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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 31/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1018/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: Scioglimento del matrimonio)
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Cecchi, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Con ordinanza del 11.06.2024 il Presidente ha dichiarato la contumacia del resistente, che, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024. In quella sede, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, - premesso di aver contratto Parte_2 matrimonio con rito civile il 18.10.2014 a Termoli (CB) con Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli, al N. 26, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2014; che dalla loro unione sono nate due figli, 18 anni) e Per_1 Per_2
(16 anni); che questo Tribunale con sentenza n. 35/2022, pubblicata il 26/01/2022 (n.r.g.
[...]
1032/2018), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che avverso questa sentenza il ha proposto ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso;
che con sentenza n. CP_1
121/2023, pubblicata il 13/04/2023 (n.r.g. 195/2022), la Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata - ha chiesto a questo Tribunale di: “a) Pronunciare: - ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2 e 3 comma 3 lett.b della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 18/10/2014 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Termoli (CB), Atto n. 26 p. I Serie Uff. 1 contratto in Termoli tra il Sig. e la Sig.ra b) confermare: - i provvedimenti assunti con sentenza di CP_1 Pt_2
separazione, ovvero:
1. affidamento esclusivo dei minori e;
2. sospensione dei Per_1 Persona_2
contatti anche solo telefonici o in forma protetta fra il padre e i minori;
3. versamento di un assegno mensile di € 300.00 alla fine di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori
e (€ 150.00 cadauno) con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a Per_1 Persona_2 carico del sig. con decorrenza da quando sarà stato autorizzato Controparte_1
al lavoro retribuito e in ogni caso dalla sua liberazione;
- Nonché quelli assunti con decreto del
Tribunale per i minorenni, relativamente alla decadenza della responsabilità genitoriale del sig.
. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del CP_1
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14),
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Ritualmente convocato in giudizio, il resistente non si è costituito. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 29.05.2024, il Presidente, con ordinanza del 11.06.2024 ha dichiarato la contumacia del resistente e, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.10.2024. In quella sede il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
Tenuto conto che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, la domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius:
pagina 2 di 6 scioglimento del matrimonio) è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge, nei termini che seguono.
Giova in primo luogo evidenziare che l'affidamento monogenitoriale, richiesto dalla ricorrente, costituisce un'eccezione alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole - posta dalla legge
(art. 337 ter c.c.) in funzione del diritto del figlio al mantenimento della bigenitorialità (intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione) - ed è giustificabile solo se l'applicazione di quest'ultimo risulti pregiudizievole per il minore e contrario ai suoi interessi (art. 337 quater c.c.) (Cass. civ., n.
1645/2022; Cass. civ., n. 27591/2021).
Il giudice, nel disporre l'affidamento di un minore, deve attenersi al criterio primario rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass.civ., n.38005/2022). L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. civ., n. 11122/2024; Cass. civ., n. 21425/2022).
Nel caso in esame, la ricorrente – nei confronti della quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità - si limita a chiedere la conferma, in merito ai figli, del regime di affidamento esclusivo alla stessa, già disposto in sede di separazione.
Si legge infatti nella sentenza di separazione n. 35/2022 (pp.7 e 8) che: “il Collegio rileva che nella determinazione del regime di affidamento dei figli il principio guida è rappresentato dal perseguimento dell'interesse dei minori. Nel caso di specie l'età raggiunta dal figlio – oltre Per_1
quindici anni – e il rifiuto da lui reiteratamente manifestato nei confronti della figura paterna sono del tutto incompatibili con l'affidamento condiviso, che costituirebbe fonte di tensione continua per il ragazzo e non sarebbe, in concreto, gestibile, poiché un regime siffatto presuppone, quando il figlio è adolescente, il dialogo fra genitori e figlio e la partecipazione attiva di quest'ultimo alle scelte operate dai genitori. Riguardo all'altra figlia, , la gravissima accusa da lei formulata contro il Persona_2 padre e il forte timore che la ragazzina prova verso di lui rendono evidente che l'affidamento
pagina 3 di 6 condiviso rischierebbe di destabilizzarla completamente, con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psichico. Pur prescindendosi totalmente da ogni valutazione in ordine alla fondatezza dell'accusa di violenza sessuale, quindi, l'affidamento condiviso deve escludersi anche per (…). La Persona_2 madre… appare tuttora idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche in via esclusiva, dovendosi rilevare che il Servizio sociale di Termoli ha riscontrato che la ricorrente assicura ai figli un ambiente di vita sereno, li segue nelle attività scolastiche ed è collaborativa con gli operatori del
Servizio…La madre, oltre ad avere l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, assumerà da sola anche le decisioni di maggiore interesse per i figli. Alla stregua delle indicazioni fornite dal
Servizio sociale di Termoli e delle risultanze dell'audizione dei minori compiuta dal Giudice Istruttore all'udienza del 9-6-2021, allo stato e nell'immediato non è opportuno prevedere contatti fra il padre e
i figli, neppure in forma protetta. Contatti siffatti, invero, si risolverebbero, quanto al figlio in Per_1
una imposizione fonte di ansia e stress emotivo, senza alcun effetto benefico in funzione della ricostruzione del rapporto padre/figlio. Relativamente alla figlia , invece, il terrore nel Persona_2
quale si è concretizzato il suo totale rifiuto della figura paterna sconsiglia qualsiasi contatto, anche protetto, con il padre, poiché, anche in relazione alla fase evolutiva di crescita in corso, eventuali contatti con il padre, pur se in forma protetta, potrebbero provocare effetti destabilizzanti sotto il profilo emotivo, minando l'equilibrio psichico della ragazzina, con conseguenze negative difficilmente reversibili. A ciò si aggiunge, poi, la pendenza del procedimento per violenza sessuale, che sconsiglia del tutto ogni contatto fra padre e figlia fino a quando la vicenda penale non sarà stata definitivamente chiarita…”. Pertanto, questo Tribunale, anche tenuto conto del provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, pronunciato nei confronti del dal Tribunale per i CP_1
Minorenni di Genova il 2/15 luglio 2010 relativamente ad un figlio nato da un suo precedente rapporto con un'altra donna, ha disposto, tra le altre cose, l'affidamento dei figli e in via Per_1 Persona_2
esclusiva alla madre, con la sospensione dei contatti anche solo telefonici o in forma protetta, fra padre e figli;
ha posto ad esclusivo carico della madre il mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori fino a quando il marito resterà detenuto senza possibilità di svolgere attività lavorativa;
ha previsto a carico del l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento dei minori pari CP_1 ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla sua liberazione o dall'autorizzazione al lavoro retribuito, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie per i figli Per_1
Persona_2
Successivamente alla separazione dei coniugi, il è stato condannato da questo Tribunale, CP_1
con sentenza penale n. 349/2023 (depositata il 04.07.2023), a scontare la pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione in quanto colpevole del delitto continuato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 609 bis e 609 ter,
pagina 4 di 6 comma 1 nn.1 e 5 c.p., bel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la L. n. 69/2019, nonché art. 61 comma 1 n. 5 c.p. nei confronti della figlia È stato altresì dichiarato, tra l'altro, Persona_2
decaduto dalla responsabilità genitoriale e interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e alla amministrazione di sostegno, nonché condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in sede separata) nei confronti della parte civile quale esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore nonché al pagamento di una Persona_3
provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti della parte civile.
Allo stato, la situazione non risulta essere cambiata, né il comportamento processuale assunto dal
[...]
CP_
- che non si è costituito in giudizio – lascia intendere che ci sia un suo interesse a ripristinare il rapporto con i figli e ad occuparsi fattivamente degli stessi.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene, nell'interesse dei figli (ora Per_1
maggiorenne) e (16 anni), confermare quanto previsto nella sentenza di separazione. Persona_2
Pertanto, essi resteranno affidati in via esclusiva alla madre, la quale continuerà ad assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli, con sospensione dei contatti, anche solo telefonici o in forma protetta, fra il padre e i figli.
A decorrere da quando il sarà autorizzato al lavoro retribuito e in ogni caso, per il periodo CP_1
successivo alla liberazione, si stima congruo confermare a carico del resistente e a favore della moglie un assegno mensile di € 300,00, quale contributo per il mantenimento dei figli Per_1 Persona_2
(€ 150,00 per ciascun figlio), alla fine di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Infine, in merito alla richiesta della ricorrente di conferma dei provvedimenti assunti con decreto del
Tribunale per i minorenni di Campobasso, relativamente alla decadenza della responsabilità genitoriale del D'Agostino si osserva quanto segue.
La Corte d'Appello di Campobasso, nella sentenza n.121/2023, nel rigettare l'impugnazione e confermare la decisione di prime cure, ha evidenziato che il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, con decreto emesso il 23.02.2022, ha dichiarato il decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1
sui figli e e gli ha vietato di avere incontri o contatti di qualsiasi genere con Persona_4 Per_1
loro. Di tale pronuncia del T.M. non c'è traccia in atti, ma poiché si tratta di fatto affermato dalla Corte
e non risulta che la stessa sia stata riformata sul punto, il dato va confermato.
Pertanto, va confermata la decadenza della potestà genitoriale di Controparte_1
nei confronti della figlia minore Nulla invece si prevede con riguardo al figlio Persona_4 Per_1
ormai maggiorenne.
pagina 5 di 6 Le spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del resistente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: Scioglimento del matrimonio) proposta da contro con l'intervento del Parte_2 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18.10.2014 a Termoli (CB) tra
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...]
Civile del Comune di Termoli, al N. 26, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2014;
2) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore – essendo l'altro figlio Persona_2
divenuto maggiorenne - in via esclusiva alla madre, la quale assumerà da sola anche Per_1
tutte le decisioni di maggiore importanza per la stessa;
3) conferma la sospensione dei contatti, anche solo telefonici o in forma protetta, fra il e la figlia minore CP_1 Persona_2
4) conferma la decadenza della potestà genitoriale di nei Controparte_1
confronti della figlia minore Persona_4
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 28.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1018/2023 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: Scioglimento del matrimonio)
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Cecchi, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Con ordinanza del 11.06.2024 il Presidente ha dichiarato la contumacia del resistente, che, seppur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024. In quella sede, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, - premesso di aver contratto Parte_2 matrimonio con rito civile il 18.10.2014 a Termoli (CB) con Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Termoli, al N. 26, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2014; che dalla loro unione sono nate due figli, 18 anni) e Per_1 Per_2
(16 anni); che questo Tribunale con sentenza n. 35/2022, pubblicata il 26/01/2022 (n.r.g.
[...]
1032/2018), ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che avverso questa sentenza il ha proposto ricorso dinanzi alla Corte d'Appello di Campobasso;
che con sentenza n. CP_1
121/2023, pubblicata il 13/04/2023 (n.r.g. 195/2022), la Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata - ha chiesto a questo Tribunale di: “a) Pronunciare: - ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2 e 3 comma 3 lett.b della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 18/10/2014 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Termoli (CB), Atto n. 26 p. I Serie Uff. 1 contratto in Termoli tra il Sig. e la Sig.ra b) confermare: - i provvedimenti assunti con sentenza di CP_1 Pt_2
separazione, ovvero:
1. affidamento esclusivo dei minori e;
2. sospensione dei Per_1 Persona_2
contatti anche solo telefonici o in forma protetta fra il padre e i minori;
3. versamento di un assegno mensile di € 300.00 alla fine di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori
e (€ 150.00 cadauno) con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a Per_1 Persona_2 carico del sig. con decorrenza da quando sarà stato autorizzato Controparte_1
al lavoro retribuito e in ogni caso dalla sua liberazione;
- Nonché quelli assunti con decreto del
Tribunale per i minorenni, relativamente alla decadenza della responsabilità genitoriale del sig.
. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del CP_1
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14),
c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Ritualmente convocato in giudizio, il resistente non si è costituito. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 29.05.2024, il Presidente, con ordinanza del 11.06.2024 ha dichiarato la contumacia del resistente e, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle allegazioni difensive, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
15.10.2024. In quella sede il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte.
Tenuto conto che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla, la domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius:
pagina 2 di 6 scioglimento del matrimonio) è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge, nei termini che seguono.
Giova in primo luogo evidenziare che l'affidamento monogenitoriale, richiesto dalla ricorrente, costituisce un'eccezione alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole - posta dalla legge
(art. 337 ter c.c.) in funzione del diritto del figlio al mantenimento della bigenitorialità (intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione) - ed è giustificabile solo se l'applicazione di quest'ultimo risulti pregiudizievole per il minore e contrario ai suoi interessi (art. 337 quater c.c.) (Cass. civ., n.
1645/2022; Cass. civ., n. 27591/2021).
Il giudice, nel disporre l'affidamento di un minore, deve attenersi al criterio primario rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass.civ., n.38005/2022). L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. civ., n. 11122/2024; Cass. civ., n. 21425/2022).
Nel caso in esame, la ricorrente – nei confronti della quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità - si limita a chiedere la conferma, in merito ai figli, del regime di affidamento esclusivo alla stessa, già disposto in sede di separazione.
Si legge infatti nella sentenza di separazione n. 35/2022 (pp.7 e 8) che: “il Collegio rileva che nella determinazione del regime di affidamento dei figli il principio guida è rappresentato dal perseguimento dell'interesse dei minori. Nel caso di specie l'età raggiunta dal figlio – oltre Per_1
quindici anni – e il rifiuto da lui reiteratamente manifestato nei confronti della figura paterna sono del tutto incompatibili con l'affidamento condiviso, che costituirebbe fonte di tensione continua per il ragazzo e non sarebbe, in concreto, gestibile, poiché un regime siffatto presuppone, quando il figlio è adolescente, il dialogo fra genitori e figlio e la partecipazione attiva di quest'ultimo alle scelte operate dai genitori. Riguardo all'altra figlia, , la gravissima accusa da lei formulata contro il Persona_2 padre e il forte timore che la ragazzina prova verso di lui rendono evidente che l'affidamento
pagina 3 di 6 condiviso rischierebbe di destabilizzarla completamente, con gravi ripercussioni sul suo equilibrio psichico. Pur prescindendosi totalmente da ogni valutazione in ordine alla fondatezza dell'accusa di violenza sessuale, quindi, l'affidamento condiviso deve escludersi anche per (…). La Persona_2 madre… appare tuttora idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche in via esclusiva, dovendosi rilevare che il Servizio sociale di Termoli ha riscontrato che la ricorrente assicura ai figli un ambiente di vita sereno, li segue nelle attività scolastiche ed è collaborativa con gli operatori del
Servizio…La madre, oltre ad avere l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, assumerà da sola anche le decisioni di maggiore interesse per i figli. Alla stregua delle indicazioni fornite dal
Servizio sociale di Termoli e delle risultanze dell'audizione dei minori compiuta dal Giudice Istruttore all'udienza del 9-6-2021, allo stato e nell'immediato non è opportuno prevedere contatti fra il padre e
i figli, neppure in forma protetta. Contatti siffatti, invero, si risolverebbero, quanto al figlio in Per_1
una imposizione fonte di ansia e stress emotivo, senza alcun effetto benefico in funzione della ricostruzione del rapporto padre/figlio. Relativamente alla figlia , invece, il terrore nel Persona_2
quale si è concretizzato il suo totale rifiuto della figura paterna sconsiglia qualsiasi contatto, anche protetto, con il padre, poiché, anche in relazione alla fase evolutiva di crescita in corso, eventuali contatti con il padre, pur se in forma protetta, potrebbero provocare effetti destabilizzanti sotto il profilo emotivo, minando l'equilibrio psichico della ragazzina, con conseguenze negative difficilmente reversibili. A ciò si aggiunge, poi, la pendenza del procedimento per violenza sessuale, che sconsiglia del tutto ogni contatto fra padre e figlia fino a quando la vicenda penale non sarà stata definitivamente chiarita…”. Pertanto, questo Tribunale, anche tenuto conto del provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, pronunciato nei confronti del dal Tribunale per i CP_1
Minorenni di Genova il 2/15 luglio 2010 relativamente ad un figlio nato da un suo precedente rapporto con un'altra donna, ha disposto, tra le altre cose, l'affidamento dei figli e in via Per_1 Persona_2
esclusiva alla madre, con la sospensione dei contatti anche solo telefonici o in forma protetta, fra padre e figli;
ha posto ad esclusivo carico della madre il mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori fino a quando il marito resterà detenuto senza possibilità di svolgere attività lavorativa;
ha previsto a carico del l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento dei minori pari CP_1 ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) con decorrenza dalla sua liberazione o dall'autorizzazione al lavoro retribuito, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie per i figli Per_1
Persona_2
Successivamente alla separazione dei coniugi, il è stato condannato da questo Tribunale, CP_1
con sentenza penale n. 349/2023 (depositata il 04.07.2023), a scontare la pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione in quanto colpevole del delitto continuato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 609 bis e 609 ter,
pagina 4 di 6 comma 1 nn.1 e 5 c.p., bel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la L. n. 69/2019, nonché art. 61 comma 1 n. 5 c.p. nei confronti della figlia È stato altresì dichiarato, tra l'altro, Persona_2
decaduto dalla responsabilità genitoriale e interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e alla amministrazione di sostegno, nonché condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in sede separata) nei confronti della parte civile quale esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sulla minore nonché al pagamento di una Persona_3
provvisionale immediatamente esecutiva, nei confronti della parte civile.
Allo stato, la situazione non risulta essere cambiata, né il comportamento processuale assunto dal
[...]
CP_
- che non si è costituito in giudizio – lascia intendere che ci sia un suo interesse a ripristinare il rapporto con i figli e ad occuparsi fattivamente degli stessi.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene, nell'interesse dei figli (ora Per_1
maggiorenne) e (16 anni), confermare quanto previsto nella sentenza di separazione. Persona_2
Pertanto, essi resteranno affidati in via esclusiva alla madre, la quale continuerà ad assumere da sola anche tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli, con sospensione dei contatti, anche solo telefonici o in forma protetta, fra il padre e i figli.
A decorrere da quando il sarà autorizzato al lavoro retribuito e in ogni caso, per il periodo CP_1
successivo alla liberazione, si stima congruo confermare a carico del resistente e a favore della moglie un assegno mensile di € 300,00, quale contributo per il mantenimento dei figli Per_1 Persona_2
(€ 150,00 per ciascun figlio), alla fine di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Infine, in merito alla richiesta della ricorrente di conferma dei provvedimenti assunti con decreto del
Tribunale per i minorenni di Campobasso, relativamente alla decadenza della responsabilità genitoriale del D'Agostino si osserva quanto segue.
La Corte d'Appello di Campobasso, nella sentenza n.121/2023, nel rigettare l'impugnazione e confermare la decisione di prime cure, ha evidenziato che il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, con decreto emesso il 23.02.2022, ha dichiarato il decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1
sui figli e e gli ha vietato di avere incontri o contatti di qualsiasi genere con Persona_4 Per_1
loro. Di tale pronuncia del T.M. non c'è traccia in atti, ma poiché si tratta di fatto affermato dalla Corte
e non risulta che la stessa sia stata riformata sul punto, il dato va confermato.
Pertanto, va confermata la decadenza della potestà genitoriale di Controparte_1
nei confronti della figlia minore Nulla invece si prevede con riguardo al figlio Persona_4 Per_1
ormai maggiorenne.
pagina 5 di 6 Le spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del resistente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: Scioglimento del matrimonio) proposta da contro con l'intervento del Parte_2 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18.10.2014 a Termoli (CB) tra
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato
[...]
Civile del Comune di Termoli, al N. 26, Parte I del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2014;
2) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore – essendo l'altro figlio Persona_2
divenuto maggiorenne - in via esclusiva alla madre, la quale assumerà da sola anche Per_1
tutte le decisioni di maggiore importanza per la stessa;
3) conferma la sospensione dei contatti, anche solo telefonici o in forma protetta, fra il e la figlia minore CP_1 Persona_2
4) conferma la decadenza della potestà genitoriale di nei Controparte_1
confronti della figlia minore Persona_4
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 28.01.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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