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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 208/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 208/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando
Gattuccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, piazza
Castelnuovo n. 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(P.IVA ) con sede in Omegna via G. Mazzini Controparte_1 P.IVA_1
117, in persona del Direttore Generale Dott.ssa difesa e rappresentata Controparte_2
dall'avv. Margherita Valente, giusta delibera n.459 del 31.05.2024, con elezione di Contr domicilio presso la stessa in Omegna, Ufficio Legale, Via Mazzini 117, c, giusta delega in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“VOGLIA IL TRIBUNALE GIUDICE DEL LAVORO
- reiectis adversis;
- disapplicare, con ogni conseguente statuizione, la deliberazione n. 583 del 18 luglio 2019, con la quale il Direttore Generale dell' di Omegna, ha disposto la Parte_2 risoluzione del rapporto di lavor ontratto individuale di lavoro registrato al prot. n. 211 del 28 novembre 2018 a decorrere dal 24 luglio 2019, con ogni effetto di legge;
- condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni;
- con vittoria di spese.” Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie di legge, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea a causa della nullità dell'atto introduttivo per i motivi esposti in atti;
In via principale accertata la legittimità e correttezza della risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, respingere le richieste avversarie tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie ex adverso proposte, determinare l'importo, tenuto conto di quanto eventualmente percepito dal ricorrente quale compenso per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso con il favore delle spese di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 27.4.2024, esponeva: Parte_1
- che, con deliberazione n. 470 dell'11 maggio 2018, l' Controparte_3 aveva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di
[...]
Collaboratore Amministrativo professionale Cat. D riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla l. n. 68/1999;
- di aver partecipato alla selezione e, in conseguenza della decadenza del primo classificato, di essere risultato vincitore del concorso;
- che, con atto del 15 ottobre 2018, gli veniva comunicata l'assunzione da parte dell'Amministrazione resistente, con sede di assegnazione il Controllo di Gestione della
Sede di Omegna;
- che con atto prot. 67275 dell'8 novembre 2018, il Medico Competente sottoponeva il ricorrente alla visita medica preventiva di idoneità al lavoro, giudicandolo idoneo ma con i seguenti fattori di rischio: Videoterminali e Posture coatte/prolungate; - che, in data 28 novembre 2018, veniva stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- che, avviato il periodo di prova, veniva assegnato esclusivamente a mansioni legate a calcoli contabili, del tutto estranee alle mansioni di assunzione e causa per lui di stress profondissimo;
- che la dose di stress subita dal ricorrente ne causava il ricovero per infarto nel marzo
2019;
- di avere ripreso a maggio 2019 il periodo di prova e che, con nota del 15 maggio 2019, il
Direttore Amministrativo dell' , ”preso atto della relazione dell'Ing. circa il CP_1 Per_1 periodo di prova del Dott. e delle difficoltà evidenziate nel sostenere l'affiancamento del Pt_1 collaboratore ai fini di un proficuo inserimento nel contesto lavorativo”, chiedeva al Direttore della di “impiegare in altri settori lavorativi della struttura Parte_3
di competenza il citato dipendente al fine di consentirgli, nell'arco temporale residuo per il completamento del periodo di prova, la possibilità di poter esprimere in altro contesto le proprie capacità lavorative”;
- che con nota del 17 maggio 2019 Il Direttore S.O.C. Parte_4
disponeva la nuova assegnazione del ricorrente alla S.O.C. medesima, “al fine
[...]
di un proficuo completamento del periodo di prova”;
- che con nota del 19 luglio 2019 veniva trasmessa la deliberazione n. 538 del 18 luglio
2019, contenente la risoluzione del contratto di lavoro a decorrere dal 24 luglio 2019 per l'esito negativo del periodo di prova.
Tanto premesso, il ricorrente censurava la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro in periodo di prova da parte della resistente, anzitutto, sotto un profilo formale ovverosia per difetto di motivazione. Nel merito, il ricorrente contestava che durante la prova gli fossero state affidate questioni contabili estranee alle mansioni per cui era stato assunto e che, in definitiva, fosse stato ritenuto inidoneo proprio per le caratteristiche stesse della sindrome da cui è affetto (sindrome di Asperger) che costituiva, invece, il fondamento del suo diritto di partecipare al concorso.
L' si è costituita in giudizio per resistere. CP_1
La causa istruita oltre che documentalmente mediante l'audizione di alcuni testi, nei limiti in cui le prove orali erano ritenute ammissibili e rilevanti, è stata decisa all'udienza del 26.3.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Parte ricorrente lamenta anzitutto che il provvedimento di recesso sia privo di motivazione.
Sul punto vale osservare che non è contestato che alla comunicazione inviata al ricorrente fosse allegata la delibera n. 583/2019; viceversa si fa riferimento al fatto che la predetta delibera contenesse espresso riferimento alla relazione dettagliata prot. n. 40575 del 26 giugno 2019, trasmessa dal Direttore della , non posta a disposizione Parte_3
dell'interessato.
Ora, l'art. 3 comma 3, l. n. 241 del 1990 consente di fornire una motivazione per relationem, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione due obblighi: il richiamo espresso all'altro atto che contiene la motivazione e la messa a disposizione, in visione o copia, dell'atto richiamato, su istanza di parte. Il concetto di disponibilità di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990 non comporta, però, che l'atto amministrativo richiamato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento, bensì che il documento sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi;
in sostanza, detto obbligo determina che la motivazione del provvedimento deve essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, sicché nella motivazione per relationem è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi dell'atto richiamato, mentre non è necessario che sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato ad istanza di parte.
Non essendo dunque né allegato né provato che al ricorrente sia stato precluso di avere accesso alla relazione su cui si fonda la deliberazione, non può che concludersi che, anche attraverso il puntuale richiamo al parere sfavorevole al superamento del periodo di prova espresso dal Responsabile del servizio di afferenza, la deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro con il ricorrente risulti correttamente motivata.
Parte ricorrente contesta, quindi, nel merito la motivazione adottata sottolineando, da un lato, che il ricorrente sia stato adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era avvenuta l'assunzione e, peraltro, sia stato ritenuto inidoneo proprio a causa delle caratteristiche classiche della sindrome da cui risulta affetto e che lo legittimava a partecipare al concorso.
E' noto che “in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare
l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che
l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018,
n.26679).
Invero, le doglianze del ricorrente, secondo le cui mansioni cui è stato adibito sarebbero state “esclusivamente ... legate a complicati calcoli contabili”, e comunque “del tutto estranee alle mansioni di assunzione”, non hanno trovato conforto nelle prove testimoniali assunte.
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono state del tutto concordanti nel confermare che il ricorrente è stato adibito alle mansioni proprie del profilo, in particolare alla redazione di determine e proposte di delibere nel settore di competenza degli Uffici cui il ricorrente è stato assegnato. ha dichiarato: “Ho conosciuto il signor è stato assunto come Testimone_1 Pt_1
Cont collaboratore amministrativo presso la nostra Ha lavorato da noi per circa sei mesi.
In questo periodo ha avuto un andirivieni tra diversi servizi. E' venuto da noi come Ufficio
Provveditorato subito dopo l'assunzione, se non erro nel dicembre 2018. E' stato circa un mese per ambientarsi e quindi è stato assegnato all'Ufficio tecnico con dirigente l'ing. . Per_1
Nel mese all'Ufficio Provveditorato gli è stata assegnata una scrivania, gli sono stati spiegati gli applicativi di più frequente utilizzo, quelli basici ovverosia l'applicazione di “archivio documenti” che serve per il protocollo. Poi è stato spiegato l'iter dei provvedimenti ammnistrativi e l'andamento del servizio. La timbratura quotidiana, la rilevazione presenze, l'utilizzo dei numeri telefonici anche per il trasferimento chiamate eccetera.
(…) E' tornato da fine maggio 2019 fino a luglio 2019 quando ha avuto il parere negativo per il periodo di prova.
In questo periodo, io personalmente avevo l'incarico di insegnargli l'attività sull'applicativo gestione archivio e protocollo” ha così riferito: “Conosco il signor è stato nel mio Testimone_2 Parte_1 servizio ad Omegna per circa tre-quattro mesi se ricordo bene.
Lui è arrivato come collaboratore amministrativo, non conosceva il lavoro;
gli ho affiancato personale amministrativo del servizio per cominciare a prendere conoscenza del lavoro che consisteva nella predisposizione di determine, delibere e relazioni, lettere varie interne ed esterne;
coordinare gli assistenti amministrativi. Gli avevo affiancato un assistente amministrativo che si chiamava Persona_2
Non aveva a che fare con la redazione documenti contabili, era adibito a seguire il settore amministrativo.
Avevo un suo ufficio;
era subentrato nello studio del collaboratore che era andato via”.
Parimenti inequivocabili appaiono le prove testimoniali in merito alle rilevanti difficoltà del dott. nell'utilizzo degli applicativi e anche nella predisposizione degli atti e nella Pt_1
definizione della stessa struttura logica dei provvedimenti. ha precisato sul punto: “Il signor aveva difficoltà a imparare il Testimone_2 Pt_1
Protocollo; aveva difficoltà anche nella predisposizione delle delibere e in tutti gli aspetti del lavoro.
Mi ha detto che era il primo lavoro che faceva.
ADR il lavoro di predisposizione delle delibere era una redazione su un file word;
non c'erano altri programmi specialistici da utilizzare.
ADR Il signor aveva difficoltà nel merito, dal punto di vita pratico era aiutato dal Pt_1
personale presente. Le determine e le delibere sono l'atto di approvazione, di completamento dell'iter amministrativo.
Per merito, intendo le questioni giuridiche e ammnistrative relative agli atti. Il signor Pt_1 aveva difficoltà a predisporre l'atto in maniera autonoma, nei suoi elementi essenziali e formali”
Analoghe indicazioni si ricavano dalla deposizione di che ha anche Testimone_1 confermato come al medesimo fosse assicurato costante supporto e assistenza.
Non vi è dunque nessuno spunto per ritenere che le modalità della prova siano state inadeguate né che il giudizio di mancato superamento trovi il suo fondamento in motivazioni diverse dalle criticità riscontrate nello svolgimento delle mansioni ovvero sia stato determinato dal disturbo da cui è affetto il ricorrente (vd. deposizione Tes_1
“In questo periodo, io personalmente avevo l'incarico di insegnargli l'attività sull'applicativo gestione archivio e protocollo;
obiettivamente non ha mai capito come si doveva usare. Non è mai riuscito scaricare la posta in ingresso, per la posta in uscita è riuscito una volta, perché ricordo che quando ci riuscì si era alzato dalla sedia dicendo: “sono riuscito a fare un protocollo in uscita”. Era verso giugno.
Per quanto riguarda i provvedimenti, delibere o determine, è stato più seguito da altre persone. Però posso dire che l'unica delibera che gli è stata affidata non è riuscito a portarla a termine perché scriveva senza punti, virgole. Nella stesura non seguiva la forma dei provvedimenti;
non riusciva a gestire la struttura logica dei provvedimenti: premesse, dispositivo e così via.
ADR Il signor è stato seguitissimo;
qualunque cosa facesse chiedeva, perché non aveva la Pt_1
benché minima autonomia. E' stato seguito sia per l'uso degli applicativi che per la parte contenutistica degli atti. Era lui stesso chiedere aiuto e supporto, oppure lo vedevamo talmente agitato che intervenivamo noi”).
