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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, così composta:
Dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Dott. Giuseppe Perri Consigliere rel.
Dott. Marco Veltri Consigliere Onorario esperto
Dott.ssa Alessandra Transtevere Consigliere Onorario esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 97 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro pubblicata il 27 dicembre 2024, nel proc. n. 1215/23 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]P.1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Evis Ruco del Foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cropani Marina, Via Napoli n. 28, giusta procura in atti;
appellante e
(C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
Viscomi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Botricello (CZ), alla via
Nazionale Vico VII n. 21, giusta procura in atti;
appellata nonché (C.F.: , nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
(C.F.: , nato a [...] il [...], tutti CP_3 C.F._4 residenti a [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianfilippo Maradei, sito in Catanzaro, via D. Romeo n. 35, che in qualità di curatore speciale li rappresenta e difende, giusto decreto di nomina in atti;
appellati
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis, IN VIA
PRINCIPALE: revocare la Sentenza del Presidente del Tribunale per i minorenni di
Catanzaro, emessa dal Giudice est. Dott.ssa Donatella Garcea, pronunciata in data
27.12.2024, nel procedimento sub RG n.1215/2023 V.G. e regolarmente notificata in data 13.01.2025; IN VIA SUBORDINATA: modificare la Sentenza del Presidente del
Tribunale per i minorenni di Catanzaro, emessa dal Giudice est. Dott.ssa Donatella
Garcea, pronunciata in data 27.12.2024, nel procedimento sub RG n.1215/2023 V.G. e regolarmente notificata in data 13.01.2025, pronunciando al posto della decadenza, la limitazione temporanea dalla potestà genitoriale del sig. padre dei minori Parte_1
nata a [...] in data [...], nato a [...]_4 Controparte_2 in data 07.07.2010 e nato a [...] in data [...], sino alla CP_3 conclusione del programma terapeutico dello stesso presso la struttura riabilitativa ospitante, disponendo l'affido dei minori in condivisione con la madre”; per l'appellata: “insiste per il rigetto del reclamo presentato dalla difesa di Pt_1
e chiede la conferma della sentenza oggetto di impugnazione”;
[...] per gli appellati: “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: - rigettare il reclamo e, per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione. - in via subordinata, rendere i provvedimenti più opportuni in punto di responsabilità genitoriale, nonché adottare ogni altra misura a tutela e nel preminente interesse dei minori”; per il Procuratore Generale: “si conclude per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado era così ricostruito nella sentenza gravata.
“Con ricorso ex artt. 330 CC- 473 bis.13 CPC nei confronti del padre , il Parte_1
PMM ha richiesto, previo svolgimento di attività istruttoria, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori, confermando il divieto di dimora presso l'abitazione familiare, tenuto conto delle segnalazioni dei Servizi Sociali e della
Stazione dei CC di Botricello concernenti ulteriori interventi presso il nucleo familiare a causa della condotta del padre in evidente stato di alterazione alcoolica, di grave pregiudizio alla serenità ed al benessere psicofisico dei figli, stante la evidente inefficacia degli interventi già disposti dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, rappresentando il Servizio Sociale la necessità di un inserimento comunitario del genitore per l'affrancamento dalle condotte di abuso, con le richieste istruttorie ivi specificate. Al ricorso erano infatti allegate le segnalazioni sopra indicate inerenti ai reiterati episodi disfunzionali posti in essere dal padre in preda all'abuso di sostanze alcooliche e per nulla collaborativo rispetto ai percorsi predisposti, avendo, peraltro, lo stesso, a seguito della revoca della misura cautelare a suo tempo disposta nei suoi confronti, fatto rientro a casa.
