, la concreta entità della somma dovuta deve essere individuata tenendo presenti le risultanze del conteggio effettuato dal CTU, e successive precisazioni, in cui si dichiara di aver fatto il computo sulla base del CCNL di settore, limitando le spettanze alle differenze retributive sulla paga base (€ 2.812,71),
Retribuzione con Maggiorazione e Straordinario (€ 5.434,55) i ratei della 13^ mensilità
(€ 782,60)
La società datrice di lavoro, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 9.029,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo.
In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere parzialmente accolto, con condanna della parte convenuta al pagamento, per le voci e le causali specificate, della complessiva somma specificata in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
L'accoglimento solo parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte deve essere posta a carico della convenuta in ragione della soccombenza e si liquida nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa, e della attività processuale svolta, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel VI livello, con mansioni di auto cuoca ai sensi del CCNL di riferimento, dall'agosto 2019 al febbraio 2020; condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 9.029,86 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della restante parte che si liquida in € 500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. pone in via definitiva a carico di parte convenuta l'onere delle già liquidate spese relative alla espletata consulenza tecnica.
Taranto, 6 giugno 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
VIVIANA DI PALMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
20/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. MARANGI CINZIA
- Ricorrente – contro
CP_1
rappr. e dif. Dall'avv GRECO ANTONIA
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26/03/2021 la ricorrente assumeva di aver lavorato senza regolare inquadramento (c.d. “in nero”) alle dipendenze della convenuta, svolgendo dal 11/03/2019 al 24/11/2020 mansioni di aiuto cuoca assertivamente inquadrabile nel VI liv. CCNL di riferimento.
Precisati altresì gli orari di lavoro osservati nell'arco di tutto il periodo dedotto, deduceva di aver percepito una retribuzione giornaliera pari ad euro 30,00 per i giorni feriali e ad euro 35,00 per i giorni festivi. Sicché ella sarebbe risultata ancora creditrice, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore o comunque ex art. 36 Cost., della ulteriore somma complessiva di € 29.654,10
(importi determinati sulla base di specifici conteggi allegati al ricorso, relativamente a differenze retributive ordinarie, compenso per lavoro straordinario, indennità sostitutive di ferie non godute, rateo tredicesima e quattordicesima mensilità, permessi non goduti, preavviso e TFR) per i quali chiedeva la condanna della parte convenuta al relativo pagamento, con accessori e rifusione delle spese del giudizio.
Si costituiva tempestivamente la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda.
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'espletamento della ctu contabile, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso risulta solo parzialmente fondato, potendo essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Giova preliminarmente osservare che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche,
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass.,
S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Tuttavia va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario e alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
Ed allora, fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, è evidente che le prospettazioni attoree sono state solo parzialmente supportate dalle prove testimoniali e documentali acquisite.
In primo luogo, occorre infatti rilevare la inaccoglibilità della prospettazione attorea relativa al periodo di lavoro dedotto e successivo al febbraio 2020, essendo stato dimostrato che effettivamente l'esercizio commerciale era rimasto chiuso per emergenza COVID 19, sicché nessuna prestazione (tantomeno di lavoro supplementare o straordinario) la ricorrente aveva reso.
Ed anche per il periodo successivo alla riapertura, nessun teste ha confermato le circostanze articolate da parte ricorrente, atteso che la teste , unica collega di Tes_1
lavoro della ricorrente, ha dichiarato di aver lavorato con quest'ultima solo fino a quella data.
Sebbene, infine, la teste bbia riferito di averla vista all'interno dell'esercizio Tes_2
a settembre 2020, tale dichiarazione non risulta idonea a fondare l'assunto della prosecuzione dell'attività lavorativa fino al novembre 2020.
E tanto soprattutto ove si consideri che l'esistenza di un rapporto di amicizia tra le parti, dedotto da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, potrebbe ben giustificare la sua presenza in quel luogo in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
Per il periodo precedente risulta non comprovata la circostanza dedotta dalla ricorrente in ordine all'inizio del rapporto lavorativo nel marzo 2019, mentre risulta corroborata dalle dichiarazioni testimoniali della il periodo a decorrere Tes_1
dall'agosto 2019.
Invero, se per un verso le deposizioni dei testi di parte resistente hanno avvalorato quanto asserito dalla stessa in ordine alla totale inesistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro tra le parti, al contrario, i testi di parte ricorrente sono stati ben precisi sul punto corroborando la versione opposta.
Stante tale totale sovrapposizione, non può non rilevarsi come i testi di parte resistente fossero tutti avventori del locale e quindi, per quanto abituali, legati da un rapporto saltuario, di breve durata e del tutto occasionale.
Di contro i testi di parte ricorrente risultano essere per lo più colleghi di lavoro e dunque in posizione privilegiata rispetto alla conoscenza dei fatti dedotti.