Dalle considerazioni esposte discende che il ricorso deve essere respinto.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che, tenuto conto degli interessi in gioco e della natura del rapporto oggetto di causa, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania 26.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 208/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando
Gattuccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, piazza
Castelnuovo n. 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(P.IVA ) con sede in Omegna via G. Mazzini Controparte_1 P.IVA_1
117, in persona del Direttore Generale Dott.ssa difesa e rappresentata Controparte_2
dall'avv. Margherita Valente, giusta delibera n.459 del 31.05.2024, con elezione di Contr domicilio presso la stessa in Omegna, Ufficio Legale, Via Mazzini 117, c, giusta delega in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“VOGLIA IL TRIBUNALE GIUDICE DEL LAVORO
- reiectis adversis;
- disapplicare, con ogni conseguente statuizione, la deliberazione n. 583 del 18 luglio 2019, con la quale il Direttore Generale dell' di Omegna, ha disposto la Parte_2 risoluzione del rapporto di lavor ontratto individuale di lavoro registrato al prot. n. 211 del 28 novembre 2018 a decorrere dal 24 luglio 2019, con ogni effetto di legge;
- condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni;
- con vittoria di spese.” Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie di legge, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta, In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea a causa della nullità dell'atto introduttivo per i motivi esposti in atti;
In via principale accertata la legittimità e correttezza della risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, respingere le richieste avversarie tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie ex adverso proposte, determinare l'importo, tenuto conto di quanto eventualmente percepito dal ricorrente quale compenso per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso con il favore delle spese di giudizio ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 27.4.2024, esponeva: Parte_1
- che, con deliberazione n. 470 dell'11 maggio 2018, l' Controparte_3 aveva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di
[...]
Collaboratore Amministrativo professionale Cat. D riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla l. n. 68/1999;
- di aver partecipato alla selezione e, in conseguenza della decadenza del primo classificato, di essere risultato vincitore del concorso;
- che, con atto del 15 ottobre 2018, gli veniva comunicata l'assunzione da parte dell'Amministrazione resistente, con sede di assegnazione il Controllo di Gestione della
Sede di Omegna;
- che con atto prot. 67275 dell'8 novembre 2018, il Medico Competente sottoponeva il ricorrente alla visita medica preventiva di idoneità al lavoro, giudicandolo idoneo ma con i seguenti fattori di rischio: Videoterminali e Posture coatte/prolungate; - che, in data 28 novembre 2018, veniva stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- che, avviato il periodo di prova, veniva assegnato esclusivamente a mansioni legate a calcoli contabili, del tutto estranee alle mansioni di assunzione e causa per lui di stress profondissimo;
- che la dose di stress subita dal ricorrente ne causava il ricovero per infarto nel marzo
2019;
- di avere ripreso a maggio 2019 il periodo di prova e che, con nota del 15 maggio 2019, il
Direttore Amministrativo dell' , ”preso atto della relazione dell'Ing. circa il CP_1 Per_1 periodo di prova del Dott. e delle difficoltà evidenziate nel sostenere l'affiancamento del Pt_1 collaboratore ai fini di un proficuo inserimento nel contesto lavorativo”, chiedeva al Direttore della di “impiegare in altri settori lavorativi della struttura Parte_3
di competenza il citato dipendente al fine di consentirgli, nell'arco temporale residuo per il completamento del periodo di prova, la possibilità di poter esprimere in altro contesto le proprie capacità lavorative”;
- che con nota del 17 maggio 2019 Il Direttore S.O.C. Parte_4
disponeva la nuova assegnazione del ricorrente alla S.O.C. medesima, “al fine
[...]
di un proficuo completamento del periodo di prova”;
- che con nota del 19 luglio 2019 veniva trasmessa la deliberazione n. 538 del 18 luglio
2019, contenente la risoluzione del contratto di lavoro a decorrere dal 24 luglio 2019 per l'esito negativo del periodo di prova.
Tanto premesso, il ricorrente censurava la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro in periodo di prova da parte della resistente, anzitutto, sotto un profilo formale ovverosia per difetto di motivazione. Nel merito, il ricorrente contestava che durante la prova gli fossero state affidate questioni contabili estranee alle mansioni per cui era stato assunto e che, in definitiva, fosse stato ritenuto inidoneo proprio per le caratteristiche stesse della sindrome da cui è affetto (sindrome di Asperger) che costituiva, invece, il fondamento del suo diritto di partecipare al concorso.
L' si è costituita in giudizio per resistere. CP_1
La causa istruita oltre che documentalmente mediante l'audizione di alcuni testi, nei limiti in cui le prove orali erano ritenute ammissibili e rilevanti, è stata decisa all'udienza del 26.3.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Parte ricorrente lamenta anzitutto che il provvedimento di recesso sia privo di motivazione.
Sul punto vale osservare che non è contestato che alla comunicazione inviata al ricorrente fosse allegata la delibera n. 583/2019; viceversa si fa riferimento al fatto che la predetta delibera contenesse espresso riferimento alla relazione dettagliata prot. n. 40575 del 26 giugno 2019, trasmessa dal Direttore della , non posta a disposizione Parte_3
dell'interessato.
Ora, l'art. 3 comma 3, l. n. 241 del 1990 consente di fornire una motivazione per relationem, ponendo tuttavia a carico dell'amministrazione due obblighi: il richiamo espresso all'altro atto che contiene la motivazione e la messa a disposizione, in visione o copia, dell'atto richiamato, su istanza di parte. Il concetto di disponibilità di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990 non comporta, però, che l'atto amministrativo richiamato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento, bensì che il documento sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi;
in sostanza, detto obbligo determina che la motivazione del provvedimento deve essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, sicché nella motivazione per relationem è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi dell'atto richiamato, mentre non è necessario che sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato ad istanza di parte.
Non essendo dunque né allegato né provato che al ricorrente sia stato precluso di avere accesso alla relazione su cui si fonda la deliberazione, non può che concludersi che, anche attraverso il puntuale richiamo al parere sfavorevole al superamento del periodo di prova espresso dal Responsabile del servizio di afferenza, la deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro con il ricorrente risulti correttamente motivata.
Parte ricorrente contesta, quindi, nel merito la motivazione adottata sottolineando, da un lato, che il ricorrente sia stato adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era avvenuta l'assunzione e, peraltro, sia stato ritenuto inidoneo proprio a causa delle caratteristiche classiche della sindrome da cui risulta affetto e che lo legittimava a partecipare al concorso.
E' noto che “in tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare
l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso, restando escluso che
l'obbligo di motivazione contrattualmente previsto possa far gravare l'onere della prova sul datore di lavoro e che la valutazione discrezionale dell'amministrazione possa essere oggetto di un sindacato tale da omologare il mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo” (Cassazione civile sez. lav., 22/10/2018,
n.26679).
Invero, le doglianze del ricorrente, secondo le cui mansioni cui è stato adibito sarebbero state “esclusivamente ... legate a complicati calcoli contabili”, e comunque “del tutto estranee alle mansioni di assunzione”, non hanno trovato conforto nelle prove testimoniali assunte.
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono state del tutto concordanti nel confermare che il ricorrente è stato adibito alle mansioni proprie del profilo, in particolare alla redazione di determine e proposte di delibere nel settore di competenza degli Uffici cui il ricorrente è stato assegnato. ha dichiarato: “Ho conosciuto il signor è stato assunto come Testimone_1 Pt_1
Cont collaboratore amministrativo presso la nostra Ha lavorato da noi per circa sei mesi.
In questo periodo ha avuto un andirivieni tra diversi servizi. E' venuto da noi come Ufficio
Provveditorato subito dopo l'assunzione, se non erro nel dicembre 2018. E' stato circa un mese per ambientarsi e quindi è stato assegnato all'Ufficio tecnico con dirigente l'ing. . Per_1
Nel mese all'Ufficio Provveditorato gli è stata assegnata una scrivania, gli sono stati spiegati gli applicativi di più frequente utilizzo, quelli basici ovverosia l'applicazione di “archivio documenti” che serve per il protocollo. Poi è stato spiegato l'iter dei provvedimenti ammnistrativi e l'andamento del servizio. La timbratura quotidiana, la rilevazione presenze, l'utilizzo dei numeri telefonici anche per il trasferimento chiamate eccetera.
