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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 138/2025 promossa da
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_1 congiuntamente all'altro genitore , nata il [...] negli Stati Uniti Persona_1 D'America, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori Persona_2 nato il [...], ed nato il [...] negli Stati Persona_3 Uniti D'America;
(nata , nata il [...] negli Stati Uniti Parte_2 Parte_3 D'America;
, nata il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_4 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure in atti, dagli Avv.ti Giulia Borgna e Valentina Cafaro, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma alla Via Lisbona n. 9 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c , , Parte_1 Persona_2
, e hanno adito l'intestato Persona_3 Parte_2 Parte_4
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_4 nata a [...] il [...] ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in Persona_4 Italia il 10/08/1890 e, precisamente, a Bojano (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato di inesistenza della documentazione rilasciato dal Dipartimento della Sicurezza Interna, Ufficio Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti, che attesta che, a seguito di ricerca eseguita nei sistemi di banche dati relativi all'indice centralizzato di tutti i soggetti naturalizzati nel giorno o oltre il 27 settembre 1906, non è stato rinvenuto alcun documento relativo a ). Persona_4
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 18/06/1911, al figlio Persona_4 Persona_5 [...]
nato il [...]; Per_6
- coniugatosi con alla figlia , nata Persona_6 Persona_7 Persona_8 il 04/09/1942;
- coniugatasi con in data 09/12/1964, ai Persona_8 Controparte_2 figli (successivamente passata a chiamarsi ), Parte_3 Parte_2 nata il [...], e nato il [...]; Persona_9
- (nata , coniugatasi con Parte_2 Parte_3 Persona_10 in data 20/02/1988, al figlio , nato il [...];
[...] Parte_1
- ai figli nato il [...], ed Parte_1 Persona_2
, nato il [...], dalla relazione con Persona_3 Persona_1
[...]
- coniugatosi con alla figlia Persona_9 Controparte_3 Parte_4
nata il [...].
[...]
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da a da Persona_4 Persona_6 Persona_8 a ed e da quest'ultima a
[...] Persona_9 Parte_2 Parte_1
[...]
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che cittadina italiana, pur coniugatasi con nel Persona_4 Persona_5 1911, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio nato nel 1913, e Persona_6 quest'ultimo ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla propria figlia, la quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri discendenti, fino ad arrivare agli odierni attori.
In particolare, , pur coniugatasi nel 1964 con ha Persona_8 Controparte_2 potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai figli (nata Parte_2 Parte_3 nata nel 1967, e nato nel 1969, ed , pur coniugatasi Persona_9 Parte_2 nel 1988 con , ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_10
, nato nel 1988. Parte_1
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, , Parte_1 Persona_2 Persona_3 (nata e con conseguente obbligo Parte_2 Parte_3 Parte_4 del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 138/2025 promossa da
, nato il [...] negli Stati Uniti D'America, in proprio e, Parte_1 congiuntamente all'altro genitore , nata il [...] negli Stati Uniti Persona_1 D'America, in qualità di genitore esercente la potestà sui minori Persona_2 nato il [...], ed nato il [...] negli Stati Persona_3 Uniti D'America;
(nata , nata il [...] negli Stati Uniti Parte_2 Parte_3 D'America;
, nata il [...] negli Stati Uniti D'America, Parte_4 tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure in atti, dagli Avv.ti Giulia Borgna e Valentina Cafaro, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma alla Via Lisbona n. 9 attori contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c , , Parte_1 Persona_2
, e hanno adito l'intestato Persona_3 Parte_2 Parte_4
Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana Persona_4 nata a [...] il [...] ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in Persona_4 Italia il 10/08/1890 e, precisamente, a Bojano (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato di inesistenza della documentazione rilasciato dal Dipartimento della Sicurezza Interna, Ufficio Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti, che attesta che, a seguito di ricerca eseguita nei sistemi di banche dati relativi all'indice centralizzato di tutti i soggetti naturalizzati nel giorno o oltre il 27 settembre 1906, non è stato rinvenuto alcun documento relativo a ). Persona_4
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 18/06/1911, al figlio Persona_4 Persona_5 [...]
nato il [...]; Per_6
- coniugatosi con alla figlia , nata Persona_6 Persona_7 Persona_8 il 04/09/1942;
- coniugatasi con in data 09/12/1964, ai Persona_8 Controparte_2 figli (successivamente passata a chiamarsi ), Parte_3 Parte_2 nata il [...], e nato il [...]; Persona_9
- (nata , coniugatasi con Parte_2 Parte_3 Persona_10 in data 20/02/1988, al figlio , nato il [...];
[...] Parte_1
- ai figli nato il [...], ed Parte_1 Persona_2
, nato il [...], dalla relazione con Persona_3 Persona_1
[...]
- coniugatosi con alla figlia Persona_9 Controparte_3 Parte_4
nata il [...].
[...]
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quelli per via materna sono i seguenti: da a da Persona_4 Persona_6 Persona_8 a ed e da quest'ultima a
[...] Persona_9 Parte_2 Parte_1
[...]
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che cittadina italiana, pur coniugatasi con nel Persona_4 Persona_5 1911, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio nato nel 1913, e Persona_6 quest'ultimo ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla propria figlia, la quale a sua volta ha potuto trasmetterla ai propri discendenti, fino ad arrivare agli odierni attori.
In particolare, , pur coniugatasi nel 1964 con ha Persona_8 Controparte_2 potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai figli (nata Parte_2 Parte_3 nata nel 1967, e nato nel 1969, ed , pur coniugatasi Persona_9 Parte_2 nel 1988 con , ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_10
, nato nel 1988. Parte_1
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
, , Parte_1 Persona_2 Persona_3 (nata e con conseguente obbligo Parte_2 Parte_3 Parte_4 del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani