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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 508/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 508 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 14.11.2024, avente ad oggetto Pagamento compensi professionali promossa da
L'Arch. - C.F. - residente in [...]C.F._1
(CB), l'Ing. - C.F. - residente in [...]C.F._2
(CB) e l'Arch. TO Gammieri - C.F. - residente in [...]C.F._3
(CB), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Davi - C.F. – ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Campobasso (CB) - 86100 - alla
Via Monsignor Bologna n. 18
Attori
CONTRO
in persona del suo Direttore Generale e Controparte_2
legale rappr.te p.t.avv. , con sede in Campobasso ed ivi anche Controparte_3
elettivamente domiciliata alla via Duca D'Aosta n. 14 presso e nello studio dell'avv.
Modestino De Martinis (C.F.: C.F._5
Convenuta
Nonche'
contro
: , in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore e legale Controparte_4
rappr.te p.t. avv. , con sede in Termoli ed elettivamente domiciliata in Controparte_3
Campobasso alla via Duca D'Aosta n. 14 presso e nello studio dell'avv. Modestino De
Martinis (C.F.: C.F._5
Convenuta
Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.ccosì come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, datato 14.03.22, l'arch. Parte_1
, l'ing. e l'arch. TO Gammieri convenivano in giudizio
[...] Controparte_1
l' e l' Controparte_2 Controparte_5
, per sentirle condannare, con il vincolo solidale, al pagamento di Euro
[...]
44.714,06, di cui Euro 34.864,88 in favore di e Parte_1 CP_1
d Euro 9.849,18, in favore dell'arch. TO Gammieri.
[...]
Deducevano gli attori che i suddetti importi costituivano il compenso per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della sede degli Uffici Giudiziari di Termoli relativi all'incarico affidato con delibere della “ ” n. 92 del 07.02.2005 e n. 394 CP_4 CP_4
del 04.04.2005.
Con comparse depositate telematicamente, rispettivamente il 10.06.2022 l' ed il CP_2
14.06.2022 l' si costituivano in giudizio le Controparte_5
convenute che contestavano integralmente la domanda insistendo nel suo rigetto ed eccepivano, in via preliminare, la prescrizione presuntiva del diritto ai compensi dei professionisti attori.
Radicatasi la lite, concessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co. cpc, veniva disposta ed espletata una ctu tecnica con l'arch. . Persona_1
All'esito dell'avvenuto deposito dellas ctu, la causa veniva rinviata al 14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni ed alla predetta udienza, precisate le conclusioni, venivano concessi i chiesti termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche e la causa veniva trattenuta in decisione.
******
All'esito dell'istruttoria svolta, la domanda e' risultata fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Appare utile una ricostruzione fattuale della vicenda.
Gli attori, sul presupposto dell'incarico formalmente loro conferito dalla CP_4
con delibera n. 92 del 07 febbraio 2005 (progettazione esecutiva relativa ai lavori di
[...]
realizzazione degli Uffici Giudiziari c/o ex PO S. MO di Termoli cfr. All. n. 1
produzione attorea) e n.394 del 04 aprile 2005 (redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento relativo al Progetto Esecutivo per la realizzazione della sede degli uffici giudiziari vecchio presidio ospedaliero S, MO cfr. All. n. 5 produzione attorea) e delle
Contr conseguenti convenzioni concluse con la in data 27 Aprile 2005 (cfr. All. n. 6 prod.
attorea), dell' avvenuto stanziamento da parte della della somma di 1.400.000,00 CP_4
euro, risultante dalla deliberazione esecutiva del 07 febbraio 2005 della CP_4 CP_4
nonché dalla delibera della Giunta della Regione Molise n. 1592 del 10 dicembre
[...]
2004 (cfr. All. n. 4 produzione attorea), con ricorso ex art. 702 cpc adivano questo stesso
Ufficio Giudiziario per richiedere il pagamento delle prestazioni professionali relative alle intervenute convenzioni per l'importo complessivo di euro 96.740,64 (di cui euro 81.408,87
quota spettante ai 3 professionisti per la redazione del progetto esecutivo ed euro 15.331,77 per la redazione del piano di sicurezza), somma determinata con riferimento all'importo finanziato e stanziato dalla di euro 1.400.000,00, facendo espressa CP_4 CP_4
riserva, nel ricorso stesso, di azionare la differenza di euro 69.729,85, somma ancora dovuta dalla sulla differenza di importo di euro 899.364,30, scaturente dalla CP_2
differenza tra l'importo complessivo di euro 2.299.364,30 (somma stanziata con delibera del 23 dicembre 2005 n. 1525 (cfr. All. n. 8 produz.attorea) di approvazione del progetto esecutivo dei lavori comprensivo del piano di sicurezza per la realizzazione degli uffici giudiziari di Termoli per un costo complessivo di euro 2.299.364,30) e l'importo di euro
1.400.000,00 corrispondente alla somma stanziata e finanziata originariamente dall'ente,
giusta delibera esecutiva del 07 febbraio 2005 (cfr. All. n. 1 prod. Controparte_4
attorea) nonché con delibera della Giunta della Regione Molise n. 1592 del 10 dicembre
2004 (cfr. All. n. 4 prod. attorea). La predetta azione giudiziaria, introdotta con ricorso ex art. 702 bis cpc (dagli odierni attori), veniva definita con ordinanza del Tribunale rep n.