(…) E' tornato da fine maggio 2019 fino a luglio 2019 quando ha avuto il parere negativo per il periodo di prova.
In questo periodo, io personalmente avevo l'incarico di insegnargli l'attività sull'applicativo gestione archivio e protocollo” ha così riferito: “Conosco il signor è stato nel mio Testimone_2 Parte_1 servizio ad Omegna per circa tre-quattro mesi se ricordo bene.
Lui è arrivato come collaboratore amministrativo, non conosceva il lavoro;
gli ho affiancato personale amministrativo del servizio per cominciare a prendere conoscenza del lavoro che consisteva nella predisposizione di determine, delibere e relazioni, lettere varie interne ed esterne;
coordinare gli assistenti amministrativi. Gli avevo affiancato un assistente amministrativo che si chiamava Persona_2
Non aveva a che fare con la redazione documenti contabili, era adibito a seguire il settore amministrativo.
Avevo un suo ufficio;
era subentrato nello studio del collaboratore che era andato via”.
Parimenti inequivocabili appaiono le prove testimoniali in merito alle rilevanti difficoltà del dott. nell'utilizzo degli applicativi e anche nella predisposizione degli atti e nella Pt_1
definizione della stessa struttura logica dei provvedimenti. ha precisato sul punto: “Il signor aveva difficoltà a imparare il Testimone_2 Pt_1
Protocollo; aveva difficoltà anche nella predisposizione delle delibere e in tutti gli aspetti del lavoro.
Mi ha detto che era il primo lavoro che faceva.
ADR il lavoro di predisposizione delle delibere era una redazione su un file word;
non c'erano altri programmi specialistici da utilizzare.
ADR Il signor aveva difficoltà nel merito, dal punto di vita pratico era aiutato dal Pt_1
personale presente. Le determine e le delibere sono l'atto di approvazione, di completamento dell'iter amministrativo.
Per merito, intendo le questioni giuridiche e ammnistrative relative agli atti. Il signor Pt_1 aveva difficoltà a predisporre l'atto in maniera autonoma, nei suoi elementi essenziali e formali”
Analoghe indicazioni si ricavano dalla deposizione di che ha anche Testimone_1 confermato come al medesimo fosse assicurato costante supporto e assistenza.
Non vi è dunque nessuno spunto per ritenere che le modalità della prova siano state inadeguate né che il giudizio di mancato superamento trovi il suo fondamento in motivazioni diverse dalle criticità riscontrate nello svolgimento delle mansioni ovvero sia stato determinato dal disturbo da cui è affetto il ricorrente (vd. deposizione Tes_1
“In questo periodo, io personalmente avevo l'incarico di insegnargli l'attività sull'applicativo gestione archivio e protocollo;
obiettivamente non ha mai capito come si doveva usare. Non è mai riuscito scaricare la posta in ingresso, per la posta in uscita è riuscito una volta, perché ricordo che quando ci riuscì si era alzato dalla sedia dicendo: “sono riuscito a fare un protocollo in uscita”. Era verso giugno.
Per quanto riguarda i provvedimenti, delibere o determine, è stato più seguito da altre persone. Però posso dire che l'unica delibera che gli è stata affidata non è riuscito a portarla a termine perché scriveva senza punti, virgole. Nella stesura non seguiva la forma dei provvedimenti;
non riusciva a gestire la struttura logica dei provvedimenti: premesse, dispositivo e così via.
ADR Il signor è stato seguitissimo;
qualunque cosa facesse chiedeva, perché non aveva la Pt_1
benché minima autonomia. E' stato seguito sia per l'uso degli applicativi che per la parte contenutistica degli atti. Era lui stesso chiedere aiuto e supporto, oppure lo vedevamo talmente agitato che intervenivamo noi”).
Dalle considerazioni esposte discende che il ricorso deve essere respinto.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che, tenuto conto degli interessi in gioco e della natura del rapporto oggetto di causa, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania 26.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci