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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 883/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 20/11/2025, dinanzi al giudice Dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Diego Maria Santoro in sostituzione dell'avv. GIZZI Parte_1
LUIGI MARIA;
per , l'avv. Carmen Tedesco in sostituzione dell'avv. Controparte_1
NI RE GI;
L'avv. Tedesco si riporta i precedenti scritti difensivi ed osserva la mancata contestazione dei consumi ad opera di parte opponente;
chiede, quindi, l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
L'avv. Santoro discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 6 R.G. N. 883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 883/2023 vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Anzio, via Mimma Pollastrini n.
16, presso lo studio dell'avv. Luigi Maria Gizzi, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(GIÀ Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare
[...]
NI GR e dall'avv. Alessandro Aloia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Tedesco, in
Latina via LD ET n.7;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti: PRELIMINARMENTE: rigettare qualunque richiesta di provvisoria
pagina 2 di 6 esecutorietà dell'opposto decreto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritto
o, comunque, di pronta soluzione;
NEL MERITO, in via principale: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.2539/22 d.i. -n. 6656/22 r.g. emesso dall'intestato Ufficio Giudiziario per tutti i motivi indicati in citazione;
NEL MERITO, ancora in via principale: dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società opposta, per tutte le ragioni esposte in Parte_1 premessa;
ancora NEL MERITO, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare quali siano i rapporti dare/avere tra le parti in forza delle rispettive obbligazioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per l'opposto: “nel merito in via principale: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che
l'opposta è creditrice nei confronti della Controparte_4 respingere l'opposizione da questa proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2539/22 del Tribunale di Latina, condannandola a pagare la somma capitale di €
6.539,98 oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese e competenze di procedura, accessori come per legge;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 6.539,98 in linea capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo
[...] oppure della maggior o minor somma a qualsiasi titolo o ragione, ritenuta dovuta;
in ogni caso:
- condannare l'attrice opponente alle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e
CPA nella misura di legge;
in via istruttoria: ammettere i documenti prodotti, respingere le istanze istruttorie avversarie.”.
Oggetto: Contratto di somministrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 14.05.2022, (già Controparte_2 [...]
adiva l'intestato Ufficio chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_3 della , per l'importo di € 6.539,98, oltre interessi al Parte_2 tasso legale e spese, per il mancato pagamento delle fatture relative al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la controparte.
pagina 3 di 6 Emesso il decreto ingiuntivo n. 2539/2022, la proponeva opposizione deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa monitoria, siccome relativa a consumi non provati e fondata unicamente su fatture. Non negava, infatti, l'opponente che tra le parti fossero intercorsi rapporti contrattuali, in particolare afferenti alla fornitura di elettricità per l'attività commerciale gestita dalla stessa ma precisava che le fatture, essendo atti unilaterali a contenuto partecipativo, non erano idonee a supportare la condanna.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Costituendosi in giudizio, la concludeva per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e comunque per la condanna della controparte al pagamento dell'importo accertato in corso di causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esaurita la trattazione della causa, la stessa veniva rinviata per conclusioni, dapprima, all'udienza del 7.11.2024 e, quindi, al 28.10.2025; mutata la persona del giudice, veniva infine disposta la discussione orale per l'odierna udienza, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto non tanto e non solo a sindacare la legittimità del decreto ingiuntivo (cioè, l'originaria esistenza dei presupposti per emetterlo), bensì ad accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Acquisita la prova del credito, la domanda va quindi accolta indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo ininfluenti eventuali gli eventuali vizi del procedimento monitorio, che possono rilevare solo sul piano delle spese (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 419; cfr. anche, da ultimo, Cass., sez. VI, 28 maggio 2019, n.14486).
In ragione di ciò, bisogna limitarsi a verificare se la pretesa vantata da Controparte_2 sia sufficientemente provata sulla base della documentazione versata in atti in
[...] fase monitoria e di quella (ulteriore) acquisita agli atti nel giudizio di merito.
Ciò posto, va premesso ulteriormente che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece,
pagina 4 di 6 al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; nonché da ultimo, ex multis, Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In materia contrattuale e nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, grava pertanto a carico di parte opposta l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa.