Giova evidenziare che già questo Ufficio aveva assunto in passato plurimi interventi a tutela dei minori e, da ultimo, il decreto 23.6.2023 nell'ambito del proc 778/23 VG in cui aveva così statuito:
Premesso che:
-con ricorso ex art. 330 CC il PMM., richiamando i pregressi provvedimenti di questo
Tribunale relativi al nucleo familiare in esame concernenti l'abuso di sostanze alcoliche da parte del padre ed il meccanismo disfunzionale della coppia genitoriale, a seguito della c.n.r della stazione dei CC di Botricello inerente alla nuova denuncia querela sporta dalla nei confronti del compagno per condotte maltrattanti ai suoi danni CP_1 in presenza dei figli stante la ricaduta nella assunzione di sostanze alcooliche da parte
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dell'uomo, richiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre con allontanamento dalla casa familiare, prescrizioni nei confronti della madre per l'acquisizione di adeguati strumenti di protezione della prole stante l'assenza della volontà della donna di porre definitivamente fine alla condizione di pregiudizio in cui versano i figli a causa della convivenza con il padre alcoolista;
- questo Tribunale già in passato aveva adottato diversi provvedimenti per analoghe problematiche, con affidamento dei minori all'ASP di Catanzaro – UO Servizi Sociali –
Catanzaro Lido e prescrizioni nei confronti dei genitori (da ultimo decreto 28.12.2021
- dep. 29.12.2021 nel proc. 1417/21 VG);
- a seguito della ulteriore denuncia-querela della e degli interventi dei CC che CP_1 constatavano e percepivano l'evidente stato di ubriachezza dello , il GIP presso Pt_1 il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 4 marzo 2023 applicava nei confronti dello
, indagato per il delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna ed Pt_1 in presenza dei figli minori, la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese , Controparte_1 CP_4
, e (proc 701/2023 RGNR) …..;
[...] Controparte_2 CP_3
….. Considerato: che alla stregua delle emergenze passate in rassegna devono essere confermate le precedenti statuizioni in quanto la ricaduta del padre, ora cautelato, nella assunzione di sostanze alcooliche in ambito familiare, con evidenti ricadute negli assetti domestici e dei minori, è stata determinata dalla difficile elaborazione del suo rapporto con il proprio padre, senza che si impongano provvedimenti maggiormente restrittivi della sua responsabilità genitoriale;
…… che previa conferma delle pregresse statuizioni e prescrizioni già assunte , si impongono gli ulteriori incarichi specificati in dispositivo
P.Q.M.
Sentito il PMM, letti gli artt. 330 ss c.c. , definitivamente provvedendo,
CONFERMA
Le precedenti statuizioni e prescrizioni già disposte;
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INCARICA
L' ASP di Catanzaro U.O. Servizi Sociali – Catanzaro Lido: di attivare percorso psicoterapico per il padre volto alla elaborazione dei traumi subiti, di sostegno in favore della madre volto alla assunzione di comportamenti fermi ed equilibrati nella gestione delle dinamiche familiari e con il compagno, prescrivendo ad entrambi i genitori di collaborare, di promuovere le relazioni tra il padre ed i minori, in luogo neutro e monitorato nelle forme e nei tempi attivati dal Servizio Sociale nella operatività della misura cautelare in corso ed, in vista della loro piena ripresa e ricucitura, all'esito della eventuale revoca della misura cautelare nei suoi confronti, con stretto monitoraggio della situazione CP_ familiare e dell'ulteriore percorso dello presso il;
Pt_1
Decreto immediatamente esecutivo …..
Con decreto presidenziale 27.12.2023 era fissata per la comparizione personale dei genitori l'udienza del 19 marzo 2024.
si costituiva per mezzo dell'avv. Evis Ruco che depositava memoria di Parte_1 costituzione chiedendo che non venisse disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale in quanto il padre è disponibile ad intraprendere ogni percorso ritenuto necessario nell' interesse dei minori , con affidamento condiviso dei minori.
si costituiva per mezzo dell'avv. Maria Viscomi che depositava Controparte_1 memoria di costituzione e chiedeva ogni provvedimento ritenuto idoneo per la salvaguardia dei minori.
Avviata attività istruttoria perveniva relazione sociale in cui si comunicava la indisponibilità del padre all'inserimento in una comunità terapeutica, per come anche Cont documentato dal .D di Catanzaro.
Alla udienza del 19 marzo 2024 era disposto differimento della udienza in via preliminare, per come concordemente sollecitato dai difensori costituiti quanto alla impossibilità dei genitori di raggiungere il Tribunale, e si disponeva “ad integrazione degli incarichi già assegnati ai Servizi Sociali territorialmente competenti … la delega al medesimo Servizio a valutare la opportunità che questa Autorità, nelle more
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dell'istruttoria, disponga un allontanamento del padre dalla dimora familiare”, con comunicazione al Servizio Sociale competente.
Il 29.3.2024 perveniva relazione del Servizio Sociale che comunicava che il padre dei minori continuava ad assumere comportamenti lesivi del benessere psicofisico dei figli, che dopo la revoca della misura cautelare era rientrato a casa, rifiutava qualunque Con proposta di intervento terapeutico, tra cui il ricovero in comunità organizzato dal D ed eccedeva nella assunzione di alcoolici, con comportamenti incontrollati in casa che incidono sulla serenità e sulle condizioni di sicurezza dei figli.
Il Tribunale, in funzione del Giudice relatore in pari data così provvedeva “rilevato che i minori, come da precedenti statuizioni di questo Ufficio, sono affidati al Servizio
Sociale e che non sono previste relazioni libere tra i minori ed il padre, dovendo gli stessi essere preservati da comportamenti inappropriati di , per come Parte_1 anche già specificato nel verbale 19.3.2024 che si allega ,
PQM
dispone in via d'urgenza che il Servizio affidatario dia esecuzione a quanto indicato in parte motiva, nelle modalità ritenute congrue ed anche, se necessario, attraverso l'allontanamento del padre dall'assetto in cui sono collocati i minori, avvalendosi della collaborazione della Stazione dei CC competenti che anche provvederà alla dovuta vigilanza su quanto previsto , con invio di relazione a questo Ufficio. Si comunichi al Servizio Sociale, alla
Stazione dei CC competente, al PMM sede”, mentre successivamente i CC relazionavano che lo in occasione della inottemperanza delle suindicate Pt_1 statuizioni , in stato di ubriachezza e privo di controllo aveva anche minacciato il suicidio ed era stato sottoposto a TSO.
In tale quadro, tuttavia, non si arrestava la allarmante situazione genitoriale paterna in quanto lo , successivamente, non solo non permaneva nella comunità socio- Pt_1 sanitaria residenziale, ma rientrava presso l'abitazione familiare, disattendendo le determinazioni di questo Tribunale, rendendosi protagonista di gravi ed incontrollati agiti non solo in ambito familiare e che imponevano l'adeguato inserimento dei minori assieme alla madre in ambito protetto, per cui era disposta la secretazione del sito di allocazione.
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In siffatto allarmante contesto il Gip presso il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza
28 maggio 2024 applicava nei confronti dello , indagato di resistenza a pubblico Pt_1 ufficiale, maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna alla Controparte_1 presenza dei minori, lesioni personali in danno della la misura cautelare CP_1 custodiale nelle forme del ricovero in una idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero ai sensi dell'art. 286 CPP, disponendo il monitoraggio dell'indagato continuo e costante, con l' applicazione del braccialetto elettronico, ed espresso divieto di allontanarsi senza l'autorizzazione della Autorità Giudiziaria, ove dal testo del provvedimento coercitivo emerge una escalation di condotte delittuose a vasto raggio in termini di progressione in cui si inquadrano i maltrattamenti in famiglia , con peculiare connotazione violenta.
In sede di comparizione personale la madre rappresentata e difesa dal suo difensore riferiva di non aver più alcuna intenzione di riprendere i rapporti con il compagno e di aver ritrovato la dovuta serenità con i figli, nella prospettata disponibilità ad ogni percorso ritenuto necessario. All'esito era dato incarico al Servizio affidatario, nella osservanza della già disposta secretazione, di individuare il più idoneo collocamento dei minori, con divieto di contatti tra gli stessi ed il padre;
seguiva poi in altra data l'audizione del padre, assistito e difeso dal suo difensore.
Da parte sua il Servizio Sociale relazionava della maggiore consapevolezza acquisita dalla madre “al punto che si dice ferma nella decisione di tenere lontano lo dalla Pt_1 famiglia” e che è comunque capace , pur nei momenti più problematici, di rispondere alle esigenze dei minori - tutti con buoni esiti scolastici - specialmente sotto l'aspetto affettivo e della sicurezza, mentre lo si trova sottoposto alla misura cautelare Pt_1 presso “Villa Samuele” di Catanzaro- Gagliano.
Si procedeva, successivamente, all'ascolto dei minori da cui in maniera palpabile emergevano situazioni disfunzionali in ambito familiare riconducibili alla figura paterna ed al ritrovato benessere a seguito del suo allontanamento ( dich. CP_4
: .. finalmente ora sto na meraviglia … non c'è più … la paura di PA che tornava ubriaco .. era ubriaco e arrabbiato .. ha preso un coltello e ha detto “se vengono gli assistenti sociali a prendere i bambini vi ammazzo tutti” .. lui ha detto che avrebbe
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ammazzato noi, non che si sarebbe ammazzato … questa volta è stata diversa dalle altre volte che vi ho raccontato anche in passato nei fascicoli precedenti ... abbiamo avuto paura .... è peggiorato tanto, beveva molto più spesso e le scenate erano più frequenti
….. io ci ho pensato, non voglio avere rapporti con PA ... adesso basta …. ho perso la fiducia in lui .. non ho voglia di vederlo e di sentirlo .. mamma è proprio cambiata .... è più tranquilla. E' ringiovanita, sorride e serena ..… - dich. : …. Ora Controparte_2 stiamo bene …. non rivoglio PA a casa … è arrivato al limite …. abbiamo avuto paura
.... è tornato ubriaco e se l'è presa con mamma….. ha usato il coltello contro mamma
…. questa scena non la dimenticherò mai , a me non mi interessa se in struttura fa il suo percorso, con lui ho chiuso, non lo voglio vedere e non lo voglio sentire …. da quando PA è andato via anche la scuola va meglio …– dich. :… è arrivato a CP_3 casa ubriaco ha preso il coltello e ha detto che ci ammazzava … vi dico che di noi deve decidere tutto mamma , perché PA …. beve davvero troppo spesso ... non lo voglio più
a casa con noi … può restare mio padre … ma non deve tornare a casa perché ho paura che possano succedere di nuovo le cose che sono successe ….) ed all'esito era fissata l'udienza del 19 dicembre 2024 per la remissione della causa in decisione secondo la sequenza ivi riportata (cfr. verbale 1.10.2024).
Per il padre erano depositate memorie conclusionali con cui si chiedeva il rigetto del ricorso ed erano allegate pregresse sentenze assolutorie nei confronti dello e Pt_1
l'autorizzazione del Gip presso il Tribunale di Catanzaro alle video-chiamate padre- figli.
Per la madre erano depositate memorie conclusionali con cui si chiedeva l'assunzione dei più opportuni provvedimenti a tutela dei minori e, nel caso di eventuale declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, l'affidamento dei minori alla madre;
era allegato verbale camerale 30.9.2024 di incidente probatorio con il quale, a seguito di perizia era disposta nei confronti di l'applicazione della misura Parte_1 di sicurezza provvisoria in struttura riabilitativa, stante la riscontrata pericolosità sociale del predetto in stato di incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti.
Con provvedimento 26.11.2024 era nominato come curatore speciale dei minori l'avv.
Gianfilippo Maradei, ferma restando l'udienza del 19.12.2024.
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Perveniva successivamente relazione dei Servizi Sociali dalla quale risultava che aveva tentato la fuga dalla struttura residenziale, con conseguenti Parte_1 possibili situazioni di rischio per la sicurezza e la stabilità emotiva dei minori;
lo stesso, inoltre, si era reso protagonisti di episodi di autolesionismo per cui si era reso necessario il ricovero presso la divisione di SPDC del Presidio ospedaliero di
Catanzaro.
Seguiva memoria di costituzione del curatore speciale nell'interesse dei minori con la quale erano precisate le conclusioni, con richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e di affidamento dei minori alla madre.
I difensori costituti rispettivamente per entrambi i genitori svolgevano brevi repliche.
All'esito il PMM così concludeva:
Richiamate integralmente le considerazioni svolte a sostegno del proprio ricorso che hanno trovato conferma all'esito della istruttoria svolta, rilevato invero che malgrado gli interventi del SS specialistico e l'inserimento in struttura di recupero (dalla quale si segnalano diversi tentativi di allontanamento e di atti anticonservativi agiti dal padre dei minori), è evidente che non via sia piena adesione al recupero dall'abuso di alcolici, così rendendo prive di alcun pregio le argomentazioni espresse dal difensore nel corso della procedura ed a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso;
Considerato che pertanto è palese l'effetto pregiudizievole del procrastinare oltre l'esercizio della funzione genitoriale del padre, di evidente e grave nocumento ai figli, come pacificamente desumibile da quanto dedotto dagli stessi minori e CP_2 CP_4 in sede di audizione;
Ritenuto altresì, come da costante orientamento giurisprudenziale in materia cd. de potestate, che occorre pertanto provvedere alla tutela dei minori al solo fine di scongiurarne la esposizione ad ulteriori condotte pregiudizievoli del genitore inadeguato, per il quale la pronuncia di decadenza dalla responsabilità non si atteggia pertanto ad intervento di carattere sanzionatorio (cfr C Cass. Sez. VI nr. 15949 del
16.6.2018) ma è il naturale precipitato del palese ed ingiustificabile rifiuto della genitorialità, rilevabile dalla totale indisponibilità (cfr. C. Cass. nr.26626/2017) ad
9 ovviare alle importanti carenze nelle competenze genitoriali, in termini di accudimento, educativi, di protezione, di vicinanza affettiva, di sostegno economico ( sono state fornite allegazione anche in ordine alla ludopatia da cui è affetto il padre dei minori) e morale p.t.m. insiste nell'accoglimento del proprio ricorso nel termini in cui veniva formulato e quindi per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre resistente, con conferma del divieto di incontri con i figli sino alla stabilizzazione delle condizioni psichiche ed al concreto avvio, con buon esito, del percorso comunitario;
con prosecuzione degli ulteriori interventi a tutela dei minori, come già avviati da
DE TM .
Alla udienza del 19.12.2024 i difensori ed il curatore speciale si riportavano ai rispettivi scritti ed insistevano nelle conclusioni formulate.
La causa era rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio”.
2. La sentenza appellata
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro così statuiva: “DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti dei figli minori , e;
DISPONE CP_4 Controparte_2 CP_3
La comunicazione del presente provvedimento al Giudice Tutelare competente;
MO : di astenersi, se rimesso in libertà, dall'avvicinarsi alla Parte_1 madre ed ai minori ed ai luoghi dagli stessi frequentati;
REVOCA L'affidamento dei minori all' ASP di Catanzaro U.O. Servizi Sociali e, per l'effetto, AFFIDA I minori alla madre che potrà assumere ogni decisione inerente ai minori (anche Controparte_1 relativa alla salute ed alla scuola), confermando il loro collocamento con e presso la medesima e la relativa secretazione INCARICA all'ASP di Catanzaro U.O. Servizi
Sociali di promuovere, con la collaborazione degli Enti territoriali competenti, interventi di sostegno sociale-assistenziale-abitativo ed alla genitorialità in favore della madre funzionali ad assicurarle piena autonomia personale, genitoriale e lavorativa;
di promuovere ogni opportuno sostegno in favore dei minori, di elaborare, in caso della eventuale cessazione di misure restrittive –limitative assunte dalla Autorità Giudiziaria penale nei confronti del padre un programma di monitorate relazioni padre-figli,
10 verificata la disponibilità dei minori, con l'assistenza e la collaborazione, se necessario, della Stazione dei CC territorialmente competente, accertato lo stato di pacatezza comportamentale, di piena sobrietà, di compenso e di completo benessere psichico del padre, nelle forme e tempi ritenuti congrui, con facoltà di immediata sospensione in caso di situazioni disfunzionali, DISPONE che la presente sentenza venga comunicata alla Stazione dei CC competenti (con facoltà di subdelega) ai fini della vigilanza inerente alla osservanza delle ammonizioni date a e della dovuta Parte_1 collaborazione con i Servizi Sociali;
NULLA PER LE SPESE Provvedimento immediatamente esecutivo”.
Il primo giudice motivava tale decisione, evidenziando come, all'esito dell'istruttoria svolta, dovesse essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale dello
, avendo assunto nel tempo un comportamento gravemente lesivo del Pt_1 benessere e della crescita psico-fisica dei figli, posto che la condotta tenuta dal padre era stata gravemente pregiudizievole per i minori anche in ragione della loro età.
3. Il giudizio di secondo grado
La sentenza del Tribunale veniva impugnata dal padre dei minori con apposito gravame
(denominato dal ricorrente “reclamo”, ma da riqualificarsi come appello, ai sensi dell'art. 473-bis.30 c.p.p.), con cui contestava la decisione del primo Giudice e chiedeva, in riforma, come detto, la revoca del provvedimento emesso nei suoi confronti di decadenza della potestà genitoriale e la sua sostituzione con un provvedimento di limitazione temporanea, sino alla conclusione del programma terapeutico dello stesso presso la struttura riabilitativa ospitante, nonché l'affido dei minori in condivisione con la madre.
In tale procedimento, si costituivano il curatore speciale e la madre dei minori, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
L'udienza di trattazione fissata per il 27 maggio 2025 era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva quindi trattenuta in riserva allo scadere del termine per il deposito di note scritte e decisa all'esito della camera di consiglio in data 30 maggio 2025.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello
Il ricorrente ha impugnato la sentenza in epigrafe deducendo quanto segue.
“Per quanto riguarda la condotta assunta dal sig. verso i minori ed Parte_1 individuata, dal provvedimento impugnato, come condotta violativa dei doveri genitoriali, si osserva che nonostante le proprie fragilità e le problematiche del caso, lo stesso ha sempre amato e rispettato sia i propri figli che la madre sig.ra
[...]
. Il sig. , consapevole della sua fragilità emotiva e delle CP_1 Parte_1 problematiche pregresse, risalenti al suo passato per le quali delle volte ha fatto abuso di alcool, si è reso partecipe per un determinato tempo al percorso riabilitativo presso il SER.D di Catanzaro, al fine di prendere in mano la sua vita e garantire alla sua famiglia un futuro più sereno e migliore. Lo stesso, a tal fine, ha completato nel frattempo anche un percorso psicoterapeutico presso il consultorio di Cropani e di
Catanzaro lido. Circostanza quest'ultima esposta e documentata da idonea certificazione anche alla c.a. del Tribunale per i minorenni di Catanzaro.
Nel caso in esame, tuttavia, si ritiene che non sussistano le condizioni per la decadenza della responsabilità genitoriale di sig. , dato che: nonostante l'evidente Parte_1 disturbo e gli sbalzi di umore che lo coinvolgono, seppur in fasi evidentemente incostanti di alterazione da alcool, non si è reso mai protagonista di alcun diretto e concreto pregiudizio o violenza ai danni dei propri figli. Di fatto nessuno dei minori ha mai avuto negli anni delle ripercussioni a livello sociale, collettivo o scolastico ed il loro rapporto con il padre è stato perennemente amorevole e comprensivo, così come confermato anche dalla madre stessa sig.ra in sede di audizione in primo grado Controparte_1 di giudizio, la quale così riferiva: “….Non ho allontanato definitivamente i bambini dal padre perché i ragazzi mi continuavano a dire, ma soprattutto di perdonare CP_2 il padre…..il Suo rapporto con i bambini era buono, nel senso che lo sapete, è un buon padre, per questo i bambini lo cercano….” .
Sia la minore che i minori e sono stati costantemente accuditi CP_4 CP_2 CP_3
e maturati sin dalla nascita anche dal padre, così come dalla madre, il quale ha
12 comunque provveduto alle necessità quotidiane degli stessi con la diligenza del buon padre di famiglia sia dal punto di vista economico che affettivo. Tanto è vero che nonostante tutte le problematiche in cui il Sig. risulta essere stato Parte_1 coinvolto, ha manifestato in più occasioni la sua disponibilità ad intraprendere ogni e qualunque percorso di sostegno per la sua salute fisica e mentale ma soprattutto nell'esclusivo interesse dei propri figli minori.
Giova in ogni caso evidenziare al riguardo che: sostenere il lungo percorso riabilitativo che il sig. sta ad oggi ancora affrontando richiede una grande forza di Parte_1 volontà e di caparbietà e di sicuro i primi passi, ovvero l'inizio di tale percorso è la fase più impegnativa da superare. Proprio per tale ragione, lo stesso, a seguito della revoca della misura cautelare a suo tempo disposta nei suoi confronti, faceva rientro a casa, interrompendo per alcuni giorni il percorso avviato. Riflettendo nuovamente sulla situazione, il sig. rientrava presso la struttura riabilitativa che ad oggi lo Parte_1 continua ad ospitare al fine di completare il percorso programmato. La fragilità emotiva del padre dei minori è sfortunatamente un dato di fatto inconfutabile, però la scrivente difesa ritiene che se il sig. non fosse per nulla collaborativo rispetto ai Parte_1 percorsi predisposti, così come erroneamente deduce il Giudice di prime cure, lo stesso,
a distanza di mesi, non permaneva sino ad oggi nella comunità socio – sanitaria residenziale.
Vi è di più, le dichiarazioni rese dalla dott.ssa all'udienza del Persona_1
19.09.2024 in qualità di rappresentante della Parte_2
, avendo lei seguito personalmente il sig. ,
[...] Parte_1 contrastano palesemente quanto affermato dal Giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza oggetto di impugnazione, poiché la stessa riferiva quanto segue: “… Ad oggi ci sta dimostrando la volontà di continuare il percorso terapeutico. Noi Pt_1 facciamo dei controlli ogni Ser.D. tot di tempo..…. La prima fase dura dai due mesi ai circa sei mesi, dipende dal paziente…. Ora lui si trova nella fase di passaggio tra la prima fase, finalizzata al rispetto delle regole comunitarie e al rafforzamento delle motivazioni, e la seconda fase, quella di elaborazione storica e di gestione emotiva. A questa fase segue poi la fase di reinserimento sociale….”. Tanto è vero che questo elemento significativo della fase istruttoria, non è stato presso in considerazione
13 ingiustamente dall'Ill.mo Tribunale per i minorenni di Catanzaro ai fini del provvedimento, al punto che sostanzialmente nemmeno viene rilevato nella parte della narrazione dei fatti procedurali o nel corpo del dispositivo impugnato.
2. In relazione al presunto grave pregiudizio subito dai figli dichiarato nel provvedimento oggetto di impugnazione.
Nella parte motiva della sentenza oggetto di impugnazione si osserva che il Giudice di prime cure, riportandosi in via generica alle dichiarazioni rese da tutti e tre i minori in sede di audizione nonché alle relazioni depositate dai competenti Servizi Sociali, ha ritenuto che: “ ….nel caso di specie è non solo opportuno sul piano preventivo ma assolutamente necessario escludere l'esercizio della potestà sui figli minori in quanto, alla luce vicende ripercorse, la valutazione del comportamento assunto dal padre lascia ragionevolmente presumere che da una futura, ipotetica ripresa Parte_1 dei rapporti con i minori, quest'ultimi possono, subire un ulteriore, serio pregiudizio….”.
Sul argomento, giova rammentare anche in questa sede che il sig. già con Parte_1 la conclusione del percorso psicologico ha mostrato un atteggiamento costruttivo nei confronti delle attività proposte ottenendo maggiore consapevolezza riuscendo alla fine della terapia ad entrare in contatto ed ad accettare le proprie emozioni elaborando gradualmente anche i suoi sbalzi di umore.
Si specifica altresì che con riferimento alla vicissitudine descritta nella segnalazione pervenuta dalla C.C. staz. Botricello n.69/4 in data 10.12.2023, si rappresenta in specifico che il sig. ha avuto disguidi esclusivamente fuori dalle mura Parte_1 domestiche.
Per quanto riguarda invece gli episodi del 29.03.2024, la stessa sig.ra
[...]
, dichiara in sede di escussione che: “…… I bambini in questa circostanza CP_1 erano in casa, ma non hanno assistito perché era in una stanza lontana ……”. La madre altresì conferma quanto segue in tale sede: “… Tra aprile e maggio 2024, a parte l'evento del 22 Maggio, accaduto in casa ed in presenza dei bambini, non ci sono stati eventi particolari simili a quelli del 22 Maggio…”.