851/2018 del 17 settembre 2018 (All. n. 14 prod. attorea),non impugnata e passata in giudicato con formula esecutiva spedita in data 07 Marzo 2019, che accoglieva la domanda dei ricorrenti, sia nell'an delle prestazioni (redazione del progetto esecutivo e degli elaborati relativi al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione di cui al progetto esecutivo di ristrutturazione dell' per la Parte_2
realizzazione della sede degli uffici giudiziari di Termoli), sia nel quantum (commisurato all'importo finanziato di euro 1.400.000,00 con atto pubblico di mutuo del 11 giugno 2007
per Notar n. 20255 – Raccolta n. 8327 All. n. 15) Persona_2
I ricorrenti, odierni attori, con raccomandate del 17 maggio 2021 (All. n. 16), sul Pt_3
presupposto dell'avvenuto accertamento, con ordinanza del Tribunale di Campobasso del esecutivo di ristrutturazione dell' e del piano di sicurezza Parte_2
coordinamento sicurezza in piano di progettazione per la realizzazione della sede degli uffici giudiziari di Termoli), che del quantum, commisurato limitatamente all'importo di euro 1.400.000,00 a fronte dell'importo complessivo di euro 2.299.364,30 di cui alla delibera n. 394 del 04 Aprile 2005 nonché della delibera n. 1525 del 23 Dicembre 2005 (cfr. All. n. 8),
richiedevano il pagamento e l'adempimento delle prestazioni per la differenza commisurata al maggior importo tra 1.400.000,00 e 2.299.364,30.
In assenza di riscontro da parte delle convenute, gli attori introducevano il presente giudizio.
Sulla eccezione preliminare di prescrizione presuntiva
In primis et ante omnia deve essere esaminata l'eccezione preliminare, formulata da entrambe le convenute, di prescrizione presuntiva dei compensi dei professionisti attori.
Si osserva:
Contr L'eccezione di prescrizione risulta sollevata dalle convenute, e , sul rilievo CP_2
secondo cui il termine di prescrizione breve di tre anni sarebbe decorso dall'ultima diffida,
individuata dai convenuti nella raccomandata del 10 marzo 2011.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, il termine prescrizionale breve non risulta applicabile ai crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e quindi alla fattispecie di cui è causa
Con l'ordinanza n. 41774/2021, pubblicata il 28 dicembre 2021, la S.C. si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla inapplicabilità della prescrizione presuntiva ai crediti vantati nei confronti della P.A. ribadendo il principio di diritto, gia' espresso nella precedente pronuncia del 2019, secondo cui: “in caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità
pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”(conf. Cass. n. 29543/2019).
In ordine alle richieste di pagamento formulate dai professionisti odierni attori, dalla documentazione e dagli atti di causa risulta che , una volta sottoscritta la convenzione e,
dopo aver assolto la prestazione professionale per la quale si erano obbligati, (gli attori)hanno redatto e consegnato, in assenza di qualunque contestazione, il progetto di cui all'incarico conferito, nonché il piano di sicurezza, eseguiti in convenzione con la CP_4
[...
e, a causa del mancato pagamento delle competenze professionali CP_4
dovute per l'attività prestata, con raccomandate a.r. del 16 dicembre 2009 (All. n. 9
prod.attorea) e del 10 marzo 2011 (All. n. 10 prod. attorea), richiedevano il pagamento delle competenze, ricevendo riscontro negativo con note del 11 febbraio 2010 (All. n. 11
prod.attorea) e del 03 maggio 2011 (All. n. 12 prod. attorea) ;successivamente effettuavano un nuovo sollecito per il tramite del proprio difensore di fiducia (All. n. 13 prod. attorea),
senza ottenere riscontro.