In particolare, la teste ha dichiarato di essere stata assunta con regolare Tes_1 contratto dalla resistente e di aver lavorato dall'agosto 2019 al febbraio 2020 con la ricorrente la quale la affiancava per insegnarle la preparazione dei panzerotti.
Circostanza peraltro che smentisce la possibilità di una conoscenza completa dei fatti di cui è causa da parte dei testi di parte ricorrente, che invece hanno dichiarato di non aver mai visto personale dipendente.
La stessa sorella del resistente, ha dichiarato di aver visto delle Persona_1
ragazze “dipendenti” lavorare nel negozio del fratello.
Dunque, acclarato che all'interno dell'esercizio commerciale lavorasse del personale femminile, la testimonianza della risulta del tutto riscontrata e dunque Tes_1
maggiormente attendibile in ragione del ruolo che ella ricopriva.
Il tutto avvalorato anche dal teste che, sia quale avventore sia in Tes_3
ragione di alcune giornate di lavoro espletate nel locale, ha dichiarato di aver visto lavorare la ricorrente nel locale del resistente.
Ed allora, dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve opinarsi che la valutazione sulla attendibilità dei testi non possa che fondarsi sulla intrinseca logicità delle propalazioni, su eventuali riscontri esterni alle dichiarazioni rese, nonché sulla loro coerenza rispetto a quanto asserito dalle stesse parti, non senza considerare anche l'applicazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dei principî in tema di onere della prova, come sopra enucleati, ai quali deve attribuirsi proprio la specifica funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della dimostrazione dei fatti della cui prova
è gravata (cfr. CASS. SEZ. III, 18 APRILE 2006 N° 8951).
Ritiene dunque questo TRIBUNALE che, per quanto concerne la durata e l'orario di lavoro svolto da agosto 2019 a febbraio 2020, la prova acquisita sia stata idonea a confermare quanto affermato da parte ricorrente, in ordine alle prestazioni rese oltre l'orario contrattuale applicabile.
Ed infatti, la deposizione resa dal teste (ex dipendente, sulla cui Tes_1
attendibilità non sono emersi dubbi) appare idoneamente valutabile in relazione al maggiore orario svolto, rispetto a quello contrattualmente applicabile.
Le dichiarazioni della teste, che ha confermato puntualmente gli orari osservati durante l'arco temporale su delineato, per averli quotidianamente rispettati insieme alla ricorrente, sono sufficienti per ritenere provata in modo pieno e rigoroso lo svolgimento di attività lavorativa nei tempi indicati.
Per le medesime ragioni, dalle propalazioni dei testi di parte ricorrente risultano comprovate anche le mansioni dedotte da parte ricorrente, risultando adeguatamente delineatesi nei loro connotati essenziali tanto da non far residuare dubbi in ordine al relativo inquadramento nel VI liv. CCNL di riferimento turismo, pubblici esercizi minori con mansioni di aiuto cuoca.
I testi e sul punto sono stati molto specifici: la ricorrente lavorava Tes_2 Tes_1
all'interno del laboratorio, si occupava di preparare i panzerotti e di friggerli, per poi ripulire a fine servizio.
Riferivano altresì che il titolare dell'attività, impartiva le direttive e stabiliva CP_1
i turni di lavoro.
A diversa conclusone, invece, perviene il Tribunale in ordine al lavoro festivo, alle ferie non godute e ai permessi, difettando specifiche prove.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
Pertanto, attesa la carenza della prova testimoniale rigorosa sul punto, in quanto nessun teste nè tantomeno la ricorrente ha riferito circostanze specifiche, non può dirsi assolto l'onere probatorio suddetto.
Non competono inoltre le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, poiché non può dirsi assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, l'onere che gravava sulla lavoratrice di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero la mancata retribuzione delle giornate di ferie (atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
(cfr.
Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro,
21/08/2003, n. 12311; civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445).
Nel caso di specie, detta prova non risulta fornita, poiché, come detto, i testi escussi sono stati lacunosi o del tutto omissivi sul punto.
Quindi, ritenuta accertata esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo e con le modalità infra specificate, ne consegue che competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Tuttavia, parte convenuta, non ha in alcun modo fornito la prova di eventuali pagamenti effettuati.
Pertanto, escluse le somme che la parte ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta.
Al contrario, la ricorrente ha dedotto di avere percepito la retribuzione giornaliera di euro 30,00 per i giorni feriali e poi euro 35,00 per i festivi;
tale circostanza viene confermata dalla teste che veniva retribuita unitamente alla ricorrente e che Tes_1
ha anche assistito al pagamento.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, la retribuzione deve essere determinata dal giudice ex art. 36 Cost. atteso il potere del giudice di determinare la retribuzione spettante al lavoratore subordinato solo a seguito di domanda in tal senso;
tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l'allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione in riferimento ai relativi parametri (Cass., sez. lav., 09-
11-1996, 9802).
Nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost., il giudice, poi, non ha necessariamente l'obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore (Cass., lav., 09-08-1996, 7383).
Ove il giudicante ritenga, per la determinazione della giusta retribuzione, di fare riferimento ai contratti collettivi non direttamente applicabili al rapporto, detti possono essere utilizzati soltanto quale parametro, non potendo, tuttavia, il giudice attribuire il trattamento economico e normativo previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva o individuale, dovendo fare riferimento soltanto ai seguenti elementi: quantità
e qualità del lavoro prestato, sufficienza e proporzionalità della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, durata massima della giornata lavorativa come stabilita dalla legge con conseguente determinazione dello straordinario maggiorato con la percentuale di legge e quantificato in riferimento alla durata dell'orario legale, riposo settimanale e ferie annuali retribuiti, tredicesima mensilità (da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionale al lavoro prestato) (cfr. Cass. lav.
8.8.2000 n. 10465).
Mentre non sarà possibile l'automatica applicazione degli istituti convenzionati di c.d. retribuzione indiretta, quali le mensilità aggiuntive o gli scatti di anzianità (cfr. Cass., sez. lav. n. 6878 del 13 maggio 2002; in termini, Cassazione civile, sez. lav.,
05/11/2008, n. 26589), ovvero di altri istituti contrattuali quali la quattordicesima mensilità, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, l'indennità di cassa, o anche di quegli istituti per i quali esiste una disciplina legale, come è per lo straordinario (cfr. Cass., sez. lav., 09-08-1996, 7379).
La contrattazione collettiva, in altri termini, può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e come subordinatamente richiesta dal lavoratore.
Nel caso di specie, le mansioni svolte dalla lavoratrice appaiono riferibili alla declaratoria di aiuto cuoca inquadrabile nel VI liv. ccnl di riferimento invocato da parte ricorrente, sia pure al solo fine di parametro della retribuzione minima costituzionalmente garantita ex art. 36 Cost., non essendo stata fornita la prova dell'adozione delle norme del CCNL di categoria e tuttavia costituendo lo stesso contratto collettivo il parametro più adeguato a garantire parità di trattamento a lavoratori che prestano la propria opera in eguali condizioni, potendo, pertanto, essere preso a riferimento per la concreta disciplina del rapporto per cui è causa.
Pertanto, possono essere solo parzialmente utilizzati i conteggi elaborati dal
CTU nei limiti delle richieste relative alle differenze per la retribuzione ordinaria, per straordinario, per la tredicesima mensilità (il cui diritto è previsto indistintamente per tutti i lavoratori dal d.p.r. 28.7.1960 n. 1070, che ha esteso erga omnes l'accordo interconfederale del 1946 e trova, inoltre, fondamento nella previsione costituzionale di cui all'art. 36 Cost.)
Per tutto quanto già premesso, non risultano al contrario dovute le somme avanzate a titolo di ferie non godute, attesa l'assenza di specifica prova rispetto alla loro mancata fruizione (in tal senso ex multis Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311), le ulteriori voci - di natura contrattuale (scatti di anzianità e indennità permessi ex festività), per la mancata prova dell'adesione della datrice alla contrattazione collettiva nazionale.
Quanto all'indennità di preavviso la stessa non risulta dovuta atteso che non vi è prova delle dimissioni per giusta causa o comunque del licenziamento senza preavviso. Conclusivamente sul punto, la concreta entità della somma dovuta deve essere individuata tenendo presenti le risultanze del conteggio effettuato dal CTU, e successive precisazioni, in cui si dichiara di aver fatto il computo sulla base del CCNL di settore, limitando le spettanze alle differenze retributive sulla paga base (€ 2.812,71),
Retribuzione con Maggiorazione e Straordinario (€ 5.434,55) i ratei della 13^ mensilità
(€ 782,60)
La società datrice di lavoro, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 9.029,86 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al saldo.
In definitiva, sulla base delle sopra esposte considerazioni, ritiene questo giudice che il ricorso debba essere parzialmente accolto, con condanna della parte convenuta al pagamento, per le voci e le causali specificate, della complessiva somma specificata in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto al soddisfo.
La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; 24.8.90, n. 8634; Cass.
9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
L'accoglimento solo parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte deve essere posta a carico della convenuta in ragione della soccombenza e si liquida nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa, e della attività processuale svolta, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel VI livello, con mansioni di auto cuoca ai sensi del CCNL di riferimento, dall'agosto 2019 al febbraio 2020; condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 9.029,86 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della restante parte che si liquida in € 500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. pone in via definitiva a carico di parte convenuta l'onere delle già liquidate spese relative alla espletata consulenza tecnica.
Taranto, 6 giugno 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
VIVIANA DI PALMA