Nel caso di specie, occorre tuttavia precisare che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2697
c.c. e dall'art. 115 c.p.c., nonché in applicazione del generale principio di vicinanza della prova, in caso di contratto di somministrazione, le bollette devono essere considerate idonee, prima facie e in linea di massima, a fornire la prova dei consumi effettuati, salva la loro specifica e puntuale contestazione ad opera dell'utente. Solo in tal caso, l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione contrattuale deve essere assolto da parte della società di somministrazione.
Infatti, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (cfr., da ultimo, Cass., sez.
III, 9 gennaio 2025, n. 512).
È dunque onere dell'utente contestare specificamente l'eccessività dei consumi addebitati e dedurre il malfunzionamento del contatore, incombendo, solo in tal caso, sul fornitore il compito di provare il corretto funzionamento dello strumento di misurazione, le cui risultanze sono altrimenti assistite da una presunzione di accuratezza (cfr. Cass. 9 gennaio 2020, n. 297; nello stesso senso, v. anche Cass. 22 novembre 2016, n. 23699).
Nel caso di specie, è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di somministrazione posto a fondamento della domanda d'ingiunzione, riconosciuta dalla stessa parte opponente in citazione,
e la parte opposta ha depositato le fatture attestanti i consumi erogati a favore della controparte (cfr. all. 3 al ricorso monitorio, nonché all.
1-6 alla comparsa di risposta).
A fronte di tali emergenze probatorie, l'opponente non ha mosso specifiche e dettagliate contestazioni, né durante il rapporto, né tantomeno nel corso del processo. Ha infatti genericamente dedotto, solo in fase processuale, l'inidoneità delle fatture quale prova del credito pagina 5 di 6 senza muovere alcuna contestazione specifica, né in ordine ad una eccessiva fatturazione dei consumi, né in merito ad un eventuale malfunzionamento del contatore.
Deve pertanto ritenersi pienamente dimostrato, sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, il titolo negoziale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, senza che la abbia dimostrato di aver esattamente adempiuto. Parte_2
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 per tutte le fasi del processo, ad esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, tenendo conto del valore della lite, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla nei Parte_2 confronti di Controparte_2
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta, che liquida in 1.700,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.
Latina, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 20/11/2025, dinanzi al giudice Dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per , l'avv. Diego Maria Santoro in sostituzione dell'avv. GIZZI Parte_1
LUIGI MARIA;
per , l'avv. Carmen Tedesco in sostituzione dell'avv. Controparte_1
NI RE GI;
L'avv. Tedesco si riporta i precedenti scritti difensivi ed osserva la mancata contestazione dei consumi ad opera di parte opponente;
chiede, quindi, l'accoglimento delle conclusioni già formulate.
L'avv. Santoro discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 6 R.G. N. 883/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 883/2023 vertente
TRA
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Anzio, via Mimma Pollastrini n.
16, presso lo studio dell'avv. Luigi Maria Gizzi, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(GIÀ Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare
[...]
NI GR e dall'avv. Alessandro Aloia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Tedesco, in
Latina via LD ET n.7;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti: PRELIMINARMENTE: rigettare qualunque richiesta di provvisoria
pagina 2 di 6 esecutorietà dell'opposto decreto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritto
o, comunque, di pronta soluzione;
NEL MERITO, in via principale: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.2539/22 d.i. -n. 6656/22 r.g. emesso dall'intestato Ufficio Giudiziario per tutti i motivi indicati in citazione;
NEL MERITO, ancora in via principale: dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società opposta, per tutte le ragioni esposte in Parte_1 premessa;
ancora NEL MERITO, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare quali siano i rapporti dare/avere tra le parti in forza delle rispettive obbligazioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per l'opposto: “nel merito in via principale: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che
l'opposta è creditrice nei confronti della Controparte_4 respingere l'opposizione da questa proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2539/22 del Tribunale di Latina, condannandola a pagare la somma capitale di €
6.539,98 oltre interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese e competenze di procedura, accessori come per legge;
nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di € 6.539,98 in linea capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo
[...] oppure della maggior o minor somma a qualsiasi titolo o ragione, ritenuta dovuta;
in ogni caso:
- condannare l'attrice opponente alle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e
CPA nella misura di legge;
in via istruttoria: ammettere i documenti prodotti, respingere le istanze istruttorie avversarie.”.
Oggetto: Contratto di somministrazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 14.05.2022, (già Controparte_2 [...]
adiva l'intestato Ufficio chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_3 della , per l'importo di € 6.539,98, oltre interessi al Parte_2 tasso legale e spese, per il mancato pagamento delle fatture relative al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la controparte.
pagina 3 di 6 Emesso il decreto ingiuntivo n. 2539/2022, la proponeva opposizione deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'avversa pretesa monitoria, siccome relativa a consumi non provati e fondata unicamente su fatture. Non negava, infatti, l'opponente che tra le parti fossero intercorsi rapporti contrattuali, in particolare afferenti alla fornitura di elettricità per l'attività commerciale gestita dalla stessa ma precisava che le fatture, essendo atti unilaterali a contenuto partecipativo, non erano idonee a supportare la condanna.
Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo, con rigetto di ogni avversa pretesa.
Costituendosi in giudizio, la concludeva per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e comunque per la condanna della controparte al pagamento dell'importo accertato in corso di causa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esaurita la trattazione della causa, la stessa veniva rinviata per conclusioni, dapprima, all'udienza del 7.11.2024 e, quindi, al 28.10.2025; mutata la persona del giudice, veniva infine disposta la discussione orale per l'odierna udienza, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice è tenuto non tanto e non solo a sindacare la legittimità del decreto ingiuntivo (cioè, l'originaria esistenza dei presupposti per emetterlo), bensì ad accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Acquisita la prova del credito, la domanda va quindi accolta indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo ininfluenti eventuali gli eventuali vizi del procedimento monitorio, che possono rilevare solo sul piano delle spese (cfr. Cass., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 419; cfr. anche, da ultimo, Cass., sez. VI, 28 maggio 2019, n.14486).
In ragione di ciò, bisogna limitarsi a verificare se la pretesa vantata da Controparte_2 sia sufficientemente provata sulla base della documentazione versata in atti in
[...] fase monitoria e di quella (ulteriore) acquisita agli atti nel giudizio di merito.
Ciò posto, va premesso ulteriormente che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece,
pagina 4 di 6 al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; nonché da ultimo, ex multis, Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
In materia contrattuale e nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, grava pertanto a carico di parte opposta l'onere di provare la fondatezza della sua pretesa.
Nel caso di specie, occorre tuttavia precisare che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2697
c.c. e dall'art. 115 c.p.c., nonché in applicazione del generale principio di vicinanza della prova, in caso di contratto di somministrazione, le bollette devono essere considerate idonee, prima facie e in linea di massima, a fornire la prova dei consumi effettuati, salva la loro specifica e puntuale contestazione ad opera dell'utente. Solo in tal caso, l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa e, quindi, l'effettiva esecuzione della prestazione contrattuale deve essere assolto da parte della società di somministrazione.
Infatti, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto” (cfr., da ultimo, Cass., sez.
III, 9 gennaio 2025, n. 512).
È dunque onere dell'utente contestare specificamente l'eccessività dei consumi addebitati e dedurre il malfunzionamento del contatore, incombendo, solo in tal caso, sul fornitore il compito di provare il corretto funzionamento dello strumento di misurazione, le cui risultanze sono altrimenti assistite da una presunzione di accuratezza (cfr. Cass. 9 gennaio 2020, n. 297; nello stesso senso, v. anche Cass. 22 novembre 2016, n. 23699).
Nel caso di specie, è pacifica tra le parti l'esistenza del contratto di somministrazione posto a fondamento della domanda d'ingiunzione, riconosciuta dalla stessa parte opponente in citazione,
e la parte opposta ha depositato le fatture attestanti i consumi erogati a favore della controparte (cfr. all. 3 al ricorso monitorio, nonché all.
1-6 alla comparsa di risposta).
A fronte di tali emergenze probatorie, l'opponente non ha mosso specifiche e dettagliate contestazioni, né durante il rapporto, né tantomeno nel corso del processo. Ha infatti genericamente dedotto, solo in fase processuale, l'inidoneità delle fatture quale prova del credito pagina 5 di 6 senza muovere alcuna contestazione specifica, né in ordine ad una eccessiva fatturazione dei consumi, né in merito ad un eventuale malfunzionamento del contatore.
Deve pertanto ritenersi pienamente dimostrato, sulla base della documentazione acquisita agli atti del giudizio, il titolo negoziale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, senza che la abbia dimostrato di aver esattamente adempiuto. Parte_2
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 per tutte le fasi del processo, ad esclusione della fase istruttoria che non si è svolta, tenendo conto del valore della lite, della istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla nei Parte_2 confronti di Controparte_2
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta, che liquida in 1.700,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.
Latina, 20 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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