Ne deriva che fondamentalmente l'unico e il singolo episodio in qui i minori hanno realmente assistito a delle circostanze che purtroppo li hanno destabilizzati
14 emotivamente, così come dichiarato da loro stessi in sede di audizione, è quello del 22 maggio. Successivamente, a distanza di qualche giorno, il padre ha ripreso ininterrottamente (purché con tutte le difficoltà del caso) il suo percorso riabilitativo presso la struttura dove alloggia anche oggi, non solo per la propria salute ma anche per il supremo interesse dei figli.
Senza dubbio il sopracitato evento del 22 maggio ha coinvolto la sfera personale ed emotiva dei minori, lasciandoli verosimilmente perplessi ed impauriti, ciononostante nessuno dei tre ragazzi ha intrapreso alcun percorso psicologico per superare eventuali problematiche o traumi vissuti conseguentemente all'episodio in questione, circostanza facilmente riscontrabile anche da quanto asserito dalla madre dinanzi il Giudice di prime cure.
Si deduce a questo punto che il presunto “grave” pregiudizio nei confronti dei figli, dichiarato più volte nel provvedimento oggetto di impugnazione, in particolare sulla serenità e sulla crescita dei minori nel caso in cui si rincorrerebbe il rischio di ulteriori fatti dannosi e pericolosi, non sussiste seriamente perché de facto, negli ultimi mesi il padre sta procedendo pazientemente con il suo percorso curativo il quale si impegna il più possibile per portarlo alla fine. Naturalmente, l'obbligo di non poter sentire nessuno dei figli nemmeno con chiamate è un punto di evidente scoraggiamento per il padre. A maggior ragione, dal momento che il sig. ha il divieto di incontrare i figli Parte_1
e allo stesso tempo egli si ritrova tuttora rinchiuso al fine di concludere le varie fasi del programma curativo, non si comprenderebbe quale pericolo reale o futuro, ipotizzato dal Giudice di prime cure, lo potrebbe porre in essere in danno ai minori. Si Pt_1 ritiene pertanto, a modesto parere della scrivente difesa che la misura ablativa della decadenza dalla potestà genitoriale, pronunciata con la sentenza oggetto di impugnazione, risulta smisurata ed ingiusta nei confronti del sig. , visto e Parte_1 considerato che lo stesso continua ad essere seguito sulle problematiche che lo coinvolgono da professionisti che lo stano supportando a superare gradualmente le sue fragilità, rendendolo verosimilmente nel futuro una persona più responsabile e soprattutto un padre migliore per i suoi figli.
3. In relazione alla sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta del genitore ed il “grave” pregiudizio per i minori.
15 Con riferimento al nesso causale tra la condotta del sig. ed il supposto Parte_1 grave pregiudizio subito dai minori, occorre rilevare che la fase istruttoria del procedimento di primo grado non ha indicato un concreto e reale nesso di causalità tra la condotta del padre ed alcun serio pregiudizio per i minori, come erroneamente specifica la sentenza del Tribunale minorile di Catanzaro. Il Giudice di prime cure argomenta la decisione pronunciata con la sentenza oggetto di impugnazione, specificando più volte che: “… il padre sistematicamente ricadeva in inaccettabili condotte illecite e disfunzionali, divenute sempre più allarmanti, ingestibili e pericolose…”. In tale quadro, si ricorda a se stessi che l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutti quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari o di un abuso dei poteri inerenti la potestà.
Nella fattispecie de quo, applicare la sanzione dell'ammonizione nei confronti del padre vincolandolo ad astenersi, se rimesso in libertà, dall'avvicinarsi alla madre ed ai minori ed ai luoghi dagli stessi frequentati, risulta chiaramente eccedente ed costituzionalmente ingiusto per il sig. , in quanto fondamentalmente Parte_1 nessuna minaccia concreta e seria per i figli è stata collegata alle azioni del padre. Vi
è di più, è vero che la minore ed il minore dichiarano di sentirsi più CP_4 CP_2 sereni senza la presenza del padre e di non volere nessun contatto per ora con lui, in realtà l'unico che vorrebbe comunque vederlo per sapere che sta bene è il piccolo
; tanto è vero però che nessuno dei tre ragazzi dichiara di aver subito di fatto CP_3 nella quotidianità dei maltrattamenti o aggressioni da parte del padre. Egli riferiscono in particolare sul episodio del 22 maggio 2024 come l'unico che li ha turbati emotivamente, causandole purtroppo ansia e probabilmente sensazioni di paura.
