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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/12/2024, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12539/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Bagnoli
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a FI (FI) in [...] Controparte_1 C.F._2
11/03/2005 e residente in [...]
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 26/07/2024)
pagina 1 di 4 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, Parte_1 previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di IU ET;
nel ricorso il ha evidenziato di voler adottare Parte_1
la figlia della propria moglie, nelle more deceduta, per formalizzare la situazione di fatto che si è formata nel corso degli anni, avendo cresciuto come propria figlia l'adottanda, considerato l'inesistente rapporto di con il padre biologico sin CP_1 Persona_1 dall'infanzia, nonchè la presenza della differenza di età (18 anni) richiesta dalla legge.
2. All'udienza del 24/10/24 il Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi dell'adottante, il quale ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione; la causa è stata rinviata all'udienza del 26/11/2024 per acquisire l'assenso dei genitori e dei fratelli del per consentire allo stesso di depositare la dichiarazione notarile Parte_1
di assenza di figli propri e al padre biologico dell'adottanda di manifestare la propria volontà; a detta udienza, sono comparsi sia l'adottante che l'adottanda, ma nessuno per il padre biologico di quest'ultima, regolarmente notificato;
all'esito, il giudice CP_1
relatore riservava la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione ...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1975 e l'adottanda nel 2005, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione: e difatti,
l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296
pagina 2 di 4 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un quasi decennale percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà; si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per odi cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tal senso, le dichiarazioni rese sia dai diretti interessati, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata dal ricorrente Controparte_1 [...]
ne consegue che il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome Parte_1 dell'adottata.
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n.
1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M. e preso atto che dalle informative di P.S. non emergono segnalazioni pregiudizievoli, può farsi luogo all'adozione.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di nato a [...] il Parte_1
09/06/1975 e residente in [...], nei confronti di nata a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
Fiorentino (FI), via Degli Scardassieri n. 176, che antepone il cognome dell'adottante al proprio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
FIRENZE dove l'atto di nascita è stato formato.
pagina 3 di 4 Nulla sulle spese.
Così deciso in FI, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12539/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09/06/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Bagnoli
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a FI (FI) in [...] Controparte_1 C.F._2
11/03/2005 e residente in [...]
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 26/07/2024)
pagina 1 di 4 Avente ad OGGETTO: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, Parte_1 previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di adozione di IU ET;
nel ricorso il ha evidenziato di voler adottare Parte_1
la figlia della propria moglie, nelle more deceduta, per formalizzare la situazione di fatto che si è formata nel corso degli anni, avendo cresciuto come propria figlia l'adottanda, considerato l'inesistente rapporto di con il padre biologico sin CP_1 Persona_1 dall'infanzia, nonchè la presenza della differenza di età (18 anni) richiesta dalla legge.
2. All'udienza del 24/10/24 il Giudice relatore ha proceduto a raccogliere i consensi dell'adottante, il quale ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione; la causa è stata rinviata all'udienza del 26/11/2024 per acquisire l'assenso dei genitori e dei fratelli del per consentire allo stesso di depositare la dichiarazione notarile Parte_1
di assenza di figli propri e al padre biologico dell'adottanda di manifestare la propria volontà; a detta udienza, sono comparsi sia l'adottante che l'adottanda, ma nessuno per il padre biologico di quest'ultima, regolarmente notificato;
all'esito, il giudice CP_1
relatore riservava la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione ...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1975 e l'adottanda nel 2005, sussistendo, quindi, una differenza di età tra le parti maggiore di 18 anni.
Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla adozione: e difatti,
l'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296
pagina 2 di 4 cc, hanno fatto riferimento al lungo e positivo rapporto che li lega, rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un quasi decennale percorso di affetto, di aiuto e di solidarietà; si ritiene sussistente, pertanto, il presupposto della convenienza per odi cui all'art. 312 n. 2) c.c. che sussiste in quanto l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006); in tal senso, le dichiarazioni rese sia dai diretti interessati, che presuppongono un duraturo rapporto affettivo, costituiscono un chiaro indice e riscontro delle loro volontà e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di ad essere adottata dal ricorrente Controparte_1 [...]
ne consegue che il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome Parte_1 dell'adottata.
In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312, n.
1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., pertanto, conformemente al parere espresso dal P.M. e preso atto che dalle informative di P.S. non emergono segnalazioni pregiudizievoli, può farsi luogo all'adozione.
4. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti;
a ciascuna parte, dunque, resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 191 e ss. c.c.
DICHIARA l'adozione da parte di nato a [...] il Parte_1
09/06/1975 e residente in [...], nei confronti di nata a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
Fiorentino (FI), via Degli Scardassieri n. 176, che antepone il cognome dell'adottante al proprio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
FIRENZE dove l'atto di nascita è stato formato.
pagina 3 di 4 Nulla sulle spese.
Così deciso in FI, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
La Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi
pagina 4 di 4