In ogni caso, ferma la inapplicabilita' ai crediti vantati nei confronti della P.A. della prescrizione presuntiva, la infondatezza, nel merito, della eccepita prescrizione va ravvisata nel fatto che, successivamente alla richiesta di pagamento del 10 marzo 2011, gli attori hanno nuovamente interrotto il termine prescrizionale: con la raccomandata del 11
giugno 2012 ricevuta il 31 agosto 2012, successivamente facendo espressa riserva di azionare il maggior credito oggetto del presente giudizio nel contenzioso instaurato con ricorso ex art. 702 bis cpc del 09 Aprile 2014, notificato il 22 maggio 2014, definito con ordinanza decisoria del settembre 2018 ,rep. N.851/2018, spedita con formula esecutiva il
07 marzo 2019 e successivamente con raccomandate a.r. del 17 Maggio 2021 ricevute dalle convenute il 07 giugno 2021 (rimaste prive di riscontro).
A quanto innanzi consegue il rigetto della proposta eccezione -
Dall'istruttoria espletata si evince che, a fronte della originaria delibera di incarico n. 92
del 07 febbraio 2005 (cfr. All. n. 1 prod. attori) e n. 394 del 04 Aprile 2005 (cfr. All. n. 5
prod.attori), della convenzione del 27 Aprile 2005 (cfr. All. n. 2 prod.attorea) e della successiva deliberazione del 23 dicembre 2005 n. 1525 (cfr. All. n. 8 prod. attorea), con la quale la approvava il progetto esecutivo dei lavori, comprensivo del Controparte_4
piano di sicurezza per la realizzazione della sede degli uffici giudiziari di Termoli, la cui stima prevedeva un costo complessivo di realizzazione di euro 2.299.364,30, nonché della richiesta per la stipula di un ulteriore atto di mutuo per l'ulteriore somma di euro
899.364,30, di contro nessuna prova e' emersa in ordine ad una condotta attiva dell' volta a richiedere il finanziamento dell'ulteriore somma di euro 899.364,30, CP_2
pur avendo approvato il progetto con delibera del 23 dicembre 2005 n. 1525 (cfr. All. n. 8),
ne' risulta provata alcuna iniziativa volta a rendere possibili i suddetti finanziamenti.
Da tale assenza probatoria consegue di ritenere violati i principi di correttezza e buona fede ex art 1385 cc. consentendo, altresì, di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art 1359 cc,
per avverata la condizione sospensiva prevista dall'art 16 della convenzione del 27 Aprile
2005, ,secondo cui “Il compenso complessivo verrà erogato dal professionista incaricato, su presentazione della parcella, solo quando l'Amministrazione riceverà l'accredito dei fondi relativi,
dall'Ente Finanziatore oppure concedente”. D'altronde, va' evidenziato che gli attori hanno invocato l'efficacia indiretta, quale elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale, in ordine alla Sentenza del Tribunale di Campobasso n.
599/2021, emessa il 06 settembre 2021, a definizione del giudizio Rg. N. 1049/2016 con identico petitum e causa petendi a questo per cui è causa, deducendo ,inoltre, che la sentenza anzidetta ha acquistato efficacia di giudicato esterno.
Invero, la sentenza n. 599/2021 del 06 settembre 2021, passata in giudicato (Cfr. All. n.17
prod. Attorea), emessa nella causa promossa dall'Ing. , il quale, unitamente CP_6
agli odierni attori, faceva parte del gruppo di professionisti incaricati dei progetti de quibus
(costituito da n. 4 professionisti Ing. Architetto Ing. e Ing. CP_1 Parte_1 Per_3
), accogliendo integralmente la domanda del professionista, ha condivisibilmente CP_6
affermato: ”…l'assunto relativo alla esistenza di una condizione sospensiva non può essere condiviso, non risultando agli atti iniziative idonee a ritenere la condotta di parte convenuta conforme agli obblighi di buona fede ai sensi dell'art. 1385 c.c. a mente del quale:” Colui che si é
obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte” e tenuto conto anche della disposizione di cui all'art. 1359 c.c. secondo cui: “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”. Ebbene, come evidenziato dall'attore, parte convenuta non ha allegato nè dimostrato di aver ricevuto il diniego sia del mutuo autorizzato dalla Regione Molise per euro 1.400.000,00 e sia dell'ulteriore mutuo per la somma di euro 889.364,30, pari alla differenza tra l'importo complessivo delle opere (euro
2.299.364,30) ed il mutuo finanziato di euro1.400.000,00 (cfr. doc. 30 della produzione attorea), né
ha dimostrato di essersi attivata per ottenere i suddetti finanziamenti o di aver intrapreso iniziative per rendere possibili i suddetti finanziamenti. Il totale disinteresse mostrato nella causa dalla convenuta a tal riguardo, la quale, tra le altre cose, non ottemperava all'ordine di esibizione disposto da questo Giudice, deve far ritenere per avverata la condizione sospensiva in ossequio al principio costante della giurisprudenza di legittimità: “Nel caso di contratto con la P.A. in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'erogazione di un finanziamento,
l'amministrazione stipulante non può tenere - salvo il sopravvenire di particolari ragioni ostative -
un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso. Il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l'amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell'art. 1358 c.c., si sia attivata per ottenere il finanziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede. In caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1358 c.c., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento del compenso pattuito, in base alla "fictio" di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c. (cfr. Cass. n. 21951/2011).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha dedotto alcunchè né ha fornito prova delle concrete attività poste in essere per ottenere il pagamento del finanziamento ulteriore di euro 889.364,30 dal momento che l'altro finanziamento di euro 1.400,00 risulterebbe essere stato regolarmente erogato a seguito di mutuo stipulato con la BLS in data 11.6.2007 per atto notarile del dott. Per_2
(cfr. provvedimento del Commissario Straordinario n. 410 del 28.2.2008). Ne consegue
[...]
che nella parte in cui la convenzione del 27.4.2004 prevede all'art. 16 la predetta condizione sospensiva, deve farsi applicazione di avveramento della condizione ai sensi dell'art.1359 c.c.
Passando al merito della domanda di adempimento avanzata dall'attore, risulta dalla CTU che “in data 27.04.2005 veniva stipulata una convenzione tra l' e il Controparte_4
raggruppamento dei professionisti formato dall'ing. , l'arch. CP_6 Parte_1 l'ing. e l'ing. L'oggetto della convenzione
[...] Parte_4 Controparte_1
riguardava l'affidamento ai professionisti sopraelencati, della redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione della sede degli Uffici Giudiziari c/o ex P.O. S. MO di Termoli"
disposta a seguito della delibera n. 92 del 07.02.2005. Nell'art. 11 la convenzione specificava che l'onorario per lo studio e la compilazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, veniva dedotto dalle tabelle A-B ai sensi dell'art. 14 della tariffa professionale per architetti ed ingegneri,
approvata con la Legge n.143/1949 e successive modifiche ed integrazioni D.M. 04/04/2001. Per
quanto riguarda la tabella B, relativa alle prestazioni parziali, le aliquote di cui alle lettere a), b), c),
d), e f) compensano ogni fase della progettazione. L'onorario così determinato sarebbe stato ridotto del 10% in base al D.L. n. 65 del 02.03.1989 convertito in legge n. 155 del 02/04/1989 art.4 comma
12 bis. Le prestazioni di cui alla campagna indagini geognostiche erano da intendersi compensate nell'ambito dell'onorario. In aggiunta all'onorario, in base all'art. 13 della convenzione, spettava ai progettisti un compenso forfettario per spese pari al 30% dell'onorario; si specificava che "il compenso complessivo per le prestazioni rese doveva essere contenuto....nei limiti delle somme impegnate a titolo di spese generali nel quadro economico approvato...". Rileva il Tribunale che la prestazione dedotta dall'attore deve considerarsi come effettivamente eseguita, attesa la mancata contestazione della circostanza da parte convenuta e che l'accordo negoziale, relativo a tale ulteriore incarico conferito al raggruppamento dei professionisti, risulta regolarmente consacrato in un atto scritto (convenzione del 27.4.2005) in aderenza ai principi giurisprudenziali sul punto:” In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto d'opera professionale, cosi come il contratto di appalto, deve rivestire, R.D. n. 244 del 1923, ex artt. 16 e 17
la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso…” (cfr. Cass. n. 7478/2020). Riguardo alle prestazioni professionali, l'ing. ha allegato l'inadempimento di parte convenuta CP_6
la quale non solo non ha in alcun modo dato prova del proprio adempimento, come invece doveva
(cfr. art.2697 c.c.; Cass. sez. un. sent. n. 13533 del 30.10.2001), ma risulta dalla CTU
pacificamente accertato il mancato pagamento del compenso ai professionisti: “Per quanto riguarda le convenzioni B1) e B2) non risulta agli atti nessun pagamento effettuato dalla CP_4 [...]
in favore dei professionisti. Inoltre, a seguito di richiesta di pagamento della Parte_5
parcella professionale da parte dei tecnici ricorrenti, è la stessa ad attestare il non avvenuto CP_2
pagamento con due missive, una dell'11.02.2010 prot. n. 4185 ed una del 03.05.2011 prot. n.
38975, asserendo "che gli elaborati tecnici presentati servivano solo per ottenere le varie autorizzazioni ministeriali, e solo in caso di finanziamento e realizzazione dell'opera si sarebbe provveduto alla liquidazione e pagamento delle relative parcelle professionali". Peraltro, come osservato dall'attore, questo Giudice nel procedimento n. 828/2014 promosso dagli altri professionisti facenti parte del raggruppamento, prima riunito e poi separato trovandosi in una fase del processo molto avanzata rispetto a quello odierno, aveva accolto la richiesta degli altri professionisti del raggruppamento e in data 17.9.2018 pronunciava ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. condannando in solido le convenute e al pagamento del CP_2 CP_4 CP_4
compenso in favore dei ricorrenti. Nella suddetta ordinanza questo Giudice ha delibato sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio (domanda ex art. 2041 e domanda di adempimento contrattuale relative alle medesime prestazioni eseguite anche dall'odierno attore) e ha fatto applicazione dell'ultimo comma dell'art. 186-quater c.p.c. , come modificato dall'art. 39-quater del
D.L. n. 273 del 2005 convertito nella L. n. 51 del 2006, secondo il quale l'ordinanza acquista efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesti entro trenta giorni dalla sua comunicazione con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria la volontà che sia pronunziata sentenza. Tanto l' che l' non CP_2 CP_4 CP_4
avevano manifestato tale volontà, con la conseguenza che l'ordinanza del 17/9/2018 ha acquistato efficacia di sentenza definitiva non risultando agli atti del presente giudizio che sia stato proposto gravame avverso di essa. In conclusione, sulla domanda contrattuale e sulla domanda ex art. 2041
c.c., oggetto pure del presente giudizio, si è formato il giudicato esterno che sebbene fa stato solo fra le parti che hanno preso parte al giudizio in cui è stato pronunciato, l'attore, pur non invocandone l'autorità del giudicato, ne ha chiesto la efficacia indiretta quale elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Quindi, anche per tale motivo la domanda ex contratto spiegata dall'attore deve trovare accoglimento…”
Sulle risultanze della ctu
Con ordinanza allegata al verbale di udienza del 07 marzo 2022 al ctu nominato, arch.
, veniva affidato l'incarico teso a “fare accertare e, in caso Persona_1
positivo,determinare il quantum delle prestazioni professionali richieste dagli attori, se ed in quanto dovuto, per essersi concretizzati i presupposti contrattuali, relative al progetto esecutivo per la sistemazione del Tribunale-Sezione distaccata di Termoli presso l'ex presidio ospedaliero San
MO richiesto in relazione alla differenza di euro 899.364,30 tra il costo complessivo di realizzazione di euro 2.299.364,30 e quello di euro 1.400.000,00 relativamente al quale ultimo il compenso risulta già essere stato liquidato”.
Dall'indagine svolta dal ctu le cui risultanze l'estensore della presente ritiene di condividere in quanto esenti da vizi o censure, l'ausiliario ha accertato che : (cfr pag 17
CTU) “Di conseguenza, si conferma che i compensi dovuti a seguito della Delibera n. 1525 del
23.12.2005 nella quale la approva il progetto esecutivo dei lavori, CP_4 CP_4
comprensivo del piano di sicurezza, ed effettuava la richiesta per la stipula di un nuovo mutuo per l'ulteriore somma di € 899.364,30, sono pari ad una quota ciascuno di € 17.432,44 ed a € 9.849,18
per la sicurezza. Si ribadisce che, NON avendo l'ing. partecipato alla richiesta di Per_3 liquidazione, le cifre risultano distribuite tra i 2 SOLI professionisti del gruppo - Ing. e CP_1
Arch. - che ne hanno fatto domanda giudiziale, per una quota complessiva di € Parte_1
34.864,88 (2/3 del totale) al netto di IVA e contributo INARCASSA. Al Professionista Arch.
Gammieri per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione invece, si conferma l'importo di € 9.849,18 al netto degli oneri IVA e del contributo INARCASSA(…)
“Dopo attenta lettura degli atti di causa e dopo aver ascoltato le parti ed i rispettivi CTP, è possibile determinare il quantum delle prestazioni professionali richieste dagli attori, in relazione ai contratti ed ai progetti realizzati, in riferimento all'importo di € 899.364,30 risultante dalla differenza del costo complessivo di realizzazione di € 2.299.364,30 e quello già liquidato di € 1.400.000,00 Come
riportato pocanzi nella descrizione dei fatti, a seguito dell'evento sismico che ha colpito il in CP_4
data 31.10.2002, ci fu la sospensione dei lavori poiché l'edificio ospedaliero venne dichiarato inagibile dal Dipartimento della Protezione Civile. Di conseguenza fu necessaria una variante al progetto originale, indispensabile per l'adeguamento della struttura alle nuove norme antisismiche ed all'eliminazione dei danni strutturali dell'immobile. Di fronte all'inerzia dell'Amministrazione,
sollecitata più volte sulla necessità dell'intervento, i tecnici redigevano la progettazione strutturale antisismica anticipando il conferimento formale dell'incarico. Con tale variante veniva approvata,
successivamente, anche la maggiorazione delle spese necessarie all'adeguamento e al completamento dell'opera (Delibera n. 1525 del 23.12.2005). È pacifico il fatto che i tecnici abbiano prodotto degli elaborati tecnici che hanno permesso alla di poter ricevere le necessarie autorizzazioni, CP_2
oltre ad essere utilizzati, gli stessi, dall' per la prosecuzione dei lavori relativi alla Persona_4
ristrutturazione ed all'adeguamento sismico per la sicurezza della struttura del vecchio presidio ospedaliero San MO di Termoli. In tale occasione i professionisti incaricati, consegnarono gli elaborati esecutivi degli architettonici, degli impianti e delle strutture (categorie già previste in convenzione), oltre a quelli dello strutturale antisismico,categoria non prevista in convenzione, ma necessaria per poter procedere con i lavori. Risulta chiaro che la ha usufruito del progetto CP_2
di variante (pur non essendo previsto nella convenzione originaria) e che tale progettazione sia risultata utile in quanto gli elaborati tecnici prodotti dai professionisti, hanno permesso all'
[...]
di poter andare avanti con i lavori.Inoltre i tecnici, dopo la ripresa dei lavori in data Per_4
04.01.2005, hanno prestato la loro opera professionale eseguendo la direzione dei lavori, le contabilità ed assistendo (e consentendo) il collaudo dell'opera. Successivamente, con la terza e quarta convenzione del 27.04.2005 e con la Deliberazione n. 1525 del 23.12.2005, la Controparte_4
approva il progetto esecutivo dei lavori, comprensivo del piano di sicurezza, per la
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realizzazione della sede degli uffici giudiziari di Termoli, ad un costo complessivo di realizzazione di
€ 2.299.364,30 (a fronte dei € 1.400.00,0,00 previsti in partenza) e per tal motivo veniva stipulato un nuovo mutuo per l'ulteriore somma di € 899.364,30 (vedasi stralcio di delibera).
Pertanto, l' deliberava di approvare il progetto esecutivo dei lavori, dando Controparte_4
atto che l'opera era stata finanziata con fondi di cui al mutuo autorizzato dalla Regione Molise e con la stipula di un ulteriore mutuo di € 899.364,30. In seguito all'avvenuto pagamento dei compensi sulla somma di € 1.400.000,00, i tecnici richiedevano il restante pagamento delle prestazioni sull'ulteriore somma di € 899.364,30, costituito appunto, dalla differenza tra l'importo di €
1.400.000,00 e l'importo totale di € 2.299.364,30. Tra gli articoli presenti nella Convenzione del
27.4.2005, ci sono l'art. 8 con il quale viene stabilito che i progettisti sono obbligati nella redazione della progettazione e di tutti i suoi allegati, oltre ad essere obbligati ad osservare le direttive e le istruzioni impartite dalla CP_4
L'art.16 invece, precisava che “Il compenso complessivo verrà erogato al professionista incaricato,
su presentazione della parcella, solo quando l'Amministrazione riceverà l'accredito dei fondi relativi, dall'Ente Finanziatore oppure Concedente […]”, ed è in base a questo articolo che, sempre la , con le due note del 4.2.2010 e del 3.5.2011, dichiarava e ribadiva: “gli elaborati tecnici CP_2 presentati a questo Ente, servivano solo per ottenere le varie autorizzazioni ministeriali, in caso di finanziamento e realizzazione dell'opera si sarebbe provveduto alla liquidazione e pagamento delle relative parcelle professionali”. Durante i vari incontri preliminari con le parti, la sottoscritta ha avuto modo di constatare che la ribadisce con convinzione quanto espresso in tale articolo, CP_2
motivo principale per il quale nega il pagamento della restante parte della parcella ai professionisti.
Questa convinzione ha generato un forte disaccordo da parte dei Tecnici in quanto ritengono che il completamento della sede ospedaliera è stata resa possibile, grazie la loro lavoro mentre la liquidazione è stata solo parziale (limitatamente alla somma di € 1.400.000,00). A fronte di quanto esposto, e dopo aver esaminato, dibattuto ed accertato i fatti con le parti e i relativi CTP durante gli incontri preliminari, è stato possibile comprendere le motivazioni per cui i tecnici richiedono il pagamento dei compensi sulla somma di € 899.364,30, poiché ritengono che l' non si sia CP_2
mai attivata per richiedere il finanziamento di tale cifra, ne' la stessa abbia mai intrapreso iniziative per rendere possibili tali finanziamenti, ne abbia mai dimostrato di aver avuto un diniego di tale mutuo, nonostante sia stato depositato il progetto nel pieno rispetto dei tempi e delle regole stabilite in convenzione. Inoltre, ad avvalorare e rafforzare tale richiesta, è la Sentenza n.599/2021 a favore dell'ing. , il quale ha ottenuto la liquidazione totale dei compensi da lui richiesti, creando un CP_6
precedente poiché il giudice ha riconosciuto il lavoro svolto dal tecnico e lo ha ritenuto a vantaggio dell'ente, così come riportato a pag.13 della sentenza che dichiara: “in ogni caso l'attore è riuscito a dimostrare che la progettazione di cui si discute, è stata ben utilizzata a vantaggio dell'ente convenuto, come ampiamente e condivisibilmente accertato dal CTU e come si evince inequivocabilmente dalla documentazione prodotta”. Inoltre, in riferimento all'art. 16, a pag.17
della Sentenza n.599/2021, è riportato: “Nel caso di contratto con la P.A. di cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'erogazione di un finanziamento,
l'amministrazione stipulante non può tenere – salvo il sopravvenire di particolari ragioni ostative –
un comportamento che, impedendo il verificarsi del finanziamento, renda inoperante il suo obbligo di pagamento del compenso. Il giudice di merito, in caso di mancato avveramento della condizione suddetta, deve accertare se l'amministrazione contraente, in base ai doveri gravanti su di essa in forza dell'art. 1358 c.c., si sia attivata per ottenere il finanziamento e se le iniziative prese a tal fine corrispondessero ad uno standard esigibile di buona fede. In caso contrario, dalla violazione del suddetto dovere comportamentale conseguono il diritto della controparte di chiedere sia la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1358 c.c., sia, in alternativa, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento del compenso pattuito, in base alla "fictio" di avveramento della condizione di cuiall'art. 1359 c.c. (cfr. Cass. n.
21951/2011).Nel caso di specie, parte convenuta ( ) non ha dedotto alcunché né ha CP_7
fornito prova delle concrete attività poste in essere per ottenere il pagamento del finanziamento ulteriore di euro 889.364,30 dal momento che l'altro finanziamento di euro 1.400.000,00
risulterebbe essere stato regolarmente erogato a seguito di mutuo stipulato con la BLS in data
11.6.2007 per atto notarile del dott. (cfr. provvedimento del Commissario Persona_2
Straordinario n. 410 del 28.2.2008). Ne consegue che nella parte di cui la convenzione del
27.4.2004 prevede all'art. 16 la predetta condizione sospensiva, deve farsi applicazione di avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1359 c.c.” Pertanto, viste le vicende descritte, e poiché si sono concretizzati tutti i presupposti, la sottoscritta concorda con quanto calcolato dal precedente CTU poiché ritiene che il calcolo dei compensi da lei effettuato, sia in linea con quanto accertato e riscontrato durante gli incontri preliminari e da quanto riportato negli atti di causa.
Avendo a disposizione unicamente le parcelle calcolate sull'importo di € 2.299.364,00 relative al progetto esecutivo, approvato dalla con delibera n. 1525 del 23.12.2005 poiché Controparte_4
non è stato allegato agli atti di causa il Quadro Economico (progetto definitivo) a cui si fa riferimento in convenzione, ed avendo compreso le motivazioni per le quali il calcolo del compenso rapportato al finanziamento di € 1.400.000,00 è stato eseguito con una proporzione matematica, si può applicare lo stesso metodo anche per determinare l'importo dovuto ad ogni professionista sull'ulteriore mutuo di € 899.364,30. Pertanto, considerando l'importo di € 178.274,93 relativo alla progettazione e l'importo di € 25.180,95 relativo al coordinatore della sicurezza calcolato dai professionisti in parcella, (di fianco lo stralcio parcella), si ottiene: € 178.274,93 : € 2.299.364,30= x
: € 899.364,30 Dove x = € 69.729,75 essendo i ricorrenti solo due (in quanto dei quattro iniziali,
l'Ing. non ha fatto richiesta e l'Ing. ha già ottenuto il compenso) otteniamo: € 69.729,75 Per_3 CP_6
: 4 = € 17.432,43 importo spettante a ciascuno dei due ricorrenti rimasti Quindi il totale dovuto ai ricorrenti Arch. e Ing. è pari a: € 17.432,43 x 2 = € 34.864,88 Il compenso Parte_1 CP_1
spettante al Coordinatore della sicurezza, Arch. Gammieri, è pari a : € 25.180,95 : € 2.299.364,30 =
x : € 899.364,30 Dove x = € 9.849,18 Il totale del compenso, richiesto dai 3 professionisti, è pari ad
€ 44.714,06. Di conseguenza, si conferma che i compensi dovuti a seguito della Delibera n. 1525 del
23.12.2005 nella quale la approva il progetto esecutivo dei lavori, Controparte_4
comprensivo del piano di sicurezza, ed effettuava la richiesta per la stipula di un nuovo mutuo per l'ulteriore somma di € 899.364,30, sono pari ad una quota ciascuno di € 17.432,44 ed a € 9.849,18
per la sicurezza. Si ribadisce che, NON avendo l'ing. partecipato alla richiesta di Per_3
liquidazione, le cifre risultano distribuite tra i 2 SOLI professionisti del gruppo - Ing. e CP_1
Arch. - che ne hanno fatto domanda giudiziale, per una quota complessiva di € Parte_1
34.864,88 (2/3 del totale) al netto di IVA e contributo INARCASSA. All' Arch. Gammieri per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione invece, si conferma l'importo di € 9.849,18 al netto degli oneri IVA e del contributo INARCASSA”
Ulteriore elemento probatorio a sostegno del quantum delle prestazioni oggetto di causa risulta dalla CTU della Dott.ssa (Cfr. All. n. 18 prod. attorea), espletata Persona_5
nel giudizio di primo grado definito con ordinanza, passata in giudicato, del Tribunale di
Campobasso Rep n. 851 del 17.09.2018 (cfr. All. n. 14 prod. attorea) che, a pag. 15 della stessa, accerta, quale compenso complessivo dovuto ai professionisti, la somma di euro
178.274,93.