Non sussistendo un nesso causale tra le azioni del padre e un reale concreto pregiudizio nei confronti dei minori, visto e considerato che in ogni caso il sig. non Parte_1 vede comunque i figli da tanti mesi, nessuna pericolosità o situazione di nocumento tangibile si riscontra per i minori, pertanto si ritiene che sarebbe stata già più equa e ragionevole nel caso in esame, una misura temporanea limitativa della responsabilità
16 genitoriale del padre, se necessario, circa fino al perfezionamento del percorso curativo in comunità da parte del sig. . Parte_1
Si evidenzia altresì al riguardo che se realmente sussistesse il c.d. “grave” pregiudizio o il pericolo per i minori, molto probabilmente il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro non avrebbe comunque autorizzato allo stato dei dati acquisiti, il 18.07.2024, le chiamate e le videochiamate con i figli in favore del sig. . Se fosse certo o Parte_1 così evidente in atti che il sig. ha assunto nel tempo un comportamento Parte_1 gravemente lesivo del benessere e della crescita psico-fisica dei figli minori, l'Il.mo
Giudice adito sulle fattispecie penali non avrebbe mai acconsentito alle chiamate e video chiamate tra il padre ed i minori”.
Il gravame è infondato e deve essere respinto.
Ed invero, le emergenze processuali hanno comprovato univocamente una situazione di grave inadeguatezza del padre, nonché di serio nocumento per i figli;
né, con l'appello, il ricorrente ha confutato con elementi oggettivi e concreti tali circostanze.
Invero, per come correttamente e condivisibilmente argomentato dal giudice gravato, dall'istruttoria di primo grado è emersa l'allarmante condotta assunta nel tempo dallo
, caratterizzata, non solo dalla reiterata violazione alle prescrizioni stabilite nei Pt_1 precedenti provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, ma soprattutto dall'inquietante progressione negativa, con gravissime ricadute sulla situazione familiare e sul benessere psicofisico dei minori, direttamente danneggiati dall'irresponsabile e pericoloso comportamento del padre, in preda all'assunzione di sostanze alcooliche.
Il sentimento di amore nutrito dal genitore verso i figli, dedotto in maniera suggestiva con l'atto di impugnazione, non è chiaramente in discussione, ma va anche detto che esso non è stato evidentemente in grado di per sé di impedirgli, a causa del suo stato di alcoldipendenza, di porre in essere nel tempo reiteratamente gravi azioni aventi ad oggetto la violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale e all'abuso dei relativi poteri, tanto da arrecare evidentemente grave pregiudizio ai minori.
Al riguardo, non appare una scriminante la giustificazione addotta dall'appellante secondo cui non avrebbe mai posto in essere aggressioni fisiche nei confronti dei minori, atteso che lo ha chiaramente assunto condotte maltrattanti ai danni della madre Pt_1
17 dei bambini, pure in loro presenza, e anche allorquando tali vessazioni non siano state commesse proprio sotto gli occhi dei figli, sarebbe davvero riduttivo (per usare un eufemismo) sostenere che la prole sia rimasta immune dal clima di sofferenza generato dallo , non subendo violenze morali legate proprio allo stato di afflizione Pt_1 subito dalla genitrice, spesso vittima anche di lesioni personali, cagionatele proprio dalle reiterate percosse del compagno.
Del resto, a conferma della correttezza delle statuizioni impugnate, è emerso che detti minori, proprio a seguito dell'allontanamento del padre, sono riusciti a recuperare con la madre una condizione di armonia e di serenità, che prima di allora non avevano mai conosciuto, proprio a causa del comportamento violento, aggressivo e sconsiderato del genitore, che sistematicamente è sempre ricaduto in pericolose condotte illecite e disfunzionali.
Ciò che occorre stigmatizzare è che tale situazione, come detto, caratterizzata addirittura da una vera e propria escalation, si è protratta in maniera ingravescente per un arco di tempo considerevole, tanto da consentire di ritenere la richiesta di limitazione temporanea della potestà genitoriale avanzata dall'appellante - in attesa di uno sperato buon esito del suo percorso di riabilitazione - palesemente infondata.
Va poi ribadito che la declaratoria di decadenza non ha carattere sanzionatorio per il genitore che ne è colpito, ma ha funzione preventiva nell'interesse del minore, tendendo a salvaguardare quest'ultimo affinché non si ripetano, per l'avvenire, altri fatti dannosi e pericolosi in suo danno, nella fattispecie che occupa altamente probabili.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
2. Statuizioni finali
In conclusione, la sentenza appellata merita integrale conferma.
La natura degli interessi coinvolti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52, D. Lgs. n. 193/2003.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro pubblicata il 27 dicembre 2024, nel proc. n.
1215/23 R.G., nei confronti degli appellati e Avv. Gianfilippo Controparte_1
Maradei, curatore speciale di minori e così Controparte_2 CP_3 provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, D. Lgs. n. 193/2003.
Così deciso nella camera di consiglio dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Prima sezione civile - Minori, in data 30 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Concettina Epifanio
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