Conclusivamente puo' affermarsi che risulta documentalmente provato sia l'an che il quantum della presente azione giudiziaria proposta dagli attori e , segnatamente: a) l'an delle prestazioni professionali azionate risulta costituito: 1) dal progetto esecutivo per la sistemazione del Tribunale di Termoli – Sezione distaccata di Termoli presso l'ex presidio ospedaliero San MO (cfr. All. n.07 prod. Attorea 3 faldoni Faldone 02. - 03. e CP_8
04.); 2) dalle risultanze della espletata CTU, a firma della Dott.ssa (cfr. CP_8 Per_5
All. n. 18 prod. attorea); 3) dalla ordinanza decisoria n. 851/18 emessa nell'ambito del giudizio azionato dagli stessi attori (cfr. All. n. 14 prod. attorea).
b) il quantum Euro 178.274,93 determinato sull'intero importo del progetto approvato con delibera n. 1525 de 23.12.2005 di euro 2.299.364,30 – cfr. pag 15 (per competenze progettazione Ing – Arch CTU Dr.ssa (cfr All. 18) – cfr. pag CP_1 Parte_1 Per_5
16 (per competenze coordinatore della sicurezza Arch Gammieri CTU Dr.ssa Per_5
(cfr All.18) (Euro 25.180,95 determinato sull'intero importo del progetto approvato con delibera n. 1525 de 23.12.2005 di euro 2.299.364,30).
L' ometteva di riscontrare la richiesta di pagamento ed i ricorrenti si sono visti CP_2
costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni di credito mediante l'esperimento della domanda giudiziale di adempimento.
Orbene, sul presupposto che l'an delle prestazioni oggetto di domanda risulta già
accertato, per quanto innanzi, dalla Ordinanza del Tribunale di Campobasso del 17
Settembre 2018 passata in giudicato, gli odierni attori, con la presente domanda giudiziale, richiedono il pagamento delle prestazioni corrispondenti al maggiore importo del costo complessivo dell'opera di euro 899.364,30, costituito dalla differenza tra l'importo di euro
1.400.000,00 (somma in proporzione alla quale i ricorrenti hanno già ottenuto il riconoscimento del proprio credito a seguito della ordinanza del Tribunale di Campobasso
del 17 Settembre 2018 ) e l'importo di euro 2.299.364,30, importo variato in aumento, in
Contr ragione dell'approvazione avvenuta con delibera del 23 dicembre 2005 n. 1525.
A quanto innanzi consegue l'accoglimento della domanda risultata, all'esito dell'istruttoria espletata, fondata sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014 e 147/22
e s. m. e i., applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa,
sulla base dell'attivita' effettivamente svolta dalle parti, applicata una congrua riduzione per l'assenza di particolari questioni giuridiche oltreche' per la limitazione della fase istruttoria alla mera produzione documentale ed alla ctu.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto,
Condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore degli odierni attori, della complessiva somma di euro 44.714,06 ,di cui euro 34.864,88 quale quota spettante ai due professionisti Architetto e Ing. ed euro Parte_1 Controparte_1
9.849,18 (per la redazione del piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione) in favore dell'Architetto TO Gammieri;
Condanna le convenute, e in solido, in Controparte_5 CP_2
persona dei rispettivi leg. Rappr.ti p.t., alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.700,00 per compenso professionale,
oltre 15% di rimborso forfetario nonche' accessori se dovuti come per legge;
Pone le spese di ctu, in atti liquidate, definitivamente a carico delle convenute.
Così deciso in Campobasso il 31 maggio 2025.
Il G. O.
Filomena Girardi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 settembre 2018, passata in giudicato, sia dell'an delle prestazioni (relative